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MANUALE ESPLICATIVO DELLE OPERE IDRAULICHE E DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

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Presentazione sul tema: "MANUALE ESPLICATIVO DELLE OPERE IDRAULICHE E DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO"— Transcript della presentazione:

1 MANUALE ESPLICATIVO DELLE OPERE IDRAULICHE E DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
Provincia di Genova Direzione 3 Servizio Gestione e Controllo del territorio Dott. Ramella Agostino Ing. Branca Alessia Ing. Ozzano Marina PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE 3 SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

2 MANUALE ESPLICATIVO DELLE OPERE IDRAULICHE E DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
RD 523 del 25/07/1904 ‘96.  Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi’ PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE 3 SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

3 movimenti di terra dove non normati dal piano RD 523/1904:
definisce le distanze per scavi e movimenti di terra dove non normati dal piano RD 523/1904: definisce le distanze per le nuove edificazioni dal piede degli argini (10 m) e 4 m per scavi e movimenti di terra L.R. 9 del 28/01/1993: - definisce le distanze per le nuove edificazioni dalle sponde dei corsi d’acqua o dal limite demaniale se più esterno vieta le tombinature, plateazioni e rettificazioni dei corsi d’acqua PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

4 movimenti di terra dove non normati dal piano
RD 523/1904: definisce le distanze per scavi e movimenti di terra dove non normati dal piano PIANO DI BACINO: Definisce le distanze per le nuove edificazioni disciplina l’attività edilizia nelle fasce fluviali disciplina l’attività edilizia nelle aree ad alta suscettività al dissesto Vieta le tombinature, rettificazioni e plateazioni dei corsi d’acqua Fornisce i criteri per la progettazione delle opere idrauliche L.R. 9 del 28/01/1993: - definisce le distanze per le nuove edificazioni dalle sponde dei corsi d’acqua o dal limite demaniale se più esterno vieta le tombinature, plateazioni e rettificazioni dei corsi d’acqua DGR. 2615/1998: Disciplina l’attività edilizia nelle aree storicamente inondate (decaduta) DPR 238/1999 Definizione acque pubbliche PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

5 Definisce le distanze per le nuove edificazioni
RD 523/1904: definisce le distanze per scavi e movimenti di terra dove non normati dal piano DGR 226/2009: Criteri e direttive in materia di asportazione di materiale litoide dai corsi d’acqua dei bacini idrografici regionali L.R. 58/2009: Abroga il CTP Istituisce il CTB DGR 357/2008: Criteri per il calcolo delle portate PIANO DI BACINO: Definisce le distanze per le nuove edificazioni disciplina l’attività edilizia nelle fasce fluviali disciplina l’attività edilizia nelle aree ad alta suscettività al dissesto Vieta le tombinature, rettificazioni e plateazioni dei corsi d’acqua Fornisce i criteri per la progettazione delle opere idrauliche L.R. 18/1999: Compiti del CTP 110 bis (L.R. 24/2004) Norme tecniche delle costruzioni DGR 848/2005: Chiarimenti sull’applicazione delle norme di piano di bacino L.R. 16/2008 (art.88) le disposizioni della presente legge, relative alla disciplina delle tipologie di interventi urbanistico edilizi, operano nell'applicazione della normativa dei Piani di Bacino, fatte salve le diverse disposizioni ivi contenute o gli indirizzi e i criteri emanati dalle competenti Autorità. DGR 1339/2007: Criteri sul regime applicabile nella fascia di inedificabilità assoluta L.R. 16/2007: Criteri per la riperimetrazione delle fasce fluviali a seguito di interventi di sistemazione idraulica DPR 238/1999 Definizione acque pubbliche DGR 250/2005: Definisce gli ambiti Di pericolosità idraulica PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

6 Ma cos’è un piano di bacino? dove lo trovo?
Scorciatoie >Piani e Programmi PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

7 www.provincia.genova.it Scorciatoie >Piani e Programmi
>Difesa suolo PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

8 >Piani di bacino per il rischio idrogeologico
Scorciatoie >Piani e Programmi >Difesa suolo >Piani di bacino per il rischio idrogeologico PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

