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ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA

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Presentazione sul tema: "ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA"— Transcript della presentazione:

1 ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA
“ Il primo ciclo di istruzione si conclude con un Esame di Stato, finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dallo studente, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla Scuola secondaria di secondo grado o al sistema di istruzione e formazione professionale regionale. “ D.Lgs. N°62 13/04/2017, D.M D.M Circ MIUR 10 ottobre 2017

2 L’ ESAME ALL’INTERNO DEL D.LGS. 62/2017 (ART.8)
Art. 8 Svolgimento ed esito dell'esame di Stato L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una 9 votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

3 LE PROVE D’ESAME D.Lgs n.62 e D.M.n.741/2017

4 LE PROVE SCRITTE (D.M. 741/17, ART. 6)
Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. Le prove scritte sono: prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

5 LA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO (ART. 7)
La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto e appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni. Almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: Testo narrativo o descrittivo Testo argomentativo Comprensione e sintesi di un testo La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie ‘‘che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all’interno della stessa traccia’’ (Nota 1865/17) Nel giorno della prova la commissione sorteggia la terna da proporre ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate dalla commissione nel giorno della prova

6 LA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE (ART. 8)
La prova accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle aree (vedi Indicazioni Nazionali): Numeri, Spazio e figure, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni Almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: Problemi articolati su una o più richieste Quesiti a risposta aperta Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra Per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova Si può prevedere riferimenti al pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico. (Nota 1865/17) Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati N.B.: Non sono più previsti ‘‘quesiti relativi ad aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte nel campo delle scienze sperimentali, dell’educazione tecnica o di altri campi di esperienza’’ (DM 26/08/081)

7 LA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE (ART
La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta: le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria (vedi Indicazioni Nazionali) La prova scritta è un’ unica prova articolata in due sezioni distinte, Rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, che produce un unico voto La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento (Nota 1865/17: ‘‘scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all’interno della stessa traccia’’): questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; lettera o personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

8 Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati: l’alunno non sceglie più una o l’altra prova, come accadeva fino allo scorso anno. N.B. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

9 IL COLLOQUIO (ART.10) Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (cfr D.Lgs. 62/17, art.8, comma 5: ‘‘Il colloquio è finalizzato a valutare […] nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza , delle competenze nelle lingue straniere”. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. Perché l’esperienza del colloquio d’esame sia un’esperienza di valutazione realmente formativa, una vera e propria esperienza di apprendimento, appare indispensabile porre una nuova attenzione anche all’ambiente (cfr. Indicazioni Nazionali 2012), al setting del colloquio.

10 VALUTAZIONE DELLE PROVE E VOTO FINALE (DLSG 62/17ARTT. 12, 13) E D. M
La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale dell’esame deriva dalla seguente procedura: Calcolo della media, non arrotondata, dei voti delle prove d’esame (scritti e orale – la prova delle lingue straniere è valutata con un voto unico; i voti delle singole prove sono espressi con un numero intero); Calcolo della media tra il voto di ammissione e il valore ottenuto al punto 1 (media dei voti delle prove scritte e del colloquio) Arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposta del voto così ottenuto alla Commissione in seduta plenaria Delibera del voto finale per ciascun candidato, espresso in decimi, da parte della Commissione L’esame si supera con un voto non inferiore a 6/10. L’eventuale LODE deve essere attribuita all’unanimità dalla Commissione (Nota /17: ‘‘tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d’esame sia il percorso triennale’’; cfr. D.Lgs 62/17 art.8, comma 8)

11 CANDIDATI CON BES (DLSG 62/17 E D.M.741/2017)
ALUNNI CON DISABILITA’ Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo riferimento ai candidati con disabilità certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell’apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP. Per lo svolgimento dell’Esame di Stato la sottocommissione predispone, se previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove d’Esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del Piano Educativo Individualizzato. Ai candidati con disabilità che non si presentano all’Esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della Scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all’albo dell’istituzione scolastica, non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

12 Per gli alunni con disabilità non ci sono sostanziali novità rispetto al passato:
Le prove differenziate sulla base del PEI hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame E’ previsto l’ utilizzo, durante le prove d’esame di attrezzature, sussidi didattici e ogni forma di ausilio professionale previsto dal PEI e utilizzato ordinariamente non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove Unica novità rilevante: solo agli alunni con disabilità che non si presentano all’esame viene rilasciato l’‘‘attestato di credito formativo’’ (Nota 1865/17: ‘‘fatta salva l’assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva’’; ‘‘pertanto tali alunni non possono essere iscritti nell’anno scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria di I grado’)

13 ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
Per le alunne e gli alunni con DSA, lo svolgimento dell’Esame di Stato deve essere coerente con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l’effettuazione delle prove scritte la sottocommissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici, solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano Didattico Personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’Esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l’alunna e l’alunno la cui certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. Per l’alunno la cui certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la commissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’Esame di Stato e del conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all’albo dell’istituzione scolastica, non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

14 • Per gli alunni con DSA vengono confermate alcune misure specifiche:
Svolgimento delle prove coerente con quanto previsto dal PDP Per le prove scritte, se previsti nel PDP: tempi più lunghi, utilizzo degli strumenti compensativi, particolari criteri valutativi Nuove indicazioni per quanto riguarda le lingue straniere: Per il candidato DSA con dispensa dalla prova scritta di lingue straniere (L.170/10, art.6, comma 5) : ‘‘la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova’’ (come in L.170) Per il candidato con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere (L.170/10, art.6, comma 6): ‘‘la sottocommissione predispone, se necessario, [Nota 1865/17: sulla base del piano didattico personalizzato] prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma’’ (diverso da L.170) Anche per i DSA è confermata la non menzione nel diploma e nei tabelloni delle particolari modalità di svolgimento delle prove.

15 ALTRI ALUNNI CON BES Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata. Gli alunni stranieri sono citati nel D.M.741/17 solo nell’art.9 in relazione alla possibilità si svolgere una sola prova di lingua straniera per gli studenti CNI che utilizzano le due ore di seconda lingua per il potenziamento dell’italiano (DPR. 89/2009, art. 5, comma 10)

16 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
FINALITA’ DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE La certificazione delle competenze, effettuata dalle istituzioni scolastiche e paritarie del primo ciclo di istruzione, descrive: Il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinnza I risuktati deil processo formativoal termine della cuoal primaria e seciìondaria di primo grado secondo una valutazione complessiva in ordine alle capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti, problemi, complessi, nuobvi, reali o simulati. Per le alunne e gli alunni con disabilità, la certificazione redatta su modello nazionale, può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza ,agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato Per gli alunni con DSA, dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ai sensi del D.M. 12 lugli2011, non viene compilata la relativa sezione.

17 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs. N°62 13/04/2017, D.M , _2017.pdf D.M , certificazione-delle-competenze- Circolare MIUR 10 ottobre 2017, del indicazioni-in-merito-a-valutazione-certificazione-delle- competenze-ed-esame-di-stato-nelle-scuole-del-primo-cicl Legge 104/1992, Legge 170/2010, &task=dettaglio&numgu=244&redaz=010G0192&tmstp= Nota 1865/2017,


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