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LA RIFORMA PREVIDENZIALE Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216

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Presentazione sul tema: "LA RIFORMA PREVIDENZIALE Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216"— Transcript della presentazione:

1 LA RIFORMA PREVIDENZIALE Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216
introdotta dal Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 “Disposizioni per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 (Decreto Milleproroghe) convertito in Legge n. 14 del 24 febbraio 2012

2 SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO IN PRO QUOTA PER LE ANZIANITÀ
MATURATE A PARTIRE DALL’ (Art. 24, comma 2)

3 Premessa I criteri di calcolo che riguardano la misura delle prestazioni sono due: Retributivo (in vigore dal 1969) Contributivo (istituito dalla L. 335/95)

4 Premessa Differenze tra i due criteri
Il retributivo si basa sulle retribuzioni pensionabili percepite dall’assicurato in un determinato periodo di riferimento Il sistema contributivo è costruito sul montante individuale versato in tutta la vita lavorativa

5 Premessa Parliamo di calcolo misto quando la pensione risulta composta da due distinte quote, una retributiva e l’altra contributiva.

6 Variabili del calcolo retributivo Anzianità contributiva
Premessa Variabili del calcolo retributivo Anzianità contributiva Retribuzione pensionabile Aliquota di rendimento

7 Premessa La prestazione retributiva era
caratterizzata da due distinte quote: Quota A: relativa all’anzianità contributiva maturata al Quota B: relativa all’anzianità contributiva maturata dal alla decorrenza di pensione

8 Premessa Quota A: relativa all’anzianità contributiva maturata al Periodo di riferimento per i lavoratori dipendenti: ultimi 260 c.s. (5 anni non solari), calcolati a ritroso dall’ultimo contributo versato antecedente la decorrenza

9 Premessa Quota A: relativa all’anzianità contributiva maturata al periodo di riferimento per i lavoratori autonomi: ultimi 520 c.s. calcolati a ritroso dalla decorrenza

10 Premessa Quota B: relativa all’anzianità contributiva maturata dal periodo di riferimento per i lavoratori dipendenti: in linea di massima, ultimi 520 c.s. calcolati a ritroso dalla decorrenza

11 Premessa Quota B: relativa all’anzianità contributiva maturata dal periodo di riferimento per i lavoratori autonomi: in linea di massima, ultimi 780 c.s. calcolati a ritroso dalla decorrenza

12 Premessa Variabili del calcolo contributivo Montante contributivo individuale Età dell’assicurato

13 Montante contributivo individuale
Premessa Montante contributivo individuale Non è composto da un effettivo accumulo di contributi sulla posizione individuale il nostro sistema previdenziale, infatti, è un sistema a ripartizione.

14 Premessa Sistema a ripartizione Sistema a capitalizzazione
I contributi versati dai lavoratori in attività servono a pagare le prestazioni pensionistiche in essere Sistema a capitalizzazione I propri contributi vanno effettivamente ad alimentare il montante personale

15 Premessa Età dell’assicurato
E’ espressa dal coefficiente di trasformazione che cresce all’aumentare dell’età stessa (il coefficiente è collegato all’attesa di vita del pensionando)

16 Premessa Il calcolo contributivo interessa … chi non ha anzianità contributiva antecedente al 1996 (1° iscrizione successiva al )

17 Premessa Il calcolo contributivo interessava fino al 31.12.2011…
chi avesse meno di 18 anni al relativamente alla quota di pensione derivante dalla contribuzione afferente i periodi successivi a tale data (calcolo misto)

18 Estensione a tutti del calcolo contributivo
“a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”. Viene abrogato il sistema di calcolo totalmente retributivo disciplinato dalla L.335/95, indirizzato ai lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al

19 Estensione a tutti del calcolo contributivo
Per i lavoratori che matureranno anzianità contributive a partire dall’ , i sistemi di calcolo pensionistico applicabili alle diverse fattispecie saranno di tre tipologie: ► sistema misto applicabile ai lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del : quota retributiva sulle anzianità maturate fino al e quota contributiva sulle anzianità successive

20 Estensione a tutti del calcolo contributivo
Per i lavoratori che matureranno anzianità contributive a partire dall’ , i sistemi di calcolo pensionistico applicabili alle diverse fattispecie saranno di tre tipologie: ► sistema misto applicabile ai lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del : quota retributiva sulle anzianità maturate fino al e quota contributiva sulle anzianità successive;

21 Estensione a tutti del calcolo contributivo
Per i lavoratori che matureranno anzianità contributive a partire dall’ , i sistemi di calcolo pensionistico applicabili alle diverse fattispecie saranno di tre tipologie: ► sistema interamente contributivo, applicabile ai lavoratori “privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal a forme pensionistiche obbligatorie” ed a coloro che esercitano la facoltà di opzione per il sistema contributivo.

