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BES. Il quadro culturale e giuridico

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Presentazione sul tema: "BES. Il quadro culturale e giuridico"— Transcript della presentazione:

1 BES. Il quadro culturale e giuridico
Max Bruschi Ispettore MIUR

2 Parte IV Le ultime evoluzioni
Max Bruschi Ispettore MIUR

3 Linee Guida MIUR Prot. N. 4274/09
Le Linee Guida 2009 sono divise in tre parti. La I parte contiene un riassunto commentato della normativa vigente. SI evidenziano le due più recenti acquisizioni: la «Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità» e la «Classificazione Internazionale del Funzionamento dell’OMS» La II parte riassume gli aspetti organizzativi. La III parte è dedicata, in particolare, alla dimensione inclusiva della scuola

4 Linee Guida MIUR Prot. N. 4274/09
I parte - La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità – dicembre (Legge 3 marzo 2009, n. 18) La definizione di disabilità della Convenzione è la seguente: «La disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri» (Preambolo, punto e) La discriminazione fondata sulla disabilità è «qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole. Accomodamento ragionevole indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali» (Art. 2)

5 Linee Guida MIUR Prot. N. 4274/09
I parte - La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità – dicembre 2006 (Legge 3 marzo 2009, n. 18) L'art. 24 riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati: (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità; (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”.

6 Linee Guida MIUR Prot. N. 4274/09
I parte - ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento. Nel 2001, l’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF), raccomandandone l’uso negli Stati parti. Nella prospettiva dell’ICF, la partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è determinata dall’interazione della sua condizione di salute (a livello di strutture e di funzioni corporee) con le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali (definite fattori contestuali) in cui essa vive. Il modello introdotto dall’ICF, bio-psico-sociale, prende dunque in considerazione i molteplici aspetti della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizione di “disabilità” come ad “una condizione di salute in un ambiente sfavorevole”.

7 Linee Guida MIUR Prot. N. 4274/09
II parte: l’organizzazione. Si riconosce un ruolo strategico agli USR. Sono chiamati a promuovere la costituzione del G.L.I.R. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale), con lo scopo di attivare «ogni possibile iniziativa finalizzata alla stipula di Accordi di programma regionali per il coordinamento, l’ ottimizzazione e l’uso delle risorse, riconducendo le iniziative regionali ad un quadro unitario compatibile con i programmi nazionali d’istruzione e formazione e con quelli socio – sanitari», di cui i GLIP diverrebbero organismi attuativi. ad organizzare attività di formazione e promuovere la costituzione di «reti di scuole» a potenziare il ruolo dei Centri di supporto territoriale istituiti dal progetto «Nuove tecnologie e disabilità» e dei «Centri di documentazione»

8 Linee Guida MIUR Prot. N. 4274/09
II parte: l’organizzazione. E’ data enfasi ai rapporti interistituzionali e alla governance. Andrebbero sviluppate «azioni di raccordo fra gli enti territoriali (Regione, USR, province, comuni), i servizi (ASL, cooperative, comunità), le istituzioni scolastiche, per la ricognizione delle esigenze e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio. Lo strumento operativo più adeguato a tal fine sembra essere quello rappresentato dai Tavoli di concertazione costituiti in ambiti territoriali che coincidano possibilmente con i Piani di Zona.» Prioritari ambiti: 1. formazione (poli specializzati sulle diverse tematiche connesse a specifiche disabilità /banche dati/anagrafe professionale/consulenze esperte); 2. distribuzione/allocazione/dotazione risorse professionali (insegnanti specializzati, assistenti ad personam, operatori, educatori, ecc.); 3. distribuzione/ottimizzazione delle risorse economiche e strumentali (fondi finalizzati all’integrazione scolastica, sussidi e attrezzature, tecnologie, ecc.); 4. adozione di iniziative per l’accompagnamento dell’alunno alla vita adulta mediante esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage, collaborazione con le aziende del territorio.

9 Linee Guida MIUR Prot. N. 4274/09
III parte. La dimensione inclusiva della scuola. Il dirigente scolastico «è il garante dell’offerta formativa che viene progettata ed attuata dall’istituzione scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con disabilità». Il POF «è inclusivo». La disabilità è «un evento». Al Dirigente scolastico è richiesto di: promuovere e incentivare aggiornamento e formazione del personale; valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione; guidare e coordinare le azioni/iniziative/attività connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: presidenza del GLH d’istituto, formazione delle classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno; indirizzare l’operato dei singoli Consigli di classe/interclasse affinché (…) collaborino alla stesura del P.E.I.; coinvolgere le famiglie e garantire la loro partecipazione durante l’elaborazione del PEI; curare il raccordo con le diverse realtà territoriali; attivare azioni di orientamento per la continuità nella presa in carico del soggetto; individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive.

10 Linee Guida MIUR Prot. N. 4274/09
III parte. La dimensione inclusiva della scuola. Il dirigente scolastico sovraintende alla programmazione. Si ribadisce il «no» alla costituzione di «laboratori» che «accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico», ma «la progettazione educativa individualizzata, sulla base del caso concreto e delle sue esigenze, dovrà individuare interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione, preferendo in linea di principio che l'apprendimento avvenga nell'ambito della classe e nel contesto del programma in essa attuato». Si ribadisce l’importanza della costituzione dei «Gruppi di lavoro H», obbligatori.

