Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoAdone Mariani Modificato 10 anni fa
1
IL DOPPIO MANDATO DEL TRAVEL AGENT C ASSAZIONE CIVILE, S EZ. III, 8 O TTOBRE 2009, N. 21388 L AURA R IGHI E A LICE R OTA C ORSO DI D IRITTO DEL T URISMO Università degli Studi di Milano Bicocca Scienza del Turismo e Comunità Locali Anno 2010/2011 C ASSAZIONE CIVILE, S EZ. III, 8 O TTOBRE 2009, N. 21388 L AURA R IGHI E A LICE R OTA C ORSO DI D IRITTO DEL T URISMO Università degli Studi di Milano Bicocca Scienza del Turismo e Comunità Locali Anno 2010/2011 1
2
I SOGGETTI IN CAUSA V ERATOUR S. R. L. l organizzatore A NCONA V IAGGI S. R. L. l intermediario G RUPPO DI PERSONE i consumator i V ERATOUR S. R. L. l organizzatore A NCONA V IAGGI S. R. L. l intermediario G RUPPO DI PERSONE i consumator i 2
3
I L FATTO Il 27.9.2000 Si reca in agenzia viaggi per effettuare la prenotazione di un soggiorno Gruppo di persone Prenota un soggiorno organizzato per conto del gruppo Invia una copia del bonifico al tour operator di riferimento Ancona Viaggi s.r.l. Conferma lavvenuta prenotazione Ma… Veratour s.r.l. Disdice il viaggio Gruppo di persone Revoca il bonifico prima che questo pervenga al tour operator Ancona Viaggi s.r.l. Il bonifico a saldo del viaggio non arriva Veratour s.r.l. 3
4
( SEGUE ) Veratour s.r.l. chiede al Tribunale di Roma di essere pagata dallAncona s.r.l. Il 18.01.2001 Il Tribunale di Roma emana un decreto ingiuntivo all Ancona s.r.l. 4
5
I L PROCESSO - I grado (Tribunale) Il 12.04.2001 LAncona Viaggi s.r.l. si oppone al decreto ingiuntivo Il 14.10.2002 Sentenza Il Tribunale respinge la domanda di Ancona Viaggi s.r.l., dando ragione a Veratour s.r.l.: il decreto ingiuntivo è valido e Ancona Viaggi s.r.l. deve pagare 5
6
I L PROCESSO – II grado (Corte dAppello) Ricorso dellAncona Viaggi s.r.l. che si oppone alla Sentenza di I grado Il giudice accoglie la domanda dellAncona Viaggi s.r.l. revocando il decreto ingiuntivo del 18.01.2001 6
7
I L PROCESSO – III grado (Cassazione) Veratour s.r.l. propone il ricorso in Cassazione per:. Violazione e falsa applicazione della CCV. Omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia su un punto decisivo della controversia La Cassazione accoglie il ricorso dando ragione alla Veratour s.r.l.. La Sentenza viene cassata. 7
8
P ILLOLE DI D IRITTO 1.Art. 1703 c.c. : il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dellaltra. Doppio contratto di mandato dellagente di viaggio… …Cioè un contratto tra la veratour srl e il gruppo di persone, per mezzo di ancona viaggi srl. 1.Art. 1703 c.c. : il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dellaltra. Doppio contratto di mandato dellagente di viaggio… …Cioè un contratto tra la veratour srl e il gruppo di persone, per mezzo di ancona viaggi srl. Veratour - organizzat ore Gruppo di persone – consumatori Ancona Viaggi - intermediario 8
9
Quindi Ancona Viaggi srl, in qualità di intermediario di viaggio e mandatario del contratto, deve sottostare ai seguenti articoli: Art. 1713 c.1, c.c. : il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato Art. 1719 c.c.: il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per lesecuzione del mandato e per ladempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome 2. Della Convenzione Internazionale dei contratti di viaggio (CCV) di Bruxelles del 1970, e recepita in Italia con il decreto legislativo n.1084 del 1977 Art. 17 : Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei sevizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. Art. 1713 c.1, c.c. : il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato Art. 1719 c.c.: il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per lesecuzione del mandato e per ladempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome 2. Della Convenzione Internazionale dei contratti di viaggio (CCV) di Bruxelles del 1970, e recepita in Italia con il decreto legislativo n.1084 del 1977 Art. 17 : Qualunque contratto stipulato dall'intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei sevizi separati, è considerato come se fosse stato concluso dal viaggiatore. 9
10
A PPLICAZIONE La Cassazione, interpretando gli articoli 1713 c.c. e 17 CCV, valuta come fatto rilevante linvio della copia del bonifico da parte di Ancona Viaggi (fatto giudicato irrilevante dal Giudice dAppello) La Cassazione, interpretando gli articoli 1713 c.c. e 17 CCV, valuta come fatto rilevante linvio della copia del bonifico da parte di Ancona Viaggi (fatto giudicato irrilevante dal Giudice dAppello) 10
11
P ER Q UESTI M OTIVI La Cassazione accoglie il ricorso di Veratour s.r.l. 11
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.