22 Estensione a tutti del calcolo contributivo
Quote del calcolo della pensione tipologie di lavoratori sistema di calcolo pensionistico Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18anni al 31 dicembre 1995 Calcolo misto Metodo retributivo quota A: contributi maturati al quota B: contributi maturati dal al contributivo quota C: contributi maturati dal 1996 in poi

23 Estensione a tutti del calcolo contributivo
Quote del calcolo della pensione tipologie di lavoratori sistema di calcolo pensionistico lavoratore con anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 Calcolo misto Metodo retributivo quota A: contributi maturati al quota B: contributi maturati dal al contributivo quota C: contributi maturati dal in poi

24 Estensione a tutti del calcolo contributivo
Quote del calcolo della pensione tipologie di lavoratori sistema di calcolo pensionistico Lavoratore assicurato dal o che esercita l’opzione al contributivo calcolo interamente contributivo

25 Estensione a tutti del calcolo contributivo
Effetti dell’estensione del calcolo contributivo per tutti Per i soggetti con almeno 18 anni al 1995 l’anzianità contributiva eccedente i 40 anni, maturata dal 1° gennaio 2012 – eccedente i 40 anni – è comunque valutata nella quota calcolata con il sistema contributivo

26 DI ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI ALLE SPERANZE DI VITA
IL MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI ALLE SPERANZE DI VITA (Art. 24, commi 12 e 13)

27 L’originalità di tale meccanismo consiste nei suoi effetti ripetitivi nel tempo:
In pratica ogni tre anni dalla verifica effettuata sui dati Istat rispetto alla variazione della speranza di vita deriverà un aggiornamento dei requisiti per la pensione in maniera conseguente e soprattutto automatica

28 Ogni tre anni viene misurata la variazione della probabilità che un uomo e una donna di 65 anni abbiano di vivere ancora (la speranza di vita appunto): se la probabilità cresce anche l’età di pensionamento si allontana della stessa misura, altrimenti i requisiti restano invariati.

29 Incremento requisito anagrafico
Gli adeguamenti alla speranza di vita Incrementi speranza di vita Incremento requisito anagrafico Il sistema è stato introdotto dalla “manovra d’estate” del 2010 (dall’art.12, comma 12 bis, del D.L. 78/2010) In origine doveva diventare operativo dal 2015 ed essere applicato solo ai requisiti anagrafici stabiliti per il diritto ai diversi trattamenti pensionistici (età e “quota” per le pensioni di anzianità, età per la vecchiaia e requisito anagrafico per AS) Per effetto di una disposizione del D.L. 98/2011, “manovra di luglio” del 2011, l’operatività del sistema è stata anticipata al 1°gennaio 2013

30 Incremento requisito anagrafico
Gli adeguamenti alla speranza di vita Incremento requisito anagrafico Il D.L.201, ha confermato l’operatività, a partire dal 1° gennaio 2013, del meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alle variazioni della speranza di vita rilevate dall’ISTAT e ha introdotto ulteriori modifiche.

31 Incremento requisito anagrafico
Gli adeguamenti alla speranza di vita Incrementi speranza di vita Incremento requisito anagrafico In base a quanto disposto dal D.L. 201/2011 Il meccanismo di adeguamento interesserà non solo tutti i requisiti anagrafici richiesti per le diverse modalità di accesso al pensionamento in vigore dal 2012 sia nel sistema misto che in quello contributivo Ma anche l’anzianità contributiva richiesta per il diritto alla pensione maturata con il solo requisito contributivo (“pensione anticipata”).

32 Incremento requisito anagrafico
Gli adeguamenti alla speranza di vita Incrementi speranza di vita Incremento requisito anagrafico ► Il primo adeguamento verrà applicato al 1° gennaio 2013 ► Il secondo adeguamento dopo tre anni, nel 2016 ► I successivi adeguamenti (dal 2019 in poi) avranno cadenza biennale (2021, 2023, 2025, ecc.) La norma ha stabilito che in sede di prima applicazione l’incremento non possa superare, in ogni caso, la misura di 3 mesi

33 Incremento requisito anagrafico
Gli adeguamenti alla speranza di vita Incrementi speranza di vita Incremento requisito anagrafico In base alle rilevazioni Istat, la variazione della speranza di vita all'età di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2007 e l'anno 2010, è pari a 5 mesi. Il decreto ministeriale dispone che, a partire dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai pensionamenti siano incrementati di tre mesi

34 Incremento requisito anagrafico
Gli adeguamenti alla speranza di vita Incrementi speranza di vita Incremento requisito anagrafico Nella relazione tecnica allegata al D.L. 201, il governo ha stimato gli ulteriori incrementi sulla base dei dati ISTAT del 2007: - 4 mesi nel 2016 - 4 mesi nel 2019 - 3 mesi dal 2021 per ogni ulteriore biennio fino al 2027 - 2 mesi dal 2029 per ogni ulteriore biennio fino al 2050 Le tabelle di seguito proposte sono elaborate sulla base di questi valori provvisori

35 NUOVO REGIME PENSIONISTICO APPLICABILE A PARTIRE DALL’1.1.2012
(art. 24, commi 6 – 11)

36 Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti Gestioni lavoratori autonomi
Requisito età pensionabile nel sistema previgente (vecchiaia retributiva) Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti Gestioni lavoratori autonomi Art/Comm/CdCM 60 anni per le donne 65 anni per gli uomini

37 Requisito contributivo nel sistema previgente (vecchiaia retributiva)
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti Gestioni lavoratori autonomi Art/Com/CdCm Anzianità assicurativa: 20 anni Anzianità contributiva: 1040 ctr. sett. (20 anni)

