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LE NOVITA’ DELLA RIFORMA LAVORO

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Presentazione sul tema: "LE NOVITA’ DELLA RIFORMA LAVORO"— Transcript della presentazione:

1 LE NOVITA’ DELLA RIFORMA LAVORO
Legge 28 giugno 2012 n.92

2 Riforma Lavoro Legge 92/2012 Macro-aree di intervento: 1) contratti
2) licenziamenti 3) ammortizzatori sociali (ASPI) ed incentivi al reimpiego 4) altre tematiche (disabili, dimissioni in bianco, solidarietà appalti, ecc.)

3 Contratti a tempo determinato (a termine)

4 Contratti a termine Collocazione giuridica del contratto a termine rispetto al contratto a tempo indeterminato “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”. (nuovo comma 01, art.1 D.Lgs 368/2001) ……………. “il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro” (art.1, comma 1, lettt.a) Legge 92/2012)

5 Contratti a termine Norma di legge Definizione Legge 230/62
“Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate” D.Lgs 368/2001 Nessuna definizione specifica Legge 247/2007 “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato” (art.1, comma 01, D.Lgs 3688/2001) D.L. 112/2008 Aggiunge all’art.1, comma 1, quando individua le ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive il seguente inciso “anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro” Legge 92/2012 “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” (nuovo comma 01) Il lavoro subordinato a tempo indeterminato rappresenta il “contratto dominante”

6 Contratti a termine NOVITA’ (Nuovo art.1, comma 1-bis D.Lgs 368/2001)
Il requisito di cui al comma 1 nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276” 1° CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO = SENZA CAUSALE FINO A 12 MESI (NON PROROGABILE) DEVE TRATTARSI DI 1° RAPPORTO CON QUEL LAVORATORE SI ESTENDE ANCHE ALLA PRIMA MISSIONE (SOMMINISTRAZIONE A TD) ANCHE LA DIRETTIVA 1999/70/CE NON PREVEDE LE RAGIONI IN CASO DI 1° CONTRATTO (Nuovo art.1, comma 1-bis D.Lgs 368/2001) “I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell’ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato o la missione nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all’articolo 5, comma 3,”, cioè (Nuovo art.5, comma 3 D.Lgs 368/2001) “nei casi in cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato: - dall’avvio di una nuova attività; - dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; - dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; - dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; - dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.” CAUSALI “PRECONFZIONATE” DAI CC NEL LIMITE DEL 6% NOVITA’

7 Contratti a termine IPOTESI “ACAUSALE”
Il limite di 12 mesi non è una franchigia (circ. Min.Lav. 18/2012) Non si proroga anche se < 12 mesi Possibile utilizzo della “coda contrattuale” (circ. Min.Lav. N.18/2012) Lavoratore non “di primo pelo” se già assunto direttamente o “affittato” dall’agenzia, si ritiene anche nell’ipotesi mista Se già assunto a tempo indeterminato ? Secondo circolare n.18/2012 ci vuole la causale (non condivisibile) CAUSALI PRECONFEZIOANTE DAI CCNL Le causali affidate alla contrattazione collettiva sembrano comunque integrare una della ragioni del c.d. “causalone”. Se si sfora il limite del 6% sarà possibile attingere comunque al “normale” causalone ?

8 Contratti a termine Fattispecie Vecchia disciplina
Nuova disciplina (*) Tempo di stacco 10 gg. (se il contratto <= 6 mesi) 20 gg. negli altri casi 60 gg. (se il contratto <= 6 mesi) 90 gg. negli altri casi Tempo di stacco in presenza di causali ex art.5, comma 3, previste dai contratti collettivi ovvero per attività stagionali e per altre ipotesi previste dalla contrattazione collettiva Non previsto 20 gg. (se il contratto <= 6 mesi) 30 gg. negli altri casi Coda contrattuale (da comunicare al Centro per l’Impiego) 20 gg. (se il contratto <= 6 mesi) o al termine dei 36 mesi complessivi 30 gg. (se il contratto <= 6 mesi) o al termine dei 36 mesi complessivi 50 gg. negli altri casi Maggiorazione retributiva in caso di ricorso alla coda contrattuale 20% per i primi 10 gg. 40% per i giorni successivi (*) Comprese le modifiche apportate dall’art.46-bis della legge di conversione del DL 83/2012

9 Contratti a termine CONTENZIOSO
Procedura Vecchia disciplina Nuova disciplina (*) Impugnativa 60 gg. 120 gg. Presentazione del ricorso 270 gg. 180 gg. (*) per contratti cessati dal 2013 INDENNITA’ MEDIO-TEMPORE (MAX 12 MESI) GIA’ PREVISTA DAL COLLEGATO LAVORO = ONNICOMPRENSIVA

10 Contratti a termine SOMMINISTRAZIONE A T.D.
Analogie con l’assunzione diretta di lavoratori a tempo determinato - 1° contratto: libero (senza causali) - I periodi di missione entrano nel computo dei 36 mesi complessivi (ma solo per i contratti di somministrazione stipulati dal )

11 Part-time

12 Part-time CLAUSOLE ELASTICHE / FLESSIBILI MENO VINCOLI AL RIPENSAMENTO
I contratti collettivi, stabiliscono: 1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; 2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; 3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa 3-bis) condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente comma (*) (*) Comma aggiunto dalla Riforma (legge 92/2012). MENO VINCOLI AL RIPENSAMENTO DEL LAVORATORE

13 Part-time CLAUSOLE ELASTICHE / FLESSIBILI
E’ riconosciuta la facoltà di revocare il predetto consenso alle clausole elastiche/flessibili ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli: art.12-bis del D.Lgs 61 (patologie oncologiche) art.10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, (lavoratori studenti)

14 Apprendistato

15 Apprendistato Durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi, (salvo apprendistato stagionale) Durata massima 3 o 5 anni (*) (*) Durata estesa a 5 anni solo «per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento». NUOVA LOCUZIONE

16 Apprendistato OLD «per le figure professionali dell’artigianato individuate della contrattazione collettiva di riferimento» NEW «per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento». E l’interpello n.40/2011 ? E’ ancora attuale ?

17 Apprendistato Nel periodo di preavviso, a seguito recesso, continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato Chiarisce il dubbio

18 Apprendistato LIMITI ALL’ASSUNZIONE
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane (si applica la legge 443/85). Per assunzioni dal 2013

19 Apprendistato LIMITI ALLA CONFERMA
L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 10 unità Per un periodo di 36 mesi decorrente dal , la percentuale del 50% è fissata nella misura del 30% . ATTENZIONE: Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.

