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E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 1 FILONE NORMATIVO: N. 1 SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO RISCHIO PROFESSIONALE NELLE ATTIVITA DELLA LAVORAZIONE.

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1 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 1 FILONE NORMATIVO: N. 1 SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO RISCHIO PROFESSIONALE NELLE ATTIVITA DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO: GUIDA INFORMATIVA DELLI.N.A.I.L. LI.N.A.I.L. ha predisposto una Guida informativa dal titolo Il rischio professionale nella falegnameria artigiana. Gli argomenti trattati possono fornire utili elementi di conoscenza dei rischi tipici dellattività svolta e delle conseguenze che ne possono derivare in termini di infortuni e malattie professionali, anche per le attività di tipo industriale. La Guida contiene: una descrizione delle principali lavorazioni della falegnameria con individuati i rischi e i danni; unanalisi delle casistica infortunistica; lindividuazione delle principali malattie professionali; gli aspetti prevenzionali di carattere sanitario.

2 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 2 Esplosivi ad uso civile. 1) Circolare dispositiva ed applicativa del Ministro dell'Interno del 5 maggio 2005 n. 557. 2) Le novità introdotte dalla normativa antiterrorismo. DL 27-7-2005 n. 144 convertito in legge 31-7-2005 n. 155; Decreto Ministeriale 15-8-2005. Produttori, trasportatori ed utilizzatori di esplosivi terranno conto di queste importanti novità normative, procedendo allaggiornamento delle proprie procedure, sulla base dei contatti che gli interessati avranno cura di mantenere con le Questure territorialmente competenti.

3 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 3 Denuncia di infortunio per via telematica. Nel contesto di semplificazione del procedimento di denuncia di infortunio, si ritiene utile segnalare il DECRETO 15 luglio 2005 che ha approvato una specifica delibera dellINAIL (n. 50 dell8-11-2004) con cui si prevede che: - nel caso in cui il datore di lavoro presenti la denuncia di infortunio per via telematica - trasmetta il certificato medico nelle sole ipotesi in cui l'INAIL non lo abbia già ricevuto dall'infortunato o dal medico certificatore.

4 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 4 FILONE NORMATIVO: N. 2 PREVENZIONE INFORTUNI Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori: lavori in quota. Modifiche al D.Lgs. n. 626/1994: D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235. Si ritiene utile segnalare che il 19 luglio 2005 si è concluso il periodo transitorio di due anni stabilito dallart. 7 del D.Lgs. 235/2003 (transitorio finalizzato, tra laltro, alleffettuazione delle attività di formazione dei lavoratori interessati). Pertanto da tale data trovano piena applicazione le norme del Decreto.

5 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 5 FILONE NORMATIVO: N. 2.1 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO/ N. 11 MACCHINE ATTREZZATURE DI LAVORO. Modifiche allart. 36 del D.Lgs. 626/1994: articolo 29 della Legge Comunitaria 2004, in esecuzione della Sentenza della Corte Giustizia europea del 10 aprile 2003. Le attrezzature interessate devono essere adeguate entro il 12 novembre 2005. Le Organizzazioni certificate/certificande dovrebbero predisporre un piano di azioni, tenendo conto di alcuni punti principali, quali: - lindividuazione delle attrezzature di lavoro interessate dallart. 29 della legge 62/2005; - la verifica della rispondenza o meno rispetto alle prescrizioni della nuova normativa; - la verifica o ladozione delle misure alternative di cui al comma 8-sexies; - la pianificazione e la realizzazione degli interventi di adeguamento entro il 12 novembre 2005.

6 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 6 MACCHINE. 1)Comunicato del Ministero delle Attività Produttive in G.U. del 3-3-2005: Ritiro dal mercato di alcuni tipi di macchine in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE. Il comunicato riporta lelenco delle diverse tipologie di macchine che sono risultate non conformi alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'art. 3 della direttiva 98/37/CE. 2) Comunicato del Ministero delle Attività Produttive in G.U. del 1/8/2005. Piattaforme aeree. Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato, adottato nei confronti di alcune piattaforme aeree in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE. 3) Comunicato del Ministero delle Attività Produttive in G.U. del 8/8/2005. Troncatrici pendolari manuali. Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato adottato nei confronti di alcune troncatrici pendolari manuali, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.

