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art. 69 legge D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito in L. 6/08/208, n.133

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Presentazione sul tema: "art. 69 legge D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito in L. 6/08/208, n.133"— Transcript della presentazione:

1 art. 69 legge D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito in L. 6/08/208, n.133
Interpretazione ed applicazione Laura Folin Università IUAV di Venezia

2 Art. 3 Decreto Legislativo 165/2001
I docenti universitari sono esclusi dalla contrattualizzazione del rapporto di lavoro contrariamente al personale tecnico amministrativo, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale di lavoro in conformità al CCNL- Comparto università Laura Folin Università IUAV di Venezia

3 I professori e i ricercatori universitari
I professori e i ricercatori universitari quindi sono regolati da leggi che stabiliscono i diritti, i doveri e la retribuzione. Laura Folin Università IUAV di Venezia

4 L'art. 69 ha l'evidente scopo di
realizzare un incremento di entrate nel bilancio dello Stato, attraverso un prelievo una tantum sugli aumenti automatici biennali delle retribuzioni dei docenti (personale non contrattualizzato) Laura Folin Università IUAV di Venezia

5 Art. 69. Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali
1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti e' differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento e' utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. 2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. 3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento. Laura Folin Università IUAV di Venezia

6 Art. 69. Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111. 5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio. 6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Laura Folin Università IUAV di Venezia

7 Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali:
questo articolo è composto da 6 commi: I primi 3 differiscono di 12 mesi, a partire dal 1 gennaio 2009 e con una misura una tantum gli automatismi stipendiali per i lavoratori del pubblico impiego, anche nel caso di passaggi di qualifica o di pensionamento. Dato che si tratta soltanto di un differimento, allo scadere dei 12 mesi, essi saranno regolarmente corrisposti e questo periodo viene conteggiato al fine delle maturazioni successive. Laura Folin Università IUAV di Venezia

8 Laura Folin Università IUAV di Venezia
I commi 4 e 5 Il comma 4 riguarda l’ordinamento giudiziario, mentre i commi 5 e 6 riguardano le università. Il comma 5 fornisce una valutazione dei risparmi sul settore universitario: 13,5 milioni di euro per il 2009, 27 milioni per il 2010 e 13,5 per il 2011. Laura Folin Università IUAV di Venezia

9 Laura Folin Università IUAV di Venezia
Il comma 6 dell’art. 69 garantisce, attraverso la decurtazione, la copertura finanziaria per far fronte alla restituzione dei soldi dovuti alla fine del periodo di differimento. Laura Folin Università IUAV di Venezia

10 Laura Folin Università IUAV di Venezia
le Università: . “Il risparmio” (ovvero la parte di retribuzioni non corrisposte a seguito della decurtazione di cui al comma 1 dell’art. 69), a beneficio unicamente del bilancio dello Stato, dovrà essere versato e imputato al capo X, capitolo 2368 dello Stato di previsione delle Entrate del Bilancio dello Stato, secondo le modalità che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il MEF, sta definendo (v. nota del 17/02/2009 prot. 221 Ufficio III). Le risorse dovranno essere imputate al capo X capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato. Le università dovranno comunque provvedere all’integrale copertura previdenziale, per il personale che cessa dal servizio, con diritto a pensione (come previsto dal comma 3) e far fronte ai “maggiori oneri”, derivanti dall’attuazione del comma 1 (che dispone la decurtazione del 2,50%). La copertura previdenziale, prevista dal comma 3, sulla quota non erogata per il personale che cessa durante il periodo di riferimento, non è estesa al personale che rimane in servizio. In realtà come vedremo, per il personale che rimane in servizio ci sono indicazioni contrastanti circa a tale copertura previdenziale. Laura Folin Università IUAV di Venezia

11 tuttavia Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con messaggio n. 149/2008 del 25/11/2008, ha precisato che: “le ritenute previdenziali vengono calcolate e versate sull’intera progressione economica, al lordo della ritenuta per il differimento” Detta ritenuta”…è detratta dall’imponibile fiscale” Il Cineca invece, sulla base della conferma di fonti non ufficiali, ha fornito la seguente indicazione: “ la copertura previdenziale, prevista dal comma 3, sulla quota non erogata per il personale che cessa durante il periodo di differimento, non va estesa al personale che rimane in servizio”. Laura Folin Università IUAV di Venezia