9 >Piani di bacino per il rischio idrogeologico
Scorciatoie >Piani e Programmi >Difesa suolo >Piani di bacino per il rischio idrogeologico >Documenti dei Piani PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

10 >Piani di bacino per il rischio idrogeologico
Scorciatoie >Piani e Programmi >Difesa suolo >Piani di bacino per il rischio idrogeologico >Documenti dei Piani >Piani di bacino pubblicati PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

11 Piani di bacino 180 Piani di bacino 183 Piani di bacino del Po
PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

12 IL PIANO DI BACINO È costituito da:
Elaborati di sintesi: - Relazione generale - Piano degli interventi - Normativa - Cartografia * reticolo idrografico significativo * fasce fluviali * sezioni idrauliche e tratti indagati * suscettività al dissesto * interventi * regimi normativi (solo nei piani 183) Elaborati di analisi: - Cartografia - Allegati vari Gli elaborati di analisi non sono strettamente necessari per l’applicazione del piano, ma forniscono dati utili, quali le verifiche idrauliche PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

13 Carta del reticolo idrografico significativo
Rivo significativo Rivo non significativo Catasto Non demaniale Demaniale PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

14 L’INTERVENTO INTERESSA UN’AREA IN PROSSIMITA’ DI UN RIVO SIGNIFICATIVO?
NO Esaminare le fasce fluviali (vedi flusso fasce fluviali) Esaminare “mappe catastali” (riferirsi a impianto originario): il rio è demaniale? SI’ NO Le opere comportano occupazione di area demaniale (es passerelle, tubazioni, scarichi, etc)? E’ previsto un volume edilizio in fregio al corso d’acqua? SI’ Rimane l’obbligo del rispetto delle distanze di cui al Codice Civile SI’ La Provincia rilascia la concessione a titolo oneroso, su apposita istanza corredata da verifica idraulica Il Comune autorizza le opere (è sua facoltà richiedere verifiche idrauliche) NO PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

15 L’INTERVENTO (esclusi i volumi edilizi) INTERESSA UN RIVO SIGNIFICATIVO?
Esaminare “mappe catastali” : le opere comportano occupazione di aree demaniale? NO SI’ La Provincia rilascia la concessione a titolo oneroso, su apposita istanza corredata da verifica idraulica, se le opere sono compatibili con il regime idraulico La Provincia rilascia il Nulla Osta, su apposita istanza corredata da verifica idraulica, se le opere sono compatibili con il regime idraulico Ponti Passerelle Tubazioni Cavi aerei Scarichi di acque bianche Difese spondali Occupazioni di aree greto Ponti Briglie Difese spondali al di fuori dell’area demaniale scarichi Concessioni idrauliche e greto Nulla Osta PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

16 SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ NO NO NO NO NO
L’INTERVENTO DI NUOVA EDIFICAZIONE INTERESSA UN’AREA IN PROSSIMITA’ DI UN RIVO SIGNIFICATIVO? SI’ Esaminare “Carta delle tracce delle sezioni idrauliche”: il tratto risulta “indagato”? SI’ NO Ricade in fascia A o B? L’intervento ricade entro i 40 metri dai limiti dell’alveo? NO SI’ NON è necessario alcuno studio idraulico L’intervento è ammesso dalle norme di attuazione? SI’ NO NON è necessario alcuno studio idraulico SI’ E’ necessario uno studio idraulico da presentare alla Provincia: l’intervento ricade in fascia A o B? SI’ E’ necessario uno studio idraulico da presentare alla Provincia: è a bassa pericolosità idraulica? NO NO SI’ La Provincia rilascia la Conformità al Piano La Provincia nega la Conformità al Piano PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

17 SI’ SI’ NO Ricade in centro urbano? per i rivi non significativi
L’INTERVENTO DI NUOVA EDIFICAZIONE INTERESSA UN’AREA IN PROSSIMITA’ DI UN RIVO SIGNIFICATIVO? SI’ NO per i rivi non significativi permangono gli obblighi derivanti dal rispetto delle proprietà demaniali in termini di concessioni, canoni e distanze Ricade in centro urbano? SI’ NO FASCIA DI INEDIFICABILITA’: 5 METRI FASCIA DI INEDIFICABILITA’: 10 METRI Nella fascia di 4 m dalle sponde (RD 523/1904) sono: - consentiti esclusivamente modesti movimenti di terra, che comunque devono essere autorizzati dalla Provincia con Nulla Osta PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

