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PubblicatoElisa Scala Modificato 8 anni fa
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La gestione delle crisi bancarie: il nuovo quadro normativo e istituzionale
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SOMMARIO 1. PERCHE’ CAMBIARE? 2. BANKING UNION: I TRE PILASTRI
3. LA GESTIONE DELLE CRISI IERI E OGGI 4. GLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE 5. IL SINGLE RESOLUTION MECHANISM 6. IL CASO DELLE 4 BANCHE ITALIANE
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Da sistemi nazionali a un sistema europeo nella gestione delle crisi: perché cambiare?
LA GESTIONE DELLE CRISI NELL’UNIONE EUROPEA: LA BRRD 1) Minimizzare il costo delle crisi bancarie per i contribuenti 2) Rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione istituendo un’autorità di risoluzione amministrativa e introducendo strumenti più incisivi e armonizzati di gestione delle crisi LA GESTIONE DELLE CRISI NELL’EUROZONA: L’SRM 1) Allineare la funzione di risoluzione con quella di vigilanza 2) Rompere il legame Stati – banche attraverso la creazione di un Fondo Unico di Risoluzione
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Banking Union: i tre pilastri
Single Supervision Mechanism Single Resolution Mechanism Sistemi nazionali armonizzati di tutela dei depositi Single Rulebook: CRR / CRD IV, BRRD e EBA BTS - DGSD
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La gestione delle crisi:
ieri e oggi Ieri: Ieri: Ieri: Ieri: Oggi: Oggi: Oggi: Oggi:
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Gli strumenti della risoluzione
• vendere una parte dell’attività a un acquirente privato; • trasferire temporaneamente le attività e passività a un’entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato; • trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli; • applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.
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Cos’è il bail-in Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.
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La gerarchia del bail-in
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Il Single Resolution Mechanism
Single Resolution Board Autorità di risoluzione nazionali (es. Banca d’Italia) Single Resolution Fund Commissione europea – Consiglio europeo
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Il Single Resolution Board: cos’è?
E’ l’autorità di risoluzione unica per tutti i Paesi dell’SRM Svolge le funzioni che la Bank Recovery and Resolution Directive assegna all’autorità nazionale di risoluzione (ANR) E’ composto da membri permanenti e membri non permanenti Decide in sessione plenaria e in sessione esecutiva Ha poteri di indagine, comprese ispezioni in loco
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Il Single Resolution Fund: cos’è?
Serve a finanziare l’applicazione degli strumenti di risoluzione È alimentato da contributi ex ante degli intermediari Target level: 1% dei covered deposits (€ 55mld) da raggiungere entro 8 anni dal 1/01/2016 E’ utilizzabile fino al 5% del totale del passivo dell’intermediario dopo un bail-in minimo dell’8% se per copertura delle perdite Possibili contributi ex post e ricorso a prestiti I contributi degli enti soggetti all’SRM sono raccolti dalle ARN e poi trasferiti al Fondo in base ad un Accordo Intergovernativo
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Il processo di resolution (banche rilevanti)
valuta se l’intermediario è “failing or likely to fail” accerta la presenza degli altri presupposti (sussistenza interesse pubblico; no soluzioni di mercato) predispone il programma di risoluzione (con ANR) approva il programma di risoluzione entro 24h o solleva obiezioni su aspetti discrezionali della decisione verifica il rispetto delle norme su aiuti di Stato (se Fondo) su proposta della Commissione entro 12h può sollevare obiezioni sull’interesse pubblico o sul valore del coinvolgimento del Fondo attua il programma di risoluzione BCE RESOLUTION BOARD COMMISSIONE CONSIGLIO AUTORITA’ DI RISOLUZIONE NAZIONALE
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Il processo di resolution (banche meno rilevanti)
valuta se l’intermediario è “failing or likely to fail” accerta la presenza degli altri presupposti (sussistenza interesse pubblico; no soluzioni di mercato) predispone il programma di risoluzione predispone il programma di risoluzione (se previsto Fondo) verifica il rispetto delle norme su aiuti di Stato (se Fondo) attua il programma di risoluzione AdV AUTORITA’ DI RISOLUZIONE NAZIONALE RESOLUTION BOARD COMMISSIONE AUTORITA’ DI RISOLUZIONE NAZIONALE
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Quattro banche in gravi difficoltà
Banca Marche (in amministrazione straordinaria dal 15 ottobre 2013) Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio (in amministrazione straordinaria dal 10 febbraio 2015) Cassa di Risparmio di Ferrara (in amministrazione straordinaria dal 27 maggio 2013) Cassa di Risparmio di Chieti (in amministrazione straordinaria dal 5 settembre 2014) Si tratta di banche di dimensione piccola o media, aventi nel complesso una quota del mercato nazionale dell’1 per cento circa in termini di depositi
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La strada seguita per le quattro banche
DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento . Recepita nel nostro ordinamento con il DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015 , n che: Individua nella Banca d’Italia l’Autorità Nazionale di Risoluzione delle crisi; Recepisce nel nostro ordinamento gli strumenti di risoluzione; Istituisce presso la Banca d’Italia i Fondi di Risoluzione delle crisi bancarie, alimentati con contributi (ordinari o straordinari) versati dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie.
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segue DECRETO LEGISLATIVO 16 novembre 2015 , n. 181 .
Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio MODIFICA IL TESTO UNICO BANCARIO ED IL TESTO UNICO DELLA FINANZA. 4 DECRETI del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre AVVIANO LA RISOLUZIONE DELLE 4 BANCHE. LA BANCA D’ITALIA con provvedimento n /15 del 18 novembre istituisce un fondo di risoluzione ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 180/2015.
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segue CON DECRETO LEGGE DEL 22 NOVEMBRE 2015 N. 183:
Costituisce quattro società (BANCHE BUONE) denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attivita' di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 180/2015. Il loro capitale è conferito dal Fondo di Risoluzione per un importo pari a ca. il 9% del loro attivo. Viene costituita una BANCA CATTIVA per raccogliere i crediti non esigibili delle quattro banche poste in risoluzione. Anche questa viene capitalizzata con il Fondo di Risoluzione.
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Le cifre in gioco del fondo
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Ed il risultato finale
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Alcune questioni importanti
Riservato Al fine di poter utilizzare le risorse del Fondo di Risoluzione è stato necessario procedere preliminarmente, come richiesto dalla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, alla integrale svalutazione delle azioni e dei prestiti subordinati: 788 milioni di euro in bond e oltre 1,7 miliardi di azioni. Il Fondo di Risoluzione, infatti, ha messo a disposizione, per intero, la dotazione patrimoniale delle quattro banche ponte, dopo avere coperto le perdite eccedenti il valore degli strumenti di capitale emessi dalle banche “originarie“ Tuttavia se si fosse applicato integralmente il nuovo quadro regolamentare con il bail-in, le nuove norme avrebbero costretto a coinvolgere – oltre alle azioni e ai titoli subordinati – i circa 12 miliardi di euro di massa “non protetta” delle quattro banche, inclusi i 2,4 miliardi di obbligazioni non subordinate.
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Link utili bancarie/index.html mechanism/ vigilanza/index.html delle-crisi-delle-quattro-banche-poste-in-risoluzione crisi-di-quattro-banche-in-amministrazione-straordinaria banche/index.html
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