20 Apprendistato Se l’azienda ha < 10 dipendenti e non rispetta i limiti di conferma imposti dal CCNL (*) ? Secondo il Ministero del lavoro (circ. n.18/2012) = comunque conversione lavoro subordinato (???) (*) Gli unici previsti, visto che i limiti “legali” introdotti dalla legge 92/2012 non si applicano

21 Contratti di inserimento

22 Contratti di inserimento
Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del D.Lgs 276/2003 sono abrogati. REGIME TRANSITORIO Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

23 Il superamento dei contratti di inserimento
In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1º gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a: lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da > 12 mesi, donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del , anche in relazione alle assunzioni di, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’art. 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. (LAVORATORI MOLTO SVANTAGGIATI) spetta per la durata di 12 mesi, la riduzione del 50 % dei contributi a carico del datore di lavoro.

24 Il superamento dei contratti di inserimento
Prolungamento benefici contributivi Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

25 Tirocini

26 Tirocini Entro 180 gg. dal LINEE GUIDA Tra Governo e le regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

27 E SE CORRISPONDO UNA CIFRA SIMBOLICA: ES. 1 EURO ? Tirocini SANZIONI In ogni caso, la mancata corresponsione dell’indennità economica a favore del tirocinante comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di a un massimo di euro. Diffidabile ex art.13 D.Lgs 124 ?

28 Lavoro intermittente (a chiamata)

29 Lavoro intermittente Praticabilità in ragione dell’età e del periodo
Vecchia disciplina < di 25 anni > di 45 anni (anche pensionati) Periodi predeterminati in relazione alla settimana, al mese e all’anno ai sensi dell’art.37/276 (week end, ferie estive, vacanze natalizie e pasquali) Nuova disciplina < di 24 anni (*) > di 55 anni (*) il contratto può essere mantenuto entro il 25° anno di età Periodi predeterminati in relazione alla settimana, al mese e all’anno (?) Chi li individua ? I Contratti collettivi secondo il Ministero (circ. 18/2012). Dubbi

30 Lavoro intermittente REGIME TRANSITORIO
I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le novità della Riforma, cessano di produrre effetti decorsi 12 mesi dal

31 Lavoro intermittente ALTRA NOVITA’ (MONITORAGGIO)
Obbligo di comunicare preventivamente la chiamata alla DTL Tramite: SMS, fax, posta elettronica In difetto: sanzione amministrativa da 400 a 2400 euro (non diffidabile)

32 Lavoro intermittente Modalità della chiamata (circ. ML n.18/2012)
Anche cumulativa (più lavoratori) Per periodi predeterminati (max 30 gg.) ne basta una Via fax o mail (per ora). Vedi: Non devono essere specificate le ore di prestazione Va fatta anche nel caso di annullamento della chiamata (se il lavoratore è assente entro 48 ore) Se c’è la comunicazione ma non lavora = contributi e retribuzione (?) comunque dovuta Se manca la comunicazione ma il lavoratore viene registrato sul LUL e pagato = solo sanzione amministrativa. Tolleranza degli ispettori (nella prima fase)

33 Lavoro accessorio

34 Lavoro accessorio Praticabilità in presenza di alcuni presupposti
Vecchia disciplina a) lavori domestic] b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; c) insegnamento privato supplementare; d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; e) qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza, da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; f) attività agricole di carattere stagionale, effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani studenti con meno di 25 anni di età ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'art. 34, c. 6, D.P.R. n. 633/1972; g) imprese familiari di cui all'articolo 230-bis cod. civ.; h) consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica] h-bis) qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati; h-ter) attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie. Percettori di trattamento di sostegno al reddito Nuova disciplina Solo per agricoltura: - Pensionati - Studenti < 25 anni

35 Lavoro accessorio Limite economico (per anno solare)
Vecchia disciplina 5.000 euro netti per ogni committente 3.000 euro (se percettori di sostegno al reddito in capo al prestatore) euro per le imprese familiari Nuova disciplina 5.000 euro complessivi per prestatore 3.000 euro (se percettori di sostegno al reddito in capo al prestatore) (*) 2.000 euro (per committente) se trattasi di imprenditore commerciale o professionista Limiti rivalutabili in base all’ISTAT (*) Art.46-bis Legge di conversione del DL 83/2012)

36 Lavoro accessorio Altre novità
Vecchia disciplina Buoni svincolati da un riferimento temporale La quota parte destinata alla gestione separata era pari al 13% Nuova disciplina Buoni orari La quota INPS verrà adeguata agli incrementi % della gestione separata Buoni datati e numerati Il valore netto percepito, ancorché non costituisca reddito, vale per il raggiungimento dei limiti reddituali per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno

37 Lavoro accessorio REGIME TRANSITORIO
Resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.

38 Lavoro a progetto

39 Lavoro a progetto Sparisce il ragguaglio al programma di lavoro o alla fase (di programma). Resta solo il ragguaglio ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire

40 Lavoro a progetto Resta ferma la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. (art.24-bis, comma 7 Legge 134/2012)

41 Lavoro a progetto Se il lavoratore a progetto svolge l’attività con modalità analoghe a quelle di un dipendente del committente (a meno che non si tratti di attività con elevata professionalità) Presunzione di subordinazione (vincibile con prova contraria) Se il progetto - é assente - consiste in una ripetizione dell’oggetto sociale (che significa ?) - prevede mansioni esecutive e ripetitive Lavoro subordinato (art.69 D.Lgs 276/2003)

42 Lavoro a progetto CORRISPETTIVO
Sempre più assimilati ai dipendenti CORRISPETTIVO Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

43 Lavoro a progetto RECESSO (ANTE TEMPUS)
COMMITTTENTE Per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. COLLABORATORE Per giusta causa Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro. E sei il progetto diventa irrealizzabile per motivi non imputabili al collaboratore ?

44 Lavoro a progetto CASI DI ESCLUSIONE DAL PROGETTO (E PIU’ IN GENERALE DALLA DISCIPLINA DEL CAPO I, TITOLO VII DEL D.LGS 276/2003) PRECISAZIONE La disposizione concernente le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l’esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.

