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Maria GULLO INAIL Piemonte 23 ottobre 2014 IIS L. Cobianchi Piazza Martiri di Trarego, 8 Verbania Intra LA GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.

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1 Maria GULLO INAIL Piemonte 23 ottobre 2014 IIS L. Cobianchi Piazza Martiri di Trarego, 8 Verbania Intra LA GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI A SCUOLA

2 La gestione del rapporto assicurativo Dedicare una sezione del Documento di indirizzo alla gestione del rapporto assicurativo è stata un’esigenza fondata su alcune riflessioni emerse durante i seminari di aggiornamento di R/ASPP e RLS, tenutisi nel 2009, nell’ambito del progetto “promozione della cultura della sicurezza nelle scuole” e scaturite dall’analisi del fenomeno infortunistico nelle scuole piemontesi

3 In quel contesto i dati, al momento presentati, indicavano un numero elevato denunce a fronte di un numero ridotto di casi ammessi a tutela

4 Il confronto fra le parti, a partire dal dato statistico, ha fatto emergere la necessità di fare chiarezza anche sul sistema di tutela assicurativa nei confronti del personale docente e non docente come regolato dalla normativa vigente

5 la sezione contiene informazioni di base, utili all’applicazione della normativa assicurativa in ambito scolastico nei confronti degli infortuni e delle malattie professionali tutelati dall’INAIL ex DPR 1124/1965 La gestione del rapporto assicurativo Tutela INAIL NB: Dalla data di approvazione del documento sono intervenute delle novità come si vedrà più avanti

6 Argomenti Soggetti Assicurati e attività tutelate Ambito della tutela - Occasione di lavoro Gli infortuni La denuncia di infortunio Come, quando e per quali tipologie di infortuni corre l’obbligo verso INAIL Le malattie professionali La denuncia di infortunio Come, quando corre l’obbligo verso INAIL Gli aspetti contributivi Le prestazioni economiche

7 Premessa 1 nella scuola operano 2 assicurazioni -gestita da INAIL per Conto Stato per le scuole pubbliche -gestita da INAIL, in via ordinaria, per le scuole private con Assicurazioni private per la tutela di ciò che non è tutelato da INAIL Una obbligatoria Una, facoltativa ma raccomandata,

8 È infortunio sul lavoro l’infortunio che avviene per causa violenta - rapida, concentrata nel tempo - in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro o una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Malattia Professionale Infortunio La malattia professionale si differenzia dall’infortunio per la natura del suo rapporto con il lavoro, in quanto contratta nell’esercizio - protratto nel tempo - e a causa delle lavorazioni esercitate. Premessa 2 Definizioni (Inail - Guida alle prestazioni 2011)

9 Un breve cenno alle persone e alle attività tutelate

10 Gli insegnanti sono assicurati all’INAIL (articoli 1 e 4 del DPR 1124/65 e circolare INAIL 28/2003) se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori …), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine se sono direttamente adibiti alle seguenti attività (comma 28 art. 1 DPR 1124/65): - esperienza tecnico-scientifiche - esercitazioni di lavoro - esercitazioni pratiche

11 Si precisa che con l'espressione esercitazione pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale diretta all'apprendimento. L'esercitazione di lavoro deve considerarsi come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico previamente impartito. circolare INAIL 28/2003

12 All’esercitazione pratica sono state assimilate l’attività di educazione fisica, scuole medie superiori ed inferiori l’attività ludico-motoria e di sostegno e assistenza (scuole elementari e materne) comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche Alle esercitazioni di lavoro sono stati assimilati i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo (il docente accompagnatore è tutelato solo se il viaggio rientra fra quelli programmati nel piano di offerta formativa) circolare INAIL 28/2003

13 Tra le attività protette rientra anche l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno. Si fa presente che le considerazioni sin qui svolte valgono per l'intera attività formativa offerta dai piani scolastici, senza distinzioni fra attività curriculari ed extra-curriculari, comunque svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del percorso formativo offerto agli studenti circolare INAIL 28/2003

14 E’ requisito imprescindibile che tutte le attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. INAIL n. 24 del 26 agosto 1994).