18 Definizioni di sponda di un corso d’acqua
Piede arginale Limite sponda naturale Limite demaniale Alvei incassati Intersezione del Livello idrico della portata di piena duecentennale con la superficie topografica Limite demaniale Le distanze vanno SEMPRE calcolate dal limite più esterno tra la sponda naturale, il piede arginale e il limite demaniale PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

19 COMPETENZE DELLA PROVINCIA
Interventi di nuova edificazione o condoni di volumi realizzati abusivamente ricadenti a distanza inferiore a 40 m da corsi d’acqua significativi ma non indagati dal piano di bacino Interventi di nuova edificazione ricadenti in fascia B se ammessi dalla norma di piano (zone a bassa pericolosità in tessuto urbano consolidato o da consolidare) Condoni di volumi realizzati abusivamente ricadenti in fascia A o B Interventi di nuova edificazione ricadenti in fascia A o in fascia B in deroga in quanto interventi di interesse pubblico, indifferibili ed urgenti Interventi che interessano corsi d’acqua significativi, compresa la fascia di 4 m dalle sponde Qualunque opera che comporti l’occupazione di aree demaniali, anche se il rivo non è significativo Interventi ricadenti in abitato da consolidare o in zone soggette a vincolo idrogeologico di competenza della Provincia PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

20 ALTA PERICOLOSITA’ BASSA PERICOLOSITA’
AMBITI DI PERICOLOSITA’ (DGR 250/2005) 0.3 - 0.4 - 0.2 - 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 - Tirante idrico T200 (m) 0.1 - 0 - 0.5 1 1.5 2.5 2 Velocità T200 (m/s) ALTA PERICOLOSITA’ BASSA PERICOLOSITA’ Sono vietate le nuove edificazioni Sono consentite nuove edificazioni in Fascia B in tessuto urbano consolidato o da completare (come definito nella DGR 848/2003) Soglie di pericolosità relativa in termini di tirante idrico locale e velocità locale della corrente PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

21 Quali interventi sono ammessi in fascia di inedificabilità assoluta?
Manuale esplicativo delle opere idrauliche e del vincolo idrogeologico L.R. 16/2008, art.88: le disposizioni della presente legge, relative alla disciplina delle tipologie di interventi urbanistico edilizi, operano nell'applicazione della normativa dei Piani di Bacino, fatte salve le diverse disposizioni ivi contenute o gli indirizzi e i criteri emanati dalle competenti Autorità. Quali interventi sono ammessi in fascia di inedificabilità assoluta? Sono considerati di ristrutturazione edilizia gli interventi che comportino: a) un aumento della superficie esistente o la realizzazione di nuovi vani abitabili non derivanti dalla semplice divisione di quelli esistenti; d) la trasformazione dei locali costituenti superficie accessoria nell'originario titolo abilitativo in locali costituenti superficie agibile a norma dell'articolo 67; e) la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente, intendendosi per tale la ricostruzione sullo stesso sedime,.. f) gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui all'articolo 15 e quindi entro soglie percentuali predeterminate dallo strumento urbanistico generale in deroga ai parametri urbanistico-edilizi. DGR 1339/2007: Regime normativo associato alla fascia di inedificabilità assoluta dai limiti dell'alveo Possono invece essere, in generale, realizzati interventi sul patrimonio edilizio non eccedenti la ristrutturazione edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, ad esclusione degli interventi di demolizione con ricostruzione in quanto non rispondenti alla finalità della norma. … rientrano in particolare tra gli interventi ammissibili, ad esempio: - modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici, purché non riducano la distanza del fabbricato esistente dal corso d'acqua, in quanto altrimenti non rispondenti alla finalità della norma; - balconi, recinzioni o tettoie, pali o tralicci; - interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazione d'uso, ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti oppure, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione nei termini chiariti con la circolare applicativa della L.R. n. 24/2001, n /504 del 16/11/2005. PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

