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Art. 575 c.p. Omicidio “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno” Art. 544 bis c.p. Uccisione di.

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2 art. 575 c.p. Omicidio “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno” Art. 544 bis c.p. Uccisione di animali. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Il 580 pone un problema diverso: la ricerca del calco. Non vi è un solo giudizio di disvalore (cfr. 575 e 579). Fare il parallelo tra 544-bis e 575 (che si vedrà dopo), in teoria, se la prevedibilità derivasse soltanto dai segni linguistici questa norma dobvrebbe essere più prevedibile del 575 (è infatti più specifica).

3 Precisione degli elementi della disposizione e ragionevole prevedibilità della norma non sono la stessa cosa. Distinzione tra disposizione e norma La determinatezza

4 Art. 603 c.p. (plagio). Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

5 Art. 603 c.p. (plagio). Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Problemi applicativi: non è possibile accertare il “totale stato di soggezione” da intendersi come completa perdita della libertà di autodeterminazione (libertà di coscienza, di decisione, di critica). conseguente impossibilità di distinguere nel caso concreto gli stati di soggezione parziale, tollerati dall’ordinamento (rapporto amoroso, di insegnamento, di fede religiosa, di cura etc.), dallo stato di soggezione totale; conseguente e inevitabile applicazione arbitraria della norma. conseguente ed inevitabile indeterminatezza della fattispecie nel dire ciò che è lecito eciò che è vietato

6 Corte Costituzionale, 8 giugno 1981, n. 96
1-la fattispecie penale deve avere connotati precisi cosicchè il giudice possa formulare un giudizio di corrispondenza, tra questa e il fatto concreto, che sia “sorretto da fondamento controllabile”; 2-l’onere di precisione che grava sul legislatore viene soddisfatto “fintantochè nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili”; 3-bisogna ritenere che “se un simile accertamento difetta, l’impiego di espressioni intellegibili non sia più idoneo ad adempiere all’onere di determinare la fattispecie” in modo da assicurare la corrispondenza di cui al punto 1; 4-se si può affermare che un fenomeno esiste, sulla base del punto 2, si può altresì affermare che questo fenomeno è verificabile dal giudice.

7 Domanda: l’apparato concettuale affermato dalla Corte costituzionale nel caso del plagio esaurisce i problemi di determinatezza? La Corte nel caso del plagio tratta del problema dell’esistenza di un fatto (da intendersi come corrispondenza tra la realtà ed un enunciato fattuale che la denota) come problema della provabilità dello stesso nel processo. E se un fatto“esiste, ma non è verificabile” (o è molto difficilmente provabile)? E se un fatto è falso? Chiunque porta sfortuna, chiunque

8 “oltre il plagio” 1. La determinatezza in senso processuale (quella del manuale per intenderci)
Art. 612-bis. Atti persecutori (c.d. Stalking) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita Art Plagio Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. determinatezza di ciò che non esiste a ciò che e non è provabile con certezza. Le norme precise ma atipiche sono quelle in cui salta il rapporto biunivoco tra reato e disvalore.

9 “il vincolo di realtà” che grava sul legislatore.
2. La determinatezza in senso empirico (la corrispondenza tra norma ed empiria) “il vincolo di realtà” che grava sul legislatore. Settore delicatissimo (giudicare della validità fattuale delle norme vuol dire giudicare la discrezionalità del legislatore nel descrivere e prescrivere la realtà). Esempio: la stregoneria, il malocchio, gli untori e la colonna infame, Ma volendo anche Fecondazione assistita (la scienza medica e il limite dei tre embrioni) Cfr. Hanna Arendt, La verità e la politica.

10 Segue: la determinatezza in senso empirico: indeterminatezza come non corrispondenza empirica tra la norma e il fatto: declinazioni B- per anacronicismo valutativo La mendicità non invasiva (C. cost. 519 del 1995) C- per infondatezza socio-economica Disciplina in tema di immigrazione (secondo cui l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro subordinato avviene all’estero) A per infondatezza scientifica La fecondazione assistita (C. cost. n.151 del 2009). V. anche illegittimità della legge della regione marche su divieto di elettroshock e sentenza C. cost. n. 282 del 2002 Esempio della legge

11 D) Per frattura delle costante criminologica
Art. 416-bis. Associazione di tipo mafioso (1) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. (…) L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Art. 416 Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Ed oggi con le nuove mafie e con le mafie al nord stesso problema.

12 Segue: il principio di determinatezza davanti alla Corte di giustizia
Segue: il principio di determinatezza davanti alla Corte di giustizia. Altro esempio il divieto penalmente sanzionato di importazione di pastasciutta di grano tenero tra il totem comunitario della libertà di circolazione delle merci e il tabù italiano del grano tenero nella pasta. Corte di giustizia 14 luglio 1988, Proc. pén. c/Zoni, C-90/86). “Occorre osservare infine che l' andamento della situazione sui mercati d' esportazione dimostra che la concorrenza attraverso la qualità va a vantaggio del grano duro . Infatti, dai dati statistici forniti alla Corte risulta che la quota di mercato occupata dalla pasta prodotta esclusivamente con grano duro in altri Stati membri, dove subisce sin d' ora la concorrenza delle paste prodotte con grano tenero o con miscele di grano tenero e di grano duro, aumenta continuamente . I timori del governo italiano quanto alla scomparsa della coltura del grano duro sono pertanto infondati”

13 I volti del principio di determinatezza
Tratto generale: Determinatezza come criterio di censura della norma per difetto di corrispondenza tra il fatto e la fattispecie legale. Questo difetto crea una serie di vizi primari per la validità delle norme penali (art. 25 2° comma e art. 3 Cost.) indeterminatezza come Imprevedibilità 25, 2° comma Principio di determinatezza in senso empirico, sia processuale sia ontologica, (corrispondenza tra verità fattuale di tipo scientifico e fattispecie astratta): plagio, stalking, giudizio di idoneità ecc. Indeterminatezza come irragionevolezza (art. 3 cost.) per non corrispondenza tra i dati empirici e la norma):, (fecondazione assistita, pastasciutta di grano tenero, mendicità invasiva).


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