15 La progressiva estensione dell’utilizzo della tecnologia informatica nelle procedure amministrative, ivi compreso il registro elettronico di classe da parte degli insegnanti, consentirà, nel prosieguo, la generalizzazione dell’obbligo assicurativo e della tutela INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali nei confronti degli insegnati delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private In sintesi dalla Nota DC Rischi e DC Prestazioni INAIL del 21.03.2014 alle Strutture Territoriali

16 Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno possono essere: elementi dell’apparato produttivo situazioni e fattori propri del lavoratore situazioni ricollegabili all’attività lavorativa. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio. L’occasione di lavoro

17 Esempi di infortuni connessi all’occasione di lavoro e causati da: elementi dell’apparato produttivo >> docente di storia che si ferisce con schegge di vetreria in laboratorio trovandosi lì perché deve avvisare il docente di Scienze che è atteso urgentemente in direzione situazioni e fattori propri del lavoratore >> docente di scienze che percorre distrattamente le scale inciampandovi situazioni ricollegabili all’attività lavorativa >> docente che si fa male nel tragitto casa-scuola-casa

18 Quando ricorre la tutela dell’occasione di lavoro? Solo se gli insegnanti svolgono attività tutelate, la tutela si estende anche per gli infortuni occorsi per finalità lavorative anche se non collegate con il rischio specifico dell'attività, come per esempio nel caso dell’infortunio in itinere

19 Gli studenti sono assicurati all’INAIL, in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle (DPR 1124/65, punto 28 art. 1): esperienze tecnico-scientifiche delle esercitazioni pratiche e di lavoro comprese: - lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera attuate con l’ausilio di macchine elettriche - esercitazioni di “scienze motorie e sportive” Gli studenti sono tutelati anche durante i viaggi di istruzione e di integrazione della preparazione di indirizzo

20 Sono esclusi dalla tutela Gli studenti delle scuole materne ed elementari che svolgono attività ludiche (circolare INAIL 23 aprile 2003, n. 28). Tutti gli altri infortuni non direttamente collegabili al rischio specifico tutelato (ad es. l’infortunio in itinere) Fumetto tratto da Sicurgirl e Sicurboy Concorso «Vito Scafidi, La sicurezza a fumetti»

21 Tutela degli studenti Tirocini formativi e di orientamento – stage aziendali l’azienda/struttura ospitante si impegna a segnalare l’eventuale infortunio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore Il soggetto promotore ha l’obbligo di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai tirocinanti L’eventuale azione di rivalsa dell’INAIL si esercita nei confronti del datore di lavoro ospitante

22 Personale ATA È assicurato quando: - esegue lavori complementari o sussidiari alle esperienze ed esercitazioni pratiche - esegue la pulizia dei locali scolastici (con utilizzo di sostanze tossiche, corrosive, caustiche, …) - è adibito a macchine (videoterminali, fotocopiatrici, fax, … ) o ad altri lavori previsti dal 3° comma dell’art. 1 del DPR 1124/65

23 Analisi infortuni Studio casi- Insegnanti Infortunio 1. – insegnante di materie scientifiche che si procura un’ustione con acidi in laboratorio >>> infortunio tutelato Infortunio 2. – insegnante di materie scientifiche che si fa male scendendo dall’autobus nello spostamento da casa a scuola o viceversa >>> infortunio tutelato Infortunio 3. – insegnante di lettere che non fa uso di apparecchiature elettriche/informatiche che si fa male scivolando nel corridoio prima di entrare in aula >>> infortunio NON tutelato

24 Infortunio 1. – ATA che lavora in segreteria utilizzando il video terminale che si fa male perché scivola sul pavimento bagnato del corridoio di accesso al suo ufficio >>> l’infortunio è tutelato Infortunio 2. – ATA che pulendo i bagni si procura una forte irritazione alle prime vie respiratorie perché ha, inopportunamente, miscelato candeggina con acido muriatico >>> l’infortunio è tutelato Infortunio 3. – ATA incaricato di eseguire all’esterno una commissione per conto della scuola decide di concedersi una sortita al mercato e si fa male perché cade inciampando in una buca del selciato>>> l’infortunio non è tutelato (rischio elettivo) Analisi infortuni Studio casi – Personale ATA

25 Analisi infortuni Studio casi - Studenti Infortunio 1. – studente che si procura una frattura durante la partita di palla a volo in palestra >>> l’infortunio è tutelato Infortunio 2. – studente che si procura una contusione al ginocchio durante la ricreazione>>> l’infortunio NON è tutelato Infortunio 3. – studente che si ferisce per un incidente in pullman durante un viaggio di istruzione >>> l’infortunio è tutelato

