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La Governance nella Società Europea

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Presentazione sul tema: "La Governance nella Società Europea"— Transcript della presentazione:

1 La Governance nella Società Europea
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA FACOLTA’ DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA BIENNALE – PERCORSO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO CORSO CORPORATE GOVERNANCE E CONTROLLO INTERNO PERIODO: II SEMESTRE DOCENTI: LUIGI MIGLIAVACCA, LEONARDO CADEDDU, MAURO PORCELLI La Governance nella Società Europea

2 LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA [11]
OBIETTIVI DELLA SESSIONE La Società Europea (SE): introduzione I provvedimenti comunitari Lo statuto della Società Europea Corporate governance della SE Coinvolgimento dei lavoratori: la Direttiva 2001/86 Attuazione della normativa comunitaria in Italia Riepilogo Casi applicativi

3 LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– La Società Europea (SE): introduzione
Alla Società Europea si deve riconoscere un’importante ruolo nello sviluppo del diritto societario: da una parte, ha contribuito in modo significativo al processo di revisione del diritto societario comunitario, proseguito, tra l’altro, con l’adozione di due rilevanti provvedimenti aventi a oggetto le fusioni transfrontaliere (Direttiva 2005/56/CE) e la società cooperativa europea (Regolamento 1435/2003 e Direttiva 2003/72/CE); dall’altra parte, è innegabile la ripercussione che lo statuto della società europea ha indirettamente avuto anche sull’armonizzazione del diritto societario degli ordinamenti giuridici nazionali, fungendo da modello per gli Stati membri. Il riferimento è per esempio, alla riforma del diritto societario introdotta in Italia con il D.lgs 6/2003, che si ispira al Regolamento 2157/2001, più volte richiamato anche nella relativa relazione tecnica.

4 In sintesi, i vantaggi derivanti dal modello di società europea:
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– La Società Europea (SE): introduzione Introduzione (segue) L’adozione di un organismo societario, comunitario e transazionale, oggetto di discussione sin dal 1949, si prefigge lo scopo di rendere più agevole la gestione delle imprese operanti in diversi ordinamenti giuridici, incrementandone la competizione nell’ambito del mercato sia interno che globale. In sintesi, i vantaggi derivanti dal modello di società europea: ridurre i costi di gestione delle imprese aventi carattere transfrontaliero, che non dovrebbero più essere tenute a costituire società controllate nei vari Stati membri in cui operano; semplificare le procedure di fusione transfrontaliera e il trasferimento della sede legale di un’impresa tra differenti Stati membri; consentire di sottoporre la vita della società europea all’ordinamento più conveniente per lo svolgimento della propria attività d’impresa, trasferendo in essa la sede sociale.

5 Struttura e base giuridica dei provvedimenti comunitari
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– I provvedimenti comunitari Struttura e base giuridica dei provvedimenti comunitari La disciplina della società europea è articolata in due provvedimenti comunitari aventi natura e caratteristiche distinte: un regolamento e una direttiva. Le direttive sono caratterizzate: dall’avere quali esclusivi destinatari gli Stati membri, obbligandoli per quanto attiene al risultato da raggiungere; e dal disporre di un’efficacia “mediata” da un provvedimento nazionale, non risultando direttamente applicabili nell’ambito degli Stati membri. Diversamente, i regolamenti, immediatamente obbligatori in tutti i loro elementi nonché direttamente applicabili, sono idonei a disciplinare direttamente i rapporti cui si riferiscono. Il Regolamento 2157/2001 attiene alla sfera altamente organizzativa della vita societaria: è, infatti, limitato ad alcune previsioni di carattere generale, inerenti le fonti di disciplina della società europea, la sede e il relativo trasferimento, la costituzione nonché la corporate governance. La Direttiva 2001/86 riguarda la partecipazione dei lavoratori alla SE.

6 Struttura e base giuridica dei provvedimenti comunitari (segue)
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– I provvedimenti comunitari Struttura e base giuridica dei provvedimenti comunitari (segue) Altri rilevanti aspetti con i quali le società sono chiamate a confrontarsi, quali, per esempio, la materia della concorrenza, il diritto fallimentare e la disciplina tributaria, rimangono regolati dalle normative interne degli Stati membri in cui le singole società europee decidono di stabilire la propria sede legale. Relativamente alle basi giuridiche dei due provvedimenti in esame si fa riferimento al Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato CE). Il Trattato pone come regola generale i principi di attribuzione di competenza e di sussidarietà: “La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente Trattato”, mentre le attribuzioni della Comunità, quando non sono esclusive, devono essere esercitate: “soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque […] essere realizzati meglio a livello comunitario”.