12 Differimento “una tantum”
Per assicurare che il differimento venga effettuato una sola volta, alla maturazione della classe successiva, la procedura adottata dal MEF, prima di provvedere con l’eventuale differimento, verifica l’esistenza della ritenuta già applicata Laura Folin Università IUAV di Venezia

13 In pratica, secondo quanto indicato nella nota anzidetta
la decurtazione di cui trattasi comporterebbe: una riduzione stipendiale, pari al 2,50% della maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio ma non una riduzione contributiva, in quanto i contributi ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza devono essere comunque versati in misura piena Laura Folin Università IUAV di Venezia

14 Art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
La legge 25 agosto 1995, n. 335 prevede che, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, si applica l’art. 12 della legge 30 aprile 1960, n. 153 che dispone: “retribuzione imponibile è la retribuzione costituita da qualsiasi emolumento o beneficio in danaro o in natura (ivi compresi i servizi)” Pertanto l’eventuale trattenuta previdenziale, da effettuarsi sullo stipendio virtuale intero, contrasta con il principio sopra citato, che prevede di assoggettare a contributi quanto effettivamente corrisposto. Laura Folin Università IUAV di Venezia

15 Come si applica il comma 2 dell’art. 69
la norma dispone che: al personale docente e ricercatore in servizio, che nel corso del 2009 ha diritto agli automatismi stipendiali, si attribuisce il valore della classe ridotto del 2,5%. Sulla quota decurtata la norma non prevede alcuna copertura previdenziale, ma... Laura Folin Università IUAV di Venezia

16 Messaggio n. 149 del MEF del 25/11/2008
Le indicazioni del messaggio n. 149 del MEF del 25/11/2008 dispongono in realtà l’assoggettamento contributivo. Laura Folin Università IUAV di Venezia

17 Progressione economica del personale docente
I professori Straordinari e Associati Non Confermati, all’atto della nomina, vengono inquadrati nella classe iniziale (0) e dopo due anni percepiscono il primo a.b. pari al 2.50% calcolato sulla classe iniziale. Dopo la conferma in ruolo, rispettivamente come ordinario o associato, la progressione economica del tempo pieno si sviluppa nel seguente modo: Laura Folin Università IUAV di Venezia

18 Il personale docente CONFERMATO a TEMPO PIENO:
ha una doppia progressione di carriera : La prima si sviluppa dalla classe iniziale (cl. 0) alla 6^ classe l’ aumento corrisponde all’8% dello stipendio base La seconda si sviluppa dalla classe 7^ alla 14^ l’aumento è pari al 6%. Dopo la maturazione della 14^ classe si applicano solo gli scatti biennali, il cui aumento è pari al 2,50%. classi e scatti di stipendio vengono maturati ogni due anni Laura Folin Università IUAV di Venezia

19 In caso di regime a tempo definito
La progressione economica si articola in 6 classi biennali dell’8%. Successivamente a tale classe si applicano una serie di aumenti biennali del 2,50% calcolati sulla 6^ classe Nel caso di opzione per il regime a tempo pieno la misura del trattamento economico spettante è maggiorata del 40% rispetto a quella relativa al tempo definito. Laura Folin Università IUAV di Venezia

20 per il personale ricercatore invece:
La retribuzione mensile di un Ricercatore Non Confermato, durante il primo anno di servizio, è costituita da: Stipendio Tabellare Indennità Integrativa Speciale Assegno aggiuntivo (pari al 70 % di quello di associato dopo il primo anno di servizio) Dopo il primo anno di effettivo servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 31/01/2005, n. 7 convertito in L. 31/03/2005, n. 43, il trattamento economico del ricercatore universitario è pari al 70% di quello previsto per il professore universitario associato a tempo pieno di pari anzianità. Successivamente e fino alla conferma in ruolo lo stipendio aumenta, con cadenza biennale, del 2,50%. Laura Folin Università IUAV di Venezia

