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Prof. Christian Cavazzoni
FUSIONE E SCISSIONE Prof. Christian Cavazzoni
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La Fusione Attraverso la fusione si uniscono i patrimoni
di due o più società in capo ad un unico soggetto al quale partecipano tutti i soci delle società fuse
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Confronto tra le tipologie di fusione [1]
x y w z Società A Società B Fusione per incorporazione La società risultante dalla fusione è A o B Società A + B La società risultante dalla fusione è una NEWCO Fusione per unione x y w z
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Confronto tra le tipologie di fusione [2]
x y w z x y Società A Società B Società A x y Società A 100% Società A Società B x y w z La società A non emette capitale ma annulla la partecipazione in B La società A deve emettere capitale da assegnare ai soci w e z
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La Scissione Attraverso la scissione una società trasferisce (i) parte del suo patrimonio ad un’altra società cui confluiscono i propri soci, ovvero (ii) tutto il suo patrimonio a due o più società alle quali partecipano i soci della scissa
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Confronto tra le tipologie di scissione [1]
SCISSIONE PARZIALE SCISSIONE TOTALE x y x y Società A Società A x y x y x y Società A1 Società A1 Società A2 La società scissa rimane in vita La società scissa trasferendo tutto il patrimonio si estingue
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Confronto tra le tipologie di scissione [2]
SCISSIONE CON COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETà SCISSIONE PER INCORPORAZIONE x y w z x y Società A Società B Società A x y y x Società A1 Società B (+A1) w z La società beneficiaria è di nuova costituzione La società beneficiaria è preesistente
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Confronto tra le tipologie di scissione [3]
SCISSIONE PROPORZIONALE x 60% y 40% Società A x 60% y 40% x 60% y 40% Società A1 Società A2 I soci della scissa partecipano proporzionalmente nelle beneficiarie
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Confronto tra le tipologie di scissione [4]
SCISSIONE NON PROPORZIONALE [1] x 60% y 40% Società A x 80% y 20% x 30% y 70% Società A1 Società A2 I soci della scissa partecipano disproporzionalmente nelle beneficiarie
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Confronto tra le tipologie di scissione [5]
SCISSIONE NON PROPORZIONALE [2] x 60% y 40% Società A x 100% y 100% Società A1 Società A2 Alcuni soci della scissa non partecipano in una o più delle beneficiarie
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Confronto tra le tipologie di scissione [6]
SCISSIONE NON PROPORZIONALE [3] x 60% y 40% x 80% y 20% Società A Società A x 30% y 70% L’attribuzione non proporzionale nelle beneficiarie determina una modifica nella composizione societaria della scissa Società A1
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FINALItà DELLA FUSIONE
Concentrazione aziendale (acquisitiva) Acquisizione di un’altra impresa Senza disinvestimento da parte del cedente Coinvolgendo il cedente nella gestione Attuazione di un leverage buy-out Riorganizzazione aziendale Eliminazione di soggetti giuridici Processo contrario rispetto al conferimento ed alla scissione Superamento di fasi di crisi Realizzazione di economie di scala Acquisizione di aziende con maggiore capacità finanziaria Alternativa alla liquidazione della società Obiettivi extra aziendali Rapporti di cambio favorevoli Diluizione delle minoranze e modifiche degli statuti Mascherare le responsabilità dei manager
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FINALItà DELLA SCISSIONE
Divisione delle compagini societarie Divisione di un comparto aziendale Per la successiva cessione Per la definizione della successione imprenditoriale Per sanare i conflitti tra soci Per limitare la responsabilità su determinati beni Per attuare spin-off immobiliari Riorganizzazione del gruppo
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SCISSIONE VS FUSIONE SCISSIONE FUSIONE x y w z x y w z Società A
Società B Società A + B Società A + B x y w z Società A Società B x y w z SCISSIONE FUSIONE
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SCISSIONE VS FUSIONE SCISSIONE FUSIONE x y x y w z w z Società A
