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IL GOVERNO.

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Presentazione sul tema: "IL GOVERNO."— Transcript della presentazione:

1 IL GOVERNO

2 Chi è il Capo del Governo? Quali sono le funzioni del Governo?
In cosa consiste la funzione di controllo del Governo da parte del Parlamento?

3 IL PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI DI MONTESQUIEU
I TRE POTERI DELLO STATO DEVONO ESSERE ESERCITATI DA ORGANI SEPARATI E AUTONOMI POTERE LEGISLATIVO  PARLAMENTO POTERE ESECUTIVO  GOVERNO POTERE GIURISDIZIONALE  MAGISTRATURA 3

4 IL GOVERNO Il Consiglio dei ministri. In base all'art. 92 Cost., il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

5 LA STRUTTURA DEL GOVERNO CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE MINISTRI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONSIGLIO DEI MINISTRI

6 Il Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio. «Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile», deve inoltre - mantenere «l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri» (art. 95 Cost.). Il Presidente del Consiglio, nel guidare la politica del Governo, deve seguire il programma su cui ha ottenuto la fiducia del Parlamento. Cosa significa «dirigere»? Il Presidente del Consiglio non ha il potere di comandare i ministri, perché non è un loro superiore gerarchico. Può però dare le dimissioni: le dimissioni del Presidente del Consiglio provocano le dimissioni dell'intero Governo. Quando i mass media usano formule come «Governo Renzi» intendono dire che Renzi è il Presidente del Consiglio.

7 Il Vice-Presidente del Consiglio
Il Vice-Presidente del Consiglio. Anche se la Costituzione non parla di questa figura, a volte viene nominato un Vice-Presidente del Consiglio, che ha il compito di affiancare in caso di necessità il Presidente del Consiglio. I ministri. I ministeri, o dicasteri, sono i grandi apparati burocratici in cui si divide la Pubblica Amministrazione. Ogni ministro ha un duplice ruolo: da un lato ha un ruolo politico-costituzionale in quanto fa parte del Consiglio dei ministri, dall'altro ha un ruolo amministrativo perché è a capo di un ministero. L'art. 95 Cost. stabilisce che la legge «determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri». Il numero dei ministri di solito è maggiore rispetto al numero dei ministeri: infatti vi sono anche i ministri senza portafoglio, che sono ministri ai quali non è affidato un ministero. 7 7

8 I viceministri. Una legge del 2001 ha istituito la figura dei «viceministri», che partecipano alle riunioni del Consiglio dei ministri, ma senza diritto di voto. I sottosegretari. Un ruolo essenziale nel Governo è svolto dai sottosegretari, che collaborano coi ministri (e coi viceministri) nella gestione del dicastero, e vengono nominati con una procedura simile a quella prevista per i ministri. La sede del Governo è a Roma a Palazzo Chigi; per questo i mass media utilizzano «Palazzo Chigi» come sinonimo di Governo. 8 8

9 Il Governo tecnico. Solitamente i ministri sono parlamentari; è comunque frequente la prassi dei «ministri tecnici», persone particolarmente esperte in determinati settori, non appartenenti ad alcun partito e non elette dal corpo elettorale. 9 9

10 LA FORMAZIONE DEL GOVERNO
Quando si deve formare un nuovo Governo? Si procede alla formazione di un nuovo Governo o all’inizio della legislatura, quando si insedia il nuovo Parlamento o, nel corso della legislatura, dopo una crisi di Governo.

11 La Costituzione afferma che «il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri» (art. 92 Cost.). Il Presidente della Repubblica deve nominare un Governo che sia in grado di ottenere la fiducia della maggioranza parlamentare, e per questo, prima della nomina, il Capo dello Stato deve conferire l'incarico di formare il nuovo Governo.