7 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 7 FILONE NORMATIVO: N. 3 PREVENZIONE INCENDI Si segnalano due provvedimenti ministeriali che sono intervenuti a definire i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione impiegati in attività soggette alla normativa di prevenzione incendi. Si tratta del: DM 10 marzo 2005 con cui vengono definite le Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio; DM 15 marzo 2005 che fissa i Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. Ai Decreti hanno fatto seguito due Circolari del Ministero dellinterno.

8 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 8 1)Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi di portata termica complessiva maggiore di 35 kW. DM 28 aprile 2005. Entrata in vigore il 19 luglio 2005 e applicazione agli impianti di nuova realizzazione. Sono esclusi dal campo di applicazione del DM gli impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e gli inceneritori. 2) Prevenzione incendi per impianti di sollevamento. Emanate le nuove norme antincendio per vani ascensori. DM 15 settembre 2005: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il provvedimento abroga le precedenti norme tecniche di prevenzione incendi di settore ed entra in vigore 120 giorni dopo la data di pubblicazione nella G.U., ovvero il 3 febbraio 2006. La recente normativa si applicherà non solo ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ma anche nelle attività esistenti al 3 febbraio 2006, in cui vengono effettuate modifiche sostanziali.

9 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 9 3) Modificata la parte riguardante le distanze di sicurezza da osservare rispetto agli elementi pericolosi dei depositi di gas di petrolio liquefatto. Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi. Integrazioni al DM 14 maggio 2004: DM 5 luglio 2005. 4) Estintori portatili di incendio. Decreto 7 gennaio 2005. Applicazione, chiarimenti e precisazioni per i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Circolare Prot. n. DCPST/A2/6198 Circolare n. 24 in data 04 agosto 2005 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

10 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 10 FILONE NORMATIVO: N. 4 IGIENE DEL LAVORO VIBRAZIONI. Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative allesposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni. Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 187. Gli obblighi di misurazione e valutazione dellesposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche previsti decorrono dal 1/1/2006. Il provvedimento individua due valori di soglia: valore limite di esposizione giornaliero valore dazione giornaliero sia per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio che per quelle trasmesse allintero corpo. Il superamento del valore dazione giornaliero obbliga il datore di lavoro ad avviare un programma di interventi (quali sostituzione di attrezzature, individuazione di altri metodi di lavoro, etc.) tesi al contenimento dellesposizione. Il superamento del valore limite di esposizione giornaliero, invece, dà origine ad una serie di misure di immediata attuazione per riportare i livelli al di sotto della soglia.

11 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 11 FILONE NORMATIVO: N. 5 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI Valutazione dei rischi presentati dalle sostanze esistenti. Si segnala che, nel contesto del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, la Commissione ha adottato, in data 27 aprile 2005, il Regolamento (CE) N. 642/2005 che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie elencate in allegato al Regolamento n. 642 citato : 12 sostanze.

12 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 12 BIOCIDI. Immissione sul mercato. Regolamento CE n. 1048/2005 della Commissione del 13 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. FITOSANITARI. Esteso il periodo transitorio per il mantenimento dellimpiego di alcune sostanze attive. REGOLAMENTO CE n. 1335/2005 della Commissione del 12 agosto 2005 che modifica il regolamento CE n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE e 2005/303/CE per quanto riguarda il periodo di tempo di cui allarticolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il mantenimento dellimpiego di alcune sostanze non iscritte nellallegato I della suddetta direttiva.

13 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 13 FILONE NORMATIVO: N. 6 ATTIVITA A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE D.Lgs. 334/1999. Approvate le Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334." DPCM 25 febbraio 2005.

