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ILLECITI RESPONSABILITA’ E SISTEMI DI GESTIONE
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INDICE Diritto privato e diritto pubblico
Il concetto di responsabilità La responsabilità civile contrattuale (cenni) L’illecito civile La responsabilità civile extracontrattuale in generale Alcune ipotesi di responsabilità civile extracontrattuale Gli strumenti di tutela giudiziaria L’illecito penale L’oblazione nelle contravvenzioni L’illecito amministrativo La contestazione della sanzione amministrativa L’illecito civile e la rilevanza dei sistemi di gestione
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I. Diritto privato e diritto pubblico
Per comprendere il concetto giuridico di responsabilità in ambito civile, penale ed amministrativo occorre, preliminarmente, distinguere tra diritto privato e diritto pubblico
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I. Diritto privato e diritto pubblico
norme che regolano, nell’interesse della collettività, l’esercizio di pubblici poteri e pubbliche funzioni Le norme di diritto pubblico possono inoltre essere distinte in altre categorie a seconda della materia regolata, ad es. diritto costituzionale, amministrativo, penale, tributario, urbanistico (all’interno di quest’ultima categoria viene tradizionalmente compreso il diritto dell’ambiente)
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I. Diritto privato e diritto pubblico
norme che regolano i rapporti giuridici tra privati (o soggetti di diritto pubblico che però operano come privati), siano essi persone fisiche o giuridiche, lasciandone però l’attuazione all’iniziativa dei singoli che vengono ad operare in posizione di uguaglianza gli uni rispetto agli altri Si distinguono: norme cogenti (o imperative) e norme derogabili (o dispositive)
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II. Il concetto di responsabilità
Con l’espressione responsabilità, in senso giuridico, si vuole indicare quella situazione in cui un soggetto è chiamato a rispondere del proprio comportamento verso terzi. Distingueremo: nei confronti di soggetti privati: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (da illecito civile); nei confronti dello Stato: responsabilità penale (illecito penale) e amministrativa (da illecito amministrativo).
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III. La responsabilità civile contrattuale (cenni)
E’ collegata agli obblighi che un soggetto (la parte) assume nei confronti di un altro con il quale ha stipulato un contratto; in caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, la parte inadempiente sarà tenuta: ad eseguire esattamente l’obbligazione su di lei incombente; a risarcire la parte adempiente degli eventuali danni da questa subiti.
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III. La responsabilità civile contrattuale (cenni)
I principi espressi sono contenuti nei seguenti articoli del codice civile: Art Responsabilità del debitore “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” Art Risarcimento del danno “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”
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III. La responsabilità civile contrattuale (cenni)
Quesito n. 1 In un contratto d’appalto, se il committente fornisce il progetto all’appaltatore, in che misura può essere esclusa la responsabilità di quest’ultimo per i vizi e difetti dell’opera realizzata?
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III. La responsabilità civile contrattuale (cenni)
LA RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA Il contratto d’opera Art cod. civ.: quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le disposizioni di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV Art cod. civ., la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave
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III. La responsabilità civile contrattuale (cenni)
Quesito n. 2 Se un professionista, chiamato a redigere un progetto edilizio, lo predispone a regola d’arte dal punto di vista tecnico ma non tiene conto delle particolari disposizioni normative e/o regolamentari che in quel determinato luogo disciplinano l’assetto e l’uso del territorio, verserà in una situazione di colpa grave o di colpa lieve?
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L’atipictà dell’illecito civile
IV. L’illecito civile Attiene alla responsabililtà c.d extracontrattuale: il soggetto (autore dell’illecito civile) è tenuto al risarcimento dei danni nei confronti della parte c.d. danneggiata. L’atipictà dell’illecito civile Il danno che obbliga al risarcimento deve essere ‘ingiusto’: se si tratta di un atto sanzionato penalmente sarà sicuramente ‘ingiusto’; diversamente, qualora non si tratti di reato, sarà necessario compiere una comparazione tra gli interessi tutelati. E’ in questo senso che si parla di ‘atipicità’ dell’illecito civile poiché il legislatore, in campo civile, non ha provveduto ad elencare specificamente tutti i casi in cui un danno deve qualificarsi come ingiusto.
