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WHISTLEBLOWING.

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Presentazione sul tema: "WHISTLEBLOWING."— Transcript della presentazione:

1 WHISTLEBLOWING

2 Il WHISTLEBLOWING consiste nel segnalare condotte illecite.

3 L’art. 54-bis del DLgs 165/2001 prevede un meccanismo di tutela del pubblico dipendente che segnala illeciti.

4 Articolo 54-bis Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5 Soggetti a cui viene garantita la tutela della riservatezza
La tutela della riservatezza è garantita al dipendente che segnali eventuali situazioni di illecito, di qualunque genere, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro sia in virtù dell’ufficio rivestito sia in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Le segnalazioni possono essere presentate anche in caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe). In tale ipotesi, l’amministrazione (presso cui il segnalante si è trasferito o è stato comandato o distaccato) ricevuta la segnalazione la inoltrerà all’A.N.AC. o all’Ateneo (all’indirizzo di posta elettronica: oppure a mezzo del servizio postale o tramite posta interna in busta ermeticamente chiusa indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “RISERVATA – RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”). Tale procedura sarà evidenziata sul sito. In base alle Linee guida ANAC 6/2015: 1) la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante è estesa anche a chi, non essendo pubblico dipendente, rientri in una delle seguenti categorie di soggetti che operano all’interno dell’Ateneo: collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo; titolari di organi; titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche; collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Ateneo. 2) sarà revocata la tutela al soggetto che effettua la segnalazione, nei casi in cui sia accertata anche con sentenza di primo grado la responsabilità del segnalante a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art c.c.

6 Segnalazioni meritevoli di tutela
Ad avviso dell’ANAC, sono meritevoli di tutela le segnalazioni aventi ad oggetto le condotte illecite concernenti: l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice); le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. In base alle Linee guida ANAC 6/2015, non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni basate su meri sospetti o voci. Tuttavia non è necessario che il soggetto segnalante sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti e dell’autore, essendo sufficiente che il soggetto, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito. A tal fine, è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all’amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

7 Segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione
La segnalazione che venga presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione - con una delle seguenti modalità: consegna a mano invio del modulo compilato e sottoscritto all’indirizzo di posta elettronica: a mezzo del servizio postale o tramite posta interna in busta ermeticamente chiusa indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “RISERVATA – RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”; verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della prevenzione della corruzione o ad uno dei soggetti legittimati alla ricezione.

8 Segnalazioni all’ANAC
La presentazione della segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nelle more dell’adozione di un sistema automatizzato di gestione delle segnalazioni, può essere effettuata utilizzando il modulo pubblicato sul sito dell’Autorità, all’indirizzo .

9 Divieto di discriminazione del soggetto che effettua la segnalazione
A tutela di coloro che effettuano la segnalazione di illecito è garantito, oltre alla tutela della riservatezza dell’identità del segnalante nei termini esposti in precedenza, altresì il divieto di sottoporre il dipendente a sanzioni, licenziamento o misure discriminatorie dirette o indirette, in ragione della presentazione della segnalazione o della denuncia.

10 Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia alla Circolare 30 del 10 settembre pubblicata sul sito seguendo il percorso Amministrazione trasparente » Altri contenuti » Altri contenuti - Anticorruzione » Segnalazione di illeciti - ed alla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.


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