21 La progressione economica del Tempo Pieno si sviluppa in:
Dopo la conferma in ruolo la progressione economica dei ricercatori a tempo pieno è la seguente: La progressione economica del Tempo Pieno si sviluppa in: - successive 6 classi biennali di stipendio pari all’8% della classe attribuita all’atto della conferma In seguito, in ulteriori classi biennali pari a: - 6% della 6^ classe - dopo la 14^ classe vengono attribuito gli aumenti biennali del 2,50% calcolati sulla 14^ classe Laura Folin Università IUAV di Venezia

22 confermati a tempo definito:
dalla classe iniziale (cl. 0) sino alla 6^ classe il valore dell’aumento biennale è pari all’8% dello stipendio. Oltre la 6^ classe vengono maturati degli scatti biennali il cui valore è pari al 2,5% di aumento sullo stipendio corrispondente all’ultima classe. Laura Folin Università IUAV di Venezia

23 Laura Folin Università IUAV di Venezia
art. 24 legge 23/12/1998, n. 448 Dal 1°gennaio 1998: lo stipendio tabellare l’indennità integrativa speciale gli assegni fissi e continuativi dei docenti e ricercatori universitari sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall’ISTAT, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di personale pubblico contrattualizzato. La percentuale di aumento (mediamente pari al 2% annuo circa) è determinata con DPCM. Laura Folin Università IUAV di Venezia

24 Che cosa s’intende per stipendio classe iniziale:
è lo stipendio base che viene attribuito al personale inquadrato nelle quattro differenti situazioni giuridiche: - confermato a tempo pieno - confermato a tempo definito - non confermato a tempo pieno - non confermato a tempo definito Laura Folin Università IUAV di Venezia

25 Che cosa s’intende per valore delle classi:
le classi vengono calcolate sulla base della progressione economica Laura Folin Università IUAV di Venezia

26 Impatto dell’art. 69 L. 133/08 sulle retribuzione in godimento
Lo scatto biennale maturato rispettivamente dell'8%, del 6% e del 2,5% viene abbattuto, una tantum per 12 mesi, del 2,5%. Pertanto gli automatismi stipendiali si riducendosi rispettivamente a: - 5,5% - 3,5% - zero. Nel caso di maturazione di scatto biennale o di cifra corrispondente allo scatto, non verrà erogato alcun importo, perché il valore è coincidente alla percentuale di abbattimento. Allo scadere dei 12 mesi verrà ripristinato il valore dello scatto maturato in quel biennio e si riprenderà quindi la normale progressione economica. Il prelievo nella misura percentuale del 2,5%, verrà operato su tutti i docenti a tempo pieno e a tempo definito, nessuno escluso . Laura Folin Università IUAV di Venezia

27 Il personale in servizio
Per il personale in servizio, che effettua passaggi di qualifica durante il periodo di differimento (2009) comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di detto periodo e con la medesima decorrenza, si procederà alla rideterminazione del trattamento economico. A detto personale il trattamento economico spettante, a seguito della ricostruzione di carriera, verrà calcolato due volte: - una volta al momento del superamento del triennio di conferma o dello straordinariato, se questo cade nei 12 mesi del periodo predetto - una seconda volta alla fine dei 12 mesi, tenendo conto dell'avvenuta riapplicazione del normale aumento biennale dell‘ 8% o del 6%. Il periodo di 12 mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Laura Folin Università IUAV di Venezia

28 considerando l’intera classe al termine del periodo di differimento
In caso di passaggio di qualifica durante il periodo di differimento che comporta la determinazione dell’assegno ad personam L’assegno ad personam andrà determinato tenendo conto della decurtazione in essere e dovrà poi essere quindi RIDETERMINATO considerando l’intera classe al termine del periodo di differimento Laura Folin Università IUAV di Venezia