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V. La responsabilità civile extracontrattuale
Art del codice civile: Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
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V. La responsabilità civile extracontrattuale
L’elemento soggettivo il dolo: art. 43 codice penale, il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto. È dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. la colpa: art. 43 codice penale, il delitto è colposo o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa della negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
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VI. Alcune ipotesi di responsabilità civile extracontrattuale
Art. 2050, responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” Art. 2051, danno cagionato da cose in custodia, “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” Art. 2053, rovina di edificio, “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”
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VI. Alcune ipotesi di responsabilità civile extracontrattuale
Quesito n. 3 La gestione di un impianto sciistico costituisce attività pericolosa? Quesito n. 4 L’organizzazione di una gara motociclistica di regolarità (e non di velocità) su circuito aperto al traffico costituisce attività pericolosa? Quesito n. 5 E un’attività di noleggio cavalli? Quesito n. 6 Ed infine una edilizia?
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VI. Alcune ipotesi di responsabilità civile extracontrattuale
Quesito n. 7 Se il fatto illecito dipende da una condotta dolosa anziché meramente colposa, variano le conseguenze per quanto concerne l’obbligo risarcitorio? Quesito n. 8 Quali sono i danni risarcibili conseguenti a fatto illecito? Quelli diretti e immediati o anche quelli indiretti e mediati?
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VII. Gli strumenti di tutela giudiziaria
L’azione civile ordinaria L’azione civile cautelare (in caso di danno imminente ed irreparabile)
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VII. Gli strumenti di tutela giudiziaria
Principi fondamentali del processo civile Onere della prova (art c.c.): “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione di fonda”. Principio della domanda (art. 99 c.p.c.): “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente” Principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.): “il giudice, salvo che la legge non disponga altrimenti, non può statuire su alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata o non è comparsa”
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VII. Gli strumenti di tutela giudiziaria
Quesito n. 9 Se la parte danneggiata promuove un giudizio per ottenere un risarcimento danni a seguito di un asserito inadempimento contrattuale, potrà poi, nel giudizio d’appello, chiedere anche il risarcimento di quelli derivanti da fatto illecito?
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VIII. L’illecito penale
L’illecito penale è definito ‘reato’: i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi stabilite dal codice penale
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VIII. L’illecito penale
L’ILLECITO PENALE SI CARATTERIZZA PER: PREVISIONE LEGISLATIVA DEL FATTO VIETATO E DELLA SANZIONE COMMINATA (PRINCIPIO DI LEGALITA’) COMPORTAMENTO ESTERNO SUSCETTIBILE DI PERCEZIONE (PRINCIPIO DI MATERIALITA’) COMPORTAMENTO CONCRETAMENTE LESIVO O PERICOLOSO DEL BENE GIURIDICO TUTELATO (PRINCIPIO DI NECESSARIA LESIVITA’) COMPORTAMENTO EFFETTIVAMENTE RIMPROVERABILE AL SUO AUTORE (PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA)
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VIII. L’illecito penale
ELEMENTO OGGETTIVO (TIPICITA’): CONDOTTA EVENTO NESSO CAUSALE ASSENZA DI CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE (ANTIGIURIDICITA’) ELEMENTO OGGETTIVO (COLPEVOLEZZA): DOLO COLPA PRETERINTENZIONE RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
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VIII. L’illecito penale
I REATI SI DISTINGUONO IN DELITTI E CONTRAVVENZIONI IL SISTEMA DISTINTIVO – INDICATO DALLA LEGGE (ART. 30 C.P.) – E’ UN CRITERIO DI CARATTERE FORMALE CHE DISTINGUE TRA DELITTI E CONTRAVVENZIONI IN BASE ALLA PENA PREVISTA PER LE SINGOLE FATTISPECIE: DELITTI: CONTRAVVENZIONI: ergastolo reclusione arresto multa ammenda