14 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 14 FILONE NORMATIVO: N. 8.1 TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE Trasporto su strada di merci pericolose. 1) DM 6 maggio 2005: Adozione di procedure uniformi in materia di controllo. Recepimento della Direttiva 2004/112/CE. LAllegato I fornisce un prospetto riepilogativo dei dati relativi al controllo del trasporto su strada di merci pericolose; lAllegato II riporta le infrazioni alle disposizioni recate dalla normativa ADR: la novità principale consiste nellindividuazione di tre categorie di rischio. 2) DM 12 aprile 2005: Lart. 1 apporta modifiche al DM 15/5/1997, riguardanti le Organizzazioni o gli Enti accreditati per leffettuazione dei corsi di formazione professionale per i conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada. Lart. 2 apporta modifiche al DM 10/6/2004: risulta confermata la piena validità, sul territorio italiano, dei certificati di formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada, conseguiti in altri Paesi aderenti allAccordo ADR.

15 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 15 DPR n. 134 del 6 giugno 2005: Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose. Il Regolamento stabilisce i requisiti a cui debbono rispondere le navi mercantili nazionali, adibite alla navigazione marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i porti italiani, per essere abilitate al trasporto di merci pericolose in colli e unità di trasporto del carico, le procedure per l'imbarco, il trasporto in mare, lo sbarco, il trasbordo dei colli e unità di trasporto del carico, nonché i requisiti tecnici degli stessi. Le norme dettate dal DPR non si applicano invece alle merci ed ai materiali pericolosi destinati al normale approvvigionamento ed armamento della nave, nonché a carichi particolari trasportati su navi costruite appositamente o trasformate interamente a tale scopo. Il principio generale, contenuto nellarticolo 3 del DPR, prevede che ogni trasporto di merci pericolose debba essere effettuato in conformità alle prescrizioni del Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (International Maritime Dangerous Goods Code) – Codice IMDG.

16 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 16 Trasporto di merci pericolose su strada. Recepito nel nostro ordinamento e tradotto lADR 2005. DM 2 agosto 2005: Recepimento della Direttiva comunitaria 2004/111/CE recante ledizione 2005 dellAccordo ADR. DM 23 settembre 2005: Pubblicazione della traduzione in lingua italiana dellADR 2005. Risultano pienamente confermate la vigenza e lobbligatorietà delledizione 2005 dellAccordo ADR sia nei trasporti internazionali che nei trasporti nazionali di merci pericolose su strada.

17 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 17 FILONE NORMATIVO: N. 19 EDIFICI ED IMPIANTI TECNICI 1)È stata ulteriormente prorogata (di un anno) lapplicazione delle norme del capo V (Nome per la sicurezza degli impianti) della parte II del Testo Unico di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380, relativo alle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Tali norme, per effetto della Legge 148/2005, art. 5-bis, comma 2, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2006. 2) Sono uscite le norme tecniche per le costruzioni da lungo preannunciate. DM 14 settembre 2005. Tali norme sono entrate in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella G.U., ovvero il 23/10/2005. Fino al 23 aprile 2007 è possibile lapplicazione, in alternativa alla normativa di recente introduzione, della normativa previgente dettata in materia (Legge 17/8/2005 n. 168 art. 14 undevicies).

18 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 18 FILONE NORMATIVO: N. 22 ATMOSFERE ESPLOSIVE Terzo elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. DM 21 marzo 2005. Le norme armonizzate costituiscono il punto di riferimento per fabbricanti, progettisti ed installatori di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Anche gli utilizzatori terranno conto di queste norme, così da effettuare un controllo incrociato del rispetto delle stesse al fine dellacquisto dei suddetti apparecchi.

19 E. Santini - Certiquality 16 Novembre 2005 19 FILONE NORMATIVO: N. 23 SICUREZZA PRODOTTI Approvazione del Codice del consumo. D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206. Particolare interesse rivestono le disposizioni dettate nella PARTE IV del provvedimento, intitolata SICUREZZA E QUALITA, che si articola in tre Titoli: Titolo I Sicurezza dei prodotti (artt. 102–113), che costituisce puntuale riproposizione delle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 172/2004 sulla sicurezza generale dei prodotti, che viene contestualmente abrogato; Titolo II Responsabilità per danno da prodotti difettosi (artt. 114 – 127), che riproduce le corrispondenti disposizioni contenute nel DPR n. 224/1988 e s.m.i., anchesso abrogato; Titolo III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo (artt. 128 – 135).


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