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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’Unione economica e monetaria e la BCE

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Presentazione sul tema: "DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’Unione economica e monetaria e la BCE"— Transcript della presentazione:

1 DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA L’Unione economica e monetaria e la BCE
A.A DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA LEZIONI VIII-IX L’Unione economica e monetaria e la BCE Prof. Susanna Cafaro

2 Alle origini del compromesso di Maastricht

3 Un modello regolamentare per la governance economica
Un modello istituzionale per la governance monetaria

4 La politica economica comunitaria: poche regole
Gli indirizzi di massima Un codice di buona condotta Un meccanismo di preventivo allarme e sanzionatorio, anche noto come “Patto di stabilità”

5 Il semestre europeo

6 Articolo 125 (principio del no bail out)
L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

7 Articolo 126 Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che: — il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, — oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento; b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato. I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.

8 Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro. La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo successivo, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

9 Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione. In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 258 e 259 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o più delle seguenti misure: — chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli, — invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione, — richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto, — infliggere ammende di entità adeguata.

10 Le ragioni per un quadro istituzionale limitato e per un insieme di vincoli
La natura non tecnocratica della politica economica L’esiguità del bilancio europeo L’esigenza della convergenza

11 La politica monetaria Una banca centrale A) indipendente
B) finalizzata alla stabilità dei prezzi C) responsabile (accountability) D) sovranazionale

12 Cosa lega i due pilastri del sistema ?
La soglia di integrazione economica considerata “sufficiente” ai fini dell’integrazione monetaria Ovvero I 4 criteri di convergenza

13 Una conseguenza naturale:
Le due (o più) velocità dell’integrazione monetaria: Eurozona Stati con deroga Stati con opting out

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15 Cos’è un’unione monetaria?

16 Art.3 TUE “4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.”

17 La BCE (art.282 TFUE) "La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione. Il SEBC è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea(...)"

18 Gli obiettivi del sistema:
(…) L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Un obiettivo predeterminato è quel che fa la differenza tra un organo politico ed un organo tecnocratico

19 Indipendenza. Perché? La Banca centrale europea ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.

20 Gli organi: Il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende i membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

21 Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo

22 Compiti fondamentali:
— definire e attuare la politica monetaria dell'Unione, — svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219, — detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri, — promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

23 La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio.

24 L’indivisibilità della sovranità monetaria
Gli Stati la cui moneta non è l’euro mantengono inalterata la propria sovranità monetaria.

25 Governance

26 Il Consiglio direttivo
I sei membri del Comitato esecutivo, più I governatori delle banche centrali dei 19 paesi dell’area dell’euro.

27 Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi dei trattati e del presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell'Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali Funzioni

28 Il Consiglio direttivo si incontra di regola due volte al mese presso l’Eurotower a Francoforte. Nel primo incontro del mese valuta la situazione economica e monetaria e prende le opportune decisioni di politica monetaria. Nel secondo incontro si opccupa di tutti gli altri compiti affidati all’eurosistema. Una sintesi dei verbali è pubblicata in seguito, ma subito dopo ogni incontro, le decisioni assunte sono illustrate dal Presidente in conferenza stampa.

29  Il Comitato esecutivo
Il Presidente Il Vicepresidente Quattro altri membri Tutti i membri sono nominati a seguito di una procedura europea.

30 Competenze Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il consiglio direttivo.

31 Procedura di nomina Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

32 Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile
Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo

33 Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC. Le «BCN»

34 Il dialogo interistituzionale
Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea. Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della Banca centrale europea. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC.

35 Il dialogo monetario La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale. Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del PE.

36 La gestione della crisi
… e l’evoluzione dal 2010 della governance economica europea

37 … un passo indietro: Come si origina il debito pubblico? Perché è difficile gestirlo in un’Unione monetaria?

38 La reinterpretazione dell’art
La reinterpretazione dell’art.125 TFEU e dei limiti all’intervento europeo Caso Pringle causa C-370/12 Caso Gauweiler causa C‑62/14

39 I limiti all’intervento della BCE (Art.123)
Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali. .

40 I limiti della solidarietà europea (Art.122)
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica (…) 2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato(...)

41 I margini di intervento (Art.136.1 )
Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta (…) misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di: rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio; elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

42 I limiti del quadro giuridico europeo
I 28 Stati membri potrebbero non essere interessati ad un salvataggio che è percepito come necessario solo dall’area dell’euro; Il bilancio europeo è piccolo.

43 … ma torniamo alla crisi dei debiti sovrani
Irlanda e Portogallo vengono soccorse dall’EFSM e dall’EFSF, più intervento FMI e prestiti bilaterali I problemi e le contraddizioni del sistema esplodono con la Grecia Un problema dell’area euro? Un problema di moral hazard? Come fallisce uno stato?

44 La creazione di strumenti di soccorso (prestito)
EFSM (Maggio 2010) (European financial stabilisation mechanism, art.122.2) EFSF (Giugno 2010) (European Financial Stability Facility) EMS (sostituisce i primi due dal settembre 2012) (European Stability Mechanism)

45 Le evoluzioni nella governance POLITICA

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47 La creazione del Meccanismo europeo di Stabilità
Creato con Trattato internazionale firmato il 2 febbraio 2012 dagli Stati dell’Eurozona, il MES ha il compito di reperire risorse sui mercati finanziari per prestarli agli Stati in difficoltà che ne facciano richiesta. Si tratta di un’organizzazione di diritto internazionale, la cui struttura ricorda quella del FMI. Hanno beneficiato di programmi di assistenza (e ne sono usciti) Cipro, Irlanda, Spagna e Portogallo. E’ in corso il sostegno alla Grecia

48 L’Unione bancaria

49 Obiettivi: • rendere le banche più forti e resistenti agli shock
• Gestire I fallimentio bancari senza ricorrere al denaro pubblico • Evitare che le banche siano “European in life but national in death”

50 Comitato europeo per il rischio sistemico
Il 7 settembre 2010 Il Consiglio ECOFIN approvava l’istituzione, in seno alla BCE del Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board o ESRB), organismo indipendente incaricato della vigilanza finanziaria macroprudenziale che avrebbe visto formalmente la luce il 16 dicembre successivo. (Regolamento del Consiglio 1092/2010 del 24 novembre 2010, poi integrato dal Regolamento del Consiglio 1096/2010 del 17 novembre 2010, che conferiva alla BCE compiti specifici per il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico)

51 Il sistema europeo di vigilanza finanziaria
Contestualmente venivano adottati i regolamenti istitutivi dell’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA), dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA)

52 L'Autorità bancaria europea è un'autorità indipendente dell'Unione europea che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo. Gli obiettivi generali dell'Autorità sono assicurare la stabilità finanziaria nell'UE e garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario. Il compito principale dell'ABE è contribuire, attraverso l'adozione di norme tecniche vincolanti e orientamenti, alla creazione del corpus unico di norme del settore bancario.

53 … e l’art TFUE Il Consiglio, deliberando all'unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.

54 Il «single rulebook» Il corpus unico di norme del settore bancario è inteso a fornire un'unica serie di norme prudenziali armonizzate per gli istituti finanziari in tutta l'UE, che consentano di assicurare condizioni di parità e una tutela elevata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori.

55 I due pilastri del sistema già operativi sono :
Il meccanismo di vigilanza unico Il meccanismo di risoluzione unico Il terzo pilastro (da completare) è il meccanismo unico di garanzia sui depositi.

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