38 Requisiti nel sistema previgente (vecchiaia contributiva)
1^ possibilità 5 anni di ctr. effettiva (esclusa quella figurativa) 60 anni di età per le donne 65 anni di età per gli uomini

39 Requisiti nel sistema previgente (vecchiaia contributiva)
2^ possibilità 35 anni di contributi 60 anni di età per i lav. dipendenti 61 anni di età per i lav. Autonomi E la quota (somma di età e contributi) 96 per dipendenti 97 per autonomi

40 Requisiti nel sistema previgente (vecchiaia contributiva)
3^ possibilità 40 anni di contribuzione (a prescindere dall’età anagrafica)

41 Requisiti nel sistema previgente (pensione di anzianità)
1^ possibilità 35 anni di contributi 60 anni di età per i lav. dipendenti 61 anni di età per i lav. Autonomi E la quota (somma di età e contributi) 96 per dipendenti 97 per autonomi

42 Requisiti nel sistema previgente (pensione di anzianità)
2^ possibilità 40 anni di contribuzione (a prescindere dall’età anagrafica)

43 Decorrenza nel sistema previgente
Per chi maturava i requisiti a partire da gennaio 2011, la cosiddetta “finestra”: 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti (per i lav. dipendenti); 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti (per i lav. autonomi)

44 Incremento requisito anagrafico
Lavoratori esclusi dalle nuove regole Incremento requisito anagrafico Salvaguardia del diritto Continua ad applicarsi la previgente disciplina pensionistica nei confronti dei lavoratori che maturino i previgenti requisiti (età/anzianità contributiva) entro il Essi possono accedere a pensione anche successivamente al 2011 sulla base dei previgenti requisiti/finestre

45 Incremento requisito anagrafico
Lavoratori esclusi dalle nuove regole Incremento requisito anagrafico la Certificazione del diritto a pensione Possibilità di chiedere all’Ente previdenziale di appartenenza una dichiarazione che certifichi l’acquisizione del diritto secondo la previgente normativa semplice valore dichiarativo e non costitutivo del diritto

46 Incremento requisito anagrafico
I nuovi trattamenti di pensione Incremento requisito anagrafico Per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono previste due uniche tipologie di prestazioni: a)  la “pensione di vecchiaia” b)  la “pensione anticipata”

47 Incremento requisito anagrafico
I nuovi trattamenti di pensione Incremento requisito anagrafico La norma sostituisce tutte le precedenti prestazioni pensionistiche (la pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità) con queste due uniche tipologie valide sia per chi matura il diritto nel sistema previdenziale misto (già retributivo) che per coloro che lo maturano nel sistema previdenziale contributivo.

48 Incremento requisito anagrafico
I nuovi trattamenti di pensione Incremento requisito anagrafico Tali prestazioni non prevedono più un regime di decorrenza differito rispetto alla data di maturazione del diritto (c.d. finestre) Si possono ottenere dal mese successivo alla data di maturazione del diritto o della presentazione della domanda

49 Incremento requisito anagrafico
I nuovi trattamenti di pensione Incremento requisito anagrafico Le “finestre mobili” continuano ad applicarsi: a coloro che hanno maturato entro il il diritto alla pensione in base alla normativa precedente alle lavoratrici che conseguono la pensione di anzianità con il particolare regime, valido fino al 2015, chiamato “opzione donne” ai lavoratori che accedono al pensionamento con i benefici riconosciuti per svolgimento lavori usuranti ai lavoratori ammessi alla deroga ai nuovi requisiti

50 Incremento requisito anagrafico
I nuovi trattamenti di pensione Incremento requisito anagrafico Ai fini dei requisiti e condizioni di accesso alle nuove prestazioni la norma opera una distinzione tra: ► lavoratori con contribuzione accreditata prima del 1996 ►lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995.

51 Incremento requisito anagrafico
I nuovi trattamenti di pensione Incremento requisito anagrafico La pensione per gli optanti al sistema contributivo I lavoratori che esercitano l’opzione, pur essendo soggetti alle regole che caratterizzano il sistema contributivo, sono considerati, ai fin delle condizioni di accesso alle nuove pensioni, lavoratori con contribuzione accreditata prima del 1996.

52 LA PENSIONE DI VECCHIAIA
(commi 4, 6 e 7)

53 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico La riforma ridefinisce i requisiti minimi di età anagrafica e di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia, sia nel sistema retributivo-misto che nel sistema contributivo. Requisiti minimi di età anagrafica: rendere uniforme l’età pensionabile tra uomini e donne, dipendenti, autonomi e parasubordinati, appartenenti a tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap, ecc …) L’equiparazione è prevista a partire dall’anno 2018

54 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Donne lavoratrici dipendenti (AGO e forme sostitutive) ANNO REQUISITO ANAGRAFICO 2012 2013 62 anni 2014 2015 63 anni e 6 mesi 2016 2017 65 anni dal 2018 66 anni

