La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Riflessioni in materia di origine delle merci

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Riflessioni in materia di origine delle merci"— Transcript della presentazione:

1 Riflessioni in materia di origine delle merci
SICINDUSTRIA RAGUSA «Gli Istituti doganali e i nuovi strumenti a disposizione del commercio e delle imprese» 18 marzo 2017 Riflessioni in materia di origine delle merci Relatore: Dott. Luca Moriconi

2 Quando si pensa ad esportare….
Barriere tariffarie e non tariffarie / Accesso ai mercati esteri Classificazione doganale delle merci Procedure doganali e aspetti fiscali Etichettatura, origine, made in

3 Nozione di Origine L’ORIGINE rappresenta uno degli elementi fondamentali dell’accertamento doganale. Il concetto di origine, in sostanza, è diretto ad attribuire a un determinato prodotto la sua "nazionalità", cioè a stabilire in modo certo il luogo nel quale lo stesso è stato fabbricato: o perché in tale paese lo stesso è stato interamente ottenuto o perché vi ha subìto una lavorazione o trasformazione sostanziale.

4

5 Rilevanza del concetto di origine SETTORE ALIMENTARE
Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede la fornitura di informazioni ai consumatori per assicurare un’informazione chiara e corretta sulle caratteristiche e le proprietà dei prodotti. L’indicazione del paese d’origine è obbligatoria nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o provenienza dell’alimento. Il «paese d’origine» è individuato ai sensi del Regolamento (Cee) n. 2913/92 (codice doganale comunitario).

6 Rilevanza del concetto di origine tutela del Made in Italy
In ambito nazionale, la Legge n. 350/2003 ha introdotto sanzioni di carattere penale o amministrativo per contrastare le false o fallaci indicazioni di origine italiana sui prodotti oggetto di importazione o di esportazione. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine. MADE IN …Risponde alla domanda “dove è stato realizzato il prodotto?”. La provenienza è invece il paese da cui una merce proviene, che potrebbe essere quindi un paese di transito, ma non necessariamente d’origine (es, merce di origine cinese proveniente da Hong Kong)

7 Origine preferenziale
Tipologie di ORIGINE Origine non preferenziale (comune/commerciale) È l’origine dichiarata in dogana negli scambi con tutti i Paesi terzi. Costituisce uno degli elementi- base per l’applicazione della tariffa doganale e delle misure di politica commerciale (ad esempio, dazi antidumping), nonché per la definizione del ‘made in’. Il relativo documento è il certificato di origine (C.O., rilasciato dalle CCIAA). Origine preferenziale È l’origine dichiarata in dogana solo per determinati Paesi, per l’applicazione di misure tariffarie preferenziali (riduzione o esenzione daziaria). I relativi documenti sono: EUR1, EUR-MED, Form A, dichiarazione su fattura, dichiarazione su fattura EUR-MED.

8 L’origine non preferenziale delle merci
L’origine doganale non preferenziale (generale/comune/commerciale) è la “nazionalità” di un bene o, più concretamente, il luogo-Paese in cui un prodotto è stato (interamente) ottenuto o dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale. MADE IN …Risponde alla domanda “dove è stato realizzato il prodotto?”. La provenienza è invece il paese da cui una merce proviene, che potrebbe essere quindi un paese di transito, ma non necessariamente d’origine (es, merce di origine cinese proveniente da Hong Kong)

9 A cosa serve l’origine non preferenziale?
Per applicare la tariffa doganale dell’UE (dazi, dazi antidumping, ecc.) Per applicare le misure di politica commerciale (misure di salvaguardia, contingenti, divieti, ecc.) Per le statistiche del commercio estero Per l’etichettatura d’origine o “made in” Per il rilascio dei certificati di origine all’export.