45 Partite Iva

46 Partite Iva PRESUNZIONE DI PARASUBORDINAZIONE (*) (NUOVO Art. 69-bis, D.Lgs 276/2003). Determina l’integrale applicazione della disciplina sul lavoro a progetto Scatta qualora ricorrano almeno 2 dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente > 8 mesi (per due anni consecutivi) (°) b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore (per due anni solari consecutivi) (°) c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. (*) SALVA PROVA CONTRARIA A CARICO DEL COMMITTENTE (°) MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART.46-BIS DELLA LEGGE DI CONVERSIONE AL DL 83/2012

47 Partite Iva ESIMENTI La presunzione di parasubordinazione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a1) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; congiuntamente alla condizione che: a2) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n (circa / euro). b) con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.

48 Partite Iva Sequenza “diabolica”
Partita Iva Integra gli elementi che fanno scattare la presunzione Assenza di esimenti Parasubordinazione No progetto Lavoro subordinato (art.69/276)

49 Partite Iva REGIME TRANSITORIO
La disciplina sulla presunzione si applica a: - i rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. - per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi 12 mesi dal

50 Associazione in partecipazione

51 Associazione in partecipazione
Qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. .

52 Associazione in partecipazione
CONVERSIONE IN LAVORO SUBORDINATO In caso di violazione del limiti numerici (3 associati se non sono legati da rapporti di parentela) il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE (SALVO PROVA CONTRARIA) Scatta se i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro sono instaurati o attuati senza: 1) che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, 2) senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile, 3) qualora l’apporto di lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività. Subordinazione anche con il coniuge o con i parenti stretti e affini ?

53 Associazione in partecipazione
Abrogazione (finalmente) dell’art.86, comma 2 del D.Lgs 276/2003. Fine delle perplessità (“adeguata remunerazione” all’associato ?)

54 Art.86 comma 2/276 2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento.

55 Associazione in partecipazione
ULTRATTIVITA’ Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e segg. del D.Lgs 276/2003. E quei contratti che stanno nei limiti numerici o con associati parenti ed affini che presentano i requisiti di legge ancorché non certificati ?

56 LICENZIAMENTI

57 Motivazione del licenziamento
Il licenziamento deve essere sempre motivato Nel regime previgente: Licenziamento anche senza motivi Il lavoratore li richiedeva nei 15 gg. Il datore li doveva fornire entro 7 gg.

58 Impugnativa sempre nei 60 gg.
Termini per il ricorso VECCHIA DISCIPLINA 270 GG. NUOVA DISCIPLINA 180 GG. Impugnativa sempre nei 60 gg.

59 Modifica dell’art. 7 della L. 604/66
“NUOVO” TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PREVENTIVO PER I LICENZIAMENTI PER GMO SOLO PER I LICENZIAMENTI ASSISTITI DALLA TUTELA REALE EX ART.18/300 Modifica dell’art. 7 della L. 604/66 Ogni licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere preceduto da una richiesta di conciliazione avanzata dal datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo ove il lavoratore presta la sua opera e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella richiesta il datore di lavoro il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La D.T.L. convoca il datore di lavoro e il lavoratore nel termine perentorio (?) di 7 giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

60 “NUOVO” TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PREVENTIVO PER I LICENZIAMENTI PER GMO
La procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della Commissione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro 20 gg. dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di 7 giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore – ove ne abbia i requisiti - fruisce dell’indennità di disoccupazione a carico dell’Assicurazione Sociale per l’impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, il suo affidamento a un’agenzia per il lavoro di cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del D. Lgs. n. 276/2003).

61 “NUOVO” TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PREVENTIVO PER I LICENZIAMENTI PER GMO
Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di Commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’articolo 18, c. 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. (condanna alle spese di procedimento).

62 AMBITO DI APPLICAZIONE NUOVO REGIME SANZIONATORIO ART.18
I nuovi regimi sanzionatori previsti in caso d’illegittimità del licenziamento comminato per motivo soggettivo e oggettivo si applicano: al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo; nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti ed all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti; in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti. DISCIPLINA INVARIATA

63 Modalità di computo dell’organico
Si computano: Ai fini del computo del numero dei dipendenti si tiene conto dei lavoratori: assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano: - il coniuge - i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Tale computo dei limiti occupazionali non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

64 RIPENSAMENTO DEL DATORE DI LAVORO
Che succede se il DDL ci ripensa? Se il datore di lavoro revoca il licenziamento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell’impugnazione del medesimo il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca. In tal caso non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dall’art. 18

65 Risarcimento medio tempore Deducibilità dal risarcimento Sanzione
TIPO DI LICENZIAMENTO Descrizione Risarcimento medio tempore Deducibilità dal risarcimento Sanzione 1 DISCRIMINATORIO oppure ORALE Ragioni di: sesso, razza, politica, relig., sindac., ecc., maternità, matrim.+ Lic. Orale Integrale (minimo 5 mensilità Aliunde perceptum Reintegrazione o 15 mensilità 2 DISCIPLINARE 1) Fatto non sussiste 2) Sproporzione Max 12 mensilità Aliunde percipiendum 3 Altre cause Da 12 a 24 mensilità 4 Vizi di procedura: Art.7 L.300; Art.2 L.604 Da 6 a 12 mensilità 5 PER INIDOINEITA’ 1) Prima del periodo comporto 2) Inidoneità L. 68/99 Reintegrazione o 15 mensilità 6 OGGETTIVO (GMO) Motivi manifestamente insussistenti 7 Altre ipotesi 8 Vizi procedura: art.2 L.604; “nuovo” art.7 L. 604 9 DISSIMULATORIO Regime sanzionatorio del licenziamento di fatto

66 N. TIPO DI LICENZIAMENTO Descrizione Risarcimento medio tempore Deducibilità dal danno Sanzione 12 COLLETTIVO A Senza forma scritta (orale) Integrale (minimo 5 mensilità Aliunde perceptum Reintegrazione o 15 mensilità 13 COLLETTIVO B Violazione criteri di scelta ex art.5 legge 223/91 Max 12 mensilità Aliunde percipiendum 14 COLLETTIVO C Vizi di procedura ex art.4 L.223 Da 12 a 24 mensilità

67 Risarcimento integrale
GMO dissimulante lic.discriminatorio Risarcimento max 12 mesi + Reintegrazione o 15 mensilità Discriminatorio Risarcimento integrale + Reintegrazione o 15 mensilità Disciplinare, ma: 1) Fatto non sussiste 2) Sproporzione GMO dissimulante lic. Disciplinare: fatto insussistente o sproporzionato Licenziamento orale: Individuale o collettivo Inidoneità: art c.c. o legge 68/99 Licenziamento Collettivo: Violazione criteri di scelta GMO: Motivi palesemente inesistenti Licenziamento collettivo Vizi di procedura art.4/223 Disciplinare Vizi procedura Art.7/300; art.2/604 GMO: altre ipotesi Solo indennità: Da 12 a 24 mensilità NO reintegrazione Solo indennità: Da 6 a 12 mensilità NO reintegrazione Disciplinare: Altre cause GMO dissimulante lic. disciplinare (altre ipotesi) GMO: vizi di procedura Art.2/604; Art.7/604

68 RITO SPECIALE PER LE CONTROVERSIE IN TEMA DI LICENZIAMENTI
Si applica alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro SOLO PER I LICENZIAMENTI ASSISTITI DALLA TUTELA REALE EX ART.18/300

69 PROPOSIZIONE (Art. 17) Tutela urgente La domanda si propone con ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all’articolo 125 c.p.c. con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 L. n. 300/70 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti.