7 Struttura e base giuridica dei provvedimenti comunitari (segue)
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– I provvedimenti comunitari Struttura e base giuridica dei provvedimenti comunitari (segue) Una deroga a tali principi è costituita dall’art. 308, Trattato CE, norma posta a fondamento del Regolamento 2157/2001 e della Direttiva 2001/86. L’art. 308, Trattato CE, attribuisce al Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e “dopo aver consultato il Parlamento europeo”, il potere di “prendere le disposizioni del caso” qualora l’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere uno dei propri scopi relativi al funzionamento del mercato comune, senza che il trattato “abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti”

8 Coordinamento tra le disposizioni comunitarie e le norme nazionali
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– I provvedimenti comunitari Coordinamento tra le disposizioni comunitarie e le norme nazionali In base alla proposta di regolamento della Commissione del 1970, la società europea avrebbe dovuto essere fondata “su un diritto indipendente, distinto dai diritti nazionali, in cui si farà riferimento al diritto armonizzato a livello europeo”. Originariamente, quindi, lo statuto della società europea era stato ipotizzato come il più completo e autosufficiente possibile, limitando a livelli minimi l’ingerenza degli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Tale impostazione è stata radicalmente modificata nell’ambito delle disposizioni definitivamente adottate dagli organi comunitari. Le ragioni sono riconducibili alle difficoltà riscontrate nel corso dell’iter di approvazione della normativa comunitaria nel trovare un accordo tra gli Stati membri su una proposta di regolamento più ampia e completa. Al contempo, il Considerando n. 9, Regolamento 2157/2001, prevede che: “nei settori in cui il funzionamento della SE non esige norme comunitarie uniformi è possibile operare un rinvio alla legislazione sulle società per azioni dello Stato membro in cui essa ha la sede”.

9 regole derogabili dallo statuto della società europea;
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– I provvedimenti comunitari Coordinamento tra le disposizioni comunitarie e le norme nazionali (segue) Secondo l’impostazione attuale, la società europea non è sottoposta in via esclusiva alle norme del diritto comunitario: il relativo statuto è, infatti, regolamentato tramite espresso rinvio alle disposizioni legislative nazionali degli Stati membri, rendendo la disciplina dell’istituto particolarmente complessa e articolata. L’organizzazione delle fonti legislative della società europea è descritta nell’art. 9, Regolamento 2157/2001. In particolare, le disposizioni dettate dal regolamento, posto al vertice della struttura gerarchica, sono suddivisibili in tre tipologie: norme inderogabili in assoluto (salvo l’espresso intervento di altra fonte comunitaria); regole derogabili dallo statuto della società europea; disposizioni di rinvio ai provvedimenti normativi degli Stati membri.

10 LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– I provvedimenti comunitari
Coordinamento tra le disposizioni comunitarie e le norme nazionali (segue) Al secondo livello della scala gerarchica vi sono le previsioni inserite nello statuto dalla società europea, di volta in volta adottato, quando espressamente richiamate dal regolamento. Tali disposizioni statutarie dovrebbero prevalere anche sulle norme inderogabili nazionali, che non troverebbero quindi applicazione come se la materia fosse regolata esclusivamente dal legislatore comunitario. Al terzo livello della gerarchia sono localizzate quelle fonti che trovano applicazione con riferimento alle materie non regolate, o disciplinate solo parzialmente, dal Regolamento 2157/2001. Possono essere individuate, in primo luogo, le disposizioni emanate dai legislatori nazionali in attuazione delle norme del Regolamento; in seconda battuta, il diritto nazionale applicabile alle società per azioni costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la stessa società europea ha la propria sede legale.

11 Disposizioni generali
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Lo statuto della Società Europea Lo statuto della SE Disposizioni generali La società europea ha un capitale diviso in azioni (minimo di euro) e un’autonomia patrimoniale perfetta; pertanto i relativi soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del capitale investito. L’art. 16 del Regolamento 2157/2001 stabilisce che la SE acquista personalità giuridica alla data dell’iscrizione al registro previsto dall’art. 12. In Italia gli obblighi individuati dal Regolamento vengono assolti tramite iscrizione al Registro delle Imprese. Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 2157/2001, ciascuna società europea deve far precedere o seguire la propria denominazione sociale dalla sigla “SE”. L’art. 6 del Regolamento 2157/2001 precisa che per statuto si intende sia l’atto costitutivo che lo statuto propriamente detto.

