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Concessioni demaniali turistico balneari
Dai riferimenti normativi ad una posizione unitaria del M5S
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I beni demaniali e i beni del patrimonio disponibile e indisponibile
Beni demaniali (art. 822 c.c.) Patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 826 c.c.)
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Art. 822 c.c. Demanio Pubblico
“Appartengono allo Stato e fanno parte del demani pubblico il lido del mare, la spiaggia le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, della pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
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Patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni
Art 826 c.c. Patrimonio dello Stato, delle Province e dei Comuni I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.
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Il Federalismo Demaniale 1
Art 56 bis “Decreto del Fare” Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l’uso per le medesime finalit., nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
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Il Federalismo Demaniale 2
D. Lgs. 85/2010 art. 5 1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso, sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni sono i seguenti: a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; (segue)
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Il Federalismo Demaniale 3
b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonche' le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione: 1) dei fiumi di ambito sovraregionale; 2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale; c) gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale cosi' come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione; d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma; e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.
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No alla svendita e alla lottizzazione della Spiaggia Bene Comune.
Siamo nettamente contrari ad ogni forma di regolamentazione delle concessioni demaniali balneari che preveda la divisione della spiaggia individuando due realtà distinte. Da una parte lo stabilimento che verrebbe venduto al concessionario il quale diverrebbe così di fatto proprietario della struttura con cabine, docce e servizi vari e dall’altra la spiaggia che invece andrebbe a gara d’asta, indovinate a chi? È irregolare ed eticamente riprovevole che lo Stato abdichi ai suoi diritti svendendo porzioni di territo rio pregiate e logisticamente non alienabili in quanto unici accessi al mare. L’art. 9 della nostra Costituzione recita: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Il governo Letta, in questi giorni, sta studiando un provvedimento per non scontentare la categoria che ha investito nel settore degli stabilimenti balneari. Chi ha investito sapeva benissimo cosa stesse facendo ma non ha tenuto conto delle conseguenze, anche grazie a tutti quegli amministratori che condividevano gli stessi interessi. La spiaggia è di tutti i cittadini, non solo e non di chi ci ha costruito sopra con il beneplacito del dirigente ASL o del Sindaco di turno in barba alla direttiva regionale che si esprime in merito alla rimovibilità delle strutture stesse… Ci fa vergognare che si faccia carta straccia delle regole a proprio uso e consumo, per ultimo la Regione Toscana che poche settimane fa ha modificato il concetto di facile rimozione cambiandolo da 48 ore a 90 giorni, praticamente certificando che tutti gli stabilimenti sono di facile rimozione, anche quelli con piscine, discoteche e appartamenti. Siamo in un sistema di diritto, è bene ricordarlo. Chi ha ricevuto una concessione sapeva di intitolarsi una concessione e non di firmare un contratto di acquisto. Questo provvedimento NON DEVE passare. Esiste, ed esisteva un regolamento prevalente, quello del Codice della Navigazione che disciplina la materia e quello dovrebbe essere rispettato. La rinascita dell’Italia passa anche e soprattutto da una giusta ed equa valorizzazione del Bene Comune. Noi vogliamo che TUTTI i cittadini possano avere la possibilità di contribuire alla ricchezza del proprio Paese, non solo pochi privilegiati titolari di rendite di posizione che si tramandano di padre in figlio da sempre. Il MoVimento 5 Stelle sarà sempre contro ogni tipo di sfruttamento iniquo delle risorse del territorio e per una giusta redistribuzione della ricchezza per tutta la Comunità. Gruppi MoVimento 5 Stelle e Meetup dei comuni di: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Castelfranco Di Sotto, Livorno, Montignoso, Carrara, Ponsacco, Lucca, Capannori, Mediavalle e Garfagnana, Siena, Pisa, Grosseto, Lari-Casciana Terme, Rosignano Marittimo, Tavarnelle Val di Pesa, Empoli, Campi Bisenzio, Signa, Firenze, Massarosa, Camaiore, Prato, Viareggio. 9
