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PubblicatoGiovanna Olivieri Modificato 10 anni fa
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Pescara 4 dicembre 2009 prof. avv. Paola Rossi Gli strumenti della fiscalità di vantaggio per il rilancio della competitività e dello sviluppo
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2 La fiscalità di vantaggio Il parametro che determina lattrattività fiscale di unarea è rappresentato dal residuo fiscale, da intendere quale differenza tra il valore dei servizi pubblici erogati da un paese o da una regione ed il carico fiscale complessivamente pagato per ottenere tali servizi Più ampia è tale differenza (elevato livello di servizi pubblici e basso carico fiscale) maggiore è la convenienza allinvestimento in una certa regione ATTRATTIVITÀ FISCALE DI UNAREA La fiscalità di vantaggio
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3 Gli strumenti che consentono di incidere positivamente su tale parametro sono decisioni inerenti la spesa pubblica (spese per infrastrutture e/o servizi); decisioni inerenti a scelte di politica fiscale mediante il riconoscimento di -agevolazioni finanziarie (consistenti in erogazioni di contributi in conto capitale o interessi); -agevolazioni tributarie (consistenti in bonus o sgravi fiscali) ATTRATTIVITÀ FISCALE DI UNAREA La fiscalità di vantaggio
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4 Lesperienza ha dimostrato che lincentivo fiscale rispetto a quello finanziario è molto più efficiente nel creare condizioni di sviluppo (come è accaduto in Irlanda, Grecia, Spagna, e non è accaduto nel nostro Mezzogiorno). È del 2006 la Ris. (2005/165 – INI) del Parlamento Europeo che ritiene che la concessione di un aiuto di Stato possa essere permessa solo quando generi un valore aggiunto in altro modo non ottenibile. Pertanto gli aiuti regionali dovranno concentrarsi sugli investimenti infrastrutture e sugli aiuti orizzontali alle regioni meno sviluppate dellUE compresa lintroduzione di condizioni fiscali vantaggiose per periodi transitori e comunque non superiori a 5 anni ATTRATTIVITÀ FISCALE DI UNAREA La fiscalità di vantaggio
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5 Visco-Sud: L. n. 388/00 che ha disposto la concessione di un credito dimposta a favore di soggetti titolari di reddito dimpresa che hanno effettuato – nel periodo 2001/2006 – investimenti nelle aree depresse Tremonti-Sud: L. n. 178/02 che ha rinnovato la disciplina del credito dimposta modificando lambito soggettivo dellagevolazione, lintensità dellaiuto, la procedura di ammissione al beneficio FISCALITÀ DI VANTAGGIO PER LE AREE DEPRESSE Aree depresse
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6 La fiscalità di vantaggio Tremonti-bis: L. n. 383/01 consisteva nella detassazione del reddito di impresa e lavoro autonomo del 50% del volume degli investimenti in beni strumentali che eccedevano la media degli investimenti realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti Dual income tax: D. Lgs. n. 446/97 che consisteva nellapplicazione di unaliquota ridotta pari al 19% che si affiancava a quella ordinaria e si applicava alla parte di utili dimpresa corrispondente al rendimento medio ordinario ritraibile dallinvestimento di capitale operato nella società FISCALITÀ DI VANTAGGIO La fiscalità di vantaggio
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7 Tremonti-ter: D.L. n. 78/09 che prevede la detassazione, in misura pari al 50%, degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 Soggetti: titolari reddito di impresa, residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalla dimensione, dal settore produttivo, dal regime contabile adottato. Lagevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti Periodi dimposta agevolati: gli investimenti per i quali è possibile fruire dellagevolazione sono quelli effettuati nel periodo compreso tra 1.7.2009 e il 30.6.2010. Dellagevolazione si potrà fruire in sede di versamento a saldo delle imposte dovute per ciascuno dei due periodi dimposta (2009/2010) FISCALITÀ DI VANTAGGIO Tremonti-ter
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8 La fiscalità di vantaggio Cumulabilità con altri incentivi: la riduzione spetta anche nel caso di perdite ed è cumulabile con altre agevolazioni Revoca dellagevolazione: nel caso in cui il beneficiario ceda a terzi o destini il bene a finalità estranee allesercizio dellimpresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui avviene lacquisto. Un divieto di cessione è previsto nel caso di cessione a soggetti aventi stabile organizzazione fuori dalla spazio economico europeo. Conseguenze della revoca: nellesercizio in cui dovesse verificarsi la revoca il beneficiario dovrebbe effettuare una variazione in aumento pari al corrispettivo dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato linvestimento per la parte allo stesso proporzionalmente riferibile FISCALITÀ DI VANTAGGIO Tremonti-ter
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9 La fiscalità di vantaggio Distretti produttivi: con art. 3 D.L. n. 5/09 la disciplina fiscale dei distretti produttivi torna alla sua originaria formulazione prevista dalla Finanziaria 2006 dopo che lart. 6-bis D.L. n. 112/08 si era limitato ad introdurre semplificazioni contabili e procedurali per le imprese rientranti nel perimetro distrettuale Le disposizioni di cui allart. 6-bis sono state implicitamente abrogate restando ferma solo lestensione alle reti di imprese e delle catene di fornitura della disciplina dei distretti produttivi FISCALITÀ DI VANTAGGIO I distretti produttivi
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10 La fiscalità di vantaggio DISCIPLINA FISCALE DEI DISTRETTI I distretti produttivi Libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e funzionale aventi finalità di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento e di migliorare efficienza nellorganizzazione e nella produzione