10 Criterio dell’ultima trasformazione sostanziale (art. 60 CDU)
Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un nuovo prodotto o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

11 Regole di conferimento dell’origine non preferenziale ( casi di utilizzo di materiali NON originari)
Cambio di capitolo/voce/sottovoce tariffaria (2/4/6 cifre del Sistema Armonizzato) Lavorazioni o trasformazioni specifiche che conferiscono l’origine del paese in cui vengono effettuate (→ es. Fabbricazione a partire da …) Regola del valore aggiunto aumento di valore dovuto a operazioni di lavorazione/trasformazione e incorporazione di materiali originari, che rappresenti almeno una soglia minima stabilita rispetto al prezzo ‘Ex-works’ del prodotto ottenuto (45%) - vd. esempio slide successiva

12 Esempio – Regola del valore aggiunto 45% Un prodotto viene realizzato in Italia utilizzando materiali originari di Cina e India che rappresentano il 52% del valore franco fabbrica del prodotto. Indirettamente, il valore aggiunto in Italia (per lavorazioni, costi sostenuti, materiali di origine italiana, profitto) è pari al 48%. Il prodotto soddisfa la regola del valore aggiunto e pertanto acquisisce l’origine non preferenziale italiana/unionale. L’ultima trasformazione sostanziale è effettuata in Italia e quindi il prodotto è “Made in Italy”.

13 Dove consultare le c.d. ‘Regole di lista’ (prodotto per prodotto) non preferenziali? Novità dal 1° maggio 2016: Le regole di lista non preferenziali risultano ora incorporate direttamente nel Reg. delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, che integra il Reg. (UE) n. 952/2013, e in particolare nell’allegato Elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono un’origine non preferenziale

14 Regole primarie Esempio Orologeria Regola residuale di capitolo
Se il paese di origine non può essere stabilito applicando le regole primarie, il paese di origine delle merci è quello in cui ha origine la maggior parte dei materiali, come stabilito in base al valore dei materiali. Codice SA 2012 Designazione delle merci Regole primarie ex 9113 Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di prodotti tessili CTH

15 Origine Preferenziale Benefici all’importazione
Per verificare la misura delle preferenze tariffarie applicate dall’UE all’atto dell’importazione di merci originarie dei Paesi Terzi accordisti/beneficiari (esenzione totale o parziale dal pagamento dei dazi), è necessario consultare la Tariffa doganale dell’Unione Europea, tramite il servizio on line ‘TARIC’ accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o da quello dell’Unione europea (Taxud).

16

17 Origine Preferenziale – Regole di acquisizione
Prodotti interamente ottenuti I prodotti sono ottenuti con utilizzo esclusivo di componenti originari e a seguito di un processo produttivo compiuto all’interno di un solo Paese ad es.: prodotti minerari, prodotti agricoli, animali Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati I prodotti possono contenere componenti non originari, purché questi siano sottoposti a determinati livelli minimi di lavorazione, previsti da regole stabilite nei protocolli sull’origine (c.d. regole di lista)

18 Le regole di lista Tre tipologie standard:
cambio della voce doganale (4 CIFRE) delle materie prime non originarie utilizzate effettuazione di lavorazioni specifiche (sulle materie prime non originarie utilizzate) espressamente descritte nella regola di lista regola del valore: previsione di soglie percentuali di valore che non devono essere superate, riferite alle materie prime non originarie utilizzabili nel processo di trasformazione e calcolate sul prezzo ‘franco fabbrica’ del prodotto finito.

19 ACCORDO UE - COREA DEL SUD
MACCHINE/APPARECCHI MECCANICI – CAPITOLO 84 VOCE SA DESCRIZIONE DELLE MERCI Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari 1 2 o EX cap. 84 Reattori, caldaie, macchine, apparecchi meccanici e loro parti, esclusi …. Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

20 Le prove dell’origine preferenziale
Certificato di circolazione merci EUR.1 e EUR- MED Certificato d’origine FormA (per SPG) Dichiarazione di origine su fattura Dire brevemente che EUR2 SOLO PER spedizioni postali p.e. in Algeria, Siria A.TR. Attesta la libera pratica dei prodotti, non l’origine! Chi rilascia i certificati

