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Impiantistica sportiva

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Presentazione sul tema: "Impiantistica sportiva"— Transcript della presentazione:

1 Impiantistica sportiva
Geom. Gabriele D’Acuti Rieti 10 Novembre 2014

2 Indice argomenti 1. Gestione degli impianti sportivi;
2. Abilitazione dell'impianto sportivo; 3. Rapporti con enti locali; 4. Normativa di sicurezza degli impianti sportivi; 5. Responsabilità della gestione dell'impianto; 6. Aspetti assicurativi; 7. Eventuali ulteriori problematiche.

3 GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
1. GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

4 1. Gestione degli impianti sportivi
Cosa si intende per “GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI”? Con il termine gestione si indica, generalmente, l'insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge.

5 LE FUNZIONI DI GESTIONE
L'organizzazione tecnica dell'attività sportiva vera e propria, l'organizzazione e la conduzione dei corsi, degli allenamenti, delle gare, etc.; la conduzione edilizia dell'immobile e la relativa manutenzione, sia ordinaria che straordinaria; l'assistenza sanitaria, la conduzione amministrativa e fiscale; la gestione manageriale del servizio e, quindi, l'aspetto promozionale, di immagine, di rapporto esterno con l'utenza attuale e con quella potenziale.

6 3. GESTIONE CONVENZIONATA
1. - GESTIONE PUBBICA 1.A – Gestione Pubblica Diretta 1.B – Gestione Pubblica con appalti scorporati 1.C – Gestione con Consorzio Pubblico 1.D – Gestione attraverso Azienda Municipalizzata 1.E – Gestione attraverso società giuridica a partecipazione pubblica 2. GESTIONE PRIVATA 3. GESTIONE CONVENZIONATA 3.A – Gestione Convenzionata 3.B – Gestione Convenzionata scorporata

7 I.A LA GESTIONE PUBBLICA DIRETTA
L'intero programma di gestione è realizzato con risorse finanziarie e con personale pubblico e il servizio è erogato ai diversi soggetti che lo richiedono senza che, però, questi siano coinvolti nella gestione. Il soggetto pubblico provvede, quindi, a tutte le operazioni di conduzione, come ad esempio, guardiania, pulizia, funzionamento degli impianti tecnici, manutenzione ordinaria e straordinaria; provvede, inoltre, alla promozione dell'offerta del servizio e al rapporto con la domanda. Tale forma di gestione permette di non dover mediare con soggetti esterni le modalità d'utilizzo della struttura, provvedendo direttamente il proprietario pubblico a decidere le forme d'uso, l'utenza servita, i costi, etc..

8 I.B LA GESTIONE PUBBLICA CON APPALTI SCORPORATI
Il soggetto pubblico, proprietario e gestore dell'impianto, si avvale in questo caso di appalti esterni scorporati, per funzioni che non riesce ad assolvere con personale proprio. In questo caso l'ente locale continua ad essere gestore in prima persona e con piena responsabilità, e ricorre a personale o ditte esterne (outsourcing) per attività quali la conduzione degli impianti tecnici, la guardiania, le pulizie, etc.. L'affidamento ad esterni di parte del servizio potrebbe riguardare anche l'organizzazione tecnica delle attività sportive vere e proprie, attraverso il ricorso alla collaborazione con personale specializzato, società sportive, insegnanti ISEF, etc..

9 I.C LA GESTIONE MEDIANTE CONSORZIO PUBBLICO
In questa particolare tipologia di gestione, vi sono più soggetti pubblici, per la precisione più enti locali, che provvedono direttamente alla gestione attraverso un consorzio costituito all'uopo. Nell'esperienza sportiva non è questo un caso frequente, in quanto i singoli comuni preferiscono, nella maggior parte dei casi, provvedere singolarmente agli impianti. Potrebbero, comunque, verificarsi due possibilità: il consorzio gestisce impianti di sua proprietà, oppure il consorzio gestisce per conto dei comuni consorziati un impianto che appartiene per proprietà a un singolo comune. Tale gestione potrebbe risultare utile in casi di strutture complesse posizionate in un bacino di utenza costituito da più comuni di modesta dimensione demografica; in questa situazione nessuno dei comuni da solo riuscirebbe a gestire l'impianto, mentre il consorzio potrebbe farvi fronte in quanto rappresentante di più forze consociate.