70 TERMINI FISSAZIONE UDIENZA E COSTITUZIONE (Art. 17)
L’udienza deve essere fissata non oltre 40 giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente; la notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata; qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi debbono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia;

71 DECISIONE DEL GIUDIZIO (art. 17)
Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio ai sensi dell’art. 421 c.p.c. e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o al rigetto della domanda. L’efficacia esecutiva dell’ordinanza emessa dal Giudice non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio di opposizione.

72 GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE (Art. 18)
Contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all’articolo 414 c.p.c., da depositare innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle per cui è ammesso tale rito, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all’opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza.

73 GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE (Art. 18)
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall’opponente all’opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. L’opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all’articolo 416 c.p.c. Se l’opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.  Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, co 2, 106 e 107 c.p.c., il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell’opposto almeno 30 giorni prima della data fissata per la costituzione.

74 GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE (Art. 18)
Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di 10 giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria; Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione; All’udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

75 DECISIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE (Art. 18)
All’udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 c.p.c., e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro 10 giorni dall’udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

76 RECLAMO (Art. 19) Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla Corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositarsi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. La Corte d'appello fissa con decreto l’udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti l’opposizione. Alla prima udienza, la Corte d’appello può sospendere l’efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi.

77 RECLAMO (Art. 19) La Corte d’appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’articolo 327 c.p.c.

78 RICORSO PER CASSAZIONE (Art. 19)
Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell’efficacia della sentenza deve essere chiesta alla Corte d’appello, che provvede ove ricorrano gravi motivi. La Corte fissa l’udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’articolo 327 c.p.c.

79 TRATTAZIONE DELLE CONTROVERSIE (art.20)
Alla trattazione delle controversie regolate dagli articoli da 16 a 19 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull’osservanza della disposizione di cui sopra.

80 DISCIPLINA TRANSITORIA E DISPOSIZIONI FINALI
La disciplina relativa al nuovo rito del lavoro si applica alle controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore della presente legge. Dall’attuazione delle disposizioni della presente sezione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero minori entrate.

81 ALTRE NOVITA’

82 Collocamento obbligatorio
Nella base occupazionale per l’assunzione di disabili (dopo le modifiche introdotte dall’art.46-bis della legge di conversione del D.L. 83/2012) si possono escludere i TD solo se non superiori a 6 mesi (*) Ai medesimi effetti, non sono parimenti computabili: i lavoratori occupati ai sensi della legge 68/99 i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs 81/2000 lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»; (*) Nel regime ante-riforma erano 9 mesi e prima delle modifiche apportate dalla legge di conversione del DL 83/2012 erano computabili.

83 Convalida dimissioni «4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro». Prima era 1 anno

84 Convalida dimissioni OBBLIGO (RIESUMATO DALLA LEGGE 247/2007) DI CONVALIDARE LE DIMISSIONI PRESSO: - DTL - CPI - SEDI INDIVIDUATE DAI CCNL 17. Al di fuori dell’ipotesi di cui all’articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. .

85 Convalida dimissioni 18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l’efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie. ALTERNATIVA ALLA CONVALIDA (SLIDE PRECDENTE) 1) DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA IN CALCE ALLA RICEVUTA DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE AL C.P.I. 2) ULTERIORI MODALITA’ SARANNO INDIVIDUATE CON DECRETO

86 Convalida dimissioni 19. Nell’ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all’invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all’invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca di cui al comma 21. SE IL LAVORATORE RICEVE INVITO DAL DDL ED ENTRO 7 GG. NON PROCEDE ALLA CONVALIDA O ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICEVUTA DI TRASMISSISONE AL CPI RAPPORTO RISOLTO

87 Dimissioni in bianco ALL’INVITO DEVE ESSERE ALLEGATA LA COPIA DELLA RICEVUTA DI TRASMISSIONE (*) LA COMUNICAZIONE VA CONSEGNATA: - AL DOMICILIO DEL LAVORATORE INDICATO NEL CONTRATTO O ALTRO DOMICILIO - A MANO (*) VEDI SLIDE SUCCESSIVA 20. La comunicazione contenente l’invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

88 Dimissioni (in bianco)
21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l’obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse. MA SE I 7 GG. SI “POSSONO SOVRAPPORSI CON IL PERIODO PREAVVISO” COME SI PUO’ ALLEGARE LA RICEVUTA DI TRASMISSIONE AL CPI SE ESSA VIENE NORMALMENTE FATTA ENTRO I 5 GG. DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO ? CONCLUSIONE: NON SEMBRA POSSA ESSERVI OBBLIGO DI ALLEGARE ALL’INVITO LA RICEVUTA DI TRASMISSIONE

89 Convalida dimissioni La lettera circolare Ministero del lavoro n del L’insorgenza dell'obbligo di comunicare la risoluzione del rapporto a seguito della procedure di cui all'art. 4, commi 16-22, della L. n. 92/2012 lo stesso non può che coincidere con il momento a partire dal quale il lavoratore (nel caso di dimissioni) o le parti (nel caso di risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuridicamente la stessa risoluzione. A titolo esemplificativo, qualora in una lettera di dimissioni presentata il 1° giugno si faccia riferimento alla data del 30 giugno quale ultimo giorno di lavoro, dal 1° luglio decorreranno i 5 giorni per comunicare al Centro per l'impiego la cessazione del rapporto. Resta evidentemente ferma la possibilità di effettuare la comunicazione anche molto tempo prima rispetto alla decorrenza giuridica della risoluzione del rapporto; ciò in funzione della corretta operatività della procedura di convalida che prevede, tra l'altro, la possibilità di ribadire la volontà di risolvere il rapporto tramite una dichiarazione da apporre sulla ricevuta di comunicazione CO. Quanto all'eventuale revoca delle dimissioni o del consenso alla risoluzione consensuale, occorre evidenziare che la stessa non potrà che comportare - in caso di comunicazione già effettuata - l'insorgere di un nuovo obbligo comunicazionale. Al riguardo la competente Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro adotterà pertanto le necessarie misure di adeguamento al sistema al fine di consentire l'annullamento delle comunicazioni di cessazioni del rapporto di lavoro in tutti i casi di revoca da parte del lavoratore.