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– Interpellanza 2/2057 del 17 Ottobre 2013 alla Camera Claudia Mannino
– Interpellanza 2/2057 del 17 Ottobre 2013 alla Camera Claudia Mannino. Premesso che: la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 relativa al regime normativo vigente nei nostro Paese in materia di concessioni balneari è stata avviata, nel febbraio 2009, dalla Commissione europea in relazione all'incompatibilità del sistema di attribuzione delle concessioni demaniali marittime per finalità ricreative, con il cosiddetto diritto di stabilimento protetto allora dall'articolo 43 del Trattato della Comunità europea (ora articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); nella procedura di infrazione venivano contestati, in modo particolare, l'articolo 37 del codice della navigazione e le disposizioni della legge n del 1994, allora vigenti, che riconoscevano il cosiddetto diritto di insistenza ossia un sistema di preferenza per il concessionario uscente e, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 16 marzo 2001, n. 88, il rinnovo automatico delle concessioni della durata di 6 anni; l'Italia è intervenuta a rimuovere le cause all'origine della procedura di infrazione inserendo all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n del 2009 una disposizione con la quale è stata abrogata la parte dell'articolo 37 del codice della navigazione che riconosceva il diritto di insistenza, e nello stesso tempo è stato stabilito che le concessioni in essere alla data in vigore del decreto e in scadenza entro il 31 dicembre fossero prorogate fino a quella data; in sede di conversione dello stesso decreto-legge n. 194 del 2009, è stato modificato l'articolo 1 comma 18 stabilendo che erano fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03 comma 4-bis della citata legge n. 493 del 1993 e dunque richiamando, indirettamente, l'articolo 01, comma 2, della stessa legge, che fissava in 6 anni la durata delle concessioni e ne prevedeva il rinnovo automatico alla loro scadenza; alla luce di questa disposizione, la Commissione ha provveduto, in data 5 maggio 2010, a inviare una lettera di messa in mora complementare con la quale, oltre a mantenere aperta la procedura di infrazione – in considerazione al fatto che l'ordinamento italiano conservava ancora una norma che autorizzava il rinnovo automatico delle concessioni demaniali – rilevava come l'ordinamento italiano in materia si ponesse in contrasto con l'articolo 12 della direttiva servizi n. 2006/123/CE (la cosiddetta direttiva Bolkestein), che era entrata in vigore a partire dal 28 dicembre 2009; l'articolo 12 della direttiva servizi prevede, infatti, che «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità all'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento» e che «l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico, né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami»; l'Italia è intervenuta di nuovo, per rimuovere le cause alla base della procedura di infrazione n. 2008/4908 approvando all'interno della legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217, articolo 11) alcune modifiche alla citata legge n. 494 del 1993 e nello specifico abrogando il già richiamato comma 2 dell'articolo 01 e tutti i richiami a quest'ultimo comma, contenuti all'interno della stessa legge; con il comma 2 del citato articolo 11 della legge n. 217 del 2011, il Governo e stato delegato ad adottare un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo principi e criteri direttivi elencati nello stesso comma 2; tra, i principi e i criteri direttivi elencati nell'articolo 11 comma 2 della legge n. 217 del 2011, ai quali il Governo doveva conformare il decreto legislativo delegato, sono stati inseriti, tra gli altri, i principi di concorrenza e di libertà di stabilimento; a seguito dell'approvazione e dell'entrata in vigore della legge 15 dicembre 2011, n. 217, la Commissione europea, in data 27 febbraio 2012, ha chiuso la procedura di infrazione n. 2008/4908; 10
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in base al decreto legislativo 28 maggio 2010 n