10 I.D LA GESTIONE MEDIANTE AZIENDA MUNICIPALIZZATA
L'azienda municipalizzata è quella particolare forma di gestione a cui ricorrono sovente i comuni di vaste dimensioni per gestire servizi complessi che riguardano l'intero territorio metropolitano. È questa una soluzione piuttosto complessa, con conseguenti oneri operativi che può giustificarsi solo nel caso di servizi di dimensioni e complessità notevoli.

11 I.E LA GESTIONE MEDIANTE SOCIETA’ GIURIDICA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
In base alla recente legislazione, che regolamenta le autonomie locali, è stata introdotta la possibilità di istituire, in particolare da parte dei comuni, società giuridicamente riconosciute (S.p.A., S.r.l.,…) a partecipazione pubblica, a cui affidare la gestione di determinati servizi. Nella maggior parte dei casi l'ente locale partecipa come un azionista di maggioranza alla conduzione della società, di cui mantiene il controllo e l'indirizzo generale. Essendo l'ente pubblico proprietario che costituisce la società e ne mantiene il controllo, è anche in grado di fissare i termini giuridici, formali e operativi che regolamentano il rapporto tra sé e la costituenda società. Anche i rapporti di natura patrimoniale e finanziaria vengono regolamentati di conseguenza, attraverso apposite convenzioni. I vantaggi di una tale forma di gestione si avvertono, soprattutto, nella possibile snellezza operativa e l'impostazione "privatistica" che potrebbe consentire, se ben attuata, una gestione economicamente conveniente e di qualità.

12 2. LA GESTIONE PRIVATA Gli Enti morali conducono, nella generalità dei casi, una gestione diretta delle strutture, aperte ai giovani del territorio, senza particolari formalità amministrative, tecniche o economiche. Si tratta molto spesso di piccoli impianti, con bassi costi di costruzione e di gestione. La conduzione edilizia dell'impianto segue molto spesso le vicende degli edifici a cui è abbinato (si tratta quasi sempre di edifici religiosi: parrocchia, chiesa, canonica), e gli stessi utenti sono sovente chiamati a concorrere alle operazioni di conduzione in prima persona (es. approntamento dei campi). L'organizzazione sportiva dell'attività è affidata al concorso di figure intermedie operanti nell'ambiente e al diretto concorso dei giovani utenti. Questo a giustificazione del fatto che, comunque, si tratta di un'attività fortemente informale, spesso priva di programmi agonistici rigidamente intesi.

13 Le Società sportive conducono, solitamente, una gestione dei propri impianti finalizzata all'attività specifica a vari livelli: formativa, agonistica, spettacolare, di mantenimento. La conduzione edilizia e l'organizzazione sportiva dell'attività sono, in genere, svolte direttamente dalla società che vi provvede cercando di contenere al massimo i costi. Tali costi sono sostenuti dalla società stessa, dai suoi iscritti, da eventuali tariffe, da entrate derivanti da sponsorizzazioni, dai biglietti dell'eventuale pubblico pagante, da pubblicità, etc. Altri privati: si tratta di un insieme di impianti in cui le motivazioni del soggetto proprietario e gestore sono assai diversificate. In alcuni casi prevale il contenuto "sportivo" e "sociale", in altri invece è prevalente il connotato di "investimento per reddito". In ogni caso, il proprietario provvede direttamente alla gestione dell'attività sportiva e alla conduzione edilizia dell'immobile. I costi sono solitamente ammortizzati da entrate che derivano dalle rette di iscrizione e dagli altri servizi complementari (punti di ristoro, punti commerciali, etc..).

14 3.A LA GESTIONE CONVENZIONATA
In questo caso, il soggetto pubblico continua ad essere il proprietario dell'impianto, ma, attraverso un specifica convenzione, ne affida la gestione a un soggetto privato con cui concorda le forme d'uso e di conduzione. Per “convenzione” si intende un atto contrattuale attraverso cui proprietario e gestore regolamentano le forme della gestione, concordando i reciproci livelli di responsabilità. In particolare, la convenzione deve regolamentare: l'uso dell'impianto, gli oneri e i ricavi, le responsabilità, i tempi, i controlli, le penali, altri clausole particolari. Tale forma di gestione convenzionata tra ente locale e società sportiva è la formula di gestione su cui vanno orientandosi sempre più frequentemente gli enti locali, impossibilitati come sono a fare fronte ai problemi di funzionamento dell'impiantistica sportiva. In pratica, si tratta di un accordo diretto tra il proprietario dell'impianto e gli utilizzatori dello stesso, con cui questi ultimi si impegnano a garantirne il funzionamento: la società sportiva in questo modo assume il duplice ruolo di utilizzatrice dell'impianto e di responsabile della sua stessa gestione.