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VIII. L’illecito penale
ELEMENTO PSICOLOGICO TENTATIVO CONTRAVVENZIONI: PUNITE SIA A TITOLO DI DOLO CHE DI DI COLPA DELITTI: LA PUNIBILITA’ PER COLPA DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE PREVISTA DAL CODICE CONTRAVVENZIONI: NON AMMESSO DELITTI: AMMESSO
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VIII. L’illecito penale
PRESCRIZIONE OBLAZIONE CONTRAVVENZIONI: PRESCRIZIONE BREVE (MAX 4 ANNI E MEZZO) DELITTI: PRESCRIZIONE LUNGA, IN TALUNI CASI IMPRESCRITTIBILI (ES. DELITTI PUNITI CON L’ERGASTOLO) CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO AMMESSA SOLO PER LE CONTRAVVENZIONI
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IX. L’oblazione nelle contravvenzioni
Art. 162 del codice penale Oblazione nelle contravvenzioni Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato
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IX. L’oblazione nelle contravvenzioni
OBLAZIONE OBBLIGATORIA (per il giudice) – ART. 162 C.P.: CONTRAVVENZIONI PUNITE CON LA SOLA PENA DELL’AMMENDA; PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI ALLA TERZA PARTE DEL MASSIMO DI PENA STABILITA DALLA LEGGE; IL PAGAMENTO COMPORTA L’ESTINZIONE DEL REATO
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IX. L’oblazione nelle contravvenzioni
Art. 162 bis codice penale Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda. L’oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell’articolo 99, dall’art. 104 o dall’art. 105, né quando permangono le conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo ala gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.
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IX. L’oblazione nelle contravvenzioni
OBLAZIONE FACOLTATIVA (per il giudice) – ART. 162 bis C.P.: CONTRAVVENZIONI PUNITE CON LA SANZIONE ALTERNATIVA (ARRESTO O AMMENDA) – MAI ARRESTO+AMMENDA O SOLO ARRESTO – PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI ALLA META’ DEL MASSIMO DI PENA STABILITA DALLA LEGGE PUO’ NON ESSERE CONCESSA IN RELAZIONE ALLA GRAVITA’ DEL FATTO NON PUO’ ESSERE CONCESSA: RECIDIVO REITERATO (chi dopo essere stato condannato per un reato incorre nuovamente nella commissione di un reato è RECIDIVO; il recidivo che commette altro reato è RECIDIVO REITERATO) IN ALCUNE FORME SPECIFICHE DI PERICOLOSITA’ CRIMINALE (ABITUALITA’ – PROFESSIONALITA’ NEL REATO) PERMANENZA DELLE CONSEGUENZA DANNO SE O PERICOLOSE DEL FATTO ELIMINABILI DAL CONTRAVVENTORE
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X. L’illecito amministrativo
I principi fondamentali contenuti nella legge n. 689/81 L’elemento soggettivo Le cause di esclusione della responsabilità
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XI. La contestazione della sanzione amministrativa
Il procedimento previsto dalla legge n. 689/81 30 giorni per presentare SCRITTI DIFENSIVI Annullamento provvedimento Conferma provvedimento Ordinanza ingiunzione Opposizione avanti al Tribunale
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XII. L’illecito civile e la rilevanza dei sistemi di gestione
RIVEDIAMO LE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI Risarcimento per fatto illecito: art codice civile Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose: art codice civile Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
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XII. L’illecito civile e la rilevanza dei sistemi di gestione
INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA Nell’esercizio di attività pericolose spetta a chi ha provocato il danno dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. Quale è, in concreto, la prova che deve essere fornita? È sufficiente la dimostrazione di avere rispettato la legge?
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XII. L’illecito civile e la rilevanza dei sistemi di gestione
GIURISPRUDENZA Cassazione civile sez. III, 4 giugno 1998 n. 5484: “La presunzione di responsabilità contemplata dall’art c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non avere commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura e misura volta a impedire l’evento dannoso”
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XII. L’illecito civile e la rilevanza dei sistemi di gestione
Se non basta dimostrare il rispetto delle norme di legge, in cosa può consistere la prova liberatoria che il danneggiante deve fornire?
