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Corso di Tecnica Professionale Prof. Silvia Cecchini

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Presentazione sul tema: "Corso di Tecnica Professionale Prof. Silvia Cecchini"— Transcript della presentazione:

1 Corso di Tecnica Professionale Prof. Silvia Cecchini

2 LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO

3 Rif. a integrazione : Circolare Dott
Rif.a integrazione : Circolare Dott.Commercialisti NOTE SU ASPETTI PROCEDURALI DELLA CONSULENZA TECNICA IN MATERIA CIVILE Febbraio 2011

4 Il QUADRO NORMATIVO La figura del CTU è disciplinata dal codice di procedura civile principalmente nei seguenti articoli: Art. n° 61 (CTU) Art. n° 191 (nomina del consulente) Art. n° 193 (giuramento del consulente) Art. n° 194 (attività del consulente) Art. n° 198 (libri contabili) Art. n° 201 (C.T.PARTE )

5 ART. 61 c.p.c. “ Quando è necessario, il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per l’intero processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta avviene tra le persone iscritte in albi speciali a norma delle disposizioni attuate dal presente codice”

6 ART. 191 c.p.c. Nei casi di cui agli art. 61 e seguenti, il giudice istruttore : nomina un C.T e fissa l’udienza nella quale questi deve comparire. Possono essere nominati più consulenti in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone”

7 ART. 193 c.p.c. “All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità

8 ART. 194 c.p.c. “Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sè solo o insieme col giudice secondo ciò che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. segue…..

9 ART. 194 c.p.c. …. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sè solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”

10 ART. 198 c.p.c. Il giudice istruttore può dare incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti. Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195

11 Inizio delle operazioni peritali
L’inizio delle operazioni assume particolare importanza, in quanto da tale data decorre il termine per il deposito dell’elaborato, viceversa sarà cura del CTU comunicare alle parti, la data, il luogo e l’inizio delle operazioni che in mancanza comporteranno la nullità della consulenza.

12 ART. 201 c.p.c. “Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il CTU invia la perizia alle parti per osservazioni entro un certo termine Il consulente della parte, (CTP) oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.”

13 Consulente tecnico d’ufficio
E’ un organo giudiziario individuale al quale il giudice può rivolgersi nello svolgimento della propria attività La sua funzione è tesa ad integrare l’attività del giudice E’ chiamato ad esprimere giudizi ed ad effettuare verifiche

14 Consulente tecnico d’ufficio
è vincolato unicamente dalla richiesta fattagli dal giudice e non è tenuto, invece, ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte. In ogni caso, laddove, durante l’effettuazione delle operazioni peritali, sorgano delle questioni relative ai poteri ed ai limiti dell’incarico affidato al consulente, questi deve informare il magistrato

15 REQUISITI PER LA NOMINA
L’Albo da cui attinge il Giudice è diviso in categorie per ogni settore E’ istituito presso ogni tribunale L’iscrizione è subordinata a particolari requisiti: Competenza Specchiata condotta tecnica morale

16 NOMINA DEL CTU Una volta nominato, il CTU è obbligato ad accettare l’incarico: può rifiutarsi solo per giusti motivi valutati direttamente dal magistrato Ha il diritto di astensione Può essere ricusato dalle parti per incompatibilità dell’incarico o altro Viene nominato nella cd. “fase istruttoria del processo”

17 INADEMPIENZE COMPORTAMENTALI
Il presidente del Tribunale esercita l’attività di vigilanza e può promuovere azioni disciplinari(avvertimento,sospensione….) nel caso in cui il Consulente Tecnico non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dall’incarico assunto o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale

18 Responsabilità del Consulente Due tipologie di responsabilità:
RESPONSABILITA’ MORALE: Lo scopo è quello di ricercare e accertare la verità durante il proprio operato nel rispetto del proprio codice deontologico RESPONSABILITA’ GIURIDICA: Essendo assimilato ad un pubblico ufficiale, sussistono in capo al consulente tutte le responsabilità giuridiche proprie di questo incarico

19 Attività del Consulente tecnico
Redige una relazione scritta denominata “perizia” Tale perizia non è del tutto vincolante per il giudice, il quale può decidere di farne disporre una nuova oppure non considerarla, dandone giustificato motivo

20 LA PERIZIA Non costituisce una prova in senso tecnico,ma è un elemento di prova utilizzata del giudice per compiere le sue valutazioni

21 LA PERIZIA Espletato l’incarico da parte del CTU , può sorgere per le parti la necessità di contestarne gli esiti di dimostrarne l’erroneità sotto il profilo sia valutativo, sia accertativo di nuovi fatti non allegati dalle parti. A tale proposito il magistrato concede termini alle parti per eventuali deduzioni e richieste di chiarimenti al CTU in merito al lavoro svolto. Se necessario il consulente dovrà fornire i chiarimenti richiesti dalle parti o intervenendo in udienza o in forma scritta

22 Consulente Tecnico di Parte
Qualora il giudice nomini un perito, le parti si possono far assistere da periti di parte (CTP) I consulenti di parte formulano deduzioni sull’operato del consulente d’ufficio e possono depositare relazioni a sostegno o contro la perizia d’ufficio

23 Consulente tecnico di parte
Per la sua nomina è sufficiente una dichiarazione resa al cancelliere Partecipa alle udienze e può essere ammesso in camera di consiglio per chiarire al giudice le proprie osservazioni tecniche

24 Consulente tecnico di parte
Presenta la propria relazione che può essere: Inserita con quella del CTU nel fascicolo agli atti Presentata autonomamente ma in questo caso non costituisce mezzo di prova

25 Consulente tecnico di parte
Nella pratica accade spesso che anche prima della nomina del CTU,una parte decida di essere assistita da un consulente: In tal caso si instaura un comune contratto di mandato con limitati poteri. È un normale rapporto contrattuale tra privati.

26 Liquidazione del compenso
All’atto della consegna in cancelleria della perizia, il CTU può allegare la richiesta di liquidazione del compenso.

27 Liquidazione del compenso
Il CTU dovrà elencare tutte le spese sostenute nella propria parcella che verrà depositata presso la cancelleria del giudice competente. Tale parcella viene analizzata dal Giudice che provvede a liquidarla,previe eventuali decurtazioni, con decreto che pone l’onere del pagamento a carico di una o più parti in causa.

28 Utilizzo di ausiliari il consulente tecnico deve essere autorizzato dal giudice ad utilizzare gli ausiliari. Può ottenere il rimborso del compenso per l'attività svolta da ausiliari soltanto se è stato preventivamente a ciò autorizzato dal giudice, in caso contrario deve provvedere personalmente al rimborso.

29 Utilizzo di ausiliari In ogni caso è il consulente che rimane responsabile anche per l’operato svolto dai propri ausiliari.


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