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PubblicatoBartolommeo Palma Modificato 8 anni fa
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S.r.l. Enfatizzazione della figura dei soci Soci imprenditori Ampia autonomia negoziale
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Costituzione srl Solo costituzione simultanea Socio unico disciplinato analogamente a s.p.a. (artt. 2464 e 2470) Atto costitutivo (art. 2463) Richiamo a norme su costituzione s.p.a. Modifiche dell’atto costitutivo di competenza dei soci Necessaria assemblea (metodo collegiale)
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S.r.l. semplificate (art. 2463-bis) Capitale minimo 1 euro e max 10.000 euro Solo per persone fisiche Modello standard e risparmio di spese
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Conferimenti s.r.l. Capitale minimo 10.000 euro Conferibili anche prestazioni d’opera e servizi Garantiti con fideiussione o polizza assicurativa (art. 2464, co. 6) Versamento dei conferimenti in denaro sostituibile con fideiussione o polizza (art. 2464, co. 4) Conferimenti in natura Relazione di un revisore di fiducia del socio Non c’è controllo degli amministratori Possibile sovrapprezzo
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Aumento di capitale s.r.l. Aumento nominale (art. 2481-ter, partecipazione immutata) Aumento reale (art. 2481-bis) L’atto costitutivo può escludere il diritto d’opzione Salvo recesso per chi non ha consentito l’aumento
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Riduzione di capitale s.r.l. Riduzione reale (art. 2482) Disciplina sostanzialmente corrispondente a s.p.a. Riduzione nominale (art. 2482-bis) Disciplina corrispondente a s.p.a.
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s.r.l. a capitale ridotto (l. 99/2013) Conferimenti esclusivamente in denaro A riserva legale 1/5 degli utili fino a che capitale e riserve hanno raggiunto 10.000 euro
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Quote di partecipazione Le quote non possono essere rappresentate da azioni (art. 2468) Unità di partecipazione misurata in percentuale Presunta proporzionale ai conferimenti Divisibilità della partecipazione Diritti sociali proporzionali alla partecipazione (art. 2468, co. 2)
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Diritti particolari Art. 2468 co. 3: attribuzione a singoli soci (non quote) di diritti particolari Diritti relativi all’amministrazione della società Scelta degli amministratori Diritto ad amministrare Diritto di veto o decisione su atti gestori Nei limiti di art. 2475, u. co. Diritti relativi agli utili Maggiori dividendi Priorità di dividendi Probabile esclusione di emissione di categorie di quote Diritti particolari modificabili tendenzialmente all’unanimità; se lo statuto prevede a maggioranza, c’è diritto di recesso (art. 2468, co. 4, che rinvia a art. 2473)
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Trasferimento quote Possibili limiti al trasferimento (art. 2469) Clausole di prelazione e gradimento Princìpi di s.p.a. Ma anche esclusione totale di trasferibilità Salvo recesso Trasferimento per iscritto (art. 2470) sottoscrizione autenticata di notaio Che poi deposita nel registro delle imprese Conseguente effetto nei confronti della società Divieto di qualsiasi operazione su proprie partecipazioni (art. 2474)
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Finanziamenti soci (art. 2467) Problema di sottocapitalizzazione E conseguente pregiudizio per i creditori Quando la società rimborsa i finanziamenti ai soci prima che ai creditori Conseguente postergazione in presenza di uno squilibrio Restituzione in caso di fallimento
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Titoli di debito (art. 2483) Funzione analoga a quella delle obbligazioni di s.p.a. Necessaria previsione nell’atto costitutivo Possibile previsione statutaria di modifica a maggioranza delle condizioni del prestito Destinazione a investitori professionali (banche, SIM, SICAV, SGR) – Possibile cessione dei titoli, con garanzia di solvenza della società
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Recesso del socio (art. 2473) Cause generalmente corrispondenti a s.p.a. Ma aggiunta di fusione e scissione Operazioni che comportano sostanziale modifica dell’oggetto Non c’è un riferimento alla modifica dei criteri di calcolo del valore della quota Possibili ulteriori cause convenzionali Legittimazione di soci non consenzienti Dubbi su possibilità di recesso parziale Dubbi su termini e modalità Possibilità di revoca della delibera Modalità di liquidazione analoghe a s.p.a. (ma non c’è possibilità di acquisto di quote da parte della società) Liquidazione del valore reale, tenendo conto anche del valore di mercato Possibili criteri statutari?