15 3.B LA GESTIONE CONVENZIONATA SCORPORATA
Il soggetto proprietario pubblico si avvale, per la gestione dell'impianto, di rapporti con due o più soggetti di natura diversa, con cui si convenziona per aspetti differenti relativi al funzionamento dell'impianto. Può risultare utile ricorrere a tale forma di gestione quando le strutture sono particolarmente complesse e vengono richieste professionalità altamente qualificate e specializzate.

16 ABILITAZIONE IMPIANTO SPORTIVI
2. ABILITAZIONE IMPIANTO SPORTIVI

17 Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI
n del 25 giugno 2008 Impianto sportivo (art. 1, Decreto Ministeriale ) Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L’impianto sportivo comprende: a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva; b) la zona spettatori; c) eventuali spazi e servizi accessori; d) eventuali spazi e servizi di supporto.

18 lo spazio o gli spazi di attività sportiva
la zona spettatori eventuali spazi e servizi accessori eventuali spazi e servizi di supporto

19 ABILITAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
CALCIO A 11 DIMENSIONI MINIME LUNGHEZZA x LARGHEZZA Serie D: 105 x 65 Campionato Nazionale Juniores: 100 x 60 Eccellenza/Promozione: 100 x 60 Prima Categoria: 100 x 50 Seconda Categoria/Campionato Reg.le Juniores/Under “18”: 100 x 50 Terza Categoria/U21/Juniores Pr.li/U18: 100 x 50 Campionato Nazionale Femminile: 100 x 60 Campionato Regionale Femminile: 90 x 45 DIMENSIONI CAMPO PER DESTINAZIONE Lato lungo: (LATERALI): minimo 1,50 Lato corto: (DIETRO PORTE): minimo 2,50 dalla stagione : min. 2,50 dalla stagione : min. 3,50 E’ PERMESSA UNA TOLLERANZA DEL 4% IN DIFETTO DELLE MISURE L’omologazione per la categoria superiore, implica la pratica per la categoria inferiore

20 RECINZIONE SPOGLIATOI
II recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione). SPOGLIATOI Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 18”, di 3ª categoria – “Under 18”, ed all’Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

21 ABILITAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
CALCIO A 5 DIMENSIONI MINIME LUNGHEZZA x LARGHEZZA Campionato Serie “A”: lunghezza min 38 – max 42 larghezza min 18 – max 22 Non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta Campionato Serie “A2”: lunghezza min 36 – max 42 Campionato Serie “B”: lunghezza min 32 – max 42 larghezza min 16 – max 22 Campionati Provinciali o Regionali: INDOOR lunghezza min 25 – max 42 larghezza min 15 – max 22 OUTDOOR lunghezza min 25 – max 42 PER LE GARE NAZIONALI E’ PREVISTA UNA TOLLERANZA DEL 3%

22 CAMPO PER DESTINAZIONE
RECINZIONE Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. SPOGLIATOI Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti. CAMPO PER DESTINAZIONE Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato “campo per destinazione”. Per le Società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.

23 RESTANO INVARIATE TUTTE LE ALTRE
DISPOSIZIONI EMANATE DALLA FEDERAZIONE GIUOCO CALCIO E DALL’IFAB

24 A QUESTO PUNTO: COSA INTENDIAMO PER ABILITAZIONE???
Ogni impianto, a seconda delle caratteristiche costruttive o alle finalità agonistiche o sociali per cui è stato realizzato, per essere “utilizzato” da parte della cittadinanza deve essere reso “agibile”. A determinare il grado di agibilità di un complesso o impianto sportivo, pur se composto da più spazi sportivi e di adeguate tribune, è l’ottenimento di una serie di documenti che ne devono certificare l’idoneità.

25 I DOCUMENTI NECESSARI ALL’ABILITAZIONE
1- Certificato di Prevenzione Incendi (Attività n. 91 del D.M. 16/2/82) Viene rilasciato dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco, previo accertamento-sopralluogo quando la struttura è dotata di una caldaia con potenzialità superiore a Kcal/h anche se l’impianto non è agibile per il pubblico. Ha validità normalmente di 5 anni e può essere rinnovato con dichiarazione del Responsabile dell’attività attestante che non ci sono state variazioni dall’ultimo rilascio del certificato.

