La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Fonti 1. di produzione: atti e fatti capaci di creare norme giuridiche in ottemperanza all’ordinamento giuridico 2. di cognizione: documenti, pubblicazioni.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Fonti 1. di produzione: atti e fatti capaci di creare norme giuridiche in ottemperanza all’ordinamento giuridico 2. di cognizione: documenti, pubblicazioni."— Transcript della presentazione:

1 fonti 1. di produzione: atti e fatti capaci di creare norme giuridiche in ottemperanza all’ordinamento giuridico 2. di cognizione: documenti, pubblicazioni ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale)

2 LE FONTI DEL DIRITTO La più importante è la COSTITUZIONE e
Le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali (riserva di legge) FONTI COMUNITARIE (regolamenti comunitari e direttive) LEGGI ORDINARIE,decreti-legge e decreti legislativi LEGGI REGIONALI in materia di competenza e STATUTI REGOLAMENTI (del Governo, ministeriali e interministeriali) USI O CONSUETUDINI (regole non scritte). Si caratterizzano per grado gerarchico e per ambito di competenza (es. legge ordinaria non può disciplinare materie riservate alla Costituzione) FONTI ANOMALE: equità (alternativa e integrativa al diritto)– autonomia privata - giurisprudenza – contratto collettivo nazionale 20/07/2018

3 TRATTATO CEE E REGOLAMENTI COMUNITARI
Nelle materie fissate dai Trattati: l’adesione del ns Paese all’ente sovranazionale ha comportato una limitazione della sovranità nazionale 20/07/2018

4 CRITERI DI COORDINAMENTO
1. Principio gerarchico 2. principio di competenza 3. principio cronologico

5 EFFICACIA NORME NEL TEMPO
1) entra in vigore quando essa stabilisce; altrimenti 15 gg di vacatio legis 2) perdono vigore x: a) annullamento (Corte Cost) - retroattività b) abrogazione ( tacita o espressa) x il futuro

6 EFFICACIA DELLA LEGGE art.11
Principio di irretroattività della legge: la legge dispone solo per il futuro, no a fattispecie nate prima. Casi eccezionali deroghe: mai in diritto penale ribadito da norma costituzionale (art.25) Esame della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale 20/07/2018

7 INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE art.12 disp.legge
Operazione che consente di attribuire alla norma testuale quello fra i possibili significati sia valido ed efficace (in un certo momento storico) LETTERALE SISTEMATICA ESTENSIVA/ RESTRITTIVA ANALOGIA (v.art.14 disp. Legge in generale): presuppone la previa identificazione della ratio (scopo)della norma; divieto in diritto penale GIURISPRUDENZIALE o GIUDIZIALE DOTTRINALE AUTENTICA 20/07/2018


Scaricare ppt "Fonti 1. di produzione: atti e fatti capaci di creare norme giuridiche in ottemperanza all’ordinamento giuridico 2. di cognizione: documenti, pubblicazioni."

Presentazioni simili


Annunci Google