22 Ma dove trovo il manuale esplicativo?
Scorciatoie >Autorizzazioni PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

23 Manuale esplicativo delle opere idrauliche e del vincolo idrogeologico
Scorciatoie >Autorizzazioni >Difesa suolo PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

24 Manuale esplicativo delle opere idrauliche e del vincolo idrogeologico
Scorciatoie >Autorizzazioni >Difesa suolo >Manuale esplicativo delle opere idrauliche e del vincolo idrogeologico PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

25 OPERE IDRAULICHE e VINCOLO IDROGEOLOGICO
MANUALE ESPLICATIVO OPERE IDRAULICHE e VINCOLO IDROGEOLOGICO 1. PREMESSA DEFINIZIONI DISTANZE DAI CORSI D’ACQUA RISTRUTTURAZIONI, AMPLIAMENTI E NUOVI VOLUMI LEGGE REGIONALE 49/2009 (PIANO CASA) 6. VOLUMI TECNICI 7. INTERVENTI IN ALVEO O DI DIFESA SPONDALE 7.1 TOMBINATURE O COPERTURE 7.2 TUBAZIONI 7.3 PONTI E PASSERELLE 7.4 SBALZI 7.5 INTERVENTI MOVIMENTI DI TERRA OPERE IN DEMANIO MARITTIMO PORTATE DI PIENA Il manuale fornisce per le principali tipologie di intervento i criteri di ammissibilità in base alla normativa di settore ed indicazioni in merito alla competenza del Provincia di Genova – Servizio Gestione e controllo del territorio. PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

26 Piani di Bacino per il rischio idrogeologico
DEFINIZIONI Piani di Bacino per il rischio idrogeologico Piani di Bacino per l’assetto idrogeologico Piano di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Po Fascia A Fascia B Ee (solo in ambito padano, T.Scrivia,T.Aveto e T.Trebbia) Eb: (solo in ambito padano T.Scrivia, Aveto e Trebbia) Corso d’acqua significativo Corso d’acqua non significativo Corso d’acqua demaniale Corso d’acqua non demaniale Sezione Idraulica Distanza dai corsi d’acqua Interventi definiti di nuova edificazione: art. 15 L.R. 16 del 6/6/2008 Interventi definiti di ristrutturazione edilizia: art. 10 L.R. 16 del 6/6/2008 Volume tecnico o impianto tecnologico PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

27 ristrutturazione edilizia:
piani di bacino D.L.180/98: ai sensi delle norme di attuazione dei piani di bacino, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi anche in fascia A, B ed Area Pg3, seppur a determinate condizioni e limitazioni specificate nelle norme di attuazione, senza espressione di parere da parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio. Ambito padano: bacini dei T.Scrivia,T.Aveto e T.Trebbia: gli interventi di ristrutturazione edilizia sono vietati nelle aree Ee; sono invece ammessi nelle aree Eb, senza aumento di superficie e volume; bacino del T.Stura in fascia A sono ammessi interventi di ristrutturazione solo se non comportano aumento del carico insediativo; in fascia B (T.Stura) solo se all’interno dei centri edificati e se rispettano le condizioni di cui all’art.17 comma 1 lett.b delle norme di attuazione. Non è necessaria l’espressione di parere da parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione, gestione e controllo del territorio. sopraelevazione in fascia di inedificabilità assoluta: non ammessa (cfr. DGR 1339/07) ; recupero sottotetto: non è una nuova edificazione e quindi è ammesso anche in fascia di inedificabilità assoluta, in Fascia A, B, Eb (sia ambito padano che nei piani D.L.180/98) e Area Pg3, alle condizioni dettate dalle norme di attuazione del piano di bacino per gli interventi di ristrutturazione edilizia, senza l’espressione di parere da parte della Provincia di Genova – Servizio Programmazione,gestione e controllo del territorio (cfr. DGR 1339/07). Non è ammesso in Pg4 ed aree Ee; PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

