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MOBILITA’ SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Regolamenti 883/2004 e 987/2009 vs Direttiva 2011/24/UE Dipartimento della Programmazione e del Servizio Sanitario.

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1 MOBILITA’ SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Regolamenti 883/2004 e 987/2009 vs Direttiva 2011/24/UE Dipartimento della Programmazione e del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale della Programmazione 1

2 Rapporti tra i due strumenti Libera circolazione delle persone, in osservanza delle libertà fondamentali dell’UE. Regolamenti –libera circolazione dei lavoratori Direttiva –libertà di fornire e fruire dei servizi sanitari DGPROGS ex Uff. II DGRUERI2

3 Scopo Regolamenti 883/2004 e 987/2009: Garantire la protezione previdenziale e di sicurezza sociale delle persone assicurate Direttiva 2011/24/UE: Facilitare l’accesso ad un’assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità garantire la mobilità dei pazienti promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria DGPROGS ex Uff. II DGRUERI3

4 Campo di applicazione  I Regolamenti si applicano ai settori di sicurezza sociale nei Paesi dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera  La Direttiva si applica alle prestazioni di assistenza sanitaria comprese nei Livelli essenziali di assistenza, nei Paesi dell’Unione Europea DGPROGS ex Uff. II DGRUERI4

5 Campo di applicazione La Direttiva non si applica: ai servizi nel settore dell’assistenza di lunga durata il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine; all’assegnazione e all’accesso agli organi ai fini dei trapianti ; ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose. DGPROGS ex Uff. II DGRUERI5

6 Campo di applicazione -I Regolamenti si applicano ai cittadini di uno Stato Membro, agli apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti (Articolo 2 del Regolamento (CE) 883/2004). - La Direttiva si applica alle persone, compresi i loro familiari e superstiti, che sono contemplate all’Articolo 2 del Regolamento (CE) 883/2004 e che sono assicurate, come sancito ai sensi dell’Articolo 1(c) del Regolamento stesso. DGPROGS ex Uff. II DGRUERI6

7 Campo di applicazione Cure: Sia i Regolamenti che la Direttiva si applicano alle cure programmate e non programmate. Prestatori: -Regolamenti: solo i prestatori di assistenza sanitaria pubblici o privati convenzionati. -Direttiva: tutti i prestatori di assistenza sanitaria, sia pubblici che privati, convenzionati o non. DGPROGS ex Uff. II DGRUERI7

8 Cure programmate Regolamenti di sicurezza sociale Necessaria l’autorizzazione preventiva per le persone assicurate e i loro familiari che si recano in un altro Stato membro, allo scopo di ricevere prestazioni in natura durante il soggiorno - Art. 20(1) del Regolamento (CE) 883/2004. Direttiva Facoltativa l’autorizzazione preventiva e solo per alcuni casi di assistenza sanitaria. - Art. 8(1) della Direttiva 2011/24/UE. DGPROGS ex Uff. II DGRUERI8

9 Cure programmate Nello specifico, l’assistenza sanitaria transfrontaliera, che può essere soggetta all’autorizzazione preventiva, è indicata all’Articolo 8(2) della Direttiva ed è limitata alle cure mediche che: comportano il ricovero del paziente per almeno una notte; o richiedono l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; o richiedono cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; o sono fornite da un prestatore di assistenza sanitaria che, all’occorrenza, potrebbe suscitare preoccupazione quanto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza erogata. DGPROGS ex Uff. II DGRUERI9

10 Cure non programmate REGOLAMENTI Diritto a ricevere prestazioni in natura che si rendono necessarie per motivi medici nel corso di un soggiorno in uno Stato membro - Art. 19(1) del Regolamento (CE) 883/2004. Prestazioni erogate, dallo Stato membro di dimora, come se gli interessati fossero assicurati in virtù della sua legislazione. Tessera europea di assicurazione malattia – TEAM Art. 25(1) del Regolamento (CE) 987/2009) DGPROGS ex Uff. II DGRUERI10

11 Cure non programmate Direttiva Sempre ricorso ai Regolamenti, se non altrimenti richiesto esplicitamente dal paziente. In nessun caso, è motivo sufficiente per rifiutare l’accesso all’assistenza sanitaria alle persone assicurate in possesso di una tessera europea di assicurazione malattia. DGPROGS ex Uff. II DGRUERI11