90 Convalida dimissioni Si coglie da ultimo l'occasione per chiarire che anche il termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, comma 22, della L. n. 92/ entro il quale il datore di lavoro deve trasmettere l'invito al lavoratore a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale - decorre dalla cessazione giuridica del rapporto (nell'esempio precedente dal 1° luglio), ferma restando la possibilità di trasmissione dell'invito anche in data antecedente. IN MANCANZA DI CONVALIDA O SOTTOSCRIZIONE IN CALCE NON VIENE FATTO L’INVITO DAL DDL NEI 30 GG. DIMISSIONI PRIVE DI EFFETTO Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, comma 22, della L. n. 92/ entro il quale il datore di lavoro deve trasmettere l'invito al lavoratore a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale - decorre dalla cessazione giuridica del rapporto (ad es. dal 1° luglio), ferma restando la possibilità di trasmissione dell'invito anche in data antecedente. Lettera circolare Min.Lav. N del

91 Dimissioni in bianco “DIMISSIONI IN BIANCO”
23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro ad euro L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. SANZIONI PER CHI FA USO DELLE C.D. “DIMISSIONI IN BIANCO” SANZIONE AMMINISTRATIVA DA A EURO (*) COMPETENZA ALL’ACCERTAMENTO ED IRROGAZIONE: SOLO LE DTL (*) DIFFIDABILE EX ART.13 DEL D.LGS 124/2004 ?

92 L’APPALTO ED I RIFLESSI GIUSLAVORISTICI
Francesco Natalini

93 TERZIARIZZAZIONE O DELOCALIZZAZIONE ?
LE OPZIONI FAR FAR FUORI ? O FAR FARE DA ALTRI ?

94 ESTERNALIZZAZIONI INTERNALIZZAZIONI
INTERNALIZZAZIONI ED ESTERNALIZZAZIONI OUTSOURCING CONTRATTI D’OPERA APPALTO (art. 29, D.Lgs. 276/2003 NOLO A CALDO ESTERNALIZZAZIONI SUBFORNITURA TRASFERIMENTO DI AZIENDA (o RAMO) CONTRATTI DI LAVORO DISTACCO (art. 30, D.Lgs. 276/2003) INTERNALIZZAZIONI SOMMINISTRAZIONE (artt D.Lgs. 276/2003)

95 Appalto e riflessi giuslavoristici
DEFINIZIONE CIVILISTICA Art. 1655 (Nozione) L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

96 Appalto e riflessi giuslavoristici DEFINIZIONE CIVILISTICA
L’appalto è il contratto col quale una parte (APPALTATORE) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro. Obbligazione di risultato: compimento di opera o servizio; Oggetto: opera/servizio; Prezzo. Soggetti: almeno l’appaltatore deve essere un imprenditore - organizzazione dei mezzi necessari, e - produzione/scambio di beni/servizi: v c.c.

97 Appalto e riflessi giuslavoristici
Art. 29 (Appalto) 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. “2.  Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.” (*) 3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2 (2). 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale (2). (*) comma da ultimo sostituito dalla legge 92/2012

98 Appalto e riflessi giuslavoristici
DEFINIZIONE GIUSLAVORISTICA Art..29, comma 1, D.Lgs 276/2003 (Riforma Biagi): “Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchè per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.

99 Appalto e riflessi giuslavoristici
Art. 29, comma 1, D.Lgs. 276/2003 (art c.c.) L’appalto è un contratto, col quale un soggetto (committente) incarica un imprenditore (appaltatore) di compiere un’opera od un servizio, a fronte di un corrispettivo in denaro. L’imprenditore (appaltatore) per compiere l’opera od il servizio commissionati deve: a) organizzare i mezzi necessari (gestire i vari fattori produttivi: impianti, macchinari, ecc. e/o dirigere i lavoratori alle proprie dipendenze, senza che il committente possa interferire nelle modalità concrete di svolgimento del lavoro stesso); b) assumere il rischio d’impresa (rispondere del risultato finale davanti al committente).

100 Appalto e riflessi giuslavoristici
Impostazione legge 1369/1960. Possesso dei mezzi da parte dell’appaltatore. Vietata fornitura da parte dell’appaltante/ committente, anche se l’appaltatore corrisponde un affitto all’appaltante. Impostazione art.29 della Riforma Biagi. Organizzazione (non più necessariamente il possesso) dei fattori produttivi (del solo fattore lavoro se l’appalto è labour intensive. Es. facchinaggio)

101 Appalto e riflessi giuslavoristici
IN CASO DI APPALTO ILLECITO SANZIONI: - PENALI - CIVILI (SOMME AGGIUNTIVE) - AMMINISTRATIVE (residuali)

102 Appalto e riflessi giuslavoristici
SANZIONE PENALE: Art.18, comma 5-bis D.Lgs 276/2003 Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. (*) (*) Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

103 Appalto e riflessi giuslavoristici
SANZIONE PENALE (eventuale): Art.28 D.Lgs 276/2003 Somministrazione fraudolenta Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione .

104 Appalto e riflessi giuslavoristici
SANZIONI PENALI: Trattandosi di contravvenzioni punite con la pena della sola ammenda è possibile accedere all’istituto della prescrizione obbligatoria: ¼ della sanzione. Quindi: € 50 / 4 = € 12,50 per ogni giorno e per ogni lavoratore (appalto illecito). € 20 / 4 = € 5,00 per ogni giorno e per ogni lavoratore (somministrazione fraudolenta)

105 Appalto e riflessi giuslavoristici
Art. 27 (Somministrazione irregolare) 1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. 3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore. N.B.: Articolo abolito dall'art. 1, comma 46, L. 24 dicembre 2007, n. 247 a decorrere dal 1º gennaio 2008 limitatamente al contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

106 Appalto e riflessi giuslavoristici Regime sanzionatorio
Appalto illecito (art.18, comma 5-bis, D.Lgs 276/2003) Sanzione penale = ammenda di € 50 gg per ogni giorno ed ogni lavoratore. Somministrazione fraudolenta (Art.28 D.Lgs 276/2003) Sanzione penale = ammenda di € 20 gg per ogni giorno ed ogni lavoratore. Prescrizione obbligatoria (Art.15 D.Lgs 124/2003 = riduzione della sanzione ad ¼ ed estinzione del reato) Applicando al caso di specie l’istituto della prescrizione obbligatoria avremo una sanzione pari a: € 12,50 al giorno per ogni lavoratore e per ogni gg. € 5,00 se si verte anche nell’ipotesi della somministrazione fraudolenta.

