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D.Lgs. 334/99: Seveso 2 A partire dal 13 aprile 2000 oltre 10.000 aziende, private o pubbliche di tutti i settori merceologici che detenevano determinate.

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1 D.Lgs. 334/99: Seveso 2 A partire dal 13 aprile 2000 oltre 10.000 aziende, private o pubbliche di tutti i settori merceologici che detenevano determinate quantità di sostanze pericolose, sono state interessate ad adottare i provvedimenti contenuti nel D. L. che recepisce la Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. Tale direttiva è detta “Seveso 2” in quanto viene ad abrogare quasi totalmente la precedente Direttiva 82/501/CEE recepita con il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 concernente rischi rilevanti connessi con determinate attività industriali, c.d. “Seveso 1”. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

2 Seveso 2 Il nuovo provvedimento ha innovato profondamente il precedente quadro normativo sul controllo dei rischi di incidente rilevante, costituito da varie disposizioni succedutesi nei precedenti dieci anni, attraverso la continua emanazione di DL di modifica fino alla Legge 137/97 riguardante la scheda di informazione alla popolazione e al D.M. 16 marzo 1988 riguardante le modalità “con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di coloro che lavorano in sito”. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

3 Seveso 2 La “Seveso 2” introduce un nuovo criterio di flessibilità nell’adozione da parte delle aziende del sistema di gestione della sicurezza degli impianti (SGS), consentendo al gestore di scegliere, sotto la sua responsabilità pur nel quadro di standard internazionali, la norma più conforme alle caratteristiche della propria attività produttiva per ridurre al massimo i pericoli di incidente rilevante nell’ambiente interno ed esterno allo stabilimento. Nel contempo, fra le novità introdotte dal decreto vi sono quelle relative al controllo dell’urbanizzazione e alla partecipazione della popolazione al processo decisionale. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

4 Seveso 2 Il D.Lgs. n. 334/99, inoltre, definisce varie modifiche parziali (come il campo di applicazione o le diverse competenze all’interno dei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della P.A.) e conferma molti aspetti contenuti nella precedente normativa italiana che erano più avanzati, a volte, della stessa normativa europea come ad. Esempio il campo di applicazione più ampio e i diritti di informazione dei lavoratori e dei cittadini. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

5 Seveso 2 Recependo le indicazioni della direttiva, il DL 334/99 prevede che la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti sia definita per iscritto ed includa gli obiettivi generali e i principi di intervento che il gestore intende utilizzare per il controllo dei pericoli. Il sistema di gestione della sicurezza deve essere parte integrante del sistema di gestione generale dell’azienda e deve comprendere: la struttura organizzativa la responsabilità, la prassi, le procedure, i procedimenti e le risorse per la determinazione e l’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

6 Seveso 2 La direttiva fa proprio il principio che il funzionamento sicuro di una determinata installazione dipende dai criteri gestionali complessivi; quindi, il sistema di gestione della sicurezza deve essere una parte integrante del sistema del sistema generale della installazione. Lo stesso deve quindi inevitabilmente essere integrato con gli altri sistemi di gestione aziendale, ad esempio quelli di gestione ambientale, di gestione della qualità e così via. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

7 Seveso 2 A tale riguardo è stato emanato un decreto interministeriale (ambiente, interno, industria, sanità e intesa Conferenza Stato/Regioni) con il quale vengono dettate le linea guida per l’attuazione del sistema gestione della sicurezza, raccogliendo i contributi di tecnici pubblici, associazioni di categoria imprenditoriali e degli ambientalisti. Il provvedimento fornisce ai gestori di stabilimenti a rischio i principi fondamentali che dovranno guidare l’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (Ppir) attraverso il “Sistema di gestione della Sicurezza”. E’ questo uno dei punti nodali della nuova disciplina che deve riflettere l’impegno globale dell’intera azienda nei confronti della prevenzione di incidente rilevante immediato o differito per la salute umana e l’ambiente dentro o fuori lo stabilimento. I gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto devono attuare il sistema di gestione della sicurezza, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui al DL 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche (DL 81/08), secondo quanto previsto da un apposito allegato III e dalle norme tecniche in materia riconosciute a livello nazionale e, in mancanza, a livello internazionale. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

8 Seveso 2 Il decreto attuativo introduce un criterio di flessibilità e distingue tra “struttura” e “contenuti” della nuova S.G.S.: in ordine alla struttura, sarà stabilita la sua rispondenza “allo stato dell’arte in materia” il quale viene identificato nelle norme Uni 10617 e in parte nelle norme Iso 9000 e 14000 nonché nel regolamento Emas. Per i contenuti, invece, il decreto non rinvia ad alcuna norma specifica; tutto viene rimesso alla capacità del gestore ( definito dal decreto legislativo 334/99 come la “persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l’impianto). La norma così individuata dovrà poi essere sviluppata in modo confacente alle singole problematiche al fine di farla corrispondere all’effettiva pericolosità dello stabilimento. E’ proprio grazie a tale flessibilità che il gestore dovrà riuscire ad adottare sistemi di gestione più affidabili e allineati all’effettivo livello di pericolosità del proprio impianto. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