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11 La fiscalità di vantaggio DISCIPLINA FISCALE DEI DISTRETTI I distretti produttivi possono optare per la tassazione di distretto per la tassazione concordata artt. 117 e ss. TUIR soggettività passiva IRES del distretto
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12 La fiscalità di vantaggio REDDITO IMPONIBILE CONSOLIDATO DI DISTRETTO I distretti produttivi Le imprese aggregate nel distretto sono equiparate ad un gruppo societario con la possibilità di optare per un triennio per il regime di tassazione su base consolidata valevole - per un triennio; - ai soli fini dellimposta sul reddito delle società Lunità fiscale di riferimento è rappresentata dal distretto che provvede agli adempimenti dichiarativi e di pagamento in base alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società che abbiano optato per la tassazione unitaria
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13 La fiscalità di vantaggio REDDITO IMPONIBILE CONSOLIDATO DI DISTRETTO I distretti produttivi I vantaggi della tassazione unitaria sono gli stessi che discendono dal consolidato fiscale (artt. 117 TUIR ss.) - possibilità di compensazione infradistrettuale delle perdite; - integrale esclusione da tassazione dei dividendi distribuiti tra imprese aggregate; - facoltà – allinterno del distretto – di trasferire cespiti e partecipazioni non esenti in regime di neutralità fiscale Questo vuol dire che il risultato reddituale si trasforma per effetto della rideterminazione dellimponibile complessivo del distretto a seguito delle rettifiche da consolidamento
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14 La fiscalità di vantaggio RESPONSABILITÀ DEL DISTRETTO I distretti produttivi Se esiste una capacità contributiva collettiva del distretto, sintesi unitaria ed indistinta delle singole manifestazioni reddituali, per ciò che attiene il rapporto giuridico dimposta lunico soggetto obbligato è il distretto che sarà responsabile - per le maggiori imposte ed interessi riferibili al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione consolidata; - mentre le singole società saranno corresponsabili per la maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo di distretto ma quale conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile (analoga responsabilità sussiste anche per le somme che risultino dovute a seguito dellattività di controllo ex art. 36 bis e ter DPR n. 600/73)
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15 La fiscalità di vantaggio RESPONSABILITÀ PER LE SANZIONI I distretti produttivi Le sanzioni gravano invece solo sulla società che ha commesso la violazione (art. 7 D. Lgs. n. 269/03), salva la responsabilità solidale del distretto per una somma pari alla sanzione irrogata, sia in funzione di garanzia, sia in quanto soggetto che ha tratto diretto vantaggio dal comportamento illecito Quanto alla responsabilità penale, questa non potrà che gravare sulle singole imprese appartenenti al distretto.
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16 La fiscalità di vantaggio LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI I distretti produttivi A seguito della scelta per tale forma di tassazione, il distretto opera come distinto soggettivo passivo dimposta cui andrà imputato il risultato unitario degli imponibili delle imprese che vi hanno optato Il concordato sottoscritto tra Agenzia e distretto fissa per un triennio il volume complessivo delle II.DD. ed IRAP di competenza delle imprese appartenenti al distretto da versare in cifra unica annuale per ciascun esercizio
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17 La fiscalità di vantaggio LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI I distretti produttivi Lentità delle imposte sui redditi da concordare sarà determinata avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese ed alla loro attitudine alla contribuzione Una volta stabilita la misura delle imposte annualmente dovute complessivamente dal distretto, è lo stesso distretto a ripartire il carico tributario tra le imprese aggregate sulla base di criteri di trasparenza, parità di trattamento sul presupposto di principi di mutualità (di mutuo sostegno) Qualora siano rispettati gli obblighi derivanti dal concordato, i controlli da parte dellAgenzia avranno solo lo scopo di aggiornare i dati posti alla base dei futuri concordati
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18 La fiscalità di vantaggio LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE I distretti produttivi Alla tassazione concordata può accedere anche la singola impresa rappresentata dal distretto Quanto agli adempimenti derivanti dal concordato, gli obblighi di dichiarazione e versamento gravano sul distretto, mentre le singole imprese continueranno a porre in essere tutti gli ordinari obblighi ed adempimenti fiscali (in particolare ai fini IVA) Il solo distretto sarà responsabile per il versamento degli importi concordati, ed il mancato versamento non farà venir meno laccordo, ma giustificherà liscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate
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19 La fiscalità di vantaggio LA TASSAZIONE CONCORDATA DI DISTRETTO AI FINI DELLE IMPOSTE LOCALI I distretti produttivi Similmente con quanto avviene ai fini delle imposte dirette, i distretti possono concordare per un triennio anche la misura dei tributi locali e ripartire tra le imprese il carico tributario secondo criteri non proporzionali Il distretto può concordare tutte le somme dovute a vario titolo agli enti locali, definendo così una cifra unica per tutte le somme dovute Le legge rimette poi agli stessi enti locali la definizione dei criteri generali per la determinazione del quantum dovuto, previa consultazione degli organi di rappresentanza dei distretti
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