107 Appalto e riflessi giuslavoristici
DIFFERENZE CON: Trasferimento d’azienda (o di ramo) Contratto d’opera Nolo a caldo Subfornitura

108 Differenze con altre fattispecie
TRASFERIMENTO D’AZIENDA diverso da CAMBIO D’APPALTO “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.” (Art.29, comma 3 D.Lgs 276/2003) In pratica: Mentre nel trasferimento d’azienda oggetto del trasferimento tra cedente e cessionario è l’organizzazione aziendale ed i fattori di produzione tra cui il lavoro, nella successione nei contratti di appalto, il committente, al termine di un contratto di appalto con un appaltatore, stipula un nuovo contratto mediante il quale si avvale di un’organizzazione imprenditoriale diversa dalla precedente Spesso i dipendenti del primo appaltatore vengano assunti dal secondo appaltatore. Ma in questo caso opera l’esclusione dell’applicazione delle tutele di cui all’art c.c.. (art. 29, comma 3, D.Lgs. 276/2003).

109 CONTRATTO D’OPERA APPALTO Art.1655 cod.civ. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. CONTRATTO D’OPERA Art.2222 cod.civ. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV.

110 CONTRATTO D’OPERA OGGETTO DELLA PRESTAZIONE = MEDESIMO
(OPERE O SERVIZI) SOGGETTO CHE RENDE LA PRESTAZIONE APPALTO = IMPRENDITORE EX ART.2082 C.C. CONTRATTO D’OPERA = LAVORATORE AUTONOMO O PICCOLO IMPRENDITORE

111 IL REGIME DI SOLIDARIETA’ NEGLI APPALTI

112 REGIME DI SOLIDARIETA’
Art cod. civ. Nozione della solidarietà. L'obbligazione è in solido quando più debitori [c.c. 1294] sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno [c.c. 1296] libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione [c.c. 1840, 1854] e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

113 La “jungla normativa” in materia di solidarietà
Art.29, comma 2 del D.Lgs 276/2003 Art. 3 del D.Lgs 72/2000 Art. 1676 Art. 35, comma 28 del D.L. 223/2006 Art. 26, comma 4 del D.Lgs 81/2008 . .

114 Regime di solidarietà negli appalti
Aggiornamenti 2012

115 Upgrade Dopo il D.L. 5/2012, nel corso del 2012 si è interessato al regime di solidarietà in tema di appalto dapprima la legge 44/2012, (di conversione del D.L. 16/2012), che, all’art.2, comma 5 bis, va a sostituire il comma 28 dell'articolo 35 del D.L.223/2006, n. 223, (convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006), con effetto dal Questo è il comma 28 “aggiornato” dalla legge 44/2012: "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.".

116 Upgrade Art.35, comma 28 del DL 223/2006
Il “nuovo” (ma poi già superato) comma 28, introdotto dalla legge 44/2012 "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.". “Vecchio” comma 28 “L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.” DIFFERENZE: Il regime di solidarietà si estende anche agli appalti (e non solo al subappalto) E’ limitato a 2 anni dalla fine dell’appalto (in linea con il comma 2 dell’art.29 del D.Lgs 276/2003 Si estende anche all’IVA Decorrenza:

117 Ma la vicenda non finisce qui!
Upgrade Art.35 del DL 223/2006 Ma la vicenda non finisce qui! Interviene sull’art.35 del D.L. 223/2006 anche la legge 134/2012, (di conversione del D.L. 83/2012), che all’art.13-ter modifica ancora il comma 28 (appena sostituito dalla legge 44/2012) ed aggiunge i nuovi commi 28-bis e 28-ter.

118 Upgrade Art.35, comma 28, 28-bis e 28-ter del DL 223/2006
Art.13-ter della legge 134/2012 Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti: "28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. 28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. 28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

119 Upgrade Art.35, comma 28 del DL 223/2006
Quindi: Si ripristina, in linea di massima, la situazione antecedente l’abrogazione dei commi da 29 a 34 dell’art.35 del DL 223/2006, disposta dall’art.3, comma 8 del D.L. 97/2008. Riaffiorano quindi tutte le criticità e le difficoltà interpretative - e soprattutto applicative – già note e che ne avevano determinato l’abrogazione tramite il DL 97/2008!

120 Upgrade Da ultimo, anche la recente Riforma Lavoro, introdotta a mezzo della legge 92/2012, ha apportato modifiche alla disciplina della solidarietà in tema di appalti (cfr art.4, comma 31 Legge 92/2012) intervenendo sull’art.29, comma 2 del D.Lgs 276/2003. Nuovo art.29, comma 2 D.Lgs 276/2003 “2.  Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”

121 Upgrade Novità introdotte dalla Riforma Lavoro
Da una parte è stato confermato, con alcuni “aggiustamenti”, quanto già introdotto dal c.d. decreto semplificazioni (art.21 D.L. 5/2012, convertito nella legge 35/2012) - e già accennato nel corso dell’intervento - in ordine all’introduzione di un “beneficio di escussione” del debitore principale prima di coinvolgere l’obbligato solidale. Dall’altra si introduce (o meglio si reintroduce, visto che negli anni passati era già prevista una siffatta previsione, poi abrogata) la possibilità per i CCNL di apportare modifiche alla disciplina della solidarietà (nello specifico individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti). Si ricorda che una deroga al regime di solidarietà è altresì possibile ad opera dei c.d. contratti di prossimità ex art.8 del D.L. 138/2011. Francesco Natalini

122 Regime di solidarietà in caso di outsourcing seguito da una successiva operazione di insourcing
Art.2112, c.c. 6°comma (*) “Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’art.29, comma 2, del D.Lgs n. 276” (*) come modificato dall’art.32, comma 2 del d.Lgs 276/2003

123 APPALTI E SICUREZZA

124 Contratti di appalto (d’opera e di somministrazione)
Il datore di lavoro:     a) verifica, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare     b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Committente e appaltatore: a) cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze.