26 2- Certificato di agibilità per Pubblico Spettacolo.
Può essere rilasciato da soggetti diversi a seconda della capacità ricettiva dell’impianto: A) Sino a 200 persone (Spettatori + atleti + accompagnatori); Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo. sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o all’albo dei periti industriali o all’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno B) Sino a 5000 spettatori Competenza della Commissione di Vigilanza Comunale. C) Oltre 5000 spettatori Competenza della Commissione di Vigilanza Provinciale.

27 3) Certificato di Prevenzione Incendi (attività n. 83).
Viene rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, previo accertamento-sopralluogo a seguito rilascio dell’agibilità per Pubblico Spettacolo (nel caso di impianti con presenza di “persone” in numero superiore a 100). 4) Autorizzazione per effettuazione manifestazioni o intrattenimenti (art. 68 TU di PS). Lo svolgimento di pubblici spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo è soggetto ad autorizzazione del comune La domanda deve essere inoltrata almeno 60 giorni prima dell'evento all’ufficio Pubblici Spettacoli degli Uffici Comunali. In caso di campionati alla richiesta va allegato il calendario con tutte le gare programmate.

28 3. RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

29 COLLABORAZIONI CON EE.LL. A RILEVANZA ECONOMICA
EROGAZIONE CONTRIBUTI APPALTI CONCESSIONE E CONVENZIONI CONCESSIONE DI SPAZI E LOCALI

30 EROGAZIONE CONTRIBUTI
erogazione effettuata senza che sia prevista una controprestazione da parte del beneficiario, per iniziative mirate come, per esempio: A – promozione culturale, con particolare riferimento alla parità tra uomo-donna, alla educazione e sviluppo dei valori della democrazia, alla solidarietà fra i popoli, all’integrazione razziale e alla cooperazione allo sviluppo di Paesi poveri e/o colpiti da conflitti armati; D – promozione dell’attività e dell’associazionismo sportivo; E – promozione dell’immagine turistica e sociale; F – promozione della salute e dell’autosufficienza psico-fisica e di iniziative di carattere scientifico-divulgativo nei settori sanitario e sociale; G – promozione e sostegno del volontariato sociale;

31 APPALTI, CONCESSIONI E CONVENZIONI
APPALTO contratto con il quale una parte assume – con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio – il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.  CORRISPETTIVO DALLA P.A. CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO l’ente locale affida ad un soggetto terzo il compito di erogare prestazioni di servizi in via immediata e diretta alla comunità locale per realizzare fini sociali. L’utenza paga una tariffa o un prezzo direttamente al soggetto concessionario che si assume i costi di erogazione del servizio.  TARIFFA DALL’UTENTE CONVENZIONE contratto tra Ente pubblico e soggetti del III Settore che esulerebbe da qualsiasi gara ad evidenza pubblica (secondo parte della dottrina) e che viene disciplinato da Leggi speciali  RIMBORSO SPESE DELLA P.A. (contributo-corrispettivo)

32 APPALTO SUPERIORE A € 211.000,00 SI APPLICA IL CODICE DEGLI APPALTI
DLgs 163/2006 INFERIORE A € ,00 le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni.

33 CONCESSIONE DI SERVIZI
Art. 3. “La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30”. Art.30. “Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi. DLgs 163/2006

34 Corrisponde la tariffa all’associazione
Concede il servizio Vincola le tariffe Eventualmente concede un contributo a copertura Corrisponde la tariffa all’associazione Eroga il servizio

35 CONVENZIONE ”1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. 3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi”. Art. 30 L 383/2000

36 NORMATIVA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
4. NORMATIVA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

37 NORME PER LA SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:
• DECRETO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI 18/03/1996, modificato ed integrato dal DM 06/06/2005 Testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi • DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 e succ. mod. ed int. NORME IGIENICHE: • NORME CONI sulle caratteristiche ambientali degli spazi destinati all’attività sportiva • Accordo del 16/01/03 tra il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.