55 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Donne lavoratrici dipendenti (AGO e forme sostitutive) Anno Nuovi limiti di età Incrementi speranza di vita Requisito anagrafico con aumento 2012 62 - 2013 3 mesi mesi 2014 mesi mesi 2015 2016 65 7 mesi (*) mesi 2017 2018 66 mesi * valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto

56 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Donne lavoratrici autonome (Art-Com-Cd/Cm) e iscritte alla Gestione separata ANNO REQUISITO ANAGRAFICO 2012 2013 63 anni e 6 mesi 2014 2015 64 anni e 6 mesi 2016 2017 65 anni e 6 mesi dal 2018 66 anni

57 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Donne lavoratrici autonome e iscritte alla GS Anno Nuovi limiti di età Incrementi speranza di vita Requisito anagrafico con aumento 2012 mesi - 2013 3 mesi mesi 2014 mesi mesi 2015 2016 mesi 7 mesi (*) mese 2017 2018 66 mesi * valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto

58 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Uomini lavoratori dipendenti e autonomi (Art-Com Cd/Cm, iscritti alla Gestione separata, forme sostitutive ed esclusive) e Donne dipendenti del pubblico impiego ANNO REQUISITO ANAGRAFICO 2012 66 anni

59 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Uomini lavoratori dipendenti e autonomi (Art-Com-Cd/Cm, iscritti alla Gestione separata, forme sostitutive ed esclusive) e Donne dipendenti del pubblico impiego anno Nuovo limite di età Incrementi aspettativa di vita Requisito anagrafico con aumento 2012 66 anni - 2013 3 mesi mesi 2014 2015 2016 7 mesi (*) mese 2017 2018 mesi * valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto

60 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alla “nuova” pensione di vecchiaia 20 anni di contribuzione, validi sia per chi matura il requisito nel sistema misto, sia per chi lo matura nel sistema contributivo La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo requisito (anagrafico o contributivo), semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente

61 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Per i lavoratori con prima contribuzione successiva al 1995 Valgono gli stessi requisiti contributivi e anagrafici prima richiamati Inoltre… Prima del compimento del 70° anno di età il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla condizione che il relativo importo non risulti inferiore a 1,5 volte l’Assegno Sociale

62 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Per l’anno 2012 l’importo soglia è pari a € 643,50 Per gli anni successivi l’importo del 2012 verrà rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL relativo al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Non potrà comunque essere inferiore, per un dato anno, all’1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

63 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Per i lavoratori con prima contribuzione successiva al 1995 Raggiunto il 70° anno d’età è possibile accedere al pensionamento anche con soli 5 anni di contribuzione effettiva e prescindendo da qualsiasi limite di importo

64 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico I lavoratori che optano … Chi esercita l’opzione al contributivo, pur appartenendo al relativo sistema previdenziale, non è soggetto all’importo “soglia” e all’ulteriore possibilità di pensionamento dopo i 70 anni conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti contributivi e anagrafici previsti per i lavoratori assicurati prima del 1996

65 Incremento requisito anagrafico
Flessibilità e incentivazione La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Flessibilità nell’accesso alla pensione Il lavoratore potrà scegliere di posticipare il momento del pensionamento a partire dai nuovi limiti di età fissati per la pensione di vecchiaia fino al compimento dei 70 anni (e anche oltre, secondo l’incremento della speranza di vita) In tal modo si potrà ottenere un importo di pensione più elevato (solo quota contributiva) determinato dal migliore coefficiente di trasformazione che verrà istituito fino a 70 anni a partire dal 2013

66 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico A decorrere dall’anno 2021, l’età minima per la pensione di vecchiaia non potrà in ogni caso essere inferiore a 67 anni. Ciò significa che qualora tale età minima non dovesse essere raggiunta per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita, si dovrà provvedere all’adeguamento mediante apposito decreto da emanarsi entro il

67 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Speciale accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti del settore privato Condizioni: aver maturato entro il : - almeno 20 anni di contribuzione - e almeno 60 anni d’età possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia all’età di 64 anni, sempre che ciò risulti più favorevole rispetto ai nuovi limiti di età (pensione non soggetta a “finestre”)

68 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Speciale accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti del settore privato per poter accedere all’agevolazione è sufficiente far valere la qualifica di lavoratrice “dipendente” alla data del l’accesso agevolato può essere riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti che liquidano la pensione a carico di una gestione dei lavoratori autonomi (ART, COM, CD/CM).

69 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Lavoratrici dipendenti del settore privato - nate nel che maturino un’anzianità contributiva di almeno 20 anni entro il 2012 nate nel mese di età richiesta maturazione requisito in pensione dal gennaio del 1952 63 anni + 9 mesi ottobre 2015 1° novembre 2015 febbraio del 1952 novembre 2015 1° dicembre 2015 marzo del 1952 dicembre 2015 1° gennaio 2016 aprile del 1952 64 anni aprile 2016 1° maggio 2016 maggio del 1952 maggio 2016 1° giugno 2016 giugno del 1952 giugno 2016 1° luglio 2016 luglio del 1952 luglio 2016 1° agosto 2016 agosto del 1952 agosto 2016 1° settembre 2016 settembre del 1952 settembre 2016 1° ottobre 2016 ottobre del 1952 ottobre 2016 1° novembre 2016 novembre del 1952 novembre 2016 1° dicembre 2016 dicembre del 1952 dicembre 2016 1° gennaio 2017