11 Linee Guida MIUR Prot. N. 4274/09
III parte. La dimensione inclusiva della scuola. Si enfatizza la «flessibilità organizzativa» ribadendo che il docente SOS «non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto» Inoltre «è opportuno che i Dirigenti Scolastici coinvolti prevedano forme di consultazione obbligatorie fra gli insegnanti della classe frequentata dall’alunno con disabilità e le figure di riferimento per l'integrazione delle scuole coinvolte». Si enfatizza il «progetto di vita, parte integrante del P.E.I.» e il ruolo dei percorsi di «alternanza» da inserire nei P.O.F. e l’opportunità di costituire «reti di scuole»

12 Linee Guida MIUR Prot. N. 4274/09
III parte. La dimensione inclusiva della scuola. I docenti. «La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l’intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni». Il collegio docenti favorisce l’inclusione inserendo «nel Piano dell'Offerta Formativa la scelta inclusiva dell’Istituzione scolastica e indicando le prassi didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione»

13 Linee Guida MIUR Prot. N. 4274/09
Il consiglio di classe coordina le attività. Gli insegnanti operano lungo tre direttrici: Il clima di classe: «Gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e valorizzarle come arricchimento per l’intera classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive.» Le strategie didattiche e gli strumenti volti all’inclusività: sono citati l’apprendimento cooperativo, il tutoring, etc. ed è sottolineato il ruolo delle ICT. L’apprendimento-insegnamento: «Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. Si suggerisce il ricorso alla metodologia dell’apprendimento cooperativo.»

14 Linee Guida MIUR Prot. N. 4274/09
Il docente assegnato alle attività di sostegno «è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza». «La presenza nella scuola dell'insegnante assegnato alle attività di sostegno si concreta quindi, nei limiti delle disposizioni di legge e degli accordi contrattuali in materia, attraverso la sua funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione».

15 Linee Guida MIUR Prot. N. 4274/09
Le famiglie La partecipazione alle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi dell’art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche. la documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. Di particolare importanza è l’attività rivolta ad informare la famiglia sul percorso educativo che consente all’alunno con disabilità l’acquisizione dell’attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria superiore.

16 I «gruppi» Oltre ai Gruppi Regionali e ai Centri territoriali di supporto abbiamo: i GLIP (Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali), composti da 1 ispettore, 1 docente esperto utilizzato, 1 esperto designato dagli enti locali, 2 esperti designati dalle ASL, 3 esperti designati dalle associazioni. Hanno compiti di consulenza e proposta alle istituzioni scolastiche, di collaborazione con gli Enti locali e le ASL (Art. 15 legge 104/1992), anche per le attività extrascolastiche. I Gruppi H, a livello di istituzione scolastica, istituiti da Dirigente scolastico, hanno competenze di tipo organizzativo (assegnazione ore di sostegno, copresenze, pianificazione dei lavori, reperimento specialisti, censimento delle risorse), progettuale e valutativo (progetti per la continuità, progetti specifici per le tipologie di disabilità, organico, aggiornamento del personale), consultivo (tra cui la predisposizione di «banche dati», collaborare alla redazione del PDF e del PEI). Il GLHO (Gruppo di lavoro per l’handicap operativo) è costituito per ogni alunno disabile. E’ composto dal DS, da (almeno) un insegnante del consiglio di classe, dall’insegnante SOS, dall’assistente alla persona se presente, dagli operatori dell’ASL (l’Unità multidisciplinare del dPR 24 febbraio 1994) i genitori del disabile e altre figure operative. Elabora il Profilo Dinamico Funzionale e Il Piano educativo individualizzato e li verifica e modifica ove necessario.

17 La Direttiva BES Adottata con Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, firmata dal Ministro Profumo. L’area dello svantaggio scolastico viene indicata come area dei Bisogni educativi speciali, all’interno della quale sono comprese 3 sotto-categorie. Disabilità Disturbi evolutivi specifici Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. «Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico…» A parte i DSA, «è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma.

18 IL GLI I principali aspetti che riguardano il Sostegno sono:
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione Il Piano Annuale per l’inclusione. Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) coordinato dal Dirigente Scolastico (o da un suo sostituto su delega) e costituito da: 1. Coordinatore Area Sostegno 2. Funzione Strumentale “POF” 3. Funzione Strumentale “Studenti” 4. Assistente Sociale 5. Psicologa ASL

19 IL GLI Il GLI svolge le seguenti funzioni:
rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola (svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse; raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze; elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico.

20 IL PAI Il Piano annuale per l’inclusività è redatto al termine di ogni anno scolastico. Attraverso l’analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi posti in essere nel corrente anno scolastico, consentirà la formulazione, entro il mese di giugno di ogni anno, un’ipotesi globale di lavoro per l’anno scolastico successivo che, previo approvazione da parte del Collegio dei Docenti, si tradurrà in una specifica richiesta di organico di sostegno e di altre risorse dal territorio diventerà parte integrante del PTOF dell’Istituto consentirà la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola.

21 La legge 107/2015 La legge 107/2015 non presenta organici interventi in materia di alunni con disabilità. All’articolo 1 comma 24 si stabilisce che «L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Più articolata e complessa è la delega all’adozione di un decreto legislativo, secondo i criteri indicati all’art. 1 comma 131: «c. promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso: 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione; 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

22 4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica; 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali; 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione; 7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica; 8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica; 9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

23 Parti del Commentario alla Buona scuola per l’esame: Prefazione Cap. 1
Paragrafo 1.1 Paragrafo 1.2 Paragrafo 1.3 Paragrafo 1.4 Paragrafo 1.6 Cap. 2 Paragrafo 2.1 Paragrafo 2.8 Cap. 3 Paragrafo 4.2 Paragrafo 4.5 Paragrafo 4.6 Paragrafo 4.7

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25 Riferimenti


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