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TRA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E AZIENDE SANITARIE

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Presentazione sul tema: "TRA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E AZIENDE SANITARIE"— Transcript della presentazione:

1 TRA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E AZIENDE SANITARIE
L’ ORARIO DI LAVORO: TRA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E AZIENDE SANITARIE RELAZIONE DI CARLO PALERMO Vice Segretario Nazionale Vicario ANAAO ASSOMED

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3 Indagine Fiaso

4 Problemi emersi dalla verifica delle timbrature

5 Criticità riscontrate

6 Criticità riscontrate

7 Riorganizzazione delle aziende sanitarie

8 Le richieste FIASO Escludere dall’applicazione del nuovo orario di lavoro almeno i responsabili di struttura complessa e semplice e gli incarichi dirigenziali di «elevata professionalità» Ridurre ad 8 ore il riposo giornaliero per alcuni servizi di specifico interesse pubblico come gli Ospedali di prossimità a organici ridotti Escludere le attività non assistenziali come formazione obbligatoria e riunioni di reparto dal computo delle 11 ore di riposo giornaliero Escludere le attività volontaristiche come formazione individuale e approfondimento di casi clinici Prevedere una franchigia annuale di 80 ore pro-capite per attività lavorative dovute a esigenze assistenziali od organizzative a causa delle quali non è stato possibile rispettare le disposizioni normative Esentare le tipologie di servizi ad alta specializzazione professionale che non possono essere delegate ad altre figure professionali, come ad esempio la trapiantologia, con possibilità di recupero del riposo non fruito

9 Direttive europee sull’orario di lavoro
Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003 – Supplemento Ordinario n. 61 Direttive europee sull’orario di lavoro 93/104/CE 2000/34/CE 2003/88/CE L. 196/97 Orario Settimanale L. 408/98 Straordinario L. 532/99 Lavoro notturno L’organizzazione del lavoro attuale si rifa al Decreto Legislativo 8 Aprile 2003 D.Lgs 66/2003

10 e nell’esercizio della sua attività o delle
Orario di lavoro D.lgs 66/2003, art. 1, co.2, lett. A “Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni” Che cos’è l’orario di lavoro (e normativa contrattuale di riferimento)

11 “Qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro”
Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003 – Supplemento Ordinario n. 61 D.lgs 66/2003, art. 1, co.2, lett. B “Qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro” Definizione di periodo di riposo. Riposo inteso come piena libertà di espressione delle proprie aspirazioni oltre che completo recupero psico fisico Luogo scelto in piena libertà dal lavoratore

12 Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
«Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003 – Supplemento Ordinario n. 61 RIPOSO ADEGUATO “ Il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute a breve o a lungo termine” (Art. 1, comma 2, lettera l)

13 Tempo di lavoro Visione binaria
Orario di lavoro Periodo di riposo il tempo di lavoro è quindi costituito sia dall’orario di lavoro che dal periodo di riposo I Giudici comunitari hanno confermato questa visione ed in una serie di sentenze (Simap; Jaeger) hanno chiarito che il servizio di guardia medica va sempre considerato integralmente come orario di lavoro in quanto gli obblighi in capo ai medici di essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e di tenersi a disposizione per fornire immediatamente la loro opera rientrano nell’esercizio delle loro funzioni

14 Lavoro/Pronta disponibilità/Riposo
Riposo inteso come piena libertà di espressione delle proprie aspirazioni oltre che completo recupero psico fisico Non lavoro effettivo ma obbligazione vs il datore di lavoro e limitazione della vita privata Orario di lavoro Ex D.Lgs 66/2003 Luogo scelto dal lavoratore con libertà condizionata dal fatto di dover raggiungere il luogo di lavoro in caso di necessità LUOGO DI LAVORO Luogo scelto in piena libertà dal lavoratore A disposizione del datore di lavoro LAVORO EFFETTIVO A disposizione del datore di lavoro RIPOSO EFFETTIVO GUARDIA ATTIVA PRONTA DISPONIBILITA’ Art. 3 RDL 692/1923 C.G.E. caso Jaeger TAR PUGLIA C.G.E. caso SIMAP CORTE COSTITUZIONALE CORTE DI CASSAZIONE

15 Durata massima dell’orario di lavoro Articolo 4
Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003 – Supplemento Ordinario n. 61 Durata massima dell’orario di lavoro Articolo 4 L’organizzazione del lavoro attuale si rifa al Decreto Legislativo 8 Aprile 2003

16 I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. 4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. 5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro, Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione. (Abrogato) L’articolo 4 definisce la durata massima dell’orario di lavoro.

17 Riposo Giornaliero Articolo 7
Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003 – Supplemento Ordinario n. 61 Riposo Giornaliero Articolo 7 L’organizzazione del lavoro attuale si rifa al Decreto Legislativo 8 Aprile 2003

18 Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
«Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003 – Supplemento Ordinario n. 61 Riposo Giornaliero Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità L’organizzazione del lavoro attuale si rifa al Decreto Legislativo 8 Aprile 2003

19 Gli interventi “regressivi
Governo Prodi


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