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TRATTAMENTO INDENNITARIO CONSIGLIERI IN CARICA

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Presentazione sul tema: "TRATTAMENTO INDENNITARIO CONSIGLIERI IN CARICA"— Transcript della presentazione:

1 TRATTAMENTO INDENNITARIO CONSIGLIERI IN CARICA
Elaborazione e predisposizione di un documento che evidenzia in sintesi gli interventi normativi che hanno disciplinato negli anni il trattamento indennitario dei Consiglieri regionali e l’istituto dell’assegno vitalizio, nell’ottica di una riduzione dei costi della politica. Valori fino al 4 gennaio 2011 (l.r. 13 ottobre 1972, n. 10 e s.m.i.) Indennità di carica € ,09 Indennità di Funzione massima € ,27 (Presidente Giunta e Consiglio) Rimborso spese così suddiviso: parte forfettaria € ,56 (8 gettoni di presenza) € ,00 (3.000 km) parte variabile € ,07 (fino ad un max di 23 gettoni) * importo calcolato moltiplicando il costo medio d’esercizio € 0, per i km percorsi (c.d. “percorso circolare”) art. 2, l.r. 10/1972 Rimborso spese viaggio (Missioni) max n. 11 viaggi nel territorio dello Stato max n. 3 viaggi in località dell’Unione Europea

2 Valori dal 5 gennaio 2011 (legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27)
Indennità di carica € ,28 Indennità di Funzione massima € ,27 (Presidente Giunta e Consiglio) Rimborso spese così suddiviso: parte forfettaria € ,56 (8 presenze) € ,00 (3.000 km) parte variabile € ,07 (fino ad un max di 23 presenze. Introduzione dei gravami indennità ridotta per mancata firma a sedute Aula o Commissione permanente principale). * importo calcolato moltiplicando il costo medio d’esercizio € 0, per i km percorsi a/r dalla residenza alla sede della riunione. Abolizione del c.d. “percorso circolare”. Rimborso spese viaggio (Missioni) max n. 11 viaggi nel territorio dello Stato max n. 3 viaggi in località dell’Unione Europea

3 Valori dal 1 ottobre 2011 (adeguamento all’indennità parlamentare e l
Valori dal 1 ottobre 2011 (adeguamento all’indennità parlamentare e l.r. 28 dicembre 2011, n. 25) Indennità di carica € ,71 (sganciata dall’Indennità Parlamentare dal 30/12/2011) Indennità di Funzione massima € ,15 (Presidente Giunta e Consiglio) Rimborso spese così suddiviso: parte forfettaria € ,56 (8 presenze) € ,00 (3.000 km) parte variabile € ,07 (fino ad un max di 23 presenze. Introduzione dei gravami indennità ridotta per mancata firma a sedute Aula o Commissione permanente principale). * importo calcolato moltiplicando il costo medio d’esercizio € 0, per i km percorsi a/r dalla residenza alla sede della riunione. Abolizione del c.d. “percorso circolare”. Rimborso spese viaggio (Missioni) max n. 11 viaggi nel territorio dello Stato max n. 3 viaggi in località dell’Unione Europea La legge regionale 3 ottobre 2012, n. 12 riduce il rimborso fino ad un max di n. 7 viaggi

4 Valori dal 1 gennaio 2013 (legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16)
Indennità di carica € ,00 Indennità di Funzione massima € ,00 (Presidente Giunta e Consiglio) Rimborso spese di esercizio del mandato € 4.500,00 Rimborso spese viaggio (Missioni) rimborso per spese di viaggio effettivamente sostenute da Presidente di Giunta e Consiglio, Assessori e componenti UDP e Presidenti di Commissione consiliari. rimborso per spese di viaggio effettivamente sostenute dai Consiglieri con speciali incarichi affidati loro dal Consiglio regionale fuori dal territorio regionale.

