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LE NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO a cura di Fabio Garrini Parte Prima C/C e plusvalenze.

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1 LE NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO a cura di Fabio Garrini Parte Prima C/C e plusvalenze

2 DL 112/08 incassi liberi art. 19, comma 3 D.P.R. n. 600/1973 art. 19, comma 4 D.P.R. n. 600/1973 abrogati Incassi anche in contanti Applicazione del favor rei Pagamenti con denaro non proveniente dal C/C Preclude lapplicazione della sanzione per irregolare tenuta della contabilità

3 art. 36 c. 26 DL 223/06 Rilevanti PLUSVALENZE e MINUSVALENZE relative ai beni strumentali Aggiunto comma 1-bis art. 54 TUIR cessione Rimborso assicurativo Autoconsumo Plusvalenze e minusvalenze Irrilevanti PLUS e MINUS su immobili* e oggetti darte

4 PLUS/MINUS: modifiche della Finanziaria 2007 Le MINUS da autoconsumo NON sono deducibili Irrilevanti cessioni e oggetti darte modificato c. 1-bis Diventano rilevanti PLUS e MINUS sugli immobili Già eliminata per il reddito dimpresa dal Dl 223/06 art. 54 TUIR introdotto c. 1-bis1

5 Plusvalenze su beni immobili Immobili strumentali acquistati dal 1.1.2007 UNICO 2007 Plusvalenze su beni mobili Beni acquistati dal 4.7.2006 RM 310/E del 21.7.08 Circ. 1/IR: immobili promiscui PLUS non imponibile

6 Differenze con PLUS/MINUS reddito dimpresa PLUS non possono essere rateizzate CM 28/E/06 – par. 38 Rilevanza delle PLUS/MINUS in ragione dellincasso Rilevanza limitata PLUS/MINUS beni a ded. limitata CM 28/E/06 – par. 38 RM 310/E/08 PLUS con principio di cassa

7 Parte Seconda Immobili strumentali

8 entro il 14/6/1990Ammortamento dal 15/6/1990 al 31/12/2006 Nessuna deduzione 2007 – 2008 – 2009 Ammortamento acquisto entro il 14/6/1990 Canoni maturati dal 15/6/1990 al 31/12/2006 Rendita catastale 2007 – 2008 – 2009 Canoni maturati leasing

9 Si applica lo scorporo del terreno (sempre 20%) Durata leasing: > 50% durata amm. (tra 8 e 15 anni) proprietà – leasing (??) NO ammortamenti anticipati Confermato Cir. 1/IR

10 Art. 43 c.2 TUIR Professionisti = strumentalità per destinazione Immobili locati non ammortizzabili Circolare 1/IR Immobile utilizzato sempre rilevante

11 ridotti ad 1/3 2007 – 2008 – 2009 Trattamento delleccedenza non dedotta (6%) È quota non deducibile comunque ? 1 Non sarà recuperata È un limite alla deduzione nel periodo 2 recuperata al termine Circolare 1/IR Riduzione 1/3 anche per immobili promiscui

12 dellimmobile strumentale Compresi interessi per lacquisto dellimmobile strumentale Principio di cassa Indipendentemente dallanno di acquisto dellimmobile Promiscuo ??? (1/IR NO)

13 Parte Terza Immobili promiscui

14 entro il 14/6/1990 dal 15/6/1990 al 31/12/2006 50% rendita catastale 2007 – 2008 – 2009 acquisto entro il 14/6/1990 50% canoni maturati dal 15/6/1990 al 31/12/2006 50% rendita catastale 2007 – 2008 – 2009 50% canoni maturati leasing Conviene il leasing Immobile ad uso promiscuo 50% rendita vs 50% canoni

15 Utilizzo promiscuo assenza altro immobile strumentale nel Comune Occorre scorporare il terreno ? Leasing promiscuo previsto solo nel c. 2 e non nel c. 3 (2007 – 2008 – 2009) Ridotto 1/3 ??? Immobile in locazione promiscuo promiscuo – ded. 50% canoni (c.3 art. 54) strumentale strumentale – ded. integrale canoni (RE10)

16 Immobile strumentale NO reddito fondiario Immobile promiscuo SI reddito fondiario indipendentemente dallanno di acquisizione

17 Parte Quarta Interventi sugli immobili

18 Sostenute fino a 31.12.06 Sostenute dal 1.1.2007 Deduzione in 5 anni Spese non capitalizzabili: limite 5%, eccedenza in 5 anni Introdotta la fattispecie di spesa capitalizzabile

19 Deduzione ammodernamento in 5 anni Indipendentemente titolo utilizzo dellimmobile Proprietà – leasing – locazione – comodato Sia immobile strumentale che promiscuo (50%) Spese sostenute fino al 31.12.2006 Riporto di spese sostenute nel passato Posso continuare a dedurle? SI (istruzioni UNICO)