12 Rimborso dei costi Regolamenti Fruizione di cure programmate, se autorizzate preventivamente, senza anticipare i costi. Rimborso tra le istituzioni degli Stati membri coinvolti (Articolo 35 del Regolamento (CE) 883/2004) alle condizioni e alle tariffe vigenti nello Stato membro di cura (Articolo 26(6) del Regolamento (CE) 987/2009). Possibilità di rimborso, direttamente nello Stato membro di cura o nello Stato membro competente (Articolo 26(6) del Regolamento (CE) 987/2009), se i costi delle prestazioni sono stati anticipati dalla persona assicurata DGPROGS ex Uff. II DGRUERI12

13 Rimborso dei costi Direttiva Anticipo costi, per cure sanitarie transfrontaliere, direttamente al prestatore di assistenza sanitaria. Rimborso ai pazienti al rientro, se l’assistenza sanitaria erogata è tra le prestazioni offerte dallo Stato membro di affiliazione - Art. 7(1). Rimborso in base alle condizioni e ai costi che sarebbero stati coperti per quelle stesse cure mediche sul territorio dello Stato membro di affiliazione, senza tuttavia superare il costo effettivo delle cure sanitarie ricevute (Articolo 7(3) e (4) della Direttiva). DGPROGS ex Uff. II DGRUERI13

14 Garanzie informative e procedurali Garanzie informative: Regolamenti –Obbligo generale dello Stato membro, di fornire informazioni alle persone assicurate sui loro diritti ai sensi dei Regolamenti, sulle prerogative e procedure che trovano applicazione allorquando decidono di richiedere le prestazioni. –Istituzione Organismi di collegamento, che hanno l’obbligo di rispondere alle richieste in merito all’esercizio dei diritti (Art. 76(4) Reg. (CE) 883/2004, e Art. 3 del Reg. (CE) 987/2009) DGPROGS ex Uff. II DGRUERI14

15 Garanzie informative e procedurali Direttiva –Istituzione di uno o più punti di contatto nazionali per fornire ai pazienti le informazioni per facilitare l’accesso all’assistenza sanitaria transfrontaliera all’interno dell’Unione Europea - art. 6 –Quali informazioni?: diritti dei pazienti autorizzazioni (condizioni e procedure); cure rimborsabili; termini, condizioni e procedure di rimborso dei costi; procedure di ricorso, amministrative e giurisdizionali; standard e orientamenti di qualità e sicurezza del sistema sanitario nazionale; prestatori di assistenza sanitaria (professionisti sanitari, ospedali e altri centri di cura), anche riguardo alla loro autorizzazione a fornire servizi o su eventuali restrizioni a loro carico; accessibilità agli ospedali per le persone con disabilità. DGPROGS ex Uff. II DGRUERI15

16 Garanzie informative e procedurali I prestatori di assistenza sanitaria devono fornire informazioni specifiche sulle cure da loro fornite, e in particolare su: opzioni terapeutiche (tipologie di cure disponibili per una determinata malattia); disponibilità delle cure (es. liste di attesa); qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria da essi fornita; tariffe e onorari delle prestazioni sanitarie, dettagliati e comprensibili; iscrizione o autorizzazione a fornire prestazioni sanitarie; assicurazione o altri mezzi di tutela per la responsabilità professionale in caso di danni. DGPROGS ex Uff. II DGRUERI16

17 Garanzie informative e procedurali Garanzie procedurali: Le procedure amministrative devono essere: –basate su criteri obiettivi, non discriminatori, necessari e proporzionati all’obiettivo da conseguire – Art. 9 –facilmente accessibili e le relative informazioni devono essere rese pubbliche a livello opportuno I tempi entro i quali trattare le richieste di assistenza sanitaria transfrontaliera devono essere: –ragionevoli –resi pubblici. Le decisioni relative alla fruizione dell’assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso devono essere: –debitamente motivate –soggette a revisione –impugnabili in via giurisdizionale DGPROGS ex Uff. II DGRUERI17

18 GRAZIE PER L’ATTENZIONE DGPROGS ex Uff. II DGRUERI18 Il corso di formazione è stato realizzato con il supporto finanziario della Commissione Europea


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