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PubblicatoChiarina Molteni Modificato 10 anni fa
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COMPATIBILITA’ ed INCOMPATIBILITA’ Dott. Pierluigi Calabrese
“La libera professione infermieristica nel nuovo contesto normativo” COMPATIBILITA’ ed INCOMPATIBILITA’ tra LAVORO AUTONOMO e LAVORO DIPENDENTE Dott. Pierluigi Calabrese Collegio IPASVI Venezia 13 Dicembre 2003
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DISCIPLINA del LAVORO DIPENDENTE:
“La libera professione infermieristica nel nuovo contesto normativo” DISCIPLINA del LAVORO DIPENDENTE: Articoli 2094 e seguenti del codice civile. Principio generale: un lavoratore subordinato può svolgere altra attività retribuita non deve violare il “divieto di concorrenza” (articolo 2105 c.c.) Dott. Pierluigi Calabrese
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rapporto di lavoro principale = PUBBLICO
“La libera professione infermieristica nel nuovo contesto normativo” DISCIPLINA COMPATIBILITA’ tra LAVORO DIPENDENTE e PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI: diversa a seconda che: rapporto di lavoro principale = PUBBLICO rapporto di lavoro principale = PRIVATO Dott. Pierluigi Calabrese
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INFERMIERE DIPENDENTE PUBBLICO Regimi in ordine cronologico:
“La libera professione infermieristica nel nuovo contesto normativo” INFERMIERE DIPENDENTE PUBBLICO Regimi in ordine cronologico: Regime generale d’incompatibilità Regime d’incompatibilità – esclusione per i contratti part-time Regime dell’autorizzazione Dott. Pierluigi Calabrese
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REGIME GENERALE D’INCOMPATIBILITA’ (articolo 60 del T.U. 10.01.1957)
“La libera professione infermieristica nel nuovo contesto normativo” REGIME GENERALE D’INCOMPATIBILITA’ (articolo 60 del T.U ) Assoluta incompatibilità “L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, ne’ alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente” Dott. Pierluigi Calabrese
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2. REGIME D’INCOMPATIBILITA’ esclusione per il part-time.
“La libera professione infermieristica nel nuovo contesto normativo” 2. REGIME D’INCOMPATIBILITA’ esclusione per il part-time. (art.1 legge 662/1996 e art.58 del D.Lgs. n.29/1993 – modificato dal D.Lgs.n.80/1998) Regola generale: INCOMPATIBILITA’ (sia degli incarichi conferiti da soggetti pubblici che degli incarichi conferiti da soggetti privati) Eccezione: PART-TIME (nr. ore almeno pari alla metà di quelle ordinarie) Dott. Pierluigi Calabrese
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DIRIGENTI: permane il divieto – incompatibilità assoluta
“La libera professione infermieristica nel nuovo contesto normativo” PART-TIME: il pubblico dipendente che intende dedicarsi ad un secondo lavoro, autonomo o subordinato, ha l’obbligo d’instaurare con l’amministrazione di appartenenza un lavoro a tempo parziale, che preveda la riduzione del numero ore almeno pari alla metà di quelle ordinarie. DIRIGENTI: permane il divieto – incompatibilità assoluta Divieto: resta confermato il divieto d’intrattenere due rapporti d’impiego di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione Dott. Pierluigi Calabrese
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3. REGIME Dell’AUTORIZZAZIONE
“La libera professione infermieristica nel nuovo contesto normativo” 3. REGIME Dell’AUTORIZZAZIONE (T.U. emanato col D.Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001) Regola generale: viene confermata (mediante rinvio normativo), la regola della incompatibilità, con esclusione dei contratti part time Viene introdotto il SISTEMA AUTORIZZATORIO. Dott. Pierluigi Calabrese
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“La libera professione infermieristica nel nuovo contesto normativo”
AUTORIZZAZIONE I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza Le amministrazioni pubbliche non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi Dott. Pierluigi Calabrese
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COMPENSI ESCLUSI DAL REGIME AUTORIZZATORIO:
“La libera professione infermieristica nel nuovo contesto normativo” COMPENSI ESCLUSI DAL REGIME AUTORIZZATORIO: Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; Utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; Partecipazione a convegni e seminari; Incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; Incarichi per i quali il dipendente è posto in aspettativa, comando o fuori ruolo; Incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. Dott. Pierluigi Calabrese
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INFERMIERE DIPENDENTE PUBBLICO Può svolgere una seconda attività:
“La libera professione infermieristica nel nuovo contesto normativo” INFERMIERE DIPENDENTE PUBBLICO Può svolgere una seconda attività: di lavoro dipendente, di lavoro autonomo (anche con apertura di P. IVA) In entrambi i casi dovrà: Instaurare con l’amministrazione d’appartenenza un rapporto di lavoro a tempo parziale (con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno) Richiedere l’autorizzazione all’amministrazione d’appartenenza. Dott. Pierluigi Calabrese
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INFERMIERE DIPENDENTE da datore di lavoro privato
“La libera professione infermieristica nel nuovo contesto normativo” INFERMIERE DIPENDENTE da datore di lavoro privato E’ applicabile la normativa generale del codice civile: “Un prestatore di lavoro subordinato può svolgere altra attività retribuita (sia di lavoro dipendente, sia di lavoro autonomo con P.IVA); Non deve violare il divieto di “concorrenza” art.2105 c.c. Dott. Pierluigi Calabrese
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L’ INFERMIERE DIPENDENTE da datore di lavoro privato
“La libera professione infermieristica nel nuovo contesto normativo” L’ INFERMIERE DIPENDENTE da datore di lavoro privato Non può “trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore” La seconda attività esercitata non dovrà pregiudicare il rendimento del lavoratore nell’attività primaria Dott. Pierluigi Calabrese
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CARENZA di PERSONALE nelle STRUTTURE SANITARIE
“La libera professione infermieristica nel nuovo contesto normativo” CARENZA di PERSONALE nelle STRUTTURE SANITARIE D.Lgs. N. 402 del convertito con legge n.1 dell’ ASL e aziende ospedaliere possono remunerare ai propri dipendenti prestazioni libero aggiuntive rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza. Dott. Pierluigi Calabrese
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