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CAMPOSAMPIERO, 24 GIUGNO 2016 TAVOLO DI STUDIO SUI PROCEDIMENTI SUAP IN VISTA DELLA «RIFORMA MADIA»

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Presentazione sul tema: "CAMPOSAMPIERO, 24 GIUGNO 2016 TAVOLO DI STUDIO SUI PROCEDIMENTI SUAP IN VISTA DELLA «RIFORMA MADIA»"— Transcript della presentazione:

1 CAMPOSAMPIERO, 24 GIUGNO 2016 TAVOLO DI STUDIO SUI PROCEDIMENTI SUAP IN VISTA DELLA «RIFORMA MADIA»

2 IL SUAP: FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 D.P.R. 160/2010: il SUAP è il soggetto unico pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività

3 IL SUAP: LA NATURA GIURIDICA Il SUAP secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 2002: Ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti «quello che la legge configura è una sorta di "procedimento di procedimenti", cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme in vigore perché l’insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato. In questo senso, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano "atti istruttori" al fine dell’adozione dell’unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell’intervento richiesto (cfr. art. 4, comma 1, del DPR n. 447 del 1998, come modificato dall’art. 1 del DPR n. 440 del 2000). Ciò non significa però che vengano meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti»

4 LE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI SUAP NEL D.P.R. 160/2010 procedimento automatizzato Il procedimento automatizzato, di cui all’art. 5 D.P.R. 160/2010; Il procedimento ordinario Il procedimento ordinario di cui all’art. 7, commi 1 e 2, D.P.R. 160/2010; procedimento ordinario con convocazione della conferenza di servizi Il procedimento ordinario con convocazione della conferenza di servizi, di cui all’art. 7, comma 3, D.P.R. 160/2010; procedimento in variante allo strumento urbanistico comunale Il procedimento in variante allo strumento urbanistico comunale, di cui all’art. 8 D.P.R. 160/2010

5 Ambito di applicazione IL PROCEDIMENTO «AUTOMATIZZATO»: Ambito di applicazione si applica alle attività soggette alla disciplina della SCIA (art. 5, comma 1, D.P.R. 160/2010); a maggior ragione, dunque, si applica alle altre attività non soggette a provvedimento espresso: CIL e CILA (art. 6 D.P.R. 380/2001); La SCIA (CIL/CILA) è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (o, per CIL/CILA dagli elaborati di cui all’art. 6 D.P.R. 380/2001)

6 IL RUOLO DEL SUAP IL PROCEDIMENTO «AUTOMATIZZATO»: IL RUOLO DEL SUAP Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati In caso di verifica positiva, il SUAP rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti; A seguito di tale rilascio, il richiedente può avviare immediatamente l'intervento o l'attività; Ai sensi dell’art. 19 legge n.241/1990, la presentazione della SCIA non dà origine a nessun provvedimento espresso, ma solo ad un titolo, riconosciuto direttamente dalla legge; oppure : tali determinazioni sono prontamente comunicate al SUAP che provvede a trasmetterle all’ interessato. l’interessato può avviare l’intervento o attività, mentre nel termine di sessanta giorni (trenta in caso di SCIA edilizia) l’Amministrazione competente vieta la prosecuzione dell'attività e impone la rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, oppure, qualora sia possibile, invita l’interessato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata: tali determinazioni sono prontamente comunicate al SUAP che provvede a trasmetterle all’ interessato.

