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Obblighi e diritti dei chierici (can )

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Presentazione sul tema: "Obblighi e diritti dei chierici (can )"— Transcript della presentazione:

1 Obblighi e diritti dei chierici (can. 273-289)
La missione specifica ecclesiale dei chierici si esplica nell’esercizio sacramentale delle funzioni sacre. «Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo;…» LG, 10. Lo specifico dato dell’ordine sacro non implica qualcosa in più, ma semplicemente qualcosa di essenzialmente diverso proprio per l’impressione del carattere sacramentale che cambia ontologicamente il fedele e lo istituisce in ministro sacro.

2 I chierici hanno il dovere di:
curare la comunione gerarchica (can. 273);-(incardinazione/obbedienza) assumere l’incarico loro affidato (can. 274 §2); (cfr. can. 129 §1) collaborare fraternamente tra loro (can. 275 §1); riconoscere e promuovere il laicato (can. 275 §2); curare la propria vita spirituale (can. 276); (can. 210; cfr. CIC-17 can. 125) osservare il celibato (can. 277); mantenere la comunione ecclesiastica tramite forme associative di chierici astenendosi da associazioni non confacenti allo stato clericale (can. 278); provvedere alla propria formazione permanente (can. 279); risiedere nella diocesi (can. 283); (incardinazione/officio ecclesiastico) portare l’abito ecclesiastico (can. 284); astenersi de cose indecorose (can. 285); astenersi dal partecipare all’esercizio del commercio (can. 286); astenersi dal partecipare ad attività politiche e sindacali, se non per difendere i diritti della Chiesa e il bene comune (can. 287 §2); astenersi dal servizio militare volontario (can. 289 §1); astenersi dall’esercizio di uffici civili pubblici estranei allo stato clericale (can. 289 §2).

3 I chierici sono esortati a:
praticare la vita comune (can. 280); condurre uno stile di vita semplice (can. 282); austerità di vita favorire la pace e la concordia (can. 287 §1). I chierici hanno il diritto di: ottenere uffici clericali (can. 274 §1); usufruire del sostentamento e della previdenza sociale (can. 281).

4 Ministero Rapporto con la gerarchia/ superiore (can. 273-274)
Rapporti reciproci (can. 275 §1; 278) Rapporto con i laici (can. 275 §2; 287 §1) -Rispetto ed obbedienza -Disponibilità -Rom. Pont. -Ordinario proprio Doveri Diritti -Fraternità e preghiera -Favorire la collaborazione Associazione (can 278) -Riconoscere e favorire la missione -Favorire la pace e la concordia Giustizia

5 Vita Vocazione alla santità Sopranaturali:
Mezzi: Spirituali Sopranaturali: Messa quotidiana, preghiera mentale, confessione frequente, devozione mariana, altri mezzi comuni e particolari (can. 276 §2, 1-5; 277; 282 §1) Naturali: Studi; lezioni di pastorale e teologia; vita comune dove esista (doveri) Procurare di conoscere altre scienze collegate (can ) Materiali Doveri: Gli avanzi (can. 282 §2); residenza (can. 283 §1); vestito ecclesiastico (can. 284) Diritti: Giusta retribuzione (can. 281); previdenza sociale (can. 282 §2); vacanze (can. 283 §2)

6 Da evitare In genere (can. 285 §1-2) Chierici tra loro (can. 278 §3)
-Incarichi pubblici con potestà civile -Partecipare a partiti politici -Dirigere sindacati -Servizio militare volontario -Amministrazione civile -Essere debitore Beni materiali (can. 285 §4; 286) Società civile (can. 285 §3; 287 §2; 289)

7 La perdita dello stato clericale (290-293)
Lo stato clericale non s’identifica con l’ordine sacro come lo stato di christifidelis non s’identifica con il battesimo. L’ordine, in quanto sacramento, imprime carattere e abilita il ministro ad agire in persona Christi (1008) Semel sacerdos, semper sacerdos… Lo stato clericale si riferisce alla condizione giuridica del chierico nella Chiesa

8 Proibizione del diritto all’esercizio
La proibizione può derivare di una mancanza di incardinazione Religioso chierico dimesso non accolto da un vescovo Limitazione nell’esercizio del proprio ministero Proibizione a causa di una pena canonica che impedisce l’esercizio finché rimane la pena o l’irregolarità La proibizione può essere totale o parziale

9 I modi in cui si perde lo stato clericale sono tre:
Dichiarazione di nullità con sentenza e decreto. Dimissione mediante pena inflitta Dispensa mediante indulto grazioso La perdita dello stato clericale può essere con la cancellazione di tutti i diritto e doveri, oppure con la permanenza dell’obbligo del celibato In caso di emergenza (pericolo di morte), si prevede eccezionalmente l’esercizio del ministero (c. 976)

10 Dichiarazione di nullità
c. 290, 1°: per sentenza o decreto: secondo le prescrizioni stabilite nei c Non è una vera “perdita” ma la dichiarazione che questa ordinazione non è mai stata ricevuta Gli atti compiuti in buona fede, sia dal chierico che dai fedeli, sono validi.

11 Dimissione mediante pena legittimamente inflitta (290, 2°)
Va applicata solo di fronte ad un delitto (c. 1321) La Chiesa ricorre ad essa solo in casi estremamente gravi e come pena ferendae sententiae. La pena espiatoria di dimissione dello stato clericale (c §1,5°) va applicata a norma del processo penale (c ) Criteri importanti: Deve essere inflitta solo per sentenza (c §2) Per un tribunale collegiale (c §1,2°) De Delicta graviora

12 Rescritto di grazia (290, 3°)
La possibilità di ricevere la grazia avvenne con Paolo VI (1964 in poi). Criteri: Cong. Dottrina della fede, lettera circolare del 13 gennaio 1971: Coloro che da tempo hanno lasciato il ministero e non possono tornare ad esso Malattia, età avanzata Giovanni Paolo II, Cong. Dottrina della fede, lettera circolare del 14 ottobre 1980: Coloro che non dovevano essere stati ordinati

13 Dispensa del Diacono Sposato
Si concede la dispensa tenendo presente: L’utilità del ministero per la chiesa locale Presenza di figli minorenni da curare Presenza di genitori/suoceri anziani da assistere Dal 1997 basta solo uno dei motivi e non tutti e tre insieme come in precedenza

14 c. 292: effetti della perdita dello stato:
Ultimi criteri: c. 293: solo la Santa Sede può riammettere il chierico al ministero c. 292: effetti della perdita dello stato: Perdita immediata dei diritti propri dello stato Liberazione da tutti gli obblighi connessi allo stato Non può più esercitare la potestà dell’ordine


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