Società A1 + A2 Società B Società B Società (A + B) x y Società A1 Società (A2 + B) x y w z x y w z SCISSIONE FUSIONE
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FUSIONE/SCISSIONE VS CONFERIMENTO
x y w z Società A Società B x y x y Società A1 Società A1 x y w z x y w z w z Società (A + B) Società (A2 + B) Società (A2 + B) FUSIONE SCISSIONE CONFERIMENTO
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FUSIONE VS CONFERIMENTO VS SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI
x y w z Società A Società B x y x y w z Società A Società B x y w z w z Società (A + B) Società A Società (A1 + B) SCAMBIO DI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTO FUSIONE
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Ambito di applicazione di Fusioni e Scissioni
Fusioni/scissioni non societarie Fusioni/scissioni eterogenee Vengono mutuati i principi della trasformazione eterogenea Cooperative Fusione/scissioni tra cooperative Fusione/scissioni da parte di una cooperativa Fusione/scissioni da parte di una società lucrativa Cooperative a mutualità prevalente Cooperative non a mutualità prevalente (2545-decies) Ditte individuali Società in liquidazione Se non è stata avviata la ripartizione dell’attivo (2501/2506) Maggioranze deliberative della fusione uguali a quelle previste per la revoca della liquidazione (art ter, comma 1) Tutele dei terzi simili a quelle previste per la revoca della liquidazione (art ter, comma 2) Eliminazione preventiva delle cause di scioglimento non necessaria Società soggette a procedure concorsuali Eliminato il divieto
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ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [1]
[1] Fase preparatoria [2] Pubblicazione in G.U. per i possessori di obbligazioni convertibili (2503-bis) Diritto di conversione nei trenta giorni successivi Garanzia dei medesimi diritti a coloro che non hanno convertito Salvo il consenso dell’assemblea degli obbligazionisti [3] Predisposizione della situazione patrimoniale (2501-quater) Data di riferimento Rinunciabile all’unanimità da parte dei soci Contenuto di un bilancio infrannuale
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ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [2]
[4] Progetto di fusione (2501-ter) e scissione (2506-bis) Predisposto dagli organi amministrativi e identico per tutte le società Contenuto 2501-ter Società partecipanti all’operazione Atto costitutivo Rapporto di cambio e conguaglio in denaro Modalità di assegnazione delle quote o azioni Data di godimento degli utili Data di efficacia reale e contabile Trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni Vantaggi agli amministratori SCISSIONE: esatta descrizione degli elementi patrimoniali da destinare a ciascun beneficiario (2506-bis) Indicazione nel progetto di un criterio antecedente a quello di legge Attivo con destinazione incerta con scissione parziale: scindenda Attivo con destinazione incerta con scissione totale: proporzionale al patrimonio Passivo con destinazione incerta: responsabilità solidale di tutte le società nei limiti del patrimonio netto economico ricevuto SCISSIONE: in caso di scissione non proporzionale offerta ai soci che non hanno acconsentito
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ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [3]
[5] Deposito del progetto al registro delle imprese o nel sito internet delle società se garantisce sicurezza, autenticità e data certa [6] Relazione degli amministratori (2501-quinquies) Illustrare e giustificare il progetto di fusione/scissione Profilo Giuridico Profilo Economico Illustrare e giustificare il rapporto di cambio Il rapporto di cambio e i criteri utilizzati Eventuali difficoltà di valutazione SCISSIONE: valore effettivo del patrimonio attribuito alle diverse società Rinunciabile all’unanimità [7] Relazione degli esperti (2501-sexies) Descrizione dei metodi seguiti per le valutazioni Parere sull’adeguatezza del metodo seguito Informativa ai soci non vincolante SCISSIONE: Non richiesta in caso di attribuzione proporzionale delle quote in una o più società nuove Perizia ex art. 2343 Fusione di società di persone e società di capitali Fusioni eterogenee da cui risulta una società di capitali Fusione per incorporazione in società di persone (!?)