7 Il SUAP non adotta alcun provvedimento; Infatti, il ruolo del SUAP si riduce a: una mera verifica, attuata esclusivamente secondo modalità informatica automatizzata, della regolarità formale della documentazione presentata e, in caso di verifica positiva, al rilascio della ricevuta ed alla trasmissione della SCIA alle Amministrazioni ed Uffici competenti; Successivamente, alla comunicazione delle determinazioni assunte dall’Amministrazione competente (divieto di prosecuzione dell’attività o invito alla conformazione dell’attività) IL RUOLO DEL SUAP IL PROCEDIMENTO «AUTOMATIZZATO»: IL RUOLO DEL SUAP

8 IL PROCEDIMENTO «ORDINARIO» (PROCEDIMENTO UNICO) IL PROCEDIMENTO ORDINARIO, DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1-2, D.P.R. 160/2010: Si applica fuori dei casi per i quali è previsto il procedimento «automatizzato» (cioè SCIA, CIL, CILA): è il caso del Permesso di Costruire; Ha una durata complessiva massima di 60 giorni; entro 30 giorni dal ricevimento della istanza, il SUAP può richiedere all’interessato la documentazione integrativa, (decorso tale termine l’istanza si intende correttamente presentata); entro i successivi 30 giorni il SUAP: adotta il provvedimento conclusivo oppure indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3; Come si vede, in questo procedimento il SUAP ha un ruolo attivo, con competenza decisoria, che, tuttavia, presuppone l’osservanza di termini perentori: al fine del puntuale rispetto dei termini di cui sopra è necessaria la cooperazione degli Enti coinvolti, i quali sono tenuti a fornire con congruo anticipo tanto le richieste di documentazione integrativa (fase istruttoria) quanto i pareri, nulla osta, etc (fase decisionale). D’altra parte, decorso il termine complessivo di 60 giorni il SUAP è tenuto comunque a provvedere (art. 38, comma 3, lett. h), legge 133/2008), evidenziando, ai sensi dell’art. 2, comma 9 quinquies, legge n. 241/1990, il ritardo dell’Ente coinvolto nel rilascio dei pareri, nulla osta etc (possibile fonte di responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 241/1990)

9 IL PROCEDIMENTO «ORDINARIO» (PROCEDIMENTO UNICO) IL PROCEDIMENTO ORDINARIO, CON CONVOCAZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI, DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 3, D.P.R. 160/2010 SI DISTINGUE IN: FACOLTATIVO può FACOLTATIVO: Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi: è il caso del procedimento di autorizzazione di interventi di ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico generale, di cui all’art. 3 L.R. 55/2012; OBBLIGATORIOè sempre indetta abbiano una durata superiore ai novanta giorni OBBLIGATORIO: La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali: è il caso del procedimento assoggettato al rilascio di autorizzazione paesaggistica in regime ordinario (art. 146 D.Lgs. 42/2004) o di compatibilità paesaggistica (artt. 167 e 181 D.Lgs. 42/2004).

10 IL COORDINAMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI CON IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA La particolare complessità del procedimento di autorizzazione paesaggistica impone il più solerte adempimento dei doveri, se del caso anche mediante l’anticipazione e la sollecitazione degli adempimenti prescritti, nell’ottica del contemperamento con i lavori della conferenza di servizi: ad esempio, riducendo il termine di 40 giorni, previsto dall’art. 146, comma 7, D.Lgs. 42/2004, per la trasmissione alla Soprintendenza della documentazione presentata dall'interessato, della relazione tecnica illustrativa e della proposta di provvedimento

11 Ambito di applicazione IL PROCEDIMENTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE Ambito di applicazione Ai sensi del combinato disposto degli art. 8 D.P.R. 160/2010 e art. 4 L.R. 55/2012, nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi in seduta pubblica

12 Presupposti IL PROCEDIMENTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE Presupposti Anche di recente il Consiglio di Stato (da ultimo VI sez., sentenza 08.01.2016 n. 27) ha ribadito il carattere eccezionale della procedura, “la quale non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale: pertanto, perché a tale procedura possa legittimamente farsi luogo, occorre che siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l’assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l’insufficienza di queste, laddove per “insufficienza” deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all’insediamento da realizzare (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.07.2011, nr. 4308; id., 25.06.2007, nr. 3593; id., 03.03.2006, nr. 1038)”.