70 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Lavoratrici dipendenti del settore privato - nate nel che maturino un’anzianità contributiva di almeno 20 anni dopo il 2012 Nate entro il mese di: requisito anagrafico richiesto: mese di maturazione del requisito anagrafico in pensione dal gennaio del 1952 63 anni + 9 mesi ottobre 2015 1° novembre 2015 febbraio del 1952 novembre 2015 1° dicembre 2015 marzo del 1952 dicembre 2015 1° gennaio 2016 aprile del 1952 65 anni + 7 mesi novembre 2017 1° dicembre 2017 maggio del 1952 dicembre 2017 1° gennaio 2018 giugno del 1952 66 anni + 11 mesi maggio 2019 1° giugno 2019 luglio del 1952 giugno 2019 1° luglio 2019 agosto del 1952 luglio 2019 1° agosto 2019 settembre del 1952 agosto 2019 1° settembre 2019 ottobre del 1952 settembre 2019 1° ottobre 2019 novembre del 1952 ottobre 2019 1° novembre 2019 dicembre del 1952 novembre 2019 1° dicembre 2019

71 LA PENSIONE ANTICIPATA
(commi 10 e 11)

72 Incremento requisito anagrafico
La pensione anticipata La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Abolizione delle pensioni anzianità maturate secondo il sistema delle “quote” (requisito contributivo di almeno 35 anni, congiunto ad un’età minima e al raggiungimento di una “quota” determinata dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva) E’ prevista solo la pensione anticipata, che si ottiene raggiungendo una determinata anzianità contributiva minima a prescindere da qualsiasi requisito anagrafico

73 Incremento requisito anagrafico
La pensione anticipata La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Il requisito contributivo minimo varia a seconda del sesso nel 2012 sono richiesti: 42 anni e 1 mese per gli uomini, 41 anni e 1 mese per le donne Tali requisiti aumenteranno di un ulteriore mese nel 2013 e nel 2014 e saranno adeguati agli incrementi della speranza di vita.

74 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione anticipata Incremento requisito anagrafico Requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata anno Uomini Incrementi speranza di vita Requisito contributivo con aumento 2012 mese - 2013 mesi 3 mesi mesi 2014 mesi mesi 2015 2016 7 mesi * mesi 2017 2018 * valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto

75 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione anticipata Incremento requisito anagrafico Requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata anno Donne Incrementi speranza di vita Requisito contributivo con aumento 2012 mese - 2013 mesi 3 mesi mesi 2014 mesi mesi 2015 2016 7 mesi * mesi 2017 2018 * valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto

76 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia La pensione anticipata Incremento requisito anagrafico jj 1 mese 4 settimane 2 mesi 8 settimane 3 mesi 13 settimane Uomini Donne 42 anni e 1 mese 2188 settimane 41 anni e 1 mese 2136 settimane 42 anni e 2 mesi 2192 settimane 41 anni e 2 mesi 2140 settimane 42 anni e 3 mesi 2197 settimane 41 anni e 3 mesi 2145 settimane

77 Incremento requisito anagrafico
La pensione anticipata La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Contribuzione utile Per i lavoratori che rientrano nel sistema misto ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono utili tutti i contributi figurativi, anche quelli per DS e malattia e infortunio. Deve comunque risultare perfezionato il requisito di almeno 35 anni di contribuzione con esclusione della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione

78 Incremento requisito anagrafico
La pensione anticipata La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Decorrenza La decorrenza della pensione anticipata è fissata, in presenza del requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa dipendente.

79 Incremento requisito anagrafico
La pensione anticipata La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Riduzione Per chi accede alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni è prevista l’applicazione di una riduzione percentuale della quota di pensione maturata fino al 31/12/2011 - 1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni d’età (60 e 61 anni) - 2% per ogni anno ulteriore di anticipo qualora si scelga di accedere al pensionamento con un’età inferiore a 60 anni

80 Incremento requisito anagrafico
La pensione anticipata La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Riduzione Nel caso in cui, al momento del pensionamento, gli anni mancanti all’età di 62 non siano interi, la percentuale di riduzione deve essere calcolata a mese La penalizzazione riguarda solo la quota retributiva del trattamento di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al Il limite dei 62 anni non è soggetto all’incremento per aspettativa di vita

81 Incremento requisito anagrafico
La pensione anticipata La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Riduzione Il Decreto Milleproroghe ha in parte attenuato la rigidità di questa misura, escludendo dalla riduzione della pensione coloro che maturino il requisito contributivo per la pensione anticipata entro il 2017

82 Incremento requisito anagrafico
La pensione anticipata La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Riduzione La norma è applicabile solo se l’anzianità contributiva è costituita da contribuzione versata in corrispondenza di effettivo lavoro oppure accreditata per periodi di astensione obbligatoria per maternità, servizio militare, infortunio, malattia o Cassa Integrazione Ordinaria (elenco tassativo!)

