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PubblicatoSeverino Gioia Modificato 10 anni fa
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Costituzione della Repubblica italiana: tratti fondamentali e prospettive di riforma Cremona, 8 ottobre 2011
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I tratti fondamentali della Costituzione Costituzione come manifesto politico (rivoluzione promessa) e atto normativo Fatta su un crinale decisivo della storia Solida ed equilibrata (principi, diritti, forma di governo, tipo di Stato, garanzie) Fonte rigida e per certi aspetti immodificabile Eppure soggetta a un costante mutamento, per levoluzione della società, per la giurisprudenza e per lappartenenza alla UE
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Un esempio illuminante Disposizioni sobrie, che hanno alle spalle una storia che ha trovato nella seconda guerra mondiale il suo apice, portatrice di un principio nuovo (rivoluzione promessa) e abilitante effettivi mutamenti nellordinamento (Unione europea) Art. 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
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Il cuore della Costituzione Dignità e pieno sviluppo della persona: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Diritti e responsabilità: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
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Come si scrivono le Costituzioni Art. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
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E come non si scrivono Art. 111. [18]18 La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
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Scheda 1 - Forma di governo Il governo è nominato dal PdR e deve ottenere la fiducia dalle Camere (forma parlamentare) Le varianti della forma parlamentare: dal multipartitismo esasperato al bipolarismo Le alternative: a) lelezione diretta del premier (Lorenzago) b) Il semipresidenzialismo francese
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Scheda 2 - Ordinamento Mille parlamentari sono troppi (a fronte dei 750 dellUnione europea e dei poco più di 500 degli USA) Il bicameralismo va ripensato (che fine ha fatto il Senato delle Regioni?) E necessaria una modificazione della legge elettorale per restituire un rapporto tra elettori ed eletti e superare quello esclusivo tra eletti e segreterie dei partiti
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Scheda 3 - Federalismo/Regionalismo La riforma del titolo V Cost. e la promessa di un rafforzamento delle autonomie: a) Le leggi regionali in materia urbanistica b) Le nuove competenze di province (servizi per limpiego) e comuni (catasto) La giurisprudenza della Corte cost.: la chiamata in sussidiarietà Una prassi accentratrice: un codice della normativa statale in materia di turismo? Il federalismo fiscale: fiumi di complicati articoli in stand- by e la mortificazione di Regioni ed enti locali E le province vanno abolite?
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Tra parentesi: le tappe del federalismo fiscale Legge 5 maggio 2009, n. 42: delega al Governo in materia di federalismo fiscale D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156: Roma capitale D.Lgs. 20 maggio 2010, n. 85: Federalismo demaniale D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 – Costi standard di comuni e province D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 – Federalismo municipale D-lgs. 6 maggio 2011, n. 68: costi standard sanità D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88: perequazione e rimozione squilibri (risorse aggiuntive e interventi speciali) D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: armonizzazione dei sistemi contabili D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149: meccanismi sanzionatori e premiali per Regioni, province e comuni
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Scheda 4 - Le garanzie Magistratura indipendente e CSM a sua tutela Composizione CSM: Presidente della Repubblica, Primo presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione; 16 magistrati eletti da magistrati; 8 laici eletti dal Parlamento in seduta comune Proposte sul tappeto (a quale fine?): a) dividere carriere e CSM? b) Rivedere composizione CSM?
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Scheda 5 - Costituzione economica Artt. 41 e 43 e leconomia mista: a) Libertà diniziativa economica b) Programmi e controlli per utilità sociale c) nazionalizzazioni I mutamenti determinati dallUnione europea: tutela della concorrenza e divieto di aiuti di Stato allimpresa Le proposte di modifica: è permesso tutto ciò che non è vietato dalla legge
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Problemi di fondo La nostra Costituzione appartiene alla categoria delle metanarrazioni: la dignità della persona umana come presupposto e fine di una società libera, democratica, responsabile, emancipatoria Ma lepoca delle metanarrazioni sembra conclusa: il primato delleconomia e della tecnica determinano la vittoria della logica prestazionale (lefficienza). In questo quadro la Costituzione torna ad essere un insieme di regole procedurali e organizzative, che non ha senso rendere rigide. In questo contesto si situa anche il pericolo di riforme ordinamentali in contradizione con la prima parte della Costituzione (democrazia, pluralismo, uguaglianza).
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