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DECRETI ATTUATIVI LEGGE 107\2015

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Presentazione sul tema: "DECRETI ATTUATIVI LEGGE 107\2015"— Transcript della presentazione:

1 DECRETI ATTUATIVI LEGGE 107\2015
DECRETO LEGISLATIVO13 aprile 2017n. 62- valutazione ed esami primo e secondo ciclo ISTITUTO COMPRENSIVO «E. MATTEI» CIVITELLA ROVETO COMMISSIONE PTOF DE BLASIS AMELIA ,RUBEIS TIZIANA FUNZIONE STRUMENTALE CAPODACQUA ENRICA DECRETI ATTUATIVI LEGGE 107\2015

2 Norme in materia di valutazione certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3 Aree di intervento del Decreto:
Finalità e principi della valutazione nei cicli di istruzione Valutazione, certificazione ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione (le norme entrano in vigore dal 1° settembre 2017) Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione ( le norme entrano in vigore dal 1° settembre esame di Stato 2019)

4 Finalità e principi – Art.1-
La valutazione : - ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni - ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. è' coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

5 Finalità e principi – Art.1-
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Ha come punti di riferimento lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

6 Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.
Artt. da 2 a 7 e da 9 a 11 La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio è espressa con votazioni in decimi. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Gli insegnanti che svolgono attività di potenziamento o ampliamento dell’O.F. nella classe forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno

7 La valutazione è integrata da:
descrizione dei processi formativi (progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) (C.M. 1865/17) livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. N. B. Ciò comporta necessità di adeguamento dei modelli del documento di valutazione

8 Il giudizio descrittivo
Esempi: il processo potrà essere descritto in termini di autonomia raggiunta dall’alunno e grado di responsabilità nelle scelte il livello globale degli apprendimenti potrebbe essere sinteticamente descritto rispetto al metodo di studio maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla situazione di partenza ….

9 CRITERI DI VALUTAZIONE
Definizione attraverso Delibere del Collegio Docenti di criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento (da inserire anche nel PTOF) Opportuno definire descrittori di processo e di prodotto a cui rapportare voti numerici, rubriche di valutazione per le competenze… Per il voto di comportamento: giudizio-descrittori Criteri per scrutini finali ed ammissione ad esami 8

10 Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.
Artt. da 2 a 7 e da 9 a 11 Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» all’interno del voto dell’area storico-geografica (L. 169/08, art. 1) La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (abrogata non ammissione con voto inferiore a 6, ma confermata n. a. in caso di esclusione da scrutinio finale) I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. la valutazione dell’insegnamento della R.C. e delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico

11 Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.
Artt. da 2 a 7 e da 9 a 11 Per la scuola primaria ( artt. 3 e 4): Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di apprendimenti parzialmente raggiunti, solo in casi eccezionali i docenti della classe, all’unanimità e con adeguata motivazione, possono decidere di non ammette un alunno alla classe successiva o alla prima classe della secondaria di primo grado. Nella scuola primaria si effettuano le rilevazioni INVALSI sugli apprendimenti nella seconda e quinta classe. Le azioni relative alle rilevazioni invalsi costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d’istituto ( principio valido per tutti gli ordini di scuola), esse contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e al miglioramento dell’azione didattica.

12 Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.
Artt. da 2 a 7 e da 9 a 11 Per la scuola secondaria di primo grado ( artt. 5,6 e 7): Per la validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di tre quarti del monte ore annuale di lezioni. Il collegio dei docenti stabilisce motivate deroghe al limite suddetto, congruamente documentate. Il c.d.c stabilisce la non validità dell’anno scolastico, sulla base della situazione individuale dell’alunno. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo. Nel caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il c.d.c. con adeguata motivazione può decidere la non ammissione, con deliberazione a maggioranza. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno. Le prove INVALSI sono effettuate nella classe terza entro il mese di aprile. La partecipazione alle prove è requisito di ammissione all’esame.

13 Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione.
Artt. da 2 a 7 e da 9 a 11 Certificazione delle competenze 1.La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. 2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

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18 Esame di Stato del primo ciclo
Presso gli istituti stati e paritari è costituita la commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza , composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituto statale svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico o un suo collaboratore in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione. Negli istituti paritari svolge le funzioni di presidente il coordinatore delle attività educative dell’istituto. L’esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. Prova scritta di italiano o lingua di di insegnamento ( minoranze linguistiche) Prova scritta di matematica Prova scritta sulle competenze delle lingue straniere studiate, articolata in una sezione per ogni lingua. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali. La commissione d’esame, su proposta della sottocommissione, delibera la valutazione finale in decimi derivante dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. La valutazione di dieci decimi può essere integrata dalla lode dalla commissione( con deliberazione all’unanimità) sulla base del percorso scolastico dell’alunno.

19 Valutazione nel primo ciclo degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento
-art.11- -La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n ( Modificati dal D.lgs n.66/2017) -L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. -Gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI. Il c.d.c. può disporre l’utilizzo di misure compensative, dispensative o la non partecipazione. -Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. - In caso di assenza agli esami degli alunni con disabilità, agli stessi viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale.

20 Valutazione nel primo ciclo degli alunni con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento
-art.11- -Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il Piano Didattico Personalizzato . -Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. - Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.


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