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La tutela dei diritti dei lavoratori

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Presentazione sul tema: "La tutela dei diritti dei lavoratori"— Transcript della presentazione:

1 La tutela dei diritti dei lavoratori
27 novembre 2015

2 In linea di principio … Il legislatore individua una serie di strumenti diretti a rafforzare la tutela dei diritti del lavoratore: Sul piano sostanziale, in materia di inderogabilità delle norme e indisponibilità dei diritti, di garanzia dei crediti, di prescrizione e decadenza; Sul piano processuale, attraverso norme dirette a dare effettività e celerità alla tutela del lavoratore; Sul piano amministrativo, in quanto le strutture del Ministero (DRL e DTL) hanno funzioni conciliative e ispettive.

3 I diritti indisponibili e le norme inderogabili
Quasi tutte le norme regolanti il rapporto di lavoro sono inderogabili, quantomeno in senso peggiorativo, da parte dell’autonomia privata o collettiva L’inderogabilità limita l’autonomia delle parti e determina la nullità e la sostituzione di ogni atto difforme (artt.1339,1374,1419 cod.civ.)

4 Inderogabilità e indisponibilità
Inderogabilità, attiene alla fase costitutiva del rapporto di lavoro: al lavoratore devono essere applicate le norme inderogabili (nullità totale o parziale 1418,comma 1 e 1419, comma 2 cc) Indisponibilità, attiene alla fase successiva la costituzione, quando cioè i diritti sono entrati nella sfera giuridica del lavoratore (rinunce e transazioni)

5 La parziale indisponibilità della retribuzione …
Il bilanciamento di opposti interessi ha condotto a stabilire che la retribuzione può essere oggetto di pignoramento, sequestro e compensazione solo entro determinati limiti. Pignoramento non superiore a un quinto (art.545 cpc) Sequestro conservativo entro gli stessi limiti Compensazione entro gli stessi limiti (1246,n.3 cc) Cessione del quinto dello stipendio

6 Le rinunce e le transazioni
Rinuncia è un atto unilaterale tendende alla dismissione di un diritto da parte del titolare Transazione è il contratto mediante il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite o la prevengono In base all’articolo 2113 cc le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi non sono valide.

7 Ambito di applicazione dell’art. 2113 cc
L’inderogabilità della norma non determina sempre una indisponibilità assoluta . Questa dipende dalla natura del diritto. La dottrina distingue: Diritti assolutamente indisponibili che si sottraggono al 2113 cc e che determinano sempre nullità (diritto alla salute e, in generale quei diritti definiti intransigibili,incedibili, irrinunciabili, imprescrittibili) Diritti relativamente indisponibili soggetti al meccanismo della invalidità e della impugnazione ex art.2113 cc.

8 Un secondo criterio dottrinale:
Diritto primario è un diritto che deriva immediatamente dalla fonte legislativa e, quindi, non è disponibile (diritto alle ferie o al riposo settimanale) Diritto secondario è un diritto che consegue normalmente alla violazione di un diritto primario, ma che è invece, disponibile ( diritto al risarcimento per il mancato godimento delle ferie)

9 Impugnazione delle rinunce e delle transazioni invalide
Rinuncia e le transazioni invalide (diritti inderogabili) possono essere impugnate dal lavoratore, con qualsiasi atto scritto ( anche stragiudiziale) entro il termine di decadenza di 6 mesi decorrente dalla data della cessazione del rapporto, ovvero, entro 6 mesi dalla rinuncia o della transazione se queste sono intervenute dopo la cessazione del rapporto . Scaduto il termine l’atto è sanato.

10 Le rinunce e le transazioni valide
se avvengono: Innanzi le commissioni presso la DTL (art.410 cpc) In sede sindacale (art.412 ter cpc) Innanzi il collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale (412 quater cpc) Innanzi al giudice del lavoro (art.420 cpc) Presso le commissioni di certificazione (art.82 D.Lgs 276/2003)

11 La garanzia dei crediti del lavoratore
In generale la garanzia consiste in un rafforzamento della tutela del diritto: soprattutto attraverso i privilegi, ma anche con altre specifiche disposizioni quali, ad esempio, le garanzie nel caso di trasferimento di azienda (2112 cc) o per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro (Fondo garanzia INPS) oppure col generale diritto ad interessi legali e rivalutazione dei crediti da lavoro.

12 La prescrizione estintiva
I termini della prescrizione estintiva sono : Cinque anni (art.2948 cc) per i crediti da lavoro aventi natura retributiva (n.4) e le indennità di cessazione del rapporto (n.5). Dieci anni (art.2946 cc) per i diritti non di natura retributiva (es qualificazione superiore). La decorrenza del diritto retributivo : Corte costituzionale n.63 del 1966 e n.174 del 1972 decorrenza differente in ragione del regime di stabilità del rapporto.

13 La prescrizione presuntiva
I termini della prescrizione presuntiva sono : Tre anni (art.2956 cc) per i crediti da lavoro corrisposti per periodi superiori al mese; Un anno (art.2955 cc) per i crediti da lavoro corrisposti per periodi non superiori al mese La Corte Costituzionale n.63/1966 ha stabilito la decorrenza differente in ragione del regime di stabilità del rapporto anche per le prescrizioni presuntive.

14 La decadenza La decadenza legale ad esempio il termine di 60 gg per impugnare il licenziamento (art.6 legge 604/66) oppure il termine di 6 mesi per impugnare le transazioni e le rinunce (art.2113 cc); La decadenza convenzionale, cioè fissata dalle parti, ma nel rispetto del principio generale dell’art.2965 cc che dispone la nullità delle clausole che fissano termini che rendono eccessivamente difficile l’esercizio del diritto ad una delle parti.

15 Il privilegio è un titolo di prelazione
I crediti da lavoro per retribuzioni ed indennità legate alla cessazione del rapporto, per il risarcimento danni da licenziamento illegittimo o in conseguenza al mancato pagamento dei contributi obbligatori sono: In via principale sono assistiti dal privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro (art.2751 bis cc) In via sussidiaria (in caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili) si collocano sul prezzo degli immobili


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