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La cittadinanza europea: problemi e prospettive

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Presentazione sul tema: "La cittadinanza europea: problemi e prospettive"— Transcript della presentazione:

1 La cittadinanza europea: problemi e prospettive

2 Cittadinanza Europea È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. (Art. 8 Trattato di Maastricht) E cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. (Art. 9 Trattato di Lisbona)

3 Libertà di circolazione
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. (Articolo 21 - ex articolo 18 del TCE)

4 Libertà di circolazione
Direttiva 2004/38/EC relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e delle loro famiglie di muoversi e risiedere liberamente nel territorio degli stati membri

5 Diritto di voto Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. […] ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. (Articolo 22 - ex articolo 19 del TCE)

6 Tutela diplomatica Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela. (Articolo 23 - ex articolo 20 del TCE)

7 Diritto di petizione Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 227.

8 Mediatore europeo Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228.

9 Diritto di scrivere alle istituzioni europee nella propria lingua
Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea in una delle lingue menzionate all'articolo 55, paragrafo 1, di tale trattato e ricevere una risposta nella stessa lingua.

10 Diritto di Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE)
Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. (Art. 11, paragrafo 4 Trattato di Lisbona)

11 Altri diritti transfrontalieri
Diritto di accesso alla previdenza sociale Diritto alle cure mediche all’estero Diritto di studiare all’estero Diritti dei passeggeri Acquisti online, tariffe telefonia mobile, energie sicure

12 Legge di accesso alla cittadinanza italiana per le 2° generazioni (Legge n. 91 del 1992)
I nati in Italia da genitore non italiano regolarmente residente possono diventare italiani se, oltre a essere stati registrati all’anagrafe, hanno anche risieduto in Italia legalmente e fino alla maggiore età. In questo caso devono presentare al Comune di residenza una dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana e devono farlo prima di aver compiuto 19 anni. Se non si rispettano questi termini, si dovrà fare la domanda per residenza ed aver risieduto per almeno 3 anni. Per i figli di immigrati non nati in Italia non è attualmente previsto un percorso ad hoc; possono solo seguire i canali di accesso alla cittadinanza disponibili per i loro genitori: quindi per residenza (10 anni più dimostrazione di reddito minimo, criterio discrezionale ma spesso applicato, per questo la cittadinanza per residenza è già stata rifiutata ad alcuni figli di immigrati che l’hanno richiesta) o per matrimonio con cittadino/a italiano/a. La legge prevede che i figli di immigrati possano ricevere la cittadinanza italiana se i loro genitori riescono ad ottenerla. Ma questo può avvenire solo se il figlio è ancora minorenne quando il genitore diventa italiano e se i due familiari convivono in Italia. Pochi genitori stranieri conoscono questo percorso e spesso, visti i tempi lunghi e non certi della procedura di naturalizzazione, diventano cittadini quando i figli sono ormai maggiorenni e quindi senza possibilità di assicurarla direttamente anche a loro. Tutti e tre i punti sopra esposti valgono per le seconde generazioni che hanno entrambi i genitori senza cittadinanza italiana.


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