38 NORME DI PUBBLICA SICUREZZA:
• D.M. 06/06/05 - Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio. (GU n. 150 del 30/06/05) • D.M. 06/06/05 - Decreto per l'emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli di accesso agli impianti sportivi • Protocollo d'intesa per l’attuazione di misure di prevenzione integrate per la “sicurezza delle manifestazioni sportive” • Direttiva del Ministro dell’interno del 14 agosto 2009 contenente misure finalizzate alla lotta contro la violenza negli stadi. NORME PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: • Legge 9 gennaio 1989, n° 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati; • Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

39 SETTORI E DESTINATARI DELLE NORME DI SICUREZZA
All’interno di un impianto sportivo occorre garantire la sicurezza non solo degli addetti ai lavori, ovvero di tutti coloro che svolgono attività lavorative all’interno del centro quali manutentori, giardinieri, addetti alla reception, istruttori, baristi, etc., ma anche dei fruitori degli impianti, ad ampio spettro, quali ospiti, visitatori, frequentatori, etc. In tal senso, il soggetto gestore dell’impianto dovrà garantire la più completa incolumità psico-fisica dei lavoratori nello svolgimento delle proprie rispettive mansioni e nell’uso di attrezzature e macchinari, ma anche la sicurezza, dal punto di vista igienico-sanitario delle strutture e degli impianti (sicurezza ambientale). Pertanto, quando si parla di sicurezza di un centro dedicato alla pratica sportiva dovremo considerare due aspetti: • la gestione della sicurezza degli addetti ai lavori; • la messa a norma dell’impianto, ovvero la sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro.

40 La messa a norma, in modo particolare, concerne aspetti quali
• IDONEITÀ DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI, IDRICI, DI CONDIZIONAMENTO, ANTINCENDIO, DI DEPURAZIONE, ETC.); • PRESENZA DI USCITE E PORTE DI EMERGENZA; • PRESENZA DI LUCI DI EMERGENZA; • ACCESSIBILITÀ E SERVIZI IGIENICI APPROPRIATI PER I DISABILI; • IDONEE PAVIMENTAZIONI; • VETRATURE SICURE; • PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI ADEGUATI; • PROTEZIONE DELLE LAMPADE NELLE SALE DEDICATE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA.

41 RESPONSABILITA’ DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO
5. RESPONSABILITA’ DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO

42 LE FIGURE DI RESPONSABILITA’
D.M 1) Il Titolare dell’impianto (art. 19) Il Titolare dell’impianto o complesso sportivo (generalmente nell’associazione sportiva è il presidente), è il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza previste per la conduzione dell’impianto a lui affidato in gestione; per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, denominato “Il Responsabile della Sicurezza”, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività. 2) Il Responsabile della Sicurezza Deve garantire la corretta gestione della sicurezza all’interno dell’impianto sportivo. Per svolgere tale compito deve essere in possesso delle necessarie conoscenze (a seguito di apposito corso) ed essere sempre presente durante l’esercizio dell’attività.

43 GLI OBBLIGHI A CARICO DEL TITOLARE E/O GESTORE
IMPIANTO CON PRESENZA SPETTATORI > 100 Dove per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza deve essere predisposto un apposito PIANO atto a far rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Il Piano della Sicurezza si può definire come l’elenco delle azioni di prevenzione atte a mantenere in stato di efficienza gli impianti, i dispositivi ed i mezzi antincendio e l’insieme delle misure di sicurezza adottate, delle procedure e dei comportamenti, da attuare nel caso di emergenza. Pertanto il Titolare dell’impianto deve verificare che le attrezzature siano efficienti e gli addetti pronti a intervenire in ogni situazione di pericolo ma al tempo stesso programmare ed effettuare una serie di controlli per prevenire ogni potenziale incendio o situazione di pericolo tramite: L’istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull’uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;

44 - L’informazione agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza; - Il controllo della perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo; - Il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio; - Il controllo della manutenzione e la verifica della stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori; - La manutenzione e l’efficienza degli impianti luce ed elettrici; - Il puntuale aggiornamento del Registro dei controlli periodici ove saranno annotati gli interventi manutentori ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione e ai compiti del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.

45 E NON DIMENTICARE - una adeguata segnaletica che avvisi sulle procedure da seguire - una planimetria generale che dovrà essere esposta bene in vista per le squadre di soccorso e dovrà indicare la posizione: delle scale e delle vie di esodo - dei mezzi e degli impianti di estinzione - dei dispositivi di arresto (gas ed elettricità) - dei dispositivi d’arresto sistema ventilazione - del quadro generale e del sistema allarme - degli impianti che presentino rischio - degli spazi calmi - in ciascun piano dell’edificio e nella zona uscita spettatori una planimetria di orientamento che indichi schematicamente la posizione in cui ci si trova in quel momento e le istruzioni da seguire rispetto alle vie di esodo.