20 Spese 2007 su immobili ante 2007 Capitalizzo su un costo irrilevante Si applica la riduzione ad 1/3 ? dal 1.1.2007 Spese capitalizzabili sostenute dal 1.1.2007 Le istruzioni di UNICO non dicono nulla Circolare 1/IR Si applica regola manutenzioni NON capitalizzabili CM 47/E/08 – risposta 3.1 Si applica la regola precedente

21 Costi capitalizzabili in caso di immobili di terzi Redd. Impresa CM 73/E/94 deduzione con criteri civilistici (minore tra durata del contratto ed utilità futura attesa) dal 1.1.2007 Spese capitalizzabili sostenute dal 1.1.2007 Circolare 1/IR Si applica regola manutenzioni NON capitalizzabili Applicabile la regola precedente ???

22 Plafond 5% Calcolato sulla massa dei beni materiali ammortizzabili Fabbricato considerato al netto del terreno scorporato Si applica la riduzione ad 1/3 ? Le istruzioni di UNICO non dicono nulla

23 Parte Quinta I rimborsi spese

24 NO compenso NO ritenuta Spese sostenute in nome e per conto del cliente RIADDEBITI Imponibile soggetto a ritenuta Altre spese sostenute Irrilevante la deducibilità (RM 58/E/01) anche sulle spese sostenute dal committente (RM 20/E/98)

25 Deducibili nel limite del 2% dei compensi percepiti deroga Spese di vitto e alloggio … integralmente deducibili dal professionista se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura Art. 36 c. 29 DL n.223/06

26 Albergatore Committente Compenso 1.000 Albergo 100 Fattura 100 Pagamento 100 professionista Copia fattura 100 Fattura 1.100 deducibile 1.100 NON deducibile 100 imponibile 1.100 deducibile 100 Intestata committ. Indicazione profess. NO limite 2%

27 per la deduzione integrale è necessario il sostenimento da parte del committente CM 47/E/08 Necessario il duplice requisito: Il committente deve sostenere la spesa la spesa deve essere esposta in fattura

28 Riaddebito spese di gestione Utenze intestate ad un professionista Riaddebito pro quota agli altri professionisti Non è compenso a riduzione costo riaddebitato NO ritenuta C.M. n.58/E/01 Soggetto ad IVA

29 Parte Sesta Cessione studio professionale

30 Cessione della clientela ANTE DL223/06 acquirente deducibile cedente CM 108/E/02 reddito diverso

31 Post DL 223/06 Art. 54 c.1-quater Art. 17 c.1 g-bis Costo deducibile per lacquirente Reddito professionale per il cedente … beni immateriali Anche per i beni immateriali IRAP e CONTRIBUT I

32 Solo se lincasso in unica soluzione Con possibilità tassazione separata ??? 20% va in RE h 2007 CM 11/E/07 periodo dimposta CM 11/E/07 IVA

33 Recesso da studio associato La somma percepita in sede di recesso dallassociato va a tassazione separata RM 142/E del 10.4.08 Rateizzazione del corrispettivo Non vi è necessità per lassociato receduto di prendere partita IVA IVA

34 Parte Prima Le nuove regole di determinazione del valore della produzione Irap IRAP: LE NUOVE REGOLE DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE a cura di Riccardo Giorgetti

35 LE NOVITA NORMATIVE Lart. 1, comma 50, L. 244/2007 ha attuato una profonda revisione delle regole di determinazione della base imponibile Irap. Ciò è avvenuto attraverso: a)la riformulazione dellart. 5 del D.Lgs 446/1997 il quale ora dispone la rilevanza dei componenti positivi e negativi così come risultano dal bilancio e dal conto economico; b)inserimento dellart. 5-bis disciplinante lindividuazione della base imponibile Irap per le società di persone e imprese individuali; c)Abrogazione dellart. 11-bis che estendeva lefficacia delle regole per il reddito dimpresa alla disciplina Irap

36 I criteri di determinazione dellIrap Società di capitaliSocietà di persone e imprenditori Derivazione del valore della produzione direttamente dal bilancio (conto economico,macro- classi A e B) I componenti positivi e negativi individuati dalla norma sono assunti in aderenza alle regole del Tuir Se in ordinaria possibilità di opzione per il criterio del bilancio Lirap acquista natura di tributo regionale la dichiarazione Irap deve essere trasmessa separatamente (DM 11/9/2008)

37 Società di capitali ed enti commerciali Regola base La base imponibile Irap è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) del conto economico di esercizio con esclusione delle seguenti voci: Svalutazione delle immobilizzazioni e disp. liquide Costo del personale Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti