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ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [4]
[8] Deposito dei documenti presso la sede sociale o pubblicazione sul sito internet (2501-septies) Documenti + Bilanci degli ultimi tre esercizi Termine a favore dei soci [9] Delibera di fusione (2502) e scissione Informativa dell’organo amministrativo sulle modifiche significative dell’attivo e del passivo Modificabilità del progetto Spa 2368 Prima convocazione maggioranza Seconda convocazione 1/3 del CS con voto favorevole dei 2/3 Srl 2479-bis (maggioranza/recesso) Società di persone 2502 (maggioranza/recesso) Assemblea degli obbligazionisti se ne modifica i diritti (2415) SCISSIONE: nella scissione non proporzionale con modifiche nella scissa è necessaria l’unanimità SCISSIONE: nella scissione non proporzionale è previsto il recesso
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ITER DI FUSIONE/SCISSIONE [5]
[10] Deposito della decisione dei soci (2502-bis) [11] Atto di fusione/scissione (2503) Sottoscritto dagli amministratori in forza della delega assembleare [12] Deposito atto di fusione/scissione (2504) [13] Iscrizione atto di fusione/scissione (2504) Invalidità non più dichiarabile (2504-quater)
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EFFICACIA Efficacia obbligatoria Efficacia fiscale
Efficacia reale (2504-bis) Ultima delle iscrizioni E’ possibile postergare degli effetti Salvo fusione per unione Salvo scissione in società di nuova costituzione Efficacia obbligatoria Retrodatazione reddituale Antergabile entro l’esercizio Utili valutati nella determinazione del rapporto di cambio Utili non valutati nella determinazione del rapporto di cambio Retrodatazione contabile Antergabile entro l’esercizio più prossimo Chiusura dell’esercizio nel corso della fusione/scissione Efficacia fiscale FUSIONE: retrodatabile entro l’ultimo esercizio delle società fuse, incorporate o, se più prossimo, dell’incorporante SCISSIONE PARZIALE: non retrodatabile SCISSIONE TOTALE: retrodatabile se la scissa e le beneficiarie hanno lo stesso periodo di imposta Passaggio tra regimi impositivi diversi
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SEMPLIFICAZIONI [1] Società possedute al 90% (2505-bis)
Omesse le relazioni degli amministratori e dell’esperto Potere attribuibile agli amministratori dallo statuto Salvo che il 5% del capitale chieda la procedura ordinaria Operazioni assimilate Scissione parziale a controllante al 100% o controllata al 100% Scissione a favore di società con medesima composizione della compagine sociale Fusioni tra società con medesima compagine sociale Società possedute al 90% (2505-bis) Omesse le relazioni degli amministratori, dell’esperto e la situazione patrimoniale se vi è l’offerta di acquisto del restante capitale al valore economico delle quote
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SEMPLIFICAZIONI [2] Scissioni in nuova società con attribuzione proporzionale delle partecipazioni Omesse le relazioni degli amministratori, dell’esperto e la situazione patrimoniale Fusioni cui non partecipano spa (2505-quater) Termini di legge dimezzati Conguaglio in denaro superiore al 10% Effettuabile anche da soggetti in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell’attivo
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MLBO FASE 1 Costituzione Società veicolo Newco Investitori Manager
Acquisizione FASE 4 Fusione Società Target FASE 2 Junior loan FASE 5 Senior loan Target + Veicolo Banche Società finanziarie FASE 6 Estinzione del finanziamento
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LEVERAGE BUY OUT (2501-bis)
A - SP Società Veicolo Capitale sociale 1.000 Partecipazione in B 25.000 Riserve 4.000 Patrimonio netto 5.000 Debiti 20.000 ATTIVO PASSIVO B - SP Società Target Immobilizzazioni 20.000 Capitale sociale 5.000 Riserve 6.000 Attivo circolante 10.000 Patrimonio netto 11.000 Debiti 19.000 ATTIVO 30.000 PASSIVO Annullamento della partecipazione Valore della partecipazione in B 25.000 Patromonio netto contabile di B 11.000 Disavanzo di fusione 14.000 A – Post fusione Immobilizzazioni 20.000 Capitale sociale 1.000 Riserve 4.000 Attivo circolante 10.000 Patrimonio netto 5.000 Disavanzo di fusione 14.000 Debiti (A+B) 39.000 ATTIVO 44.000 PASSIVO