83 Incremento requisito anagrafico
La pensione anticipata La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Speciale accesso alla pensione anticipata per i lavoratori dipendenti del settore privato Condizioni: aver maturato entro il - anzianità contributiva di almeno 35 anni - il requisito anagrafico minimo e la corrispondente “quota” richiesta dalla legge 247/2007 per l’anno 2012 (quota 96 con un’età minima di 60 anni, per i lavoratori dipendenti, quota 97 con un’età minima di 61 anni, per gli autonomi) Possibilità di accedere alla pensione anticipata all’età di 64 anni (pensione non soggetta a finestre)

84 Incremento requisito anagrafico
La pensione anticipata La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Speciale accesso alla pensione anticipata per i lavoratori dipendenti del settore privato per poter accedere all’agevolazione è sufficiente far valere la qualifica di lavoratore “dipendente” alla data del l’accesso agevolato può essere riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti che liquidano la pensione a carico di una gestione dei lavoratori autonomi (ART, COM, CD/CM).

85 Incremento requisito anagrafico
Pensione anticipata per gli assicurati dal 1996 La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Per i lavoratori con prima contribuzione successiva al 1995 Sono richiesti gli stessi requisiti contributivi Sono utili tutti i contributi obbligatori, figurativi e da riscatto (anche il riscatto di laurea, dal 2008) con la sola esclusione dei contributi volontari I periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno d’età sono moltiplicati per 1,5

86 Incremento requisito anagrafico
Pensione anticipata per gli assicurati dal 1996 La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Per i “lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996” è altresì previsto un ulteriore canale di possibile pensionamento anticipato (oltre a quello appena specificato)

87 Incremento requisito anagrafico
Pensione anticipata per gli assicurati dal 1996 La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Requisiti minimi e condizioni: 63 anni di età (requisito anch’esso soggetto ad incremento, a partire dal 2013, per adeguamento alle speranze di vita), 20 anni di contribuzione effettiva (no figurativa); importo minimo della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l’ammontare mensile dell’Assegno Sociale (€ 1.201,26 per il 2012)

88 Incremento requisito anagrafico
La pensione di vecchiaia Pensione anticipata per gli assicurati dal 1996 Incremento requisito anagrafico anno Requisito contributivo Requisito anagrafico minimo Incrementi speranza di vita Requisito anagrafico con aumento importo minimo di pensione 2012 20 anni di contribuzione effettiva 63 anni - 2,8 volte l’Assegno sociale 2013 3 mesi mesi 2014 2015 2016 7 mesi * mesi 2017 2018 2019 11 mesi * mesi 2020 2021 1 anno+2 mesi * mesi * valori presunti stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto

89 Incremento requisito anagrafico
Pensione anticipata per gli assicurati dal 1996 La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Per l’anno 2012 l’importo soglia è pari a € 1.201,26 Per gli anni successivi l’importo soglia del 2012 verrà rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL relativo al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Non potrà comunque essere inferiore, per un dato anno, al 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

90 Incremento requisito anagrafico
Pensione anticipata per gli assicurati dal 1996 La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico I soggetti che esercitano l’opzione al sistema contributivo sono considerati alla stregua dei lavoratori con primo accredito contributivo antecedente al 1996, e quindi non hanno accesso a questa possibilità di pensionamento

91 LE DEROGHE ALLA APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA
delle PENSIONI DI VECCHIAIA e delle PENSIONI ANTICIPATE (commi 14, 15 e 18)

92 Incremento requisito anagrafico
Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Continua ad applicarsi la previgente disciplina pensionistica (pensione di vecchiaia e pensione di anzianità, relativa disciplina dei requisiti per il diritto e regime delle decorrenze) nei confronti delle seguenti categorie: ► soggetti che abbiano maturato i previgenti requisiti (età/anzianità contributiva/eventuale quota) entro il ;

93 Incremento requisito anagrafico
Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico In tutti i casi in cui un soggetto, pur rientrando nella salvaguardia del diritto, ottenga in base ai nuovi requisiti una decorrenza più favorevole rispetto a quella garantita dalla normativa precedente, potrà accedere al pensionamento con la decorrenza più vantaggiosa.

94 Incremento requisito anagrafico
Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Lavoratori autonomi nati nel mese di dec. previgente normativa raggiungimento nuovo requisito anagrafico pensionamento a partire da gennaio del 1946 1° agosto 2012 gennaio 2012 1° febbraio 2012 febbraio del 1946 1° settembre 2012 febbraio 2012 1° marzo 2012 marzo del 1946 1° ottobre 2012 marzo 2012 1° aprile 2012 aprile del 1946 1° novembre 2012 aprile 2012 1° maggio 2012 maggio del 1946 1° dicembre 2012 maggio 2012 1° giugno 2012 giugno del 1946 1° gennaio 2013 giugno 2012 1° luglio 2012 luglio del 1946 1° febbraio 2013 luglio 2012 agosto del 1946 1° marzo 2013 agosto 2012 settembre del 1946 1° aprile 2013 settembre 2012 ottobre del 1946 1° maggio 2013 ottobre 2012 novembre del 1946 1° giugno 2013 novembre 2012 dicembre del 1946 1° luglio 2013 dicembre 2012 gennaio 1947 aprile 2013

95 Incremento requisito anagrafico
Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Continua ad applicarsi la previgente disciplina pensionistica nei confronti delle seguenti categorie: ► donne che accedono a pensione di anzianità con i requisiti in vigore prima del 2008 (57 anni d’età e 35 di contributi se dipendenti, ovvero 58 anni e 35 di contributi se autonome) optando, al momento del pensionamento, per la liquidazione del trattamento secondo le regole del calcolo contributivo (c.d. “opzione donna”); la decorrenza deve essere compresa entro il 31 dicembre 2015.

