INFORTUNI SUL LAVORO SAFETY PROBLEMS

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INFORTUNI SUL LAVORO SAFETY PROBLEMS PRINCIPALI EFFETTI DANNOSI/INDESIDERATI CAUSATI DAL LAVORO SULLA SALUTE DELL’UOMO INFORTUNI SUL LAVORO SAFETY PROBLEMS si verificano per causa violenta in occasione di lavoro possono comportare: morte danni irreversibili(vari gradi) danni reversibili (vari gradi) MALATTIE DA LAVORO HEALTH PROBLEMS insorgono in genere lentamente sono contratte nell’esercizio e a causa di un lavoro possono comportare: morte danni irreversibili (vari gradi) danni reversibili (vari gradi) possono avere carattere: evolutivo non evolutivo

INFORTUNIO SUL LAVORO LESIONE: è un qualunque danno all’organismo psico-fisico del lavoratore che comporti inabilità al lavoro. CAUSA VIOLENTA: e’ un fatto esterno che agisce rapidamente sulla persona, ponendosi in rapporto di causa-effetto con la lesione. OCCASIONE DI LAVORO: e’ l’esistenza di un nesso etiologico (di genesi) tra il lavoro ed il verificarsi del rischio. L’infortunio si deve verificare non solo sul lavoro, ma soprattutto per il lavoro.

MALATTIA PROFESSIONALE LA CAUSA E’ LENTA, DILUITA NEL TEMPO, AGISCE PER GRADI SULL’ORGANISMO E’ A GENESI MONOFATTORIALE (ad es. ipoacusia da rumore, pneumoconiosi polmonari). E’ UNA PATOLOGIA TABELLATA (inserita nel novero delle malattie professionali riconosciute dal sistema assicurativo INAIL). LA DENUNCIA di malattia professionale è subordinata a due fattori: 1) la diagnosi di malattia, 2) l’accertamento del rischio.

WORK RELATED DISEASES MALATTIE CORRELATE AL LAVORO: non esiste una correlazione univoca tra attività lavorativa e malattia, ma l’ambiente di lavoro e, soprattutto, le modalità esecutive dello stesso, possono contribuire in maniera sostanziale alla manifestazione della malattia.

A GENESI MULTIFATTORIALE PRESENZA DI FATTORI DI RISCHIO EXTRAPROFESSIONALI : ad es. fisiologici (sesso, BMI ed età ); patologici pregressi o attuali predisponenti. RISCONTRABILI ANCHE AL DI FUORI DELLA POPOLAZIONE LAVORATIVA PATOLOGIE NON TABELLATE<. tra di esse sono frequentemente descritte le patologie muscolo-scheletriche, specie a carico dell’arto superiore. La componente professionale causale, nell’induzione di tale sindrome, riguarda quelle attività lavorative in cui predominano: -        l’elevata ripetitività del movimento, -        la presa forzata -        la deviazione, specie se estrema, dell’articolazione del polso -        la carenza dei periodi di recupero.

Movimentazione Manuale dei carichi (MMC)

Col termine movimentazione manuale dei carichi (MMC) si intendono quelle attività svolte da uno/più operatori caratterizzate da sollevamento e/o deposizione, spinta, tiro, trasporto, spostamento o sostegno di un peso che, a causa delle circostanze e delle condizioni con cui viene manipolato, potrebbe comportare rischi per la sicurezza e per la salute, particolarmente a carico della colonna vertebrale dorso-lombare.

il principale organo bersaglio di una incongrua o eccessiva movimentazione manuale di pesi è considerato il tratto lombare(o meglio lombo-sacrale) della colonna vertebrale ma non si escludono altre possibili azioni acute o croniche correlate, sia a carico degli altri segmenti muscolo-scheletrici (ad es., colonna cervicale, spalla, arti in genere), sia a carico di altri apparati (ad es., cardiovascolare, ernie addominali, ecc.). Stante l’alta incidenza della patologia lavoro correlata con la MMC e tenuto conto dell’elevato assenteismo che il dolore lombare ricorrente (low back pain degli anglosassoni) è in grado di causare (secondo varie statistiche più di 30 giorni di assenza per malattia ogni 100 lavoratori/anno) molti Paesi ad economia avanzata hanno regolamentato l’uso della forza muscolare nella movimentazione occupazionale dei pesi. La Direttiva europea n. 269/90 ha obbligato i Paesi membri della UE ad emanare norme di tutela che includano la MMC tra i fattori di rischio da valutare per fini di prevenzione e protezione.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.L.vo 81/08 i.e.c. D.Lvo 106/09 TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Art. 167 Campo di applicazione 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari 2. Ai fini del presente titolo, s’intendono: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni (…) che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

Obblighi del datore di lavoro Art. 168 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII; c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII

Allegato XXXIII definisce gli elementi di riferimento e i fattori individuali di rischio da considerare per prevenire il rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico connesse alle attività lavorative di MMC. ELEMENTI DI RIFERIMENTO: caratteristiche del carico sforzo fisico richiesto caratteristiche dell’ambiente di lavoro esigenze connesse all’attività FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO: inidoneità fisica a svolgere il compito in questione considerando anche le differenze di genere e di età indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore insufficiente formazione o addestramento

Analisi del rischio 1. Caratteristiche del carico – La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio se: il carico è troppo pesante è ingombrante o difficile da afferrare è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato: ad una certa distanza dal tronco; (b) con una torsione o un’inclinazione del tronco può causare lesioni al lavoratore in caso di urto (a motivo della struttura esterna e/o della consistenza del carico stesso)