125 Contratti di appalto d’opera e di somministrazione
D. U. V. R. I. Deve essere predisposto dal committente Deve essere allegato al contratto al contratto di appalto o di opera. Non comprende i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Non è necessario per mere forniture di materie o (di norma) per lavori non > 2 gg. La Commissione ex art.6 dovrà elaborare procedure standardizzate per la redazione

126 Contratti di appalto d’opera o di somministrazione
Le disposizioni di cui alla slide precedente non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Quindi: RISCHIO INTERFERENZIALE DUVRI (a carico del committente) RISCHIO SPECIFICO DVR (a carico dell’impresa appaltatrice)

127 Contratti di appalto d’opera o di somministrazione
Indicazione nei contratti dei costi relativi alla sicurezza Nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 c.c. i costi relativi alla sicurezza del lavoro riferiti al rischio interferenziale. Congruità delle offerte Le offerte devono essere adeguate e sufficienti rispetto a: costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro.

128 Contratti di appalto d’opera o di somministrazione
Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, a cui si aggiungono (cfr. art.5 legge 136/2010: Identificazione degli addetti ai cantieri) anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente. In difetto: Sanzione amministrativa Da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino N.B. Se il tesserino è stato predisposto ma il lavoratore non lo indossa, sono previste sanzioni amministrative per il lavoratore (vedi slide precedente)

129 Contratti di appalto d’opera o di somministrazione
Alleggerimento dell’ulteriore regime di solidarietà introdotto dalla legge 296/2006 “l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)”. In quanto Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Quindi Solo per infortuni derivanti da rischio interferenziale!!

130 Il lavoro nel terzo settore

131 Terzo settore Definizioni
Il terzo settore è quel complesso di istituzioni che all'interno del sistema economico si collocano tra lo stato e il mercato, ma non sono riconducibili ne all’uno ne all’altro; sono cioè soggetti organizzativi di natura privata ma volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica ... È il settore composto dalle cosiddette imprese sociali. Tutor per il servizio civile Volontario o altra tipologia di dipendente con l'incarico di favorire l'ingresso dei nuovi volontari nell'ambiente di lavoro e di seguirli durante il periodo di formazione. ... Composto da soggetti che occupano una posizione intermedia tra il settore pubblico e quello privato, in grado di fornire beni e servizi che non sono condizionati dalla logica del profitto e al di fuori di ogni vincolo coercitivo. ... Il complesso di organismi ed associazioni che accanto alle istituzioni pubbliche e al mercato contribuisce a produrre beni e servizi di interesse collettivo, necessari o utili a rispondere alle esigenze della comunità, in vista del bene comune. ... E' il settore/sistema che comprende tutte le imprese non profit (vedi) quali le cooperative sociali e le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) nonché le principali realtà del mondo del volontariato, dell'associazionismo, della solidarietà internazionale e della mutualità Con l'espressione “Terzo settore” si intende, secondo la terminologia economica, l'insieme dei soggetti “non profit”. Questo insieme è ”Terzo” in quanto contrapposto e complementare ai due attori fondamentali del sistema economico: lo Stato e il Mercato. ...

132 (Attività di volontariato)
Legge 266/91 Art. 2 (Attività di volontariato) 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

133 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato)
INAIL POLIZZA RCT Volontariato Legge 266/91 Art. 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato) 1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

134 Volontariato e sicurezza
Nei confronti dei: - volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, - volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’art.21. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.

135 Volontariato e sicurezza
TU 81/2008 Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi) 1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono (1): a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. (1) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

136 Coop.sociali e volontari CRI, VV.FF., ecc.
Nei riguardi delle: - cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; - delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

137 CO.CO.PRO. 61. Definizione e campo di applicazione.
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa (114). 2. omissis 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. 4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.

138 AMPLIAMENTO AMBITO DI POSSIBILE RICORSO ALLE MINI CO.CO.CO.
Art.48 (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276) comma 7 7.All’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,».

139 AMPLIAMENTO AMBITO DI POSSIBILE RICORSO ALLE MINI CO.CO.CO.
D.Lgs 276/2003 Art. 61 (Definizione e campo di applicazione) 1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. 2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare «ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,» con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

140 AMPLIAMENTO RICORSO ALLE MINI CO.CO.CO.
Osservazioni e perplessità: Si legittima la prestazione su base oraria di una mini-co.co.co. (con relativo compenso a ore) Ancorché abbia efficacia ex nunc la novella potrebbe riverberare i suoi effetti anche sul contenzioso giacente in materia di prestazioni occasionali (purché rientranti nel limite dei 30 gg.). Si ritiene che il limite di 240 ore per le mini.co.co.co impegnati in lavori di cura e assistenza alla persona vada considerato (alla pari dell’ordinario limite di 30 gg.) sempre per anno solare, ancorché l’inciso aggiunto dal Collegato non lo stabilisca in modo chiaro.

141 Lavoro accessorio Vedi slides su Riforma Lavoro

142 Staff leasing . Ambito di applicazione
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa: - per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; - per servizi di pulizia, custodia, portineria; - per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; - per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; - per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; - per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; - per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; - per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa; - in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; - in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia (art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003).

143 Cooperative Sociali Le cooperative sociali perseguono l’interesse generale della comunità attraverso La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi Lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate

144 Cooperative sociali lettera a)
Devono essere iscritte nell’apposita sezione dell’albo informatico Previste 2 categorie di soci Ordinari, per i quali il Ministero del lavoro poteva emanare fino al un D.M. per il versamento dei contributi su periodi medi di occupazione e salari convenzionali (diversificati per provincia) Volontari, per i quali è previsto l’esonero dalla contribuzione previdenziale, con la sola assicurazione INAIL su retribuzioni convenzionali (minimali giornalieri)

145 Soci volontari Legge 381/91 Art. 2 (Soci volontari)
1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. 2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. 3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. 4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. 5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

146 Cooperative sociali con personale svantaggiato lettera b)
In aggiunta alle categorie dei soci Ordinari e Volontari devono essere presenti Lavoratori svantaggiati, che possono anche essere soci della cooperativa Devono costituire almeno il 30% di coloro che lavorano in cooperativa. Dalla base di calcolo devono escludersi i soci volontari e gli svantaggiati Il Ministero del lavoro, con interpello n. 4/2008, ha stabilito che la percentuale deve essere calcolata con riferimento ad un “arco temporale” di 12 mesi

147 Cooperative sociali con personale svantaggiato
Esonero totale contributivo per il personale svantaggiato Esonero dai contributi INPS per i soci volontari Benefici Riduzione dell’aliquota CUAF per i soci non svantaggiati

148 Imponibile convenzionale
Per le cooperative sociali lettera a) potevano essere emanati, su base provinciale, decreti che fissavano i salari convenzionali (importo giornaliero e periodo medio di occupazione mensile) L’importo doveva essere rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT Dal i periodi medi sono tutti equiparati a 26 giornate. Il valore giornaliero del salario convenzionale non può essere inferiore alla retribuzione giornaliera utile per l’accreditamento delle 52 settimane. Sono fatti salvi gli imponibili giornalieri di importo più elevato.