12 Le consultazioni. Prima di affidare l'incarico a un «potenziale» Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica procede alle consultazioni dei leader di tutti i partiti presenti in Parlamento, che esprimono le loro posizioni sulla scelta del Presidente del Consiglio incaricato (il Capo dello Stato convoca anche gli ex-Presidenti della Repubblica e i Presidenti di Camera e Senato, ma queste consultazioni hanno solitamente un valore formale). 12 12

13 L'incarico. Sulla base delle indicazioni ricevute dai leader dei partiti, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il nuovo Governo. Il Presidente del Consiglio incaricato (non è stato ancora nominato) accetta l'incarico «con riserva», perché non è in grado di sapere se riuscirà a formare il nuovo Governo, e procede a nuove consultazioni interpellando soprattutto i leader dei partiti che intende riunire nella coalizione. Durante queste consultazioni vengono decisi sia il programma del futuro Governo sia la lista dei ministri. Di solito i ministri appartengono ai partiti della futura maggioranza, e devono essere concordati con questi. 13 13

14 Al termine di queste consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato:
se non riesce a trovare un accordo per formare una coalizione, rinuncia all'incarico, e il Presidente della Repubblica ricomincia le consultazioni per trovare un'altra persona a cui affidare l'incarico; se riesce a formare una maggioranza parlamentare, si reca dal Capo dello Stato per sciogliere la riserva e per presentare il programma e la lista dei ministri. 14 14

15 La nomina. Il Presidente della Repubblica procede alla nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri, che giurano fedeltà alla Costituzione. In questo momento il nuovo Governo è formato, e sostituisce quello precedente, che era rimasto in carica solo per svolgere gli atti di ordinaria amministrazione. 15 15

16 La fiducia. «Entro dieci giorni dalla sua formazione» il nuovo Governo deve presentarsi alle Camere per esporre il programma e «ottenerne la fiducia» (art. 94 Cost.). È questo un passaggio essenziale della repubblica parlamentare, in cui il Governo è politicamente responsabile di fronte a Parlamento. La fiducia deve essere votata da ogni Camera, sulla base di un documento chiamato «mozione». La mozione di fiducia deve essere approvata a maggioranza semplice con voto palese. Una volta ottenuta la fiducia, il Governo entra nella pienezza dei poteri, e può iniziare a realizzare il suo programma. 16 16

17 Maggioranza e opposizione
Maggioranza e opposizione. A seguito della votazione sulla fiducia, il Parlamento si divide in maggioranza e opposizione (o minoranza). La maggioranza è formata dai partiti che hanno votato la fiducia al Governo, mentre l'opposizione è formata dai partiti che hanno votato contro la mozione di fiducia. 17 17

18 LA CRISI DI GOVERNO Il Governo deve sempre contare sull'appoggio del Parlamento e, quando sorgono contrasti fra i partiti della maggioranza, si ha la crisi di Governo.

19 LA CRISI DI GOVERNO La crisi parlamentare.
Secondo la Costituzione si ha una crisi di Governo ogni volta che una delle due Camere approva la «mozione di sfiducia» (art. 94 Cost.). La crisi extraparlamentare (al di fuori del Parlamento). Può succedere che il Governo si dimetta senza che il Parlamento abbia votato la mozione di sfiducia. Se il Presidente del Consiglio, in seguito a conflitti tra i partiti della maggioranza, si rende conto che il Governo non ha più l’appoggio della maggioranza dei membri di ogni Camera, rassegna le dimissioni, anche se non vi è stata l’approvazione di una mozione di sfiducia. Dal 1948 al 2013, si sono avute 57 crisi di Governo, di cui ben 55 extraparlamentari. 19 19

20 Le soluzioni della crisi di Governo
Le soluzioni della crisi di Governo. Dopo la crisi di Governo, ricomincia il procedimento per formare un nuovo esecutivo, che può portare a due soluzioni: se i partiti riescono a trovare un accordo per formare una nuova maggioranza parlamentare, nasce un nuovo Governo con la stessa composizione del Parlamento; se il contrasto fra i partiti è così profondo da rendere impossibile la formazione di una maggioranza parlamentare (e quindi di un nuovo Governo), il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento anticipato delle Camere, e indice elezioni politiche anticipate.