38 Confermate, nuove o modificate indeducibilità Spese per personale dipendente o assimilato Costi per collaborazione coordinata e continuativa Quota interessi canoni di leasing desunta dal contratto Imposta comunale sugli immobili Compensi per lavoro autonomo non esercitato abitualmente Confermate Modificata Nuova

39 Parte Seconda I casi particolari del criterio del bilancio e la base imponibile per i soggetti IAS

40 Plusvalenze e minusvalenze Abrogazione norma che stabiliva la rilevanza di tutti i plus/minus valori ad eccezione di quelli derivanti da cessioni di aziende Inserimento norma che attribuisce rilevanza ai plus/minus valori derivante dalla cessione di immobili -patrimonio Le plusvalenze concorrono alla formazione della base imponibile Irap se rientrano nellaggregato A del CE. Quelle catalogabili nella gestione straordinaria non dovrebbero essere più tassabili Attesa chiarimenti ministeriali

41 Non potranno essere più rateizzate in cinque esercizi a norma dellart. 54 Tuir Plusvalenze seguono le regole civili Eccezione: imponibilità delle rateizzazioni previste fino al 2007 Altri componenti negativi la cui deduzione nel 2007 è stata rinviata secondo Tuir Spese di rappresentanza Spese di manutenzione 1/3 in 5 esercizi Oltre il 5% in 5 esercizi Diverso trattamento tra base imponibile Ires e Irap con imposte differite solo per le dirette

42 Resta valido il principio di correlazione I componenti classificabili in voci diverse dalla macroclasse A e B concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti negli esercizi precedenti o futuri I poteri del Fisco in materia di verifica Indipendentemente dalla collocazione dei componenti nel CE, lUfficio deve accertare le appostazioni in base ai criteri di qualificazione classificazione imputazione previsti dai principi contabili Importanza di illustrare in nota integrativa i motivi che, nel rispetto dei principi contabili, hanno indotto ad utilizzare quel preciso criterio di stima

43 Società di capitali che seguono i principi contabili internazionali Regola base La base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate per le società che redigono il bilancio con le norme civilistiche Il D.Lgs. 38/2005, prevede che tali soggetti determinano il valore della produzione Irap, assumendo i componenti sulla base degli schemi di bilancio adottati in assenza dei principi contabili internazionali Schemi uguali, ma basi imponibili differenti a causa di criteri di valutazione diversi

44 Parte Terza Le regole di determinazione della base imponibile Irap per le società di persone e gli imprenditori individuali

45 Società di persone e imprenditori individuali Regola base La base imponibile è determinata dalla differenza tra: I ricavi tipici (art. 85 Tuir, lett. a, b, f, g) e la variazione delle rimanenze (artt. 92 e 93) e Costi mat. prime, sussidiarie e consumo Costi per servizi Amm.to e canoni locazione dei beni strumentali materiali e immateriali I componenti si assumono secondo regole di imputazione temporale, qualificazione e classificazione fiscale

46 Società di capitali Gli importi deducibili corrispondono ai valori imputati in conto economico secondo i principi contabili, Società di persone e imprese individuali Restano valide le regole stabilite dal Tuir in tema di reddito dimpresa variazioni RF o RG Principio di correlazione nel criterio semplificato Al di fuori delle voci richiamate gli oneri o proventi iscritti in altre voci non sono più deducibili o tassabili anche se collegati a componenti rilevanti in altri esercizi Non più richiamato

47 Società di persone e imprenditori individuali Opzione per le regole dei soggetti Ires I soggetti in regime di contabilità ordinaria possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dei soggetti Ires Lopzione Irrevocabile per tre periodi Deve essere comunicata entro 60 giorni da inizio esercizio Al termine del triennio è tacitamente rinnovata salvo revoca esplicita

48 Parte Quarta I criteri di scelta tra il regime del bilancio e quello fiscale

49 Le regole per effettuare la scelta Non esiste un principio unico valido per tutte le imprese Valutazione caso per caso in base alla numerosità della variazioni nel quadro IQ Maggiore sarà la convenienza del criterio del bilancio var. positive dei ricavi - var. negative dei costi Spese di rappresentanza PlusvalenzeAvviamento Costi per telefonia

50 Costo Regola fiscale Criterio del bilancio Criterio semplificato Spese per telefonia Deducibilità all80% per fissi e cellulari Rilevano i criteri di valutazione del bilancio e gli importi evidenziati nel Conto Economico Si applica il limite di deducibilità stabilito dal Tuir Spese di rappresentanza Inerenza e congruità Si applicano nuovi i requisiti Spese di manutenzione ordinaria Limite del 5% del valore dei cespiti Eccedenza del 5% deducibile in 5 esercizi Autovetture Limite di deducibilità (40%/90%) Si applicano i limiti disposti dallart. 164 Tuir