21 La dichiarazione su fattura
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …………) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale: Unione Europea cumulation applied with ………… (name of country/countries) no cumulation applied Luogo, data e firma manoscritta originale dell’esportatore (se non esentato) SOLO PER EUR-MED

22 Chi compila la dichiarazione su fattura
Valore fino a euro per spedizione: rilasciabile autonomamente da qualsiasi esportatore Valore > euro rilasciabile solo dagli esportatori autorizzati (in questo caso, va indicato il numero di autorizzazione all’interno della dichiarazione, es. IT/001/SR/17) Vedere elenco accordi x esclusioni. Definire VANTAGGI ECONOMICI E DI TEMPI RILASCIO

23 Status di esportatore autorizzato
REQUISITI Effettuare abitualmente operazioni di esportazione verso i paesi interessati Offrire ogni garanzia per l'accertamento del carattere originario dei prodotti Preventiva autorizzazione del competente Ufficio delle Dogane con attribuzione del codice alfanumerico Garantire l’osservanza delle regole e la conservazione delle prove d’origine per 3 anni (5 per la Corea del Sud)

24 Status di esportatore autorizzato
BENEFICI Attestare l'origine preferenziale direttamente su fattura, qualunque sia il valore dei prodotti esportati, con conseguente abbattimento di tempi e di costi. Avere un controllo immediato e diretto, sulla possibilità o meno di attestare l'origine preferenziale dei prodotti esportati. Offrire al proprio cliente estero la possibilità di essere esentato dal pagamento dei dazi all’importazione nel proprio paese. Citare articolo distribuito in copia

25 La dichiarazione del fornitore UE
Ma come è possibile verificare e attestare l’origine dei prodotti se gli stessi sono stati acquistati da soggetti nazionali o dell’Unione?

26 La dichiarazione del fornitore UE nell’ambito di un regime preferenziale Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447 – artt. 61 e ss. Nel fornire all’esportatore le informazioni necessarie per determinare il carattere originario delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali, il fornitore si serve di una dichiarazione del fornitore. La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci. Può essere rilasciata ‘a lungo termine’ (→per il periodo massimo di due anni), e anche con effetto retroattivo, per il periodo massimo di un anno.

27 La dichiarazione del fornitore UE nell’ambito di un regime preferenziale Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447 – all e ss. SOLO PER CUMULO P.E.M. Vedere elenco accordi x esclusioni. Definire VANTAGGI ECONOMICI E DI TEMPI RILASCIO Luogo e data Nome e funzione nella società Firma

28 Informazione Vincolante sull’Origine (I.V.O.)
E’ lo strumento volto a definire in modo certo ed univoco l’origine - preferenziale o non preferenziale - di un prodotto, sia all’importazione che all’esportazione. Fonte normativa : articoli 33 e ss. Reg. UE n. 952/2013 Procedura nazionale: Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 8/D del 08/05/2013

29 Informazione Vincolante sull’Origine (I.V.O.)
Attraverso tale strumento, le aziende interessate possono ottenere una determinazione certa e ‘condivisa’ circa l’origine dei prodotti importati o esportati, assicurandosi in questo modo una più agevole e rapida esecuzione delle formalità di sdoganamento. L’informazione vincolante, una volta rilasciata, impegna le amministrazioni di tutti gli Stati membri ad attenersi al contenuto della stessa, riducendo di fatto i tempi e i costi delle formalità doganali nonché la possibilità che insorgano contestazioni.

30 Informazione Vincolante sull’Origine (I.V.O.)
La richiesta di rilascio di deve essere redatta su un apposito nuovo formulario, reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e indirizzata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione al luogo in cui il richiedente è stabilito o in cui l’IVO deve essere utilizzata. L’IVO viene rilasciata gratuitamente dalla Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, entro 120 giorni dall’accettazione della richiesta. Ha una validità di tre anni.

31 Quando si pensa ad esportare….


Scaricare ppt "Riflessioni in materia di origine delle merci"

Presentazioni simili


Annunci Google