26 La denuncia di infortunio (art. 53 DPR 1124/65) Obblighi del Datore di Lavoro nel caso di infortunio occorso al personale o agli studenti COSA FAREQUANDO CONSEGUENZE DELL’OMISISONE Invio della denuncia telematica all’INAIL Entro due giorni dalla data di ricezione del I° certificato medico con prognosi > a 3 giorni In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258 a € 1549 Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (L. 296/06, art. 1, comma 1177). Entro due giorni dalla data di ricezione del certificato medico continuativo (se emesso successivamente al primo certificato in franchigia, cioè per inabilità temporanea assoluta sino a tre giorni) denuncia per infortunio mortale: va inoltrata via telegramma o via fax Entro 24 ore dall’evento

27 La denuncia di infortunio/MP on line Circolare INAIL n. 19 dell’11 aprile 2013 Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPCM 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 30 aprile 2013. Le amministrazioni statali destinatarie della speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in gestione per conto dello Stato, sono tenute ad effettuare le comunicazioni all’Istituto in via telematica. Circolare INAIL n. 34 del 27 giugno 2013 www.inail.itwww.inail.it Sezione Atti INAIL

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29 L’aver esteso la modalità della denuncia on line anche alle Aziende del Conto Stato costituisce un passo avanti verso il SINP (Dlgs 81/08: artt. 8, 18 punto 1r e 53 comma 6) Art. 8. 1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Art. 18 1r (comunicazione a INAIL)

30 Un passo in avanti verso il SINP (dlgs 81/08: artt. 8, 18 punto 1r e 53 comma 6) Art. 53 comma 6 Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici (cfr Interpello 9/2014 del 27.03.2014)

31 La registrazione degli infortuni L’importanza della corretta conoscenza del fenomeno infortunistico è stata evidente dal secondo dopoguerra, quando, la forte crescita dell’industria italiana ha provocato l’incremento dei casi di infortunio. Il DPR 547/55 all’art. 403 ha istituito l’obbligo del REGISTRO INFORTUNI (successivamente disciplinato dall’art. 4 comma 5 del Dlgs 626/94) che deve essere presente in tutte le aziende pubbliche e private con personale dipendente.

32 Cosa va annotato nel registro infortuni? Vi vanno annotati in ordine cronologico tutti gli infortuni, dei lavoratori subordinati e dei lavoratori equiparati (es. studenti nei casi previsti) L’obbligo di registrazione vige per gli infortuni che provocano un assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento (inizialmente era superiore a tre giorni incluso quello dell’evento) L’ampliamento delle registrazioni da tre a 1 giorno è finalizzato unicamente alla raccolta di dati statistici utili a fini prevenzionistici ( DM 5.12.1996 e Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 5 marzo 1997 n. 28)

33 Quali informazioni, quindi, vanno inserite nel registro infortuni nelle scuole? - al personale docente e non docente - agli studenti equiparati ai lavoratori (Dlgs 81/08 art. 2 comma 1a ) Tutti gli infortuni che comportino un’assenza superiore a 2 gg incluso quello in cui l’evento si è verificato occorsi

34 Tuttavia, la scuola è una realtà complessa in cui gli infortuni possono interessare Alunni non equiparati ai lavoratori Personale docente e non docente Alunni equiparati ai lavoratori Tutela INAIL Solo se ricorrono le condizioni previste dalla normativa

35 Il registro infortuni, quindi, non fornisce il quadro complessivo del fenomeno infortunistico scolastico Anche la denuncia ex art. 53 Dlgs 81/08, sia fini statistici sia a fini assicurativi, non sarà esaustiva in quanto resteranno fuori dall’obbligo di segnalazione gli infortuni degli allievi non equiparati ai lavoratori Sarebbe, pertanto, opportuno, ai fini prevenzionali, un sistema unico di registrazione che comprenda TUTTI gli infortuni, a prescindere dalle specifiche tutele

36 Un suggerimento può essere quello di - inserire nel registro infortuni, poiché non espressamente vietato, tutti gli infortuni anche quelli degli allievi non equiparati ai lavoratori - utilizzare, per la segnalazione alle assicurazioni private un modello di denuncia infortunio analogo a quella utilizzata per la segnalazione a INAIL, al fine di avere strumenti omogenei nei contenuti utili per la lettura del fenomeno infortunistico ai fini prevenzionali