29 Assegno aggiuntivo o di tempo pieno
Molte sedi hanno applicato il differimento del 2,50% solo su: stipendio tabellare perché è l’unica voce sulla quale si applicano gli automatismi stipendiali. mentre per quanto riguarda l’assegno aggiuntivo o di tempo pieno è previsto un incremento dell’importo solo relativamente alla 1^, 3^ e 5^ classe e sino alla maturazione della 5^ classe. Dalla 6^ classe in poi, l’assegno diventa costante. Dal 1998 l’assegno aggiuntivo viene rivalutato unicamente con l’aumento annuale ISTAT. Ne consegue che l’assegno aggiuntivo (o di tempo pieno) non può essere gravato del differimento del 2,5%, semplicemente perché non è soggetto ad aumenti biennali, soprattutto dalla 6^ classe in poi. Laura Folin Università IUAV di Venezia

30 Il personale che cessa durante il periodo di differimento
I docenti che accedono alla pensione, durante i 12 mesi del periodo di differimento, che sono stati assoggettati alla decurtazione di cui al comma 1 dell’art. 69, non avranno un’ulteriore penalizzazione, in quanto il valore economico della classe di stipendio o dell’aumento biennale integralmente maturato, verrà attribuito allo scadere del differimento. Vi sarà pertanto copertura previdenziale anche sulla quota non erogata A costoro il calcolo della pensione e della buonuscita verrà fatto due volte. Laura Folin Università IUAV di Venezia

31 Calcolo della pensione:
una prima volta al momento del pensionamento che avviene in uno dei 12 mesi del periodo di differimento, con la maturazione ridotta della classe o dello scatto biennale. una seconda volta allo scadere dei 12 mesi del periodo di differimento, questa volta tenendo conto del normale aumento biennale dell'8% o del 6% che il docente avrebbe maturato se non ci fosse stato il differimento e la riduzione dello scatto. Laura Folin Università IUAV di Venezia

32 Valutazione dell'attività di ricerca
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10/11/2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca” Art. 3-ter Valutazione dell'attività di ricerca Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazione scientifiche. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. 3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale. 4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori. Laura Folin Università IUAV di Venezia

33 Docenti confermati a tempo pieno
La decurtazione nella prima progressione economica viene calcolato sullo stipendio classe iniziale La decurtazione nella seconda progressione economica è pari al 2,50% dello stipendio corrispondente alla 6^ classe Laura Folin Università IUAV di Venezia

34 Laura Folin Università IUAV di Venezia
Esempio n. 1 professore ordinario in servizio prima progressione economica Tempo Pieno cl. 2 01/06/2009 maturazione di stipendio T.P prima progressione economica cl. 1 classe 0 € ,38 valore (integrale) della classe 8% : € 2.772,83 valore della classe (ridotta 5,5%) da attribuire nel corso del 2009: € ,32 Laura Folin Università IUAV di Venezia

35 Stipendio da attribuire al 01/06/2009
Stipendio tabellare prof. ordinario Tempo pieno 01/06/2009 € 1.906,32 + € ,38 = € ,70 anziché € ,21 Laura Folin Università IUAV di Venezia

36 viene ripristinato il valore della classe all’8%
dal 01/06/2010 viene ripristinato il valore della classe all’8% pertanto l’importo a.l. di stipendio da considerare, ai fini della riliquidazione del trattamento di pensione sarà di € ,21 Laura Folin Università IUAV di Venezia

37 Esempio n. 2 cessazione docente che matura la classe nel corso del 2009
prof. Associato T.P. II progressione che avrebbe maturato la cl. 14 sc. 1 dec. 30/01/2009 in applicazione art. 69 L. 133/08: Descrizione Importo Importo dello scatto ,86 Stipendio classe iniziale ,93} Valore delle classi ,42} = € ,35 (cl. 14) Indennità Integrativa Speciale ,17 Assegno aggiuntivo ,41 Decurtazione cl./sc. art ,86 Quindi a decorrere dal 30/01/09 ha percepito : - Stipendio XIV cl. € ,35 ( a seguito della decurtazione del 2,50% € ,35 = € 1.347,86) Laura Folin Università IUAV di Venezia

38 Alla scadenza del differimento dal 30/01/2009
prof. Associato T.P. II progressione cl. 14 ^ sc. 1 dec. 30/01/2010 Applic. art. 69 L. 133/08: Descrizione Importo Importo dello scatto ,86 Stipendio classe iniziale ,93 Valore delle classi ,42 Indennità Integrativa Speciale ,17 Assegno aggiuntivo ,41 Attribuzione cl./sc. art ,86 L’importo di stipendio cl. 14/1 da corrispondere dal 30/01/2010 sarà: € ,21 Laura Folin Università IUAV di Venezia