51 CostoRegola fiscale Criterio del bilancio Criterio semplificato Plusvalenze Rateizzazione in 5 esercizi (art. 54, Tuir) Rilevano solo i plus/minus valori ordinari, ma senza rateizzazione Plus/minus valori non tassabili e non deducibili Ammortamenti Coefficienti tabellari DM 31/12/1988 Art. 2426 C.C. residua possibilità utilizzazione Soggetti alle soglie limite fiscali Avviamento Ammortam. deducibile limite 1/18 Rileva il limite fiscale Deroga al principio di derivazione

52 Ammortamento Primo caso: Cespite acquistato il 1° luglio 2008 Costo di acquisto: 1.000 Aliquota di amm.to civile e fiscale:10% Ammortamento di bilancio: 50 Ammortamento fiscale: 100 Secondo caso: Cespite acquistato nel 2007 Costo di acquisto: 1.000 Aliquota di amm.to civile: 50% Aliquota amm.to fiscale: 20% Amm.to di bilancio:500 Amm.to fiscale: 200

53 Parte Quinta Le società immobiliari e il rapporto tra lIrap e il riassorbimento delle deduzioni extracontabili

54 Società immobiliari Criterio del bilancio Criterio fiscale Tutti costi evidenziati nelle scritture contabili relative alla gestione ordinaria sono deducibili I costi seguono le norme fiscali stabilite dallart. 90 del Tuir e quindi molti di essi non sono deducibili Plusvalenze inerenti la cessione degli immobili ImponibiliNon imponibili

55 Base imponibile Irap ed eliminazione delle deduzioni da EC Eliminazione della facoltà di effettuare deduzioni direttamente nella dichiarazione utilizzando il quadro EC (art. 109, comma 4, lett. b)) Affrancamento delle differenze fino al 2007 Versamento facoltativo imposta sostitutiva del 12, 14 e 16% Versamento obbligatorio in sei quote annuali Dirette e Irap Irap Obbligo per tutte le imprese?

56 Base imponibile Irap ed operazioni straordinarie Operazione effettuata in neutralità fiscale Divergenza tra valori civili e fiscali I soggetti che utilizzano il criterio del bilancio su quale importo, tra il civile e il fiscale, calcolano gli ammortamenti deducibili? Circolare 57/E/2008: In assenza di affrancamento gli importi rilevanti sono quelli fiscali

57 Rilevanza dei plus/minus valori per i professionisti DL 223/2006 ha reso imponibili, ai fini dellIrpef, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali acquistati dal 4 luglio 2006 Ai fini Irap? Istruzioni quadro IQ 2008 tra i compensi si devono inserire anche le plusvalenze indicate in RE di Unico Circolare 2/IR analisi del dato letterale allart. 8 del D.Lgs 446/97 non conferma le istruzioni. Se la norma avesse inteso dare rilevanza ai plus/minus valori lo avrebbe esplicitamente sottolineato

58 Parte Sesta La soggettività passiva Irap dei lavoratori autonomi

59 Art. 2, D.Lgs 446/97: il presupposto dellimposta è lesercizio abituale di unattività autonomamente organizzata Lattività libera professionistica non si basa soltanto sullintuitus personae, ma anche sullutilizzo di una struttura organizzativa Irap Day della Cassazio Presa di posizione da parte dellAmministrazione finanziaria: Circolare 45/E del 13/06/2008 Irap Day della Cassazione Per lapplicazione del tributo la presenza dellautonoma organizzazione è un requisito essenziale

60 Il presupposto impositivo per i lavoratori autonomi si realizza quando sussistono contemporaneamente due condizioni: Il professionista è responsabile della organizzazione Lattività è svolta con lutilizzo di lavoro altrui e la presenza di beni strumentali Recepite dalle Entrate (Circolare 45/E/2008) No auto organizzazione del lavoro individuale Fattori idonei ad accrescere la produttività

61 Responsabilità dellorganizzazione I professionisti che prestano la loro attività presso gli studi, ma non sono titolari sono esclusi dalla base imponibile Irap Principio di scissione della base Irap Sentenza Cassazione n. 10549/2007 Compensi che necessitano della struttura e quelli del solo lavoro del professionista Principio non condiviso anche dallAmministrazione finanziaria

62 Presenza di fattori produttivi idonei Beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile Impiego non occasionale di lavoro altrui Cassazione: No criterio quantitativo predefinito, ma indagine affidata ai giudici tributari Cassazione: Non solo contratti riconducibili alla sfera del lavoro subor- dinato o di collaborazione Entrate: parametri stabiliti dal regime dei minimi Entrate: no prestazioni per attività estranee e tirocinanti


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