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Esclusione del socio (art. 2473-bis) Possibile prevedere specifiche cause di esclusione Riconducibili a giusta causa Vicende relative alla persona del socio Inammissibilità di rinvii generici alla giusta causa? Autonomia statutaria su procedura di esclusione
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Governance s.r.l. Modello legale simile a s.p.a. Ampiamente derogabile in funzione dell’interesse a valorizzare la persona e la partecipazione dei soci
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Competenze dei soci (art. 2479) Competenze necessarie modifiche atto costitutivo Approvazione bilancio Nomina organo di controllo Competenze normali Nomina amministratori Competenze eventuali Su richiesta di uno o più amministratori o 1/3 del capitale Previsioni statutarie di competenza (netta diversità con s.p.a.) Corrispondente estensione di responsabilità (art. 2476, co. 7)
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Decisioni e collegialità Art. 2479 co. 3 e possibilità di decidere per consultazione scritta e consenso espresso per iscritto Salvo richiesta di uno o più amministratori o 1/3 del capitale Necessarietà di metodo assembleare per decisioni di modifica dell’atto costitutivo
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Assemblea In forme di atto costitutivo (art. 2479-bis) In mancanza: raccomandata Possibile assemblea totalitaria Dubbi sul potere di convocazione dei soci Quorum (art. 2479-bis, co. 3) Non c’è distinzione fra convocazioni Né fra assemblea ordinaria o straordinaria Ma quorum rafforzati per modifiche dell’atto costitutivo Maggioranze calcolate su partecipazione al capitale (art. 2479, co. 5) Verbalizzazione (atto pubblico per modifiche)
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Consultazione scritta Necessario comunque consentire la partecipazione di tutti Quorum di metà del capitale sociale
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Invalidità decisioni dei soci (art. 2479-ter) Disciplina sostanzialmente corrispondente a quella di s.p.a. Pur in mancanza di espresso riferimento a nullità e annullabilità Analoghi princìpi in materia di conflitto di interessi Legittimazione individuale all’impugnazione Legittimazione di ciascun amministratore e organo di controllo
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Amministrazione della s.r.l. Art. 2475: amministrazione affidata a uno o più soci Ma possibile che l’atto costitutivo preveda possibilità di amministrare anche di non soci Competenza generale Ma possibilità di attribuire competenze gestorie ai soci Durata indeterminata Dubbi sulla revoca Possibile revoca giudiziaria in caso di gravi irregolarità
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Amministratori Amministratore unico o pluralità Costituzione di un consiglio (art. 2475, co. 3) Ma possibili modelli di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva Rinvio a norme su società di persone Collegialità di progetto di bilancio, fusione e scissione, aumento delegato (art. 2475, u.co.)
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Rappresentanza s.r.l. (art. 2475-bis) Rappresentanza generale Inopponibilità dei limiti anche se iscritti
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Responsabilità amministratori (art. 2476) Obbligo di gestione diligente Responsabilità solidale Salvo dissenso Azione di responsabilità anche individuale Salvo rinuncia e transazione (voto favorevole di 2/3, senza voto contrario di 1/10) Corrispondente controllo individuale (art. 2476, co. 2) Possibile richiesta di revoca cautelare Responsabilità nei confronti del singolo socio o terzo Ma dubbi sulla responsabilità nei confronti dei creditori Estensione della responsabilità ai soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi (art. 2476, co. 7)
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Controllo Controllo individuale del socio (art. 2476, co. 2) Organo di controllo Necessario solo in presenza dei presupposti di art. 2477, co. 3 (bilancio consolidato, controllo, superamento dei limiti del bilancio in forma abbreviata) Controllo di gestione e contabile Possibile organo monocratico Applicabilità delle norme sui sindaci
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S.a.p.a. Gli amministratori acquisiscono la qualità di accomandatari Carattere sussidiario della responsabilità La revoca (art. 2456) e modifica (art. 2457) degli amministratori è modifica statutaria Richiede approvazione di assemblea straordinaria Richiede l’approvazione degli altri amministratori Le modifiche dell’atto costitutivo vanno approvate da tutti gli amministratori (art. 2460) Gli amministratori non votano su nomina, revoca e responsabilità dei sindaci o consiglieri di sorveglianza (art. 2459) Maggiore indipendenza dei sindaci contrappeso al maggior potere degli amministratori
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