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L’EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

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Presentazione sul tema: "L’EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI"— Transcript della presentazione:

1 L’EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
Università di Pavia SENTENZA STAUDER: TRA DUE VERSIONI DELLA DISPOSIZIONE COMUNITARIA VA PREFERITA QUELLA CHE MEGLIO TUTELA I DIRITTI FONDAMENTALI SENTENZA INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT: LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI, ISPIRATA ALLE TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI DEGLI STATI MEMBRI, SARA’ ASSICURATA DALLA CORTE SENTENZA NOLD: RIFERIMENTO AI TRATTATI INTERNAZIONALI AI QUALI GLI STATI MEMBRI HANNO ADERITO SENTENZA RUTILI: RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

2 LA POSIZIONE DELLE CORTI COSTITUZIONALI ITALIANA E TEDESCA
Università di Pavia SENTENZA SOLANGE I (1974): FINTANTOCHE’ IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE NON SARA’ TANTO AVANZATO DA PREVEDERE UN CATALOGO DI DIRITTI FONDAMENTALI, IN CASO DI VIOLAZIONE DI QUESTI LA CORTE SI RISERVA DI DICHIARARE L’ATTO COMUNITARIO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO SENTENZA FRONTINI (1973): IN CASO DI VIOLAZIONE: DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ORDINE DI ESECUZIONE

3 DICHIARAZIONE COMUNE DELLE TRE ISTITUZIONI POLITICHE, DEL 1977
DIRITTI FONDAMENTALI E TRATTATO DI MAASTRICHT Università di Pavia DICHIARAZIONE COMUNE DELLE TRE ISTITUZIONI POLITICHE, DEL 1977 INTRODUZIONE, CON IL TRATTATO DI MAASTRICHT DELL’ART. 6 TUE: L’UE RISPETTA I DIRITTI FONDAMENTALI QUALI SONO GARANTITI DALLA CEDU E QUALI RISULTANO DALLE TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI DEGLI STATI MEMBRI, IN QUANTO PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO COMUNITARIO

4 DIRITTI FONDAMENTALI E
TRATTATO DI AMSTERDAM Università di Pavia ART. 6.1 TUE: L’UNIONE SI FONDA SUI PRINCIPI DI LIBERTA’, DEMOCRAZIA, RISPETTO DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI, E DELLO STATO DI DIRITTO, PRINCIPI CHE SONO COMUNI AGLI STATI MEMBRI ART. 7 TUE: POSSIBILITA’ DI SOSPENDERE UNO STATO DAL GODIMENTO DEI SUOI DIRITTI IN CASO DI VIOLAZIONE GRAVE DEI DIRITTI FONDAMENTALI LA VICENDA HAIDER ART. 49 TUE: CONDIZIONE PER L’ADESIONE DI NUOVI STATI E’ IL RISPETTO DEI PRINCIPI SANCITI NELL’ART. 6 TUE

5 ART. 7 TUE + ART 354 TFUE Università di Pavia INIZIATIVA DI 1/3 DEGLI STATI O DELLA COMMISSIONE LO STATO È INVITATO A PRESENTARE LE SUE OSSERVAZIONI DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO ALL’UNANIMITÀ 8ESCLUSO LO STATO IN QUESTIONE), PREVIA APPROVAZIONE DEL PE A MAGGIORANZA DEI MEMBRI E DEI 2/3 DEI SUFFRAGI ESPRESSI IL CONSIGLIO (ESCLUSO LO STATO) A MAGGIORANZA QUALIFICATA PUÒ DECIDERE LA SOSPENSIONE DI CERTI DIRITTI DELLO STATO DOPO IL CASO HAIDER: DECISIONE DI INTRODURRE ANCHE UNA PROCEDURA ATTIVABILE NELLE IPOTESI IN CUI SUSSISTA ANCHE SOLO IL RISCHIO DI VIOLAZIONE

6 ELABORATA DA UNA CONVENZIONE E APPROVATA NEL 2000
LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI Università di Pavia ELABORATA DA UNA CONVENZIONE E APPROVATA NEL 2000 DECISIONE DI NON INTRODURLA NEL TESTO DEI TRATTATI VALORE INTERPRETATIVO

7 POSSIBILITA’ DI ADESIONE ALLA CEDU (ART. 6.2 TUE)
I DIRITTI FONDAMENTALI DOPO LISBONA Università di Pavia LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI (RIPROCLAMATA NEL 2007) ASSUME VALORE VINCOLANTE ART. 6 TUE: L’UNIONE RICONOSCE I DIRITTI, LE LIBERTA’ E I PRINCIPI SANCITI NELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI, CHE HA LO STESSO VALORE GIURIDICO DEI TRATTATI + POSSIBILITA’ DI ADESIONE ALLA CEDU (ART. 6.2 TUE) PROTOCOLLO N. 30 SULLA POSIZIONE DI POLONIA REGNO UNITO + REPUBBLICA CECA REGOLAMENTO 168/2007 CHE ISTITUISCE L’AGENZIA DELL’UE PER I DIRITTI FONDAMENTALI

8 LE PREOCCUPAZIONI DELLA REPUBBLICA CECA
IL PROTOCOLLO N. 30 Università di Pavia PREOCCUPAZIONI DEL REGNO UNITO RELATIVAMENTE AI DIRITTI SOCIALI E DELLA POLONIA RELATIVE AL DIRITTO DI FAMIGLIA LE PREOCCUPAZIONI DELLA REPUBBLICA CECA VALORE SOPRATTUTTO POLITICO DEL PROTOCOLLO (ES. PER I DIRITTI SOCIALI V. ART. 52, PAR. 5, DELLA CARTA)

9 LA DISTINZIONE TRA DIRITTI E PRINCIPI
Università di Pavia ART. 52, PAR. 5, CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI “LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE CARTA CHE CONTENGONO DEI PRINCIPI POSSONO ESSERE ATTUATE DA ATTI LEGISLATIVI ED ESECUTIVI ADOTTATI DA ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI DELL’UNIONE E DA ATTI DI STATI MEMBRI ALLORCHÉ ESSI DANNO ATTUAZIONE AL DIRITTO DELL’UNIONE, NELL’ESERCIZIO DELLE LORO RISPETTIVE COMPETENZE. ESSE POSSONO ESSERE INVOCATE DINANZI A UN GIUDICE SOLO AI FINI DELL’INTERPRETAZIONE E DEL CONTROLLO DELLA LEGALITÀ DI DETTI ATTI”

10 NORME NAZIONALI CHE DANNO ATTUAZIONE A NORME DELL’UNIONE
L’AMBITO DELLA TUTELA Università di Pavia Università di Pavia ATTI DELL’UNIONE NORME NAZIONALI CHE DANNO ATTUAZIONE A NORME DELL’UNIONE ART. 51 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI. LA CARTA SI APPLICA ALLE ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI DELL’UNIONE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, COME PURE AGLI STATI MEMBRI ESCLUSIVAMENTE NELL’ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL’UNIONE


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