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Libertà religiosa e famiglia

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Presentazione sul tema: "Libertà religiosa e famiglia"— Transcript della presentazione:

1 Libertà religiosa e famiglia
Pluralismo religioso e «nuovi modelli familiari»

2 Matrimoni contratti in paesi islamici: poligamia e ripudio

3 Corte di Cass., sez. I civ., sent. 9/6/2005 n. 12169.
Una cittadina marocchina, dotata di regolare permesso di soggiorno, chiedeva il ricongiungimento con i figli minori, nati da un precedente matrimonio in Marocco, impugnando il provvedimento di diniego del visto di ingresso da parte dell'Ambasciata Italiana, motivato in forza dell'avvenuto atto di ripudio dell'istante da parte del primo marito.

4 Trib. Genova, sent. 7/11/2003 Il ripudio islamico non rileva ai fini della concessione delle attenuanti generiche (previste dall’art. 570 c.p.)

5 Adozione e Kafalah

6 Definizione Kafalah Negli ordinamenti musulmani - mediante la "Kafalah" - il minore, per il quale non sia possibile attribuire la custodia ed l'assistenza (hadana) nell'ambito della propria famiglia legittima, può essere accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario (kafil), che si impegnino a mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un figlio proprio, fino alla maggiore età, senza però che l'affidato (makful) entri a far parte, giuridicamente, della famiglia che così lo accoglie. Nei Paesi di area islamica (nel caso di specie, il Marocco) la Kafalah viene generalmente disposta, ai sensi delle rispettive legislazioni, con procedura giudiziaria o previo accordo, tra affidanti e affidatari, autorizzato da un Giudice, Non può dunque escludersi, agli effetti del ricongiungimento familiare, l'equiparabilità della Kafalah islamica all'affidamento, posto che tra quest'ultima e il modello dell'affidamento nazionale prevalgono, sulle differenze, i punti in comune, non avendo entrambi tali istituti effetti legittimanti e non incidendo, sia l'uno che l'altro, sullo stato civile del minore; essendo anzi la Kafalah, più dell'affidamento, vicina all'adozione in quanto, mentre l'affidamento ha natura essenzialmente provvisoria, la Kafalah, ancorché ne sia ammessa la revoca, si prolunga tendenzialmente fino alla maggiore età dell'affidato.

7 Corte di Cassazione, Sez I civ. , Sent. 4 novembre 2005, n. 21395
Corte di Cassazione, Sez I civ., Sent. 4 novembre 2005, n "Adozione dei minori ed istituto della kafalah". Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Sent. 20 marzo 2008, n. 7472: "Ricongiungimento familiare del minore straniero affidato, nel Paese di origine, in custodia Kafalah". Trib. Brescia, Ord. 3/8/2009, n. 2724: “si al visto per ricongiungimento familiare”

8 Cass. civ. , Sez. I. Sent. 1 Marzo 2010, n
Cass. civ., Sez. I. Sent. 1 Marzo 2010, n. 4868: "Diniego del visto per ricongiungimento familiare ed istituto della Kafalah". Corte di Cassazione, sez. I civ., sent. 23 settembre 2011, n : "Provvedimento di kafalah: esclusa la possibilità della delibazione".

9 Cass., s.u., sent. 16/9/2013, n Abstract: Non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse del minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal Giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito.

10 Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 marzo 2012, n. 12089
Anche per i cosiddetti reati culturalmente orientati vige il principio dell'irrilevanza della ignorantia juris, quando le condotte oggetto di valutazione si caratterizzino per la palese violazione dei diritti essenziali ed inviolabili della persona, quali riconosciuti ed affermati dalla Costituzione, costituendo la base indefettibile dell'ordinamento giuridico italiano e il cardine della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali (Nel caso di specie, la Corte ha affermato l'irrilevanza della supposta finalità educativa, fondata sul codice etico-religioso del padre di religione musulmana, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia). 

11 Le mutilazioni genitali
L. 9 /1/2006, n. 7 introduce un nuovo reato (art. 583 bis c.p.) a carico di «chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili

12 Circoncisione maschile


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