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Bisogni educativi speciale e disabilità

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Presentazione sul tema: "Bisogni educativi speciale e disabilità"— Transcript della presentazione:

1 Bisogni educativi speciale e disabilità
Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o di apprendimento, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata. Le risposte a questi bisogni nel tempo sono state diverse. Per quanto riguarda le risposte per gli alunni disabili nel tempo si sono evidenziate quattro modalità: INTERVENTO SPECIALE NELLA LOGICA DELLA SEPARAZIONE INSERIMENTO INTEGRAZIONE INCLUSIONE

2 La normativa Costituzione (Art 3 e Art 34)
Legge 118 /1971inserimento dei disabili nelle classi normali Legge 517/1977 Legge 104/1992 Legge 68/1999 OMS maggio 2002 (ICF) Legge n.170 del 2010 (DSA) DM 27/12/2012 (BES) Invalidità civile Handicap Disabilità (requisiti sanitari per l’accesso al collocamento mirato) Disabilità intesa come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole Inserimento Integrazione Inclusione

3 Altra normativa di interesse
TU 297/1994 Legge 59/1999 Autonomia scolastica Dpr 275/1999 DCPM 185/2006 Regolamento per l’individuazione dell’alunno in situazione di h Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità agosto 2009 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento DM 12 luglio 2011 CM n. 8 prot /3/2013_indicazioni operative_BES Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri Febbraio 2014 Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati(Dicembre2014)  linee orientamento prevenzione bullismo.pdf aprile 2015 Legge 122 /2009 Valutazione Circolare n. 50 del 2010 INVALSI CM n. 24 del 25/03/2011 (Scuola in ospedale)

4 Costituzione Art 3 e Art 34 si coniuga il diritto allo studio (Art 34) con il principio di uguaglianza (Art 3). Art 34: la scuola è aperta a tutti […] i capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Art 3 : si fa riferimento al principio di uguaglianza “formale” (prima parte dell’art) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. e uguaglianza “sostanziale” (seconda parte dell’art) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. uguaglianza “formale”: parità di trattamento di fronte alla legge uguaglianza “sostanziale”: pari dignità sociale Per legge i momenti concreti in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione sono il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo individualizzato

5 Professionalità coinvolte (Ruolo, compiti e relazioni)
Dirigente Scolastico Docenti curricolari Docenti di sostegno Assistente educativo Personale ATA Famiglia

6 Gruppi di lavoro e di sostegno
GLIR e GLIP Gruppo di Lavoro Regionale e provinciale (L 104/92, art 15, comma 1) Il GLH d’istituto (L 104/92, art 15, comma 2) GLO Gruppo di Lavoro sul caso (L 104/92, art 12, comma 5) GLI: Gruppo di lavoro per l’inclusione (Circolare n.8 del 2013) CTS: Il   Progetto   "Nuove tecnologie e disabilità"    elaborato    dal   Ministero   della Pubblica Istruzione-Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica  nel 2005 ha istituito la prima rete pubblica di Centri per gli ausili (denominati Centri Territoriali di Supporto – CTS). 

7 Docente di sostegno come nuovo strumento
La figura dell‘insegnante di sostegno è nata giuridicamente con il D.P.R. 970/1975, come docente "specialista", distinto dagli altri insegnanti curricolari È stata ulteriormente definita dalla L. 517/77 che ratifica il diritto alla piena integrazione degli studenti con handicap nella scuola pubblica. Viene confermato nel TU 297/1994 Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. (legge /92, art 13, comma 6) (L 104/92, art 13, comma 6)

8 Documentazione: PDF: Profilo dinamico funzionale: indica il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno dimostra di possedere nei tempi brevi e medi PEI: Piano Educativo Individualizzato: documento in cui vengono descritti gli interventi integrati predisposti per l’alunno nell’arco dell’anno scolastico Sono due documenti previsti dalla Legge 104/92 e dal DPR 24 febbraio 1994«Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" Grazie ad essi deve esser garantito il diritto all’istruzione. PDP: Piano Didattico Personalizzato è uno strumento che nasce per gli studenti con DSA, citato all'interno della legge 170/2010 e delle linee guida seguenti. PAI: Piano Annuale per l’inclusione:  Nota Ministeriale prot.1551 del 27 giugno 2013 il Miur fornisce indicazioni sul Piano Annuale per l’Inclusività, richiamando nello specifico la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la C.M. n.8 del 2013 prot.561_BES


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