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LEVERAGE BUY OUT (2501-bis)
Il progetto di fusione deve indicare le risorse per il rimborso dei finanziamenti e deve contenere una relazione del soggetto che svolge la revisione legale nelle due società La relazione degli amministratori deve indicare le ragioni dell’operazioni ed il piano economico e finanziario La relazione degli esperti deve valutarne la ragionevolezza
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Tutele patrimoniali (2504-ter)
Fusione per unione 2504-ter comma 1 La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime Società A Società C x y A B Società B x y w z A B w z
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Tutele patrimoniali (2504-ter)
Fusione per incorporazione 2504-ter comma 2 La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante Società A Società A x y B x y w z A Società B Eccezione 2357-bis c.c. Alienazione entro 3 anni A B w z
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Tutele per i creditori Diritto di opposizione
60/30 giorni dal deposito della delibera di fusione/scissione Salvo consenso unanime Pagamento dei creditori o deposito delle somme Attestazione della società di revisione In caso di opposizione si attiva la procedura dell’articolo 2445 Autorizzazione del tribunale Eventualmente subordinata ad idonee garanzie Soci con responsabilità illimitata mantengono la responsabilità salvo il consenso dei creditori (2504-bis) Fusione: unico patrimonio a garanzia dei terzi Scissione: responsabilità solidale delle società partecipanti all’operazione Sussidiaria e nei limiti del valore economico del patrimonio ricevuto Per le passività di incerta destinazione rispondono tutte le società
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Tutele per i soci Diritto di informativa Diritto di recesso
Nelle srl e società di persone Nelle spa solo se vi è altra causa ex art. 2437 Se la scissione non è proporzionale
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Tutele per gli obbligazionisti
Obbligo di rimborso se la società risultante dalla fusione non è per azioni Offerta di conversione agli obbligazioni Garanzia di equivalenti diritti salva l’approvazione dell’assemblea degli obbligazionisti
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Rapporto di cambio [1] FUSIONE PER INCORPORAZIONE SCISSIONE
x 60% y 40% w 30% z 70% x 60% y 40% w 30% z 70% Società A Società B Società A1 + A2 Società B Società B y x Società B (+A2) w x y w z z A fronte del trasferimento a B del patrimonio di A - totale nella fusione, parziale nella scissione – B emette capitale sociale da attribuire ai soci di A
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Rapporto di cambio [2] Capitale da emettere a servizio della fusione
SOCIETà A - Incorporata Capitale sociale 500 Attività 30.000 Riserve 9.500 Patrimonio netto 10.000 Debiti 20.000 ATTIVO PASSIVO SOCIETà B – IncorporaNTE Capitale sociale 10.000 Attività 70.000 Riserve 5.000 Patrimonio netto 15.000 Debiti 55.000 ATTIVO PASSIVO "A" "B" Capitale sociale 500 10.000 Azioni 500 da 1 euro da 1 euro Patrimonio netto contabile 15.000 Patrimonio netto economico* 30.000 60.000 Capitale da emettere a servizio della fusione PNEA : PNEB = x : CSB : = x : Capitale da assegnare ai soci di A euro (*) In caso di scissione il PN economico è relativo al solo patrimonio trasferito
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Rapporto di cambio [3] 60 : 6 = 10 : 1 Rapporto di cambio (UA : UB)
Patrimonio netto economico 30.000 60.000 Numero di azioni 500 10.000 Valore economico delle azioni (U) 60 6 Rapporto di cambio (UA : UB) 60 : 6 = 10 : 1 I soci di “A” ricevono 10 azioni ogni azione posseduta "A" "B" Concambio Post fusione % Socio x (60% di A) 300 (300 x 10) 3.000 20% Socio y (40% di A) 200 (200 x 10) 2.000 13% Socio w (30% di B) Socio z (70% di B) 7.000 47% TOTALE 500 10.000 5.000 15.000 100%
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Rapporto di cambio [4] Capitale da emettere a servizio della fusione