37 Ciò perché L’analisi e la gestione degli infortuni rappresenta un processo con forte significato preventivo Analizzare gli infortuni studiandone: modalità di accadimento agente(“cosa” e/o persona) che ha causato l’infortunio tipo di conseguenza e gravità sede della lesione tipo della lesione distribuzione oraria/settimanale …. consente di comprendere ciò che non va nel “sistema sicurezza” dell’Organizzazione, nel nostro caso la scuola, all’interno della quale l’evento si è verificato

38 Analisi e Gestione infortuni Una volta analizzati, e comprese le cause, è possibile discriminare gli infortuni che derivano da carenze strutturali o insite nell’organizzazione stato di conservazione dei locali (pavimenti, scale, corridoi … utilizzo di attrezzature/strumentazione utilizzo di prodotti chimici (detergenti, disinfettanti …) da quelli che derivano dai comportamenti spostarsi scompostamente nelle aree di transito >> studenti non attenersi alle regole durante le attività fisiche >> palestra disattenzione/superficialità nell’uso dei laboratori ….

39 Analisi e Gestione infortuni La conoscenza dei predetti parametri consente la scelta delle misure correttive, secondo la scala di priorità che deriva dall’analisi stessa e, quindi, la corretta gestione del fenomeno infortunistico È un processo di natura prevenzionale perché fornisce gli elementi di conoscenza utili ad approntare gli interventi strutturali e/o educativi finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico

40 Gestione infortuni La valenza prevenzionale dell’analisi degli infortuni e della loro gestione è un concetto recepito dal Dlgs 81/08 e smi che ha inserito, fra gli argomenti che vanno esaminati durante la riunione periodica, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali (art. 35 comma 2b) Inoltre, sempre il Dlgs 81/08, prescrive che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, fra l’altro, a seguito di infortuni significativi (art. 29 comma 3)

41 Le Malattie Professionali Sono tutelati dalle malattie professionali esclusivamente Docenti ATA solo se svolgono attività tutelate secondo le specifiche già descritte per la tutela degli infortuni

42 La denuncia di malattia professionale (art. 53 DPR 1124/65) Obblighi del Datore di Lavoro nel caso del personale scolastico COSA FAREQUANDO CONSEGUENZE DELL’OMISSIONE (denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta) Invio telematico della denuncia all’ufficio INAIL competente territorialmente Il datore di lavoro è sollevato dall'onere di invio contestuale del certificato medico; l’INAIL deve richiederne l’invio al datore di lavoro nella sola ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore Entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia Se il certificato medico di malattia professionale non è stato presentato al datore di lavoro, entro i cinque giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell’INAIL sanzione amministrativa da € 258 a € 1549 € Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative

43 Gli aspetti contributivi Scuola Pubblica Nessun premio è dovuto per gli insegnanti e gli studenti, poiché il rapporto assicurativo rientra nell’ambito della “gestione per conto dello stato”. Scuole Private (di ogni ordine e grado) Docenti e studenti: l’assicurazione è attuata in forma ordinaria, cioè tramite l’apertura di una polizza assicurativa con il pagamento del: - premio assicurativo ordinario per gli insegnanti (Circolare INAIL n. 31 del 26 giugno 2012) - premio speciale unitario per alunni e studenti Personale ATA Il premio è versato in forma ordinaria

44 Prestazioni economiche Personale Scuole pubbliche Non è prevista l’erogazione dell’indennità di temporanea (provvede lo Stato con l’ordinario pagamento dello stipendio) Personale Scuole Private È prevista l’indennità per inabilità temporanea in misura - fino al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornaliera presa a base della quantificazione del premio - dal 91° giorno, e sino a guarigione clinica: 75% della retribuzione media giornaliera presa a base della quantificazione del premio. Studenti Non è prevista l’erogazione dell’indennità di temporanea poiché, a seguito dell’infortunio non si verifica per loro una perdita di guadagno, con la sola eccezione degli studenti lavoratori

45 Concludendo Indipendentemente dalla tutela INAIL, l’auspicio è che la scuola si adoperi per la sicurezza partecipata, con il coinvolgimento attivo di tutte le figure che a vario titolo hanno compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, anche nell’ottica della collaborazione di rete e con gli Enti locali, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza (strutturali, gestionali ecc.) possibili contemperando gli obblighi con azioni di promozione della sicurezza, anche attraverso percorsi formativi destinati in particolar modo agli studenti

46 Grazie per l’attenzione www.inail.it


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