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La SUCCEsSIONE A CAUSA DI MORTE
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Nozione Significato tecnico – giuridico: fenomeno del subentrare di un soggetto (avente causa) ad un altro (dante causa) in una determinata situazione giuridica >>>>>>>>> MODO DI ACQUISTO DEI DIRITTI A CARATTERE DERIVATIVO Si distingue, tradizionalmente, tra: successione tra vivi e successione a causa di morte (Libro II del Codice Civile) successione universale e successione particolare
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Fondamento della successione a causa di morte
Esigenza economico – sociale: necessità che i rapporti giuridici facenti capo al defunto non si estinguano alla sua morte (es. beni del defunto diventerebbero res nullius). (BONILINI: la successione soddisfa l’interesse generale ad assicurare la continuazione della vita economica al di là della vicenda della morte della persona fisica).
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SUCCESSIONE a causa di morte
Subentro di una persona vivente nella titolarità di una situazione giuridica patrimoniale già appartenente ad una persona defunta e non estinta con la morte dell’originario titolare All’interno del fenomeno successorio vi sono poi ipotesi nelle quali non si ha, in senso tecnico – giuridico, un vero e proprio fenomeno successorio es. v. art. 658 cod. civ. c.d. legato di liberazione da debito: si ha legato senza che il legatario possa essere considerato successore in senso proprio
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SUCCESSIONE UNIVERSALE
c.d. successione per universitatem, cioè in una pluralità unificata di rapporti attivi e passivi. Il ns. ordinamento la prevede solo nella successione a causa di morte v. art. 588, 1 comma, cod. civ. EREDITA’: complessa situazione giuridica, composta da una pluralità unificata di rapporti attivi e passivi nella quale subentra in tutto o in parte il successore a titolo universale. EREDE: colui che subentra nella generalità o in una quota delle posizioni attive o passive del defunto eccettuati i diritti specificamente attribuiti dalla legge o dal de cuius, ai successori a titolo particolare ed i diritti intrasmissibili.
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L’INSTITUTIO EX RE CERTA
Art. 588 cod. civ. 588. Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare. — 1. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. 2. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
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SISTEMI INTERPRETATIVI:
OGGETTIVO: contenuto dell’atto SOGGETTIVO: intenzione del testatore >>> facendo anche ricorso ad elementi esterni al testamento ALTRI CRITERI: Criterio della presunzione dell’attribuzione a titolo universale Criterio della presunzione di legato per il lascito dei beni determinati o di complessi di beni determinati Criterio quantitativo (è erede colui al quale è attribuita la maggior parte dei beni)
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Fonti della successione
art. 457, comma 1, cod. civ.: - LEGGE - TESTAMENTO Art. 457, comma 2, cod. civ.
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