39 durante il differimento sarà corrisposto l’importo di € 1.906,33
Esempio n. 3 cessazione dal servizio durante il periodo di differimento Professore Ordinario Tempo Pieno I progr. econ. cl. 6^ scatto 0 classe 01/06/ cessazione 01/11/2009 applic. art. 69 L. 133/08 Descrizione Importo Importo dello scatto ,11 Stipendio classe iniziale ,39 } Valore delle classi ,98 } € ,37 Indennità Integrativa Speciale ,48 Assegno aggiuntivo ,16 Decurtazione cl./sc. art ,51 (importo calcolato su stip. cl. Iniziale € ,39) € 2.772,84 (8% di € ,39) - € 886,51 (valore pari a 2,50% di € ,39)= € 1.906,33 Pertanto la retribuzione spettante dal 01/11/2009 sarà pari a: € ,53 (stip. cl. 5) ,33 = € ,86 anziché € ,36 (stip. Integrale cl. 6) Il valore della classe nella I progressione economica è pari a € 2.772,84 durante il differimento sarà corrisposto l’importo di € 1.906,33 A decorrere dal 01/11/2009 la pensione e la buonuscita saranno calcolate sull’importo stipendiale decurtato Laura Folin Università IUAV di Venezia

40 Alla scadenza del differimento
Professore ordinario Tempo Pieno I progressione economica cl. 6^ scatto 0 appl. art. 69 L. 133/08: Descrizione Importo Importo dello scatto ,11 Stipendio classe iniziale ,39 Valore delle classi ,98 Indennità Integrativa Speciale ,48 Assegno aggiuntivo ,16 attribuzione cl./sc. art ,51 A decorrere dal 01/06/2010 la pensione e la buonuscita dovranno essere riliquidate, senza la decurtazione di € 886,51, sulla retribuzione complessiva di € € ,36 (cl. 6 di stip.). Al 01/11/2010 ci sarà ulteriore riliquidazione con l’attribuzione delle quote mensili maturate. Laura Folin Università IUAV di Venezia

41 Laura Folin Università IUAV di Venezia
Esempio n. 4 professore ordinario cl. 13 seconda progressione economica dec. 12/07/2007 cessazione 1/11/2009 Alla data del 12/07/2009 spetterebbe la 14^ classe, pari all’importo di stipendio di a.l. € ,10. In virtù dell’art. 69, comma 1, tale stipendio viene decurtato di € 1.282,43, ovvero del valore del 2,50 % di € ,36 (stip. 6^ classe seconda progressione economica) A tale decorrenza, pertanto, non verrà liquidato il 6% di € ,36 corrispondente a € 3.077,84 (valore integrale della classe) bensì solo il 3,50% che corrisponde a € 1.795,41 Stipendio alla data del 12/07/2009: € ,26 (cl. 13) + € 1.795,41 = € ,67 A decorrere dal 12/07/2010 verrà corrisposta la 14^ cl. di stipendio pari a € ,09 Laura Folin Università IUAV di Venezia

42 Laura Folin Università IUAV di Venezia
Indicazioni ufficiose da parte dell’INPDAP in attesa di apposita circolare Si deve operare la decurtazione di cui all’art. 69, a partire dalla data di maturazione della classe o dell’aumento biennale. Poiché in caso di cessazione dal servizio è necessario computare, ai fini del calcolo pensionistico della quota A di pensione, oltre l’ultima retribuzione maturata dal soggetto anche le eventuali quote mensili maturate ( mesi intercorrenti tra la decorrenza dell’ultima classe maturata e la cessazione), anche dette quote devono essere decurtate. Così facendo, il dipendente subirà però una duplice decurtazione e l’applicazione di cui all’art. 69 non sarà “una tantum”, come prevede il legislatore. Infatti queste quote mensili si riferiscono alla maturazione della classe successiva a quella già decurtata. Laura Folin Università IUAV di Venezia


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