21 Per evitare un pericoloso «vuoto di potere», il Governo dimissionario resta in carica fino alla nomina del successivo, anche se le sue funzioni sono limitate all'ordinaria amministrazione. La questione di fiducia. Con la “questione di fiducia”, il Governo condiziona la propria permanenza in carica all'approvazione di un atto che ritiene particolarmente importante per il suo programma, solitamente un disegno di legge presentato al Parlamento. Quando pone la fiducia il Governo minaccia di dimettersi se il Parlamento non approverà quel determinato atto. Se il Governo pone la fiducia si vota, a scrutinio palese, su tutto il disegno di legge e non articolo per articolo; in questo modo diventa impossibile modificare anche parzialmente la legge. Spesso il Parlamento approva un disegno di legge che non ritiene opportuno solo per evitare una crisi di Governo.

22 LE FUNZIONI DEL GOVERNO
FUNZIONE ESECUTIVA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO FUNZIONE NORMATIVA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

23 LE FUNZIONI DEL GOVERNO
Funzione esecutiva. Il Governo detiene il potere esecutivo: è il Governo ad attuare le leggi approvate dal Parlamento. Funzione di indirizzo politico. Il Governo fissa l'indirizzo politico dello Stato, attuando quel programma che su cui ha ricevuto la fiducia delle Camere. Questo potere si estende anche alla politica estera.

24 La funzione normativa. La funzione legislativa spetta al Parlamento; però anche il Governo può approvare atti aventi forza di legge (i decreti legislativi e i decreti legge). La funzione amministrativa. Il Governo esercita la funzione amministrativa, perché è responsabile della Pubblica Amministrazione. La Pubblica Amministrazione è costituita principalmente dai vari ministeri. Al vertice del ministero, vi è un ministro. 24 24

25 LA FUNZIONE NORMATIVA DEL GOVERNO
DECRETI LEGISLATIVI DECRETI LEGGE REGOLAMENTI

26 La funzione legislativa spetta al Parlamento, ma il Governo può emanare degli atti aventi forza di legge: i decreti legislativi e i decreti legge. I decreti legislativi. L'art. 76 Cost. stabilisce che il Parlamento può delegare la funzione legislativa al Governo, che emana i decreti legislativi. A volte il Parlamento si trova di fronte a testi lunghi e complessi: se li approvasse, la sua attività sarebbe bloccata. Invece, il Governo è in grado di agire in tempi più rapidi. Il Parlamento conferisce la delega al Governo con un'apposita legge, la «legge delega». La legge delega deve indicare: la materia oggetto della delega; i principi e i criteri direttivi che il Governo deve rispettare nel predisporre il decreto; , il termine entro cui il Governo deve emanare il decreto.

27 Se il Governo non rispetta questi limiti, il decreto legislativo può essere dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale. Dopo la stesura, affidata al ministro competente, il decreto legislativo viene discusso e approvato dal Consiglio dei ministri. Il decreto legislativo è poi emanato dal Presidente della Repubblica ed entra in vigore, a parte casi particolari, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

28 I decreti legge. In casi eccezionali, il Governo può emanare i decreti legge; sono atti che entrano immediatamente in vigore ma, entro 60 giorni dalla pubblicazione, devono essere convertiti in legge dal Parlamento. Secondo l'art. 77 Cost. i decreti legge devono essere approvati dal Governo «in casi straordinari di necessità e d'urgenza» (per esempio, per reperire i fondi necessari alle operazioni di soccorso in caso di calamità naturale), quando l'intervento del Parlamento risulterebbe tardivo, a causa della lunghezza del procedimento legislativo. Il decreto legge è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è emanato dal Presidente della Repubblica; viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione: non è prevista la vacatio legis.

29 A differenza del decreto legislativo, il decreto legge è un atto che il Governo delibera direttamente sotto la sua responsabilità. Il decreto legge deve essere immediatamente presentato alle Camere e deve essere convertito in legge (anche con modifiche) entro 60 giorni dalla pubblicazione. Se il decreto legge è respinto da una Camera (o non viene discusso entro il termine dei 60 giorni) perde la sua efficacia dal momento in cui è stato emanato; in conseguenza di ciò, vengono annullati tutti gli effetti prodotti dal decreto, come se questo non fosse mai esistito.