5 Valori dal 1 novembre 2014 (legge regionale 5 novembre 2014, n. 16)
Indennità di carica € ,00 Indennità di Funzione massima € ,00 (Presidente Giunta e Consiglio) Rimborso spese di esercizio del mandato € 4.050,00

6 Valori dal 1 febbraio 2016 (legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1)
Indennità di carica € ,00 Indennità di Funzione massima € ,00 (Presidente Giunta e Consiglio) Rimborso spese di esercizio del mandato € 3.500,00 (ridotto di un terzo per i membri della Giunta e dell’Ufficio di Presidenza che utilizzano con continuità un’autovettura di servizio

7 ASSEGNO VITALIZIO Istituto dell’assegno vitalizio al 1 gennaio 2010 (l.r. 3 settembre 2001, n. 24) Corresponsione ai Consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano corrisposto il contributo per un periodo di almeno cinque anni di mandato e che abbiano compiuto i 65 anni di età. Possibilità di anticipazione fino al cinquantacinquesimo anno di età, secondo coefficienti di riduzione (solo per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della l.r. 24/2001). Ammontare dell’assegno vitalizio determinato in percentuale sull’indennità di carica mensile lorda dei Consiglieri in carica e varia in relazione al numero di anni di mandato: cinque anni di contribuzione versata: 30% dieci anni: 60% vent’anni e oltre: 80%. Reversibilità onerosa: la percentuale della quota reversibile dell’assegno vitalizio passa dal 50% al 60%. Cessa la possibilità di incrementare annualmente l’assegno vitalizio sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati ISTAT riferito all'anno precedente.

8 Istituto dell’assegno vitalizio al 1 gennaio 2011 (l. r
Istituto dell’assegno vitalizio al 1 gennaio 2011 (l.r. 31 dicembre 2010, n. 27) Corresponsione ai Consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano corrisposto il contributo per un periodo di almeno cinque anni di mandato e che abbiano compiuto i 65 anni di età. Possibilità di anticipazione fino al cinquantacinquesimo anno di età, secondo coefficienti di riduzione (solo per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della l.r. 24/2001). Fissa l’ammontare dell’assegno vitalizio che viene determinato sull’indennità di carica mensile lorda alla data del 30 settembre 2010 (€ 9.948,09) . Restano invariate le percentuali in relazione al numero di anni di mandato: cinque anni di contribuzione versata: 30% dieci anni: 60% vent’anni e oltre: 80%. Reversibilità onerosa: la percentuale della quota reversibile dell’assegno vitalizio passa dal 50% al 60%. Ripristina la possibilità di incrementare annualmente l’assegno vitalizio sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati ISTAT riferito all'anno precedente a partire da GENNAIO 2012.

9 Istituto dell’assegno vitalizio al 1 gennaio 2012 (l. r
Istituto dell’assegno vitalizio al 1 gennaio 2012 (l.r. 28 dicembre 2011, n. 25) Abolizione dell’assegno vitalizio a decorrere dalla X legislatura. Sposta l’incremento annuale dell’assegno vitalizio sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati ISTAT alla data del 1 GENNAIO 2013. Istituto dell’assegno vitalizio al 1 gennaio 2013 (l.r. 27 dicembre 2012, n. 16) Introduce la disciplina di esclusione dall’erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione. Istituto dell’assegno vitalizio al 1 gennaio 2013 (l.r. 28 dicembre 2012, n. 18) operai ed impiegati ISTAT alla data del 1 GENNAIO 2016.

10 Istituto dell’assegno vitalizio al 1 gennaio 2015 (l. r
Istituto dell’assegno vitalizio al 1 gennaio 2015 (l.r. 15 dicembre 2014, n. 21) Cancella, per i Consiglieri cessati dal mandato in legislature precedenti la X, l’istituto dell’anticipazione e fissa il limite di età per il diritto all’assegno vitalizio a 65 anni. Introduce la riduzione dell’assegno vitalizio dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, secondo le seguenti percentuali progressive: a) del 6 per cento per l'importo fino ai 1.500,00 euro; b) dell'ulteriore 9 per cento per la parte compresa tra i 1.501,00 euro fino a 3.500,00 euro; c) dell'ulteriore 12 per cento per la parte compresa tra i 3.501, 00 euro e i 6.000,00 euro; d) dell'ulteriore 15 per cento per la parte superiore ai 6.000,00 euro. Ai titolari di altro assegno vitalizio (Parlamento italiano e/o Europeo) viene applicata un’ulteriore decurtazione pari al 40% dell’importo mensile ridotto. Sposta l’incremento annuale dell’assegno vitalizio sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati ISTAT alla data del 1 GENNAIO 2020.

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