in base al decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è stata disciplinata l'attribuzione dei beni statali, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, stabilendo, all'articolo 3, il trasferimento alle regioni dei beni del demanio marittimo; in base all'articolo 4 comma 1 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010, e stato stabilito che i beni appartenenti al demanio marittimo non entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e che restano assoggettati alle disposizioni del codice civile, del codice della navigazione, dalle leggi statali regionali e dalle norme comunitarie di settore con particolare riferimento a quelle di tutela della concorrenza; da notizie di stampa si apprende che il Sottosegretario all'economia e alle finanze Baretta ha incontrato, in diverse occasioni, le organizzazioni di categoria interessate a un riordino della materia e in particolare alla risoluzione dei problemi discendenti dall'approssimarsi del termine di scadenza delle concessioni demaniali in essere – fissato al 31 dicembre 2015 – dall'impossibilità di procedere al rinnovo automatico delle stesse concessioni, dall'obbligo di procedere all'assegnazione delle stesse concessioni con procedure ad evidenza pubblica e dall'assenza di un quadro normativo che regoli la situazione giuridica dei soggetti che attualmente sono titolari di concessioni demaniali in scadenza; negli incontri con le organizzazioni sindacali, anche in occasioni di manifestazioni pubbliche, il Sottosegretario all'economia e alle finanze Baretta ha reso note le linee guida di un riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, che prevedono: a) la sdemanializzazione delle aree frontali delle spiagge dove insistono gli immobili dello stabilimento e la loro cessione a un prezzo calmierato – da definirsi a livello nazionale – con diritto di prelazione a beneficio del concessionario uscente; b) l'assegnazione della parte restante dell'area demaniale con meccanismo che riconosca un diritto di prelazione ai soggetti che acquistano la parte della spiaggia retrostante «sdemanializzata»; la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 è stata avviata per violazione del principio della libertà di stabilimento delle imprese comunitarie protetto dall'articolo 43 del Trattato della Comunità europea (articolo 49 TFUE); il citato articolo 49 vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e dunque ogni disposizione con la quale uno Stato, entro i proprio confini nazionali, limiti e/o restringa la possibilità, per gli imprenditori provenienti da un altro stato dell'Unione, di accedere alle attività autonome e al loro esercizio e di costituire e gestire imprese e società –: se ritengano che la cessione, a prezzi – inferiori a quelli di mercato, di beni statali per giunta già trasferiti alle regioni in base al decreto legislativo n. 85 del 2010 – con procedure preordinate ad assicurare, in virtù del riconoscimento del diritto di prelazione, l'acquisizione degli stessi beni da parte di soggetti che, attualmente, vi conducono un'attività economica in forza di concessione demaniale, non reintroduca sotto altra forma il diritto di insistenza – già abrogato dall'Italia al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 – esponendo l'Italia all'ennesima procedura di infrazione da parte delle autorità comunitarie; se ritengano che la preannunciata assegnazione della parte restante delle aree demaniali con diritto di prelazione a favore dei soggetti che diventeranno proprietari delle aree sdemanializzate non introduca una nuova fattispecie incompatibile con le disposizioni della direttiva 2006/123/CE e con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ( ) «Mannino, Lupo, Carinelli, Cozzolino, Nesci, Spessotto, D'Uva, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Parentela, Grillo, Lorefice, Turco» 11
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Umberto Buratti ragioniere commercialista sindaco di Forte dei Marmi 2007/20012 e 2012/2017 concessionario balneare, responsabile diritto amministrativo demanio marittimo per l'Anci. 15
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Massimo Mallegni sindaco di Pietrasanta dal 2000 al 2010
Massimo Mallegni sindaco di Pietrasanta dal 2000 al Albergatore e concessionario balneare. Nel 2009 si adoperò per vendere la porzione di territorio demaniale compresa tra il lungomare e gli stabilimenti (il parcheggio) ai concessionari balneari, proposta poi bocciata dalla Regione. 16
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Cristiano Ceragioli sindaco di Camaiore dal 1994 al 2002 concessionario balneare.
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