30 I limiti alla decretazione governativa
I limiti alla decretazione governativa. Alcune materie, che non possono essere approvate in commissione, non possono neppure essere oggetto di decreto legislativo o di decreto legge: occorre seguire il procedimento normale per le leggi in materia costituzionale ed elettorale, per la ratifica di trattati internazionali, per le leggi delega e per l'approvazione di bilanci. I regolamenti. Poiché la legge si limita a fissare i criteri direttivi di una determinata materia, il Governo deve emanare i regolamenti per stabilire le modalità di attuazione della legge stessa o per integrarla. I regolamenti appartengono alla categoria delle fonti secondarie del diritto.

31 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Finora ci siamo occupati delle scelte politiche, che Parlamento e Governo compiono quando determinano l'indirizzo politico dello Stato. Le scelte politiche devono però essere messe in pratica: è questo il compito dell'attività amministrativa. Prima vengono le decisioni politiche, e poi quelle amministrative (ad esempio prima è una legge del Parlamento a decidere di avviare una riforma scolastica, dopo però sono necessari numerosi atti amministrativi per realizzarla).

32 Il Governo è a capo di tutta l'amministrazione civile e militare dello Stato, ed è responsabile dell'organizzazione e del buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Questa responsabilità è attribuita singolarmente a ciascun ministro, nella qualità di capo gerarchico del dicastero. Mentre i membri degli organi politici vengono eletti (direttamente o indirettamente) dal popolo, i dipendenti degli apparati burocratici di solito sono scelti in base alla loro preparazione professionale e dopo il superamento di un concorso pubblico.

33 I PRINCIPI COSTITUZIONALI
La Costituzione detta alcuni principi che sono alla base del funzionamento degli uffici pubblici e che regolano i rapporti fra cittadini e Pubblica Amministrazione. Alcuni di tali principi sono la legalità, l'imparzialità, l'efficienza e la trasparenza. Il principio di legalità. Lo Stato e gli enti pubblici devono osservare le norme giuridiche e, in caso di violazione, possono essere condannati dall'autorità giudiziaria: i dipendenti pubblici devono operare nell'ambito dell'ordinamento giuridico, e rispettare i diritti dei cittadini.

34 Il principio di imparzialità. Secondo l'art. 97 Cost
Il principio di imparzialità. Secondo l'art. 97 Cost. deve essere assicurata «l'imparzialità dell'amministrazione». La Pubblica Amministrazione deve sempre agire nell'interesse pubblico, senza danneggiare o favorire alcun interesse privato; in caso contrario gli atti amministrativi sono considerati illegittimi, e possono essere annullati dal giudice. A ulteriore garanzia dell’imparzialità della burocrazia, l’art. 97 Cost. stabilisce che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso». La Pubblica Amministrazione ha quindi il dovere di scegliere i propri dipendenti attraverso concorsi che accertino le reali capacità dei candidati: tutti i cittadini, che soddisfano i requisiti previsti dalla legge, possono partecipare ai concorsi pubblici in condizioni di parità.

35 Il principio dell'efficienza. Sempre in base all'art. 97 Cost
Il principio dell'efficienza. Sempre in base all'art. 97 Cost. gli uffici pubblici devono essere organizzati in modo tale da garantire il «buon andamento» della Pubblica Amministrazione, che deve utilizzare le sue risorse per produrre servizi pubblici efficienti, in grado di soddisfare i bisogni della collettività.

36 Il principio della trasparenza
Il principio della trasparenza. Una legge del 1990 ha cercato di rendere più trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione; in particolare: viene semplificato il procedimento amministrativo; ogni atto amministrativo deve essere motivato; deve essere individuato il responsabile di ogni procedimento amministrativo; ogni cittadino che ne abbia interesse ha diritto a prendere visione dei documenti amministrativi; il responsabile incorre in un reato se non adempie a questa richiesta entro 30 giorni.


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