96 Incremento requisito anagrafico
Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Entro un limite massimo di beneficiari da determinare con un decreto attuativo la previgente disciplina pensionistica continua ad applicarsi ai soggetti che, pur maturando i requisiti dopo il 2011, si trovano nelle seguenti condizioni: ► lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al , e che perfezionino i requisiti (previgenti) entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;

97 Incremento requisito anagrafico
Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Entro un limite massimo di beneficiari da determinare con un decreto attuativo la previgente disciplina pensionistica continua ad applicarsi ai soggetti che, pur maturando i requisiti dopo il 2011, si trovano nelle seguenti condizioni: ► lavoratori collocati in mobilità lunga sulla base di accordi collettivi stipulati entro il ;

98 Incremento requisito anagrafico
Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Altri soggetti che possono rientrare nella deroga: ► lavoratori che, alla data del , siano già titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, o per i quali sia previsto il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà sulla base di accordi collettivi stipulati entro la medesima data (4 dicembre 2011). (banche, poste, ecc.) ….

99 Incremento requisito anagrafico
Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Altri soggetti che possono rientrare nella deroga: …In questa seconda ipotesi, i lavoratori in esodo dovranno rimanere a carico dei predetti fondi fino al compimento minimo dei 60 anni di età, anche nel caso in cui maturino i requisiti di accesso al pensionamento, secondo le previgenti disposizioni, prima del compimento di tale limite di età;

100 Incremento requisito anagrafico
Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Altri soggetti che possono rientrare nella deroga: ► lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in data anteriore al ;

101 Incremento requisito anagrafico
Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Altri soggetti che possono rientrare nella deroga: ► lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia concluso entro il in forza di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all’esodo, a condizione che i requisiti per la pensione di anzianità siano maturati garantendo la decorrenza della prestazione entro il

102 Incremento requisito anagrafico
Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Altri soggetti che possono rientrare nella deroga: ► lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, fossero in congedo straordinario ai sensi dell’art.42 del D. lgs. 151/01 per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino i 40 anni di anzianità contributiva entro 24 mesi dall’inizio del congedo.

103 Incremento requisito anagrafico
Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico I criteri e il numero dei lavoratori derogati dai nuovi requisiti saranno stabiliti da un decreto interministeriale attuativo dovrà essere emanato entro il 30 giugno 2012, sulla base delle risorse predeterminate dalla norma. Agli Enti previdenziali spetterà il compito di monitorare l’accesso ai trattamenti pensionistici in deroga, con l’obbligo di bloccare l’accoglimento di ulteriori domande nel caso venga raggiunto il limite numerico corrispondente ai tetti annui di spesa.

104 Incremento requisito anagrafico
Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Nei confronti di tutti i soggetti derogati continua ad applicarsi il regime delle c.d. “finestre mobili” … e trovano comunque applicazione, dal 2013, le disposizioni riguardanti l’adeguamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita

105 Incremento requisito anagrafico
Altri soggetti esclusi dalle nuove regole La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Non sono confermate le deroghe al requisito contributivo che consentivano di accedere alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi (in forse gli autorizzati ai VV entro il 1992) Conferma dei requisiti anagrafici in vigore al per i lavoratori non vedenti e gli invalidi in misura non inferiore all'80%;

106 Incremento requisito anagrafico
Deroghe alla nuova disciplina La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Ai trattamenti pensionistici riconosciuti sulla base delle sopra ricordate deroghe si applica comunque il regime delle decorrenze (finestra “mobile”). Rimane da chiarire se i requisiti anagrafici siano soggetti o meno all’incremento per aspettativa di vita.

107 L’ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO FINO A 70 ANNI (comma 16)

108 Incremento requisito anagrafico
I coefficienti di trasformazione del montante La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Con effetto dal 1 gennaio 2013, i coefficienti di trasformazione del montante contributivo in pensione contributiva, attualmente previsti fino all’età massima di 65 anni, vengono estesi anche per le età ricomprese tra i 66 ed i 70 anni

109 Incremento requisito anagrafico
I coefficienti di trasformazione del montante La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Tali coefficienti, ed il limite massimo di 70 anni, subiranno altresì aggiornamenti per adeguamento alle speranze di vita secondo la medesima tempistica prevista per l’adeguamento dei requisiti pensionistici (nel 2016, nel 2019 e poi, di lì in poi, a cadenza biennale). Saranno inoltre estesi anche oltre i 70 anni quando, per effetto di tale adeguamento, risulterà superato di uno o più anni il limite dei 70 indicato come base di partenza dal 2012.