9 Seveso 2 L’attuazione della “ Seveso 2” passa comunque attraverso altri dodici importanti decreti interministeriali. Tra questi assumono particolare rilievo quelli relativi a: porti industriali e petroliferi ( art. 4, comma 3); modifiche agli impianti che potrebbero comportare l’aggravio del rischio (art. 10, comma 1); controllo dell’urbanizzazione (art. 14, comma 1). "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

10 Seveso 2 L’art. 8 del D.Lgs. 334/99 prevede che il gestore debba redigere un “Rapporto di sicurezza” per gli stabilimenti di Classe A1, cioè in presenza di sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’Allegato I, parti 1 e 2, colonna 3. Tale “Rapporto di sicurezza, di cui il documento di SGS è parte integrante, deve evidenziare che: "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

11 Seveso 2 è stato adottato il SGS (sistema di gestione della sicurezza); i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente; sono sufficientemente sicuri e affidabili la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura, infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso; anche le misure complementari ivi previste per gli stabilimenti siti in zone particolarmente sensibili; sono stati predisposti i piani di emergenza interni e sono stati forniti alle autorità competenti gli elementi utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante, nonché le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all’insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

12 Seveso 2 Il “Rapporto di sicurezza”, che il gestore deve riesaminare periodicamente, deve essere inviato al Ministero dell’Ambiente, nonché alla Regione e al Comitato territorialmente competente. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all’art. 6 o il rapporto di sicurezza di cui all’art. 8 o di redigere il documento SGS di cui all’art.7 entro i termini previsti, è punito con l’arresto fino ad un anno. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

13 Seveso 2 Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora venga accertato che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o le misure integrative indicate dall’autorità competente, l’autorità preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

14 Seveso 2 obblighi previsti dalla “Seveso 2” di particolare interesse : - nuove norme sui piani di emergenza interni (art. 11), - la verifica dei possibili “effetti domino” (art.12), - la coordinazione con gli altri gestori presenti nelle aree ad elevata concentrazione (art.13) che prevede lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e l’entità del pericolo globale di incidenti rilevanti, avvalendosi dell’apposito Comitato (vedi art.72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112) per acquisire e fornire ai gestori stessi ogni altra informazione utile ai fini della valutazione dei rischi dell’area, compresi studi di sicurezza relativi agli altri stabilimenti esistenti nell’area in cui sono presenti sostanze pericolose e predisponendo, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell’area, aggiornato nei tempi e con le modalità di cui all’art. 8, comma 7. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

15 Seveso 2 Inoltre, dovranno essere adottate, come previsto dall’art. 14 sul Controllo dell’urbanizzazione, misure tecniche complementari in caso di stabilimenti situati vicino a zone sensibili. Si tratta, cioè, di adottare, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, quei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale che tenga conto della necessità di mantenere le opportune distanze fra stabilimenti e zone residenziali nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, in particolare per insediamenti di stabilimenti nuovi, modifiche degli stabilimenti di cui all’art. 10, comma 1 e nuovi insediamenti o infrastrutture ubicati attorno agli stabilimenti esistenti. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

16 Seveso 2 In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone frequentate dal pubblico, zone residenziali e zone di particolare interesse naturale il gestore deve, altresì, adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l’ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

17 Seveso 2 Come previsto dall’art.23, nel caso di elaborazione di progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all’art.9 o di modifiche soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio di cui all’art. 10, occorre che la popolazione interessata sia chiamata ad esprimere il proprio parere. Altro obbligo del gestore è quello di rispettare quanto previsto dall’art.23 in caso di accadimento di incidente rilevante e di fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie (art. 25) chieste dal personale che opera i controlli. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

18 Seveso 2 Secondo quanto disposto dall’art.18 circa le competenze della Regione, in conformità con i principi e i criteri dettati dal comma 1 dell’art. 18 della Legge 24 aprile 1994, n. 128 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea), la Regione Toscana – prima fra tutte –ha emanato la Legge Regionale del 20 marzo 2000, n. 30 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 30 marzo 2000) con la quale disciplina, in particolare, "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008

19 Seveso 2 -l’esercizio delle funzioni istruttorie finalizzate all’emanazione dei provvedimenti conclusivi in materia di attività a rischio di incidente rilevante, nonché l’adozione dei provvedimenti stessi da parte delle Amministrazioni competenti, nei tempi e con le modalità procedimentali previste dalla presente legge; -lo svolgimento dell’istruttoria tecnica in maniera coordinata da parte di tutti gli organi tecnici in essa coinvolti, ed in particolare dell’ARPAT rispetto al Comitato tecnico regionale previsto dall’art.20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577 (Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi), -lo scambio, tra i gestori degli stabilimenti in cui si svolgono attività a rischio di incidente rilevante, delle informazioni finalizzate alla prevenzione del rischio, nonché tra i gestori e le pubbliche amministrazioni competenti all’adozione degli interventi disciplinati dalla presente legge, al fine dell’eliminazione o limitazione del rischio stesso, nonché alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio; -l’informazione e la consultazione della popolazione residente in aree interessate da attività a rischio di incidente rilevante; -il raccordo con il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale disciplinato dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale); -lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo sugli stabilimenti e le aree a rischio di incidente rilevante. "Gestione dei processi per l'ambiente e la sicurezza" A.A. 2007/2008


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