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PubblicatoPompeo Gambino Modificato 10 anni fa
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La seguente presentazione è stata predisposta per aiutare i RSPP ad illustrare i contenuti del provvedimento sotto riportato; tenendo conto delle diversità esistenti nelle varie realtà lavorative, si lascia ad ogni RSPP, ove volesse utilizzarla, la possibilità di integrazione dei contenuti e la relativa personalizzazione. D.P.R. n.177 del 14 settembre G.U. 8/11/2011 - In vigore dal 23/11/2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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Settore interessato dal regolamento Luoghi di lavoro sospetti di inquinamento di cui all articolo 66 pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri ; allarticolo 121 pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, con possibile presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose; e luoghi confinati di cui allallegato IV, punto 3 vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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Datori di lavoro committenti/Datori di lavoro/lavoratori autonomi Obblighi generali e Obblighi particolari
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Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei requisiti previsti dal comma 1) dell art. 2 e, possiamo aggiungere, tale condizione vale per tutte le imprese che intervengano per lesecuzione di tali specifici interventi (fai da te!) Obblighi generali
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Requisiti ex art.2, comma 1 a)Obblighi valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, misure di gestione delle emergenze b)Obblighi per le imprese familiari e per i lavoratori autonomi di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e di sottoporsi a corsi di formazione c)Obbligo per ciascuna impresa di avere personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in "ambienti confinati d)Obbligo di specifica informazione e formazione, verifica di apprendimento e aggiornamento per tutti i dipendenti compreso il ddl, se attivo, per consentire a tutte le maestranze la piena conoscenza di tutti i rischi propri dei lavori in ambienti confinati e)Obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es. : maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) e di aver svolto attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi d)Obbligo di addestramento di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro, relativamente ai rischi e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza g) Rispetto integrale degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e, h) di quelli contrattuali. Obblighi generali
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Obbligo di adottare, durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o "confinati", ed efficacemente attuare una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere "buone prassi", quali definite dall'articolo 2, comma 1, lettera v), del D.Lgs. n. 81/2008. Procedure corrispondenti alla definizione di legge e specificamente applicabili ai lavori in "ambienti confinati" sono in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro. Obblighi generali
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Obblighi particolari Obblighi per i datori di lavoro committenti (appalti) il datore di lavoro committente deve informare puntualmente e dettagliatamente tutti i lavoratori impiegati dallimpresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro della stessa ove impiegato nelle medesime attività, sulle caratteristiche dei luoghi in cui questi sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il richiamo ad una puntuale e dettagliata informazione viene ulteriormente rafforzato con la necessità di destinare un tempo sufficiente ed adeguato a tale attività, tempo che non può essere inferiore ad un giorno (tale attività dovrà essere formalizzata e sottoscritta dal datore di lavoro committente o da un suo rappresentante specificatamente incaricato).
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Obblighi particolari Obblighi per i datori di lavoro committenti (appalti) Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento, a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi, per limitare il rischio da interferenze di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. Nelle attività in oggetto il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
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