110 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA TOTALIZZAZIONE EX D
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA TOTALIZZAZIONE EX D.LGS 42/2006 (comma 19)

111 Incremento requisito anagrafico
Totalizzazione ex D.lgs. 42/2006 La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico Viene abrogato, con effetto dall’ , il requisito contributivo minimo di 3 anni richiesto per la cumulabilità, ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione, delle singole gestioni previdenziali Tale abrogazione riguarda pertanto i soli diritti pensionistici che vengono a maturazione a partire dall’ in poi

112 Incremento requisito anagrafico
Totalizzazione ex D.lgs. 42/2006 La pensione di vecchiaia Incremento requisito anagrafico I requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia e anzianità in totalizzazione non hanno subito modificazioni - pensione di vecchiaia in totalizzazione: almeno 20 anni di contributi con 65 anni di età (sia per gli uomini che per le donne), - pensione di anzianità in totalizzazione rimangono i 40 anni di contributi. I trattamenti sono soggetti alla finestra dei 18 mesi dalla maturazione dei requisiti; i 65 anni e i 40 di contributi sono soggetti al meccanismo di adeguamento alla speranza di vita

113 LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI (comma 25)

114 Perequazione automatica delle
Rivalutazione delle pensioni Perequazione automatica delle Per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in base alle variazioni del costo della vita è riconosciuta solo per i trattamenti pensionistici d’importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo (€ 1.405,05 mensili), nella misura del 100%.

115 Perequazione automatica delle
Rivalutazione delle pensioni Perequazione automatica delle Nel 2012, l’aumento delle pensioni, fissato nella misura del 2,6%, spetta solo sugli assegni di importo fino a 1.405,05 euro mensili. Trattamento minimo definitivo 2011: € 468,35 x 3

116 Perequazione automatica delle
Rivalutazione delle pensioni La norma prevede, inoltre, un correttivo Qualora l’importo complessivo delle pensioni sia superiore a tre volte il trattamento minimo, ma risulti inferiore a questo limite incrementato dall’aumento della rivalutazione spettante (1.405,05 x 2,6% = 1.441,58), va comunque garantito un incremento fino a concorrenza di tale limite maggiorato

117 Perequazione automatica delle
Rivalutazione delle pensioni La norma prevede, inoltre, un correttivo Nel 2012, quindi, alle pensioni d’importo compreso tra 1.405,05 e 1.441,58 euro viene riconosciuto (a partire dalla rata di febbraio, compresi gli arretrati di gennaio) l’aumento di rivalutazione fino a concorrenza del limite di € 1.441,58

118 Perequazione automatica delle
Rivalutazione delle pensioni Per gli assegni superiori a 1.441,58 euro al mese è previsto il blocco totale della perequazione automatica, non spetta alcuna rivalutazione

119 Perequazione automatica delle
Rivalutazione delle pensioni Aumento delle pensioni superiori al minimo per l’anno 2012 Importo mensile in pagamento a dicembre 2011 Percentuale di rivalutazione 2012 fino a 1.405,05 euro 2,6% da 1.405,05 fino a 1.441,58 euro l’aumento di rivalutazione spetta fino a concorrenza del limite di € 1.441,58 oltre a 1.441,58 euro nessuna rivalutazione

120 Perequazione automatica delle
Rivalutazione delle pensioni Per i pensionati titolari di due o più pensioni la perequazione avviene in modo unificato, cioè il calcolo dell’aumento è effettuato sulla somma dei trattamenti pensionistici corrisposti sia dall’Inps che da altri enti previdenziali, presenti nel Casellario centrale. L’aumento spettante è ripartito tra i diversi trattamenti di pensione in proporzione agli importi

121 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PER LE PENSIONI OLTRE i 90
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PER LE PENSIONI OLTRE i euro (comma 31 bis)

122 Contributo di solidarietà
Il contributo di solidarietà La manovra di luglio (DL98/2011) ha previsto, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 un prelievo straordinario sulle pensioni di importo superiore a 90mila euro La trattenuta, già operante da agosto 2011, è pari al 5% sulla fascia di pensione compresa tra 90 e 150 mila euro lordi annui e del 10% sulla parte eccedente i 150 mila euro.

123 Contributo di solidarietà
Il contributo di solidarietà Il Decreto Monti (D.L. 201) ha introdotto un ulteriore incremento del contributo di solidarietà, nella misura del 15%, sulla quota di pensione eccedente i 200 mila euro.

124 Contributo di solidarietà
Il contributo di solidarietà Dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 fino a 90 mila euro nessuna trattenuta da 90 a 150 mila euro trattenuta del 5% Dai 150 ai 200 mila euro trattenuta del 10% Oltre 200 mila euro trattenuta del 15%

125 Contributo di solidarietà
Il contributo di solidarietà Per la formazione del limite dei 90/150/200 mila euro concorrono tutte le pensioni erogate da enti gestori di previdenze obbligatorie, comprese le forme integrative. Nel caso di titolarità di più trattamenti ogni ente, acquisita l’indicazione da parte dell’INPS, opera la trattenuta in proporzione all’importo della pensione erogata

126 Contributo di solidarietà fondi speciali
Il contributo di solidarietà Contributo di solidarietà fondi speciali Il prelievo viene effettuato sul rateo mensile del trattamento di pensione, salvo eventuali conguagli a conclusione dell’anno di riferimento.


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