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XII. L’illecito civile e la rilevanza dei sistemi di gestione
GIURISPRUDENZA Cassazione civile sez. III, 4 giugno 1998 n. 5484, segue: “La presunzione di responsabilità contemplata dall’art c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad impedire l’evento dannoso, ivi compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all’epoca del fatto dannoso”
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XII. L’illecito civile e la rilevanza dei sistemi di gestione
GIURISPRUDENZA Cassazione penale, n. 4880/1996: «ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen., non è configurabile la colpa nei confronti di soggetto, titolare di stabilimento industriale, che abbia adottato, anche con notevole anticipo rispetto alle ditte concorrenti e con considerevole dispendio di risorse in termini economici, tecnologie di intervento altamente qualificate per prevenire le immissioni»
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XII. L’illecito civile e la rilevanza dei sistemi di gestione
GIURISPRUDENZA Cassazione penale, n. 4009/1999: «Lo scarico di reflui con valori non conformi ai limiti di cui alla Tabella A della legge 319/76, non costituisce il reato previsto dall’art. 21, co. 3 della medesima legge, se sono stati rispettati gli obblighi di vigilanza e manutenzione ed il superamento dei limiti tabellari è stato occasionato da un accidentale ed imprevedibile guasto» (nella specie era stato accertato che «quelle stesse valvole, dalla cui disfunzione era scaturito l’evento inquinante, erano state sottoposte alle prescritte manutenzioni il giorno stesso»)
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XII. L’illecito civile e la rilevanza dei sistemi di gestione
GIURISPRUDENZA Tribunale Mondovì 24 aprile 2001 sent. n. 257/01: «La certificazione ottenuta (UNI EN ISO 14001) ed i documenti prodotti e/o acquisti hanno dimostrato una sola cosa: di più non si poteva fare. Di più, dunque, non era corretto esigere”
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XII. L’illecito civile e la rilevanza dei sistemi di gestione
GIURISPRUDENZA Tribunale Mondovì 24 aprile 2001 sent. n. 257/01 segue: “La previsione di procedure produttive in occasione della richiesta di certificazione è un primo passo verso il conseguimento di una quota di sicurezza adeguata”
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XII. L’illecito civile e la rilevanza dei sistemi di gestione
PRASSI AMMINISTRATIVA Possibilità per la P.A. – in sede di rilascio di autorizzazione allo svolgimento di determinate attività (ad es. in materia di emissioni in atmosfera) – di imporre, alla stregua delle altre prescrizioni previste nel provvedimento, che il soggetto che ha chiesto l’autorizzazione implementi un SGA. Legittimità della prescrizione?
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XII. L’illecito civile e la rilevanza dei sistemi di gestione
In materia di appalti Consiglio di Stato sez. V, 1 giugno 2001 n. 2973: “E’ legittima la prescrizione di un bando di gara per l’aggiudicazione di lavori di ammodernamento dell’illuminazione pubblica, con cui il comune chieda agli aspiranti concorrenti di dimostrare la propria capacità tecnica, olte che con il certificato di iscrizione all’albo nazionale dei costruttori per la categoria dei lavori oggetto dell’appalto, anche a mezzo di certificazione di qualità secondo le norme Uni En ISO 9001 o 9002, in considerazione della particolarità e complessità delle opere da eseguire”
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XII. L’illecito civile e la rilevanza dei sistemi di gestione
CONCLUSIONI Maggiore facilità a mantenere nel tempo la conformità legislativa sugli aspetti sostanziali della propria attività (es. gestione dei rifiuti) Riduzione del rischio di sanzioni Maggiore possibilità dell’organizzazione di dimostrare documentalmente di “avere fatto quanto possibile per evitare il danno” e conseguente riduzione di rischi legati a pretese risarcitorie (art c.c. ”) Maggiore capacità dell’organizzazione di realizzare e dimostrare documentalmente una adeguata formazione del personale
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