13 Il procedimento IL PROCEDIMENTO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE Il procedimento il responsabile SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’interessato, convoca in seduta pubblica la conferenza di servizi, alla quale sono invitate tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e deve essere acquisito il consenso dell’ente competente alla approvazione della variante allo strumento urbanistico generale; La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale, con tutti i documenti allegati è depositata presso la segreteria del comune per dieci giorni; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni; entro 30 giorni dalla scadenza del termine per proporre osservazioni, il consiglio comunale delibera sulla variante e sulle osservazioni presentate: la determinazione favorevole del consiglio comunale di approvazione della variante viene trasmessa al responsabile SUAP ai fini della conclusione del procedimento.

14 PROBLEMATICHE APPLICATIVE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI LA GIURISPRUDENZA HA RIBADITO CHE: Ogni amministrazione convocata partecipa, di regola, alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato (cfr. art. 14 ter, comma 6, legge n. 241/1990); Non è ammessa la richiesta di integrazioni documentali, successivamente alla conferenza di servizi decisoria; In sede di conferenza di servizi le Amministrazioni manifestano un motivato assenso o dissenso rispetto al progetto: non è ammesso il parere favorevole, con prescrizioni di rilievo tale da mutare sostanzialmente il progetto in esame

15 Un caso particolare: la posa di cartelli pubblicitari in area sottoposta a vincolo paesaggistico L’installazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, collocati lungo le strade o visibili dalla via pubblica, è soggetta all’autorizzazione di cui all’art. 23 comma 4 del Dlgs. 285/92. Trattasi pertanto di una autorizzazione, rilasciata dall’Ente Proprietario della strada, il quale ha il compito di valutare l’interferenza del cartello e di negarne la posa quando sia incompatibile con i principi generali della circolazione stradale.

16 L’art. 153 D.Lgs. 42/2004: l’autorizzazione di cui al comma 2 è una autorizzazione paesaggistica in senso stretto?

17 Lo stato della «riforma Madia»: La nuova SCIA Introduzione della SCIA unica, nel caso di intervento soggetto a SCIA, nonché ad altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche; Nello specifico si potrà presentare presso un solo ufficio, denominato «sportello unico» anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il paese. L’ufficio della pubblica amministrazione destinataria della SCIA comunica direttamente la SCIA agli altri uffici e Amministrazioni e richieste pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo; Nel testo definitivo si è stabilito che: la ricevuta rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni costituisce comunicazione di avvio del procedimento; deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017.

18 Lo stato della «riforma Madia»: La nuova Conferenza di Servizi nel D.P.R. 160/2010 Nel procedimento ordinario, di cui all’art. 7, commi 1 e 2, alla scadenza del termine di 60 giorni, il SUAP deve provvedere; non è più prevista la possibilità di indire una conferenza di servizi; Scompare l’ipotesi di conferenza di servizi «facoltativa» di cui al comma 3: Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice la conferenza di servizi sempre, a prescindere dalla durata del procedimento (anche inferiore a 90 giorni).

19 Lo stato della «riforma Madia»: La nuova Conferenza di Servizi Disposizioni comuni È introdotta la conferenza semplificata, che non prevede riunioni fisiche ma solo l’invio di documenti per via telematica; La conferenza simultanea con riunione (anche telematica) si svolge solo quando è strettamente necessaria; L’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse si considera acquisito; ciascun livello di governo parlerà con una sola voce; La conclusione dei lavori della conferenza di servizi, è fissata nel termine perentorio di 5 mesi; Nel testo definitivo è prevista la facoltà di intervento dei privati interessati; è prevista la possibilità di attivare la conferenza simultanea in modalità sincrona su richiesta di altre amministrazioni o del privato interessato entro il termine previsto per richiedere integrazioni istruttorie, in tal caso la riunione ha luogo nei successivi 45 giorni; nei casi di conferenza simultanea sincrona che coinvolgono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini il termine per la conclusione della conferenza è di 90 giorni; è stato precisato che vi è un rappresentante unico per ciascun ente territoriale; è stato meglio definito l’esercizio dei poteri di autotutela rispetto alla decisione conclusiva della conferenza.

20 Grazie per l’attenzione


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