149 Imponibile previdenziale dal 1.1.2010
Per determinare l’imponibile previdenziale, la retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione non può essere inferiore al minimale giornaliero pari al 9,50% del trattamento minimi di pensione in vigore al 1° gennaio di ogni anno all’importo previsto da leggi, regolamenti, CCNL o contratti individuali Eccezioni sono previste, attualmente, per le cooperative sociali. Le cooperative DPR 602/70 hanno avuto eccezioni fino al Dal sono equiparate alle altre imprese.

150 TRASFERIMENTO D’AZIENDA
ALTRI ASPETTI

151 Trasferimento d’azienda
CCNL APPLICABILE AI LAVORATORI REGIME DI SOLIDARIETA’ TRASFERIMENTO POSIZIONI GIURIDICHE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IN CAPO AL CESSIONARIO ADEMPIMENT FISCALI

152 Trattamento economico e normativo
IL CESSIONARIO APPLICA GIA’ UN CONTRATTO COLLETTIVO NON APPLICA UN CONTRATTO COLLETTIVO SI APPLICA IL CC (NAZIONALE, TERRITORIALE E AZIENDALE) DEL CESSIONARIO, ANCHE SE IN PEJUS RISPETTO A QUELLO APPLICATO DAL CEDENTE SI APPLICA IL CC (NAZIONALE, TERRITORIALE E AZIENDALE) DEL CEDENTE, FINO ALLA SCADENZA IN OGNI CASO LA SOSTITUZIONE PUO’ AVVENIRE SOLO TRA CONTRATTI COLLETTIVI DELLO STESSO LIVELLO

153 REGIME DI SOLIDARIETA’
Art cod. civ. Nozione della solidarietà. L'obbligazione è in solido quando più debitori [c.c. 1294] sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno [c.c. 1296] libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione [c.c. 1840, 1854] e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

154 Solidarietà tra cedente e cessionario
Tipo di credito Tipo di solidarietà Note Retribuzioni lavoratori Senza limitazioni. (Art.2112, comma 2) Salvo che il lavoratore non abbia liberato il cedente tramite conciliazione ex art.410 o 411 cpc Debiti Inps Solo se risulta dalle scritture contabili (art c.c.) Nel concetto di “scritture contabili” non vi rientrano i libri matricola e paga (Cass. N.8179/2001) Debiti Inail Senza limitazioni (art.15 DPR 1124/1965), anche se può riguardare solo l’anno in corso ed i due precedenti . Per le imprese di navigazione e pesca la solidarietà è generale e non ha limiti temporali Debiti fiscali Senza limiti, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. (art.14 del D.Lgs 472/1997) Fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente Entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda Debiti in caso di fusione Senza limitazioni (art.2504 bis, 1° comma, c.c) “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.”

155 Regime di solidarietà in caso di outsourcing
Art.2112, c.c. 6°comma (*) “Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’art.29, comma 2, del D.Lgs n. 276” (*) come modificato dall’art.32, comma 2 del d.Lgs 276/2003

156 Obbligo di solidarietà ex art.29,
Terziarizzazione Cedente Cessionario Appaltante Appaltatore Internalizzazione Obbligo di solidarietà ex art.29, comma 2 D.Lgs 276/2003

157 Solidarietà tra cedente e cessionario
Può essere eliminata attraverso le procedure ex art.410 e 411 c.p.c. Vedasi anche possibile evoluzione normativa DDL1167/2008 sulle nuove funzioni delle commissioni di certificazione NO conciliazione monocratica art.11 D.Lgs 124/2004. Conciliazione giudiziale ex art.185 cpc ?

158 Adempimenti amministrativi:
Comunicazione entro 5 gg. al CPI (Mod. Vardatori) ad opera del cessionario. Apertura nuova posizione INPS, pur mantenendo l’inquadramento, (con attribuzione del codice: “2K) Circ. Inps n.10/1995 Apertura nuova P.A.T. Inail, pur mantenendo l’oscillazione Art.25 DM )

159 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Fondo di tesoreria INPS Operazioni straordinarie – Trasferimento d’azienda L’Inps ha precisato che: nel caso in cui, a seguito di operazione societaria (es. acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione, ecc.) o di cessione di contratto, effettuate da datore di lavoro obbligato al versamento del contributo in esame, si realizzi il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data dell’acquisizione del dipendente; - nel caso in cui, sempre a seguito di operazione societaria o cessione di contratto, si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.

160 Agevolazioni contributive in capo al cessionario
Per l’assorbimento ex art.2112 del personale della cedente. Fino al : concesse (Circ. Inps 122/1999) Dal : negate (Circ. Inps n.109/2003) Già godute dal cedente Trasferite al cessionario per il principio di continuità

161 Trasferimento d’azienda – aspetti fiscali
Come chiarito dal Ministero delle finanze con ris. n. 5/1434/1994, nel caso di successione nella gestione aziendale sussumibile nella fattispecie del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112, cod. civ., tutti gli adempimenti fiscali di cui era destinatario il precedente titolare passano in capo al nuovo (cessionario). Quest'ultimo, conseguentemente, dovrà provvedere: ad effettuare il conguaglio di fine anno; a rilasciare la certificazione unica ai dipendenti (CUD) a presentare la dichiarazione modello 770, specificando i versamenti effettuati dal precedente titolare dell'azienda per le ritenute alla fonte operate nel rispettivo periodo di gestione; il nuovo titolare dovrà altresì compilare i quadri del citato modello 770 relativamente agli emolumenti corrisposti dal precedente datore di lavoro ai dipendenti in forza dal 1º gennaio dell'anno cui si riferisce la dichiarazione fino alla data del trasferimento del personale.


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