28 NOVITA’ L.R. 48/2009 ‘Piano Casa’ .
Gli ampliamenti, comunque, non sono consentiti (art.5), se: le aree inondabili e a rischio di frana così individuate dai Piani di bacino; ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale ivi comprese Gli ampliamenti di cui alla legge regionale sul piano casa sono, pertanto, consentiti: - al di fuori dalla fascia di inedificabilità assoluta dei corsi d’acqua; - nelle aree inondabili, solo dove sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ossia: Fascia A: negli ambiti di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all’interno di ambiti già edificati e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile previste nel Piano stesso e nei Piani comunali di protezione civile; Fascia B: sempre purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto agli eventi alluvionali, anche attraverso l’assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui al quaderno degli allegati tecnici a supporto della normativa (Allegato 5) e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai Piani Comunali di protezione civile. Demolizioni e ricostruzione Non sono ammessi all’interno della fascia di inedificabilità assoluta, perché in contrasto con le norme di attuazione di piano e la DGR Ammissibili in fascia A, B, senza parere della Provincia. PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

29 ATTENZIONE! Nuove disposizioni per la progettazione dei ponti
le Norme tecniche di costruzione, art Compatibilità idraulica, dispongono quanto segue relativamente ai ponti: ‘ di norma il manufatto non dovrà interessare con spalle, pile e rilevati il corso d’acqua attivo e, se arginato, i corpi arginali. Qualora eccezionalmente fosse necessario realizzare pile in alveo, la luce minima tra pile contigue, misurata ortogonalmente al filone principale della corrente, non dovrà essere inferiore a 40 metri. Soluzioni con luci inferiori potranno essere autorizzate dall’Autorità competente, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nel caso di pile e/o spalle in alveo cura particolare è da dedicare al problema delle escavazioni dell’alveo e alla protezione delle fondazioni delle pile e delle spalle. La quota idrometrica ed il franco dovranno essere posti in correlazione con la piena di progetto riferita ad un periodo di ritorno non inferiore a 200 anni. Il franco di sottotrave e la distanza tra il fondo alveo e la quota di sottotrave dovranno essere assunte tenendo conto del trasporto solido di fondo e del trasporto di materiale galleggiante. Il franco idraulico necessario non può essere ottenuto con il sollevamento del ponte durante la piena.’ Per quanto sopra, non potranno essere assentiti progetti di ponti con luci tra le pile inferiori a 40 m, se non accompagnati da parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

30 MOVIMENTI DI TERRA IN AREA INONDABILE
i movimenti di terra in area inondabile, come ribadito dalla D.G.R 848/2003, non devono aumentare la pericolosità di inondazione, sia localmente, sia a monte e a valle, e non devono pregiudicare la realizzabilità degli interventi di sistemazione e di mitigazione del rischio previsti dal Piano; riguardo alla pericolosità idraulica, non deve inoltre costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena o ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse. In particolare, come chiarito dalla Regione Liguria con nota n°PG/2009/154684, possono essere effettuati interventi di regolarizzazione del terreno di modesta entità, alle seguenti condizioni: il nuovo piano di campagna non sia realizzato con riporto di materiale e derivi da movimentazione di materiale senza apporto dall’esterno dell’area stessa; l’aumento di quota resti, comunque, nell’ordine di 10 cm e non superi mai i 20 cm; sia dimostrato che la regolarizzazione del terreno non condizioni la dinamica dell’esondazione e non comporti aumenti di livello nelle aree limitrofe; sia verificato che nelle zone in cui si riduce la quota del piano di campagna nell’ambito della regolarizzazione siano comunque rispettati i parametri di cui alla DGR 250/05 ai fini della determinazione delle condizioni di minor pericolosità relativa. Tali condizioni, se associate ad un intervento edilizio, dovranno essere dimostrate alla Provincia, che le valuterà nell’ambito dell’espressione di parere di competenza. PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

31 SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Dott. Agostino Ramella
UFFICIO CONSOLIDAMENTO SUOLO Ing. Alessia Branca UFFICIO OPERE IDRAULICHE Ing. Marina Ozzano ORARIO DI RICEVIMENTO PER IL PUBBLICO Lunedì e Mercoledì ore 9.00 – 12.00 PROVINCIA DI GENOVA, DIREZIONE 3, SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO


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