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PubblicatoRenzo Carella Modificato 8 anni fa
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ADEMPIMENTO Esatto adempimento estingue l’obbligazione con pieno soddisfacimento del creditore e piena liberazione del debitore Principio della diligenza art.1176 c.c.: è un criterio per verificare l’esattezza dell’adempimento 1° comma: diligenza uomo medio 2° comma : diligenza professionale Adempimento valido quindi LIBERATORIO dipende:1) esattezza prestazione (quantitativa e qualitativa) 2) requisiti soggettivi (legittimazione di chi esegue,chi riceve, capacità )
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Cassazione civile sez. II18 maggio 2009 n. 11419 In tema di mandato, grava sul mandatario l'obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), che si identifica con quella diligenza che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, consapevole dei propri impegni e delle relative responsabilità..
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continua Pertanto, è sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.), che deve valutarsi la condotta del mandatario, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante, sicché, se a giustificazione dell'eventuale inadempimento venga addotto il fatto del terzo, per liberarlo da responsabilità è necessario che tale fatto sia del tutto estraneo ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, nel senso che egli non abbia omesso di sperimentare quei rimedi che, nel caso concreto, e nei limiti segnati dal criterio della diligenza del buon padre di famiglia, avrebbero dovuto apparirgli necessari o utili per rimuovere l'ostacolo all'esecuzione dell'obbligo assunto ex contractu
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Tempo adempimento art.1183 Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero x il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice.
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LUOGO ADEMPIMENTO (art.1182 c.c.) Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta.
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/continua L’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al DOMICILIO che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
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continua Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza
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ADEMPIMENTO DEL TERZO Art. 1180 c.c. Prestazione di cosa fungibile: per creditore indifferente Prestazione intuitu personae: rifiuto legittimo; anche se ha interesse; facoltà di rifiuto se opposizione del debitore Dal lato debitorio: liberazione debitore ed estinzione dell’obbligazione, salvo diritto di surroga nel diritto del creditore (art.1201 c.c.)
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DESTINATARIO DEL PAGAMENTO Art. 1188 c.c. Rappresentante del creditore Persona indicata dal creditore Autorizzato dalla legge o dal giudice Ratifica Art. 1189 pagamento al creditore apparente: apparenza in base a circostanze univoche e buona fede del debitore determinano liberazione del debitore
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CAPACITA’ NELL’ADEMPIMENTO DEL DEBITORE: non rileva la capacità in quanto l’adempimento, se esatto, è atto dovuto DEL CREDITORE: (art.1190) il pagamento deve essersi consolidato nel patrimonio del creditore, altrimenti non è liberatorio
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DATIO IN SOLUTUM Art.1197 c.c. Consenso del creditore Estinzione al momento dell’esecuzione della diversa prestazione Esecuzione: dipende dalle regole del trasferimento cose determinate art. 1376 c.c., cose indeterminate art.1378 c.c. Art.1198 c.c. cessio pro solvendo
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DIRITTO ALLA QUIETANZA E’ una dichiarazione unilaterale recettizia proveniente dal creditore che riceve il pagamento Funge da prova dell’avvenuto pagamento E’ un diritto del debitore al momento del pagamento Ha valore di confessione stragiudiziale (art.2735) Imputazione di pagamento di un certo debito spetta al debitore sino al momento del pagamento Se il debitore non vi provvede passa al creditore Opponibile al debitore salvo che sia fatta con dolo o sorpresa Se non provvedono né debitore né creditore è la legge: art.1193
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Ex art. 1193 c.c. 1. al debito scaduto 2. meno garantito 3. più oneroso 4. più antico 5. proporzionalmente
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Cass. 22 luglio 2010 n. 17246 La quietanza costituisce la prova della ricezione di un pagamento rilasciata dal creditore al debitore (art. 1199 c.c.) e non la ricognizione di un debito che fa presumere sino a prova contraria il rapporto fondamentale e dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto stesso.
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Cass. 19/05/2015 n. 10202 A fronte di quietanza in forma tipica, cioè di atto rilasciato dal creditore al debitore, al cred. quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non aver ricevuto il pagamento, perché il modello di riferimento non è quello della ricognizione di debito (art.1988); il cred. è ammesso ad impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione con ogni mezzo, che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore o violenza.
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PROVA DELL’ADEMPIMENTO Opinione prevalente: quando cred. agiva x condanna del debitore all’adempimento coattivo: ritenuta sufficiente prova della bontà del titolo; Quando cred. agiva x lo scioglimento del rapporto obbligatorio: prova anche dell’inadempimento Opinione minoritaria : indipendentemente dalla domanda, x cred. sufficiente dimostrare bontà titolo (esistenza e fonte del rapporto giuridico), a carico del debitore di aver adempiuto
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CASS. SS.UU. 30/10/2001 n.13533 PREVALE ORIENTAMENTO MINORITARIO X IL QUALE GIA’ PROPENDEVA LA DOTTRINA: Ingiusta diversità di trattamento Prova più semplice positiva x debitore che quella negativa x creditore (principio di vicinanza della prova)
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Cassazione civile,03 luglio 2009 n. 15677 In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l' adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento.
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PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E’espressione di un principio generale applicabile a tutti i rapporti obbligatori (v. sub art. 1175; 1375; 1337; 1366; 1358) Deve essere interpretato nel senso che il comportamento delle parti nel rapporto obbligatorio realizzi in pieno gli interessi perseguiti dalle parti La regola consente di aggiungere affiancare o correggere la valutazione operata dalla rigida disciplina legale
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