12 Lo statuto della SE (segue)
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Lo statuto della Società Europea Lo statuto della SE (segue) Costituzione della società europea La possibilità di costituire una società europea è riservata alle società sottoposte alla legge di uno Stato membro, aventi la sede sociale e l’amministrazione centrale nella Comunità Europea. La costituzione di una società europea deve essere caratterizzata da precisi elementi di transnazionalità, dovendo coinvolgere almeno due società aventi la propria sede, amministrazione centrale o attività principale in Stati membri differenti. Modalità di costituzione individuate dal Regolamento 2157/2001: Fusione Holding Filiale comune Trasformazione

13 Corporate governance della società europea
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Corporate governance della SE Corporate governance della società europea Il Regolamento 2157/2001 disciplina due forme di gestione e amministrazione della società europea: un sistema dualistico, di derivazione renana, che prevede l’assemblea generale degli azionisti, un organo di direzione e uno di vigilanza [artt , Regolamento 2157/2001]; un sistema monistico, ispirato all’esperienza anglosassone, che presenta l’assemblea generale degli azionisti e un organo di amministrazione [artt , Regolamento 2157/2001]. Peraltro i modelli regolati dal legislatore comunitario non contengono una ricostruzione completa dei vari aspetti di corporate governance della SE. In particolare il Regolamento 2157/2001 fissa una disciplina scarna del terzo pilastro su cui si fonda l’assetto organizzativo e gestionale della società, individuabile nel sistema di controllo interno (amministrativo) ed esterno (revisione contabile). Il Regolamento 2157/2001 contempla, agli artt. 46 e ss., alcune previsioni comuni a entrambi i modelli, facendo molteplici rinvii alla normativa nazionale della sede della SE.

14 La Direttiva 2001786: il coinvolgimento dei lavoratori
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Coinvolgimento dei lavoratori: la Direttiva 2001/86 La Direttiva : il coinvolgimento dei lavoratori La Direttiva 2001/86 disciplina la partecipazione dei lavoratori nella società europea, al fine di garantire loro uno standard minimo di coinvolgimento. In particolare, vengono individuati alcuni meccanismi mediante i quali i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un’influenza sulle decisioni della società ed ottenere specifiche informazioni da parte degli organi competenti, agevolando lo scambio di opinioni e la partecipazione all’elezione dei componenti della struttura sociale. La Direttiva 2001/86 introduce la “procedura di negoziazione” tra i componenti degli organi di direzione o di amministrazione delle entità coinvolte nella costituzione di una società europea e i rappresentanti dei relativi lavoratori, finalizzata al raggiungimento di un accordo avente a oggetto le modalità di coinvolgimento di questi ultimi nella società europea.

15 La Direttiva 2001786: il coinvolgimento dei lavoratori (segue)
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Coinvolgimento dei lavoratori: la Direttiva 2001/86 La Direttiva : il coinvolgimento dei lavoratori (segue) Il coinvolgimento, inteso come qualsiasi meccanismo attraverso il quale i lavoratori possono esercitare un’influenza sulle decisioni adottate dalla società, si sostanzia, per il legislatore comunitario in: Informazione: deve avere ad oggetto i problemi inerenti la società europea e devono essere fornite da parte dell’organo competente della SE con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell’eventuale impatto derivante dagli eventi in questione. Consultazione: si intende l’instaurazione di un dialogo e di uno scambio di opinioni tra gli organi competenti della SE e i rappresentanti dei lavoratori. Partecipazione: si sostanzia nel diritto di eleggere, designare, raccomandare o opporsi alla designazione di alcuni membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della società europea.

16 Il processo di negoziazione
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Coinvolgimento dei lavoratori: la Direttiva 2001/86 Il processo di negoziazione Alla procedura di negoziazione partecipano due attori: gli organi di direzione o di amministrazione delle società coinvolte e una “delegazione speciale di negoziazione” che rappresenta i lavoratori delle società partecipanti e la cui composizione deve essere proporzionata al numero di lavoratori impiegati in ciascuno Stato membro nelle imprese partecipanti alla costituzione della SE. Le decisioni della delegazione devono essere prese a maggioranza assoluta, con la previsione di quorum più elevati nel caso in cui i risultati dei negoziati svolti determinino una riduzione dei diritti di partecipazione rispetto a quelli esistenti nelle società partecipanti. L’art.3, c.5, Direttiva 2001/86, autorizza la delegazione a chiedere l’assistenza, nel corso delle trattative, di esperti di sua scelta che possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza. L’articolo in esame menziona espressamente tra gli esperti “i rappresentanti delle appropriate organizzazioni dei lavoratori a livello europeo”. La finalità del relativo intervento dovrebbe essere anche quella di favorire l’applicazione della normativa europea in modo uniforme e coerente a livello comunitario.