SOCIETà A – IncorporaNTE Capitale sociale 500 Attività 30.000 Riserve 9.500 Patrimonio netto 10.000 Debiti 20.000 ATTIVO PASSIVO SOCIETà B – IncorporaTA Capitale sociale 10.000 Attività 70.000 Riserve 5.000 Patrimonio netto 15.000 Debiti 55.000 ATTIVO PASSIVO "A" "B" Capitale sociale 500 10.000 Azioni 500 da 1 euro da 1 euro Patrimonio netto contabile 15.000 Patrimonio netto economico 30.000 60.000 Capitale da emettere a servizio della fusione PNEB : PNEA = x : CSA : = x : 500 Capitale da assegnare ai soci di B euro
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Rapporto di cambio [5] 6 : 60 = 1 : 10 Rapporto di cambio (UB : UA)
Patrimonio netto economico 30.000 60.000 Numero di azioni 500 10.000 Valore economico delle azioni (U) 60 6 Rapporto di cambio (UB : UA) 6 : 60 = 1 : 10 I soci di “B” ricevono 1 azione ogni 10 possedute "A" "B" Concambio Post fusione % Socio x (60% di A) 300 20% Socio y (40% di A) 200 13% Socio w (30% di B) 3.000 (3.000 : 10) Socio z (70% di B) 7.000 (7.000 : 10) 700 47% TOTALE 500 10.000 1.000 1500 100%
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Rapporto di cambio [6] FUSIONE SCISSIONE IN UNA PER UNIONE
NUOVA SOCIETà x y w z x y x y Società A Società B Società A Società B Società C Società C A1 + B1 x y w z x y w z A fronte del trasferimento a C del patrimonio di A e di B - totale nella fusione, parziale nella scissione – C emette capitale sociale da attribuire ai soci di A e di B
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Capitale da emettere a servizio della fusione
Rapporto di cambio [7] SOCIETà A Capitale sociale 500 Attività 30.000 Riserve 9.500 Patrimonio netto 10.000 Debiti 20.000 ATTIVO PASSIVO SOCIETà B Capitale sociale 10.000 Attività 70.000 Riserve 5.000 Patrimonio netto 15.000 Debiti 55.000 ATTIVO PASSIVO "A" "B" Capitale sociale 500 10.000 Azioni 500 da 1 euro da 1 euro Patrimonio netto contabile 15.000 Patrimonio netto economico* 30.000 60.000 Capitale da emettere a servizio della fusione 3.000 azioni da 10 euro (*) In caso di scissione il PN economico è relativo al solo patrimonio trasferito
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Rapporto di cambio [8] 1.000 : 500 = 2 : 1 2.000 : 10.000 = 1: 5
Patrimonio netto economico 30.000 60.000 Quota del PNE sul valore di C (30.000:90.000) = 33% (60.000:90.000)= 66% Numero di azioni da emettere 3.000 da 10 euro Azioni ai soci di A 1.000 2.000 Rapporto di cambio in A (NC : NA) 1.000 : 500 = 2 : 1 I soci di “A” ricevono 2 azione ogni una posseduta Rapporto di cambio in A (NC : NB) 2.000 : = 1: 5 I soci di “B” ricevono 1 azione ogni 5 possedute "A" "B" Concambio Post fusione % Socio x (60% di A) 300 (300 x 2) 600 20% Socio y (40% di A) 200 (200 x 2) 400 13% Socio w (30% di B) 3.000 (3.000 : 5) Socio z (70% di B) 7.000 (7.000 : 5) 1.400 47% TOTALE 500 10.000 100%
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Fusione – valutazione Valutazione dei complessi aziendali
Valutazione relativa dei complessi aziendali Valore relativo delle stime Criteri uniformi di valutazione Medesimo approccio scientifico alla valutazione Capitale economico del soggetto che risulta a seguito della fusione Ripartizione alle singole società in base al loro valore Assegnato all’incorporata Proporzionale ai benefici trasferiti attraverso la fusione Valutazione stand alone Premio di maggioranza La prassi normalmente lo esclude Criteri di stima Utilizzo di più criteri Metodi di controllo
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Fusione – valutazione (segue)
Valutazione dei complessi aziendali Elementi di natura fiscale Imposte differite Perdite pregresse Altri elementi Categorie di azioni Godimento dei titoli Premio di quotazione Obbligazioni convertibili o aumenti di capitale Ipotesi di conversione (fully dilution) Con proprie azioni Maggior numero di azioni Con azioni di terzi Minori azioni in portafoglio Debito per acquisto sul mercato Ipotesi di non conversione
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Scissione – valutazione
Valutazione dei complessi aziendali Particolarità legate alla definizione del ramo La valutazione dei complessi aziendali ha una duplice finalità: Rilevanza interna: rapporto di concambio e attribuzione delle attività non assegnate Rilevanza esterna: responsabilità sussidiaria Valutazione in caso di costituzione di nuove società Problematiche semplificate (principalmente esterne) Salvo che la scissione sia non proporzionale
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