46 IMPIANTO CON PRESENZA SPETTATORI < 100 O PRIVO DI SPETTATORI
Il Titolare dell’impianto sportivo non è tenuto a far redigere il Piano della sicurezza ma deve comunque adempiere alle seguenti prescrizioni: - dichiarare sotto la propria responsabilità che nell’impianto è precluso l’accesso del pubblico o il numero di eventuali spettatori non deve superare le 100 unità: in questo caso richiedere a un tecnico abilitato una relazione tecnica attestante l’indicazione della massima capienza dell’impianto (spettatori + atleti + accompagnatori) ( ai sensi art. 4 DPR 311/2001). - vigilare affinché nell’impianto siano mantenute le condizioni di sicurezza e igienico sanitarie. L’impianto deve comunque essere dotato di: - Certificazione degli impianti (elettrici ecc) - Mezzi antincendio (estintori ecc.) - Idonee uscite di sicurezza - Percorsi separati tra atleti e spettatori e delimitazione zona spettatori ( se prevista) - Servizi igienici per gli spettatori separati per sesso;

47 E NON DIMENTICARE - essere garantita la presenza di adeguata segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente, che individui le vie di esodo, i servizi di supporto, i mezzi e gli impianti antincendio, i posti di pronto soccorso con appositi cartelli che indicano le prime misure di pronto soccorso.

48 6. ASPETTI ASSICURATIVI

49 Gli impianti sportivi possono essere definiti come spazi destinati allo svolgimento delle manifestazioni sportive, aventi carattere anche non agonistico, messe a disposizione degli atleti e degli spettatori. Egli è tenuto a predisporre un idoneo servizio di assistenza agli utilizzatori della struttura, al fine di tutelare l’integrità fisica di atleti e spettatori. Il gestore di impianti e strutture sportive è sovente chiamato a rispondere per i danni patiti da atleti e spettatori in occasione dell’esercizio di attività sportive. Al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi, il gestore dell’impianto sportivo deve adottare misure idonee a prevenire gli incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti che frequentano l’impianto.

50 TIPOLOGIA DI ASSICURAZIONI PER IMPIANTI SPORTIVI
Le principali coperture assicurative per le varie aree di rischio nel settore degli sport sono: copertura per infortunio, malattia, morte (Invalidità e Morte); copertura dei bonus agli atleti; copertura per la cancellazione di un evento; copertura per successo oltre le aspettative di iniziative promo-pubblicitarie (over-redemption); copertura per mancato incasso dei premi d’obiettivo (prize indemnity); copertura per danni cagionati a terzi e danni subiti dalle strutture organizzative (property & casualty); copertura rischi climatici.

51 Tutti gli sportivi devono o, per lo meno, dovrebbero essere coperti da polizza assicurativa per eventi particolarmente gravi quali la morte e l’invalidità permanente, è bene prestare attenzione e non creare confusione tra la polizza RCT e le coperture previste dalla polizza infortuni. Infatti la polizza infortuni prevede, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la copertura con massimali piuttosto modesti per i danni arrecati ai tesserati da soli e tra tesserati negli scontri di gioco, durante le partite e gli allenamenti ma non ha nulla a che vedere con le ipotesi rientranti o riconducibili alla responsabilità della società o, dell’allenatore.

52 EVENTUALI ULTERIORI PROBLEMATICHE
7. EVENTUALI ULTERIORI PROBLEMATICHE

53 ULTERIORI PROBLEMATICHE NELLA GESTIONE
Possiamo individuare alcune problematiche nella gestione degli impianti, Soprattutto riguardanti società dilettantistiche con Budget molto esigui: Personale; Utenze (acqua, gas, luce, telefono, ecc.) e materiali di rapido consumo; Assicurazione; Manutenzione ordinaria; Fiscali, amministrativi e simili.

54 PER COPRIRE I COSTI DI GESTIONE
EVENTUALI INTROITI PER COPRIRE I COSTI DI GESTIONE SPONSORIZZAZIONI ISCRIZIONI E RETTE VENDITA PRODOTTI (alimentari, merchandising, ecc) FIDELIZZAZIONI E SCONTI OPERE VOLONTARIE

55 Bibliografia Tel


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