17 Il processo di negoziazione (segue)
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Coinvolgimento dei lavoratori: la Direttiva 2001/86 Il processo di negoziazione (segue) Ai sensi dell’art.6, Direttiva 2001/86 e salvo esplicita disposizione in essa contenuta, la legge applicabile alla procedura di negoziazione è quella dello Stato membro in cui verrà localizzata la sede sociale della SE. Alcune specifiche previsioni applicabili alla fase di trattativa, ai sensi della Direttiva 2001/86: gli organi competenti sono tenuti a negoziare con spirito di cooperazione; le spese della delegazione speciale sono sostenute dalle società partecipanti alla costituzione della SE; la procedura di negoziazione deve essere avviata fin dal momento in cui gli organi di direzione o amministrazione delle società coinvolte deliberano la creazione di una SE; i negoziati possono proseguire nei sei mesi successivi la costituzione della delegazione speciale (prorogabili fino a un anno, di comune accordo);

18 Il processo di negoziazione (segue)
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Coinvolgimento dei lavoratori: la Direttiva 2001/86 Il processo di negoziazione (segue) la delegazione speciale di negoziazione può decidere, con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri, di non avviare la procedura di negoziazione o porvi termine. L’approvazione di tale decisione comporta che l’accordo circa le modalità di coinvolgimento dei lavoratori non venga concluso e le disposizioni di riferimento stabilite dal legislatore comunitario non trovino alcuna applicazione; risulteranno, invece, vincolanti le norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori in vigore negli Stati membri in cui la SE ha dipendenti;

19 Disposizioni di riferimento
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Coinvolgimento dei lavoratori: la Direttiva 2001/86 Disposizioni di riferimento Il legislatore comunitario ha previsto l’obbligo per gli Stati membri di stabilire delle norme di riferimento sul coinvolgimento dei lavoratori, che devono soddisfare le disposizioni inserite nell’Allegato della Direttiva 2001/86. Le norme di riferimento previste dall’ordinamento nazionale di volta in volta interessato si applicano in due ipotesi: qualora le parti della negoziazione abbiano espressamente deciso in tal senso (art.7, c.1, l. a, Direttiva 2001/86), o; qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine previsto all’art.5, Direttiva 2001/86 e, al contempo si verifichino le seguenti condizioni (art.7, c.1, l. b, Direttiva 2001/86): l’organo competente di ciascuna delle società partecipanti decida di accettare l’applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE (e di proseguire, quindi, con la sua iscrizione); la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione di non aprire i negoziati o di porre termine ai negoziati in corso.

20 Disposizioni di riferimento (segue)
LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Coinvolgimento dei lavoratori: la Direttiva 2001/86 Disposizioni di riferimento (segue) La Direttiva suddivide le disposizioni di riferimento in tre parti: Composizione dell’organo di rappresentanza Informazione e consultazione dei lavoratori Partecipazione dei lavoratori alle attività decisionali della SE Il sistema di definizione dei diritti di partecipazione dei lavoratori introdotto dalla Direttiva 2001/86 è particolarmente elaborato e di difficile ricostruzione pratica. Tra l’altro non è completamente chiaro quale sia il rapporto tra i diritti di partecipazione già acquisiti dai lavoratori delle imprese interessate alla costituzione della società europea e la possibilità che il loro coinvolgimento venga limitato o, addirittura, escluso. È ragionevole sostenere che qualora il procedimento di costituzione della SE non determini l’estinzione delle imprese partecipanti, ai lavoratori di queste ultime siano garantiti diritti di partecipazione almeno analoghi a quelli già acquisiti. Diversamente, nel caso in cui le imprese partecipanti perdano la loro personalità giuridica, sembra ipotizzabile che i diritti di partecipazione dei lavoratori possano subire un pregiudizio.

21 LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Attuazione della normativa comunitaria in Italia
D.lgs. 19 agosto 2005, n.188 Con la legge 31 ottobre 2003, n.306, il Parlamento ha delegato il governo ad adottare, entro il termine di 18 mesi, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione a una serie di direttive comunitarie, tra cui la Direttiva 2001/86. In ritardo rispetto al termine fissato dal Parlamento e a quello contenuto nella Direttiva 2001/86, il governo ha quindi approvato il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 188 “Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori”. Il legislatore italiano ha, nella sostanza, riprodotto la Direttiva 2001/86, ad eccezione dei seguenti aspetti: la delegazione speciale di negoziazione deve essere designata in proporzione al numero dei lavoratori impiegati “con contratto di lavoro subordinato” (art.3, D.lgs. 188/2005); i membri della delegazione speciale di negoziazione devono essere designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali, che provvedono alla loro nomina congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Queste ultime determinano le modalità di concorso dei lavoratori in caso manchi una preesistente rappresentanza sindacale.

22 LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Attuazione della normativa comunitaria in Italia
D.lgs. 19 agosto 2005, n.188 (segue) l’art. 6, D.lgs. 188/2005, precisa, inoltre, che la legge applicabile alla procedura di negoziazione è quello dello Stato membro in cui è situata la sede sociale della costituenda società europea; lo stesso articolo precisa che la società europea registrata in Italia ha l’obbligo di far coincidere l’ubicazione dell’amministrazione centrale con quella della sede sociale; l’art.8 della Direttiva 2001/86, “Segreto e riservatezza”, è stato implementato con alcune integrazioni. In particolare l’art. 8 D.lgs. 188/2005, conferma in primo luogo il divieto di rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata ed in secondo luogo, prevede che “l’organo di vigilanza o di amministrazione” della SE o delle società partecipanti situate nel territorio italiano, “non è obbligato a comunicare informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento della SE, o eventualmente delle società partecipanti, o delle sue affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno”;

23 LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Attuazione della normativa comunitaria in Italia
D.lgs. 19 agosto 2005, n.188 (segue) l’art.10 D.lgs. 188/2005 “Tutela dei rappresentanti dei lavoratori”, precisa che i membri della delegazione speciale di negoziazione dell’organo di rappresentanza, nonché i rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito di una procedura per l’informazione, consultazione o gestione della società fruiscono della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e dagli accordi e contratti collettivi vigenti negli Stati membri in cui sono impiegati. l’art.11, D.lgs. 188/2005, “Sviamento di procedura”, richiede l’apertura di un nuovo negoziato qualora intervengano modifiche sostanziali in una SE già registrata “effettuate con lo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento”; l’art.14, D.lgs. 188/2005, “Disposizioni transitorie e finali”, prevede l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un comitato tecnico, composto da rappresentanti di tale ministero e da membri nominati dalle parti sociali, preposto ad attività di osservatorio e monitoraggio dell’applicazione della normativa in esame.

24 LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Attuazione della normativa comunitaria in Italia
Rapporti tra modelli di corporate governance della SE e modelli introdotti in Italia, post riforma del diritto societario Lo statuto della SE ha avuto una significativa influenza sulla “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.366” introdotta in Italia con il D.lgs. 6/2003, recante modifiche al Capo V, Titolo V, Libro V, del Codice civile. Tra le disposizioni ispirate allo statuto della SE, risulta di particolare importanza in Italia, l’introduzione dei sistemi di corporate governance monistico e dualistico, che hanno affiancato quello tradizionale. In particolare il modello dualistico attuerebbe una dissociazione tra proprietà e amministrazione, risultando particolarmente adatto a società in cui la gestione sia affidata a manager autonomi e con poche interferenze dei soci; il modello monistico, a sua volta, dovrebbe privilegiare la circolazione delle informazioni tra l’organo amministrativo e l’organo deputato al controllo, conseguendo risparmi di tempo e di costi e una elevata trasparenza tra gli organi di amministrazione e di controllo.

25 LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Riepilogo

26 LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Riepilogo

27 LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Riepilogo

28 LA GOVERNANCE NELLA SOCIETA’ EUROPEA– Casi applicativi
Il caso Allianz SE Il gruppo Allianz SE è tra i principali fornitori di servizi finanziari a livello mondiale, ivi inclusi servizi assicurativi vita/malattia, danni/infortuni, servizi bancari e servizi di gestione patrimoniale. Allianz è presente in più di 70 Paesi con oltre dipendenti (30/06/2006). I mercati principali in cui opera il Gruppo sono Francia, Germania, Italia, UK, Svizzera e Stati Uniti. A capo del Gruppo c’è la holding Allianz SE che ha la sua sede principale a Monaco di Baviera. Nel 2006, per sfruttare al meglio le opportunità di business offerte dal mercato Europeo, Allianz decide di delistare e integrare al 100% la filiale italiana Ras e di assumere la forma giuridica di Società Europea, SE. Tale integrazione permetterà di riorganizzare le attività del gruppo in Europa ed allo stesso tempo di semplificarne la struttura proprietaria.


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