2. Sforzo fisico richiesto – Lo sforzo fisico può presentare un rischio se: è eccessivo può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco può comportare un movimento brusco del carico è compiuto con il corpo in posizione instabile

3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro – Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare il rischio se: lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’ attività richiesta il pavimento è ineguale (rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore) il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione a un’altezza di sicurezza o in buona posizione il pavimento o il piano di lavoro presentano dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi il pavimento o il punto di appoggio sono instabili la temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono inadeguate

4. Esigenze connesse con l’attività – L’attività può comportare un rischio se implica: sforzi fisici troppo frequenti o troppo prolungati che sollecitano, in particolare, la colonna vertebrale periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente distanze troppo grandi di: (a) sollevamento; (b) abbassamento; (c) trasporto un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore

5. Fattori individuali di rischio – Il lavoratore può incorrere in un rischio (accresciuto) nei seguenti casi: é portatore di inidoneità fisica a svolgere il compito in questione indossa indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati non gli è stata fornita sufficiente ed adeguata informazione e formazione.

La valutazione del rischio va effettuata sia in caso di azioni di movimentazione ricorrenti che occasionali Azioni ricorrenti Convenzionalmente si considera rilevante (e come tale meritevole di valutazione preliminare) ogni azione di movimentazione manuale che sia svolta con una certa frequenza (> 1 volta all’ora nel turno) a partire da un peso minimo di 3 kg: in questi casi si debbono applicare formule e criteri in base ai quali si stabilisce se sussista o meno il rischio di sovraccarico bio-meccanico per l’organismo del lavoratore. Azioni occasionali La valutazione, in questo caso, viene abitualmente effettuata con una semplice bilancia (per il sollevamento e deposizione) ovvero con l’impiego di un dinamometro (in caso di movimentazione a spinta, traino o a strascico). Tale valutazione, vagliate le condizioni operative, in particolare la distanza dal corpo del peso che non deve mai essere eccessiva (ad es. > 63 cm) ed il punto di partenza o di arrivo della movimentazione che non deve mai essere troppo lontano dal pavimento (ad es., > 175 cm), nonché le condizioni ambientali in cui si opera (ad es., al freddo), terrà conto prevalentemente del superamento o meno di uno dei valori massimi indicati dalle leggi del nostro Paese, oltre che delle condizioni fisiche del soggetto:

ISO 11228-1/2003 Per ridurre il rischi al più basso livello possibile il peso limite non dovrebbe mai superare i 25 kg. Per i lavoratori con ridotta capacità lavorativa, il peso limite non dovrebbe mai superare i 15 kg. Ciò consente di incrementare il livello di protezione della salute dei lavoratori al 95 %. CRITERI DI SCELTA: PESO E % il più vicina al 95% valori da usare nella equazione “lifting” sono: 25 kg per gli uomini, 20 kg per le donne 15 kg per lavoratori (M e F) con ridotta capacità fisica

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE AZIONI DI SOLLEVAMENTO (E DEPOSIZIONE) METODO NIOSH Il metodo più usato è quello proposto dal NIOSH (cfr. National Institute of Occupational Safety & Health:) che serve a valutare quantitativamente le azioni di sollevamento e/o di deposizione tramite un’equazione che parte dalla definizione di un valore massimo di peso sollevabile in condizioni ideali ed applica una serie di fattori demoltiplicativi ciascuno con valore compreso tra 1 (condizioni ottimali) e 0 (condizioni ergonomicamente non accettabili)

Nella pubblicazione del NIOSH il peso massimo ideale da cui si parte è pari a 23 kg considerato protettivo per il 99% degli uomini adulti sani e per il 75-90% delle donne adulte sane. In Italia, tenuto conto delle norme in vigore, si è scelto di applicare la formula NIOSH partendo da un peso ideale di 25 kg per l’uomo e di 20 kg per la donna (15 per l’adolescente): tali valori, differenziati per sesso, garantiscono una buona protezione per circa il 90% degli uomini e delle donne addetti alla movimentazione.

Condizioni per l’applicabilità della formula NIOSH il sollevamento è effettuato in posizione eretta avviene con entrambe le mani si sviluppa, senza torsioni, su un piano sagittale (anteriormente al soggetto) le dimensioni del carico non sono eccessive vi sono buone possibilità di presa il movimento avviene in un tempo limitato (< 2”) è possibile per il lavoratore effettuare un certo recupero (riposo) tra un’operazione e l’altra nel compito lavorativo le componenti differenti dal sollevamento (in particolare trasporto, spinta e traino) sono minime c’è buona aderenza tra calzatura e pavimento i gesti di sollevamento non devono essere bruschi il peso manipolato non è troppo freddo, caldo, contaminato o dal contenuto instabile il lavoro è svolto in spazi non ristretti il soggetto è in buone condizioni di salute il soggetto è stato addestrato al tipo di lavoro che svolge le condizioni climatiche estive o invernali sono buone

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE AZIONI DI SPINTA E TRASCINAMENTO (TRAINO) O DI TRASPORTO IN PIANO SNOOK & CIRIELLO Questa metodologia, basata su studi di tipo psico-fisiologico, considera le azioni di spinta (iniziale - forza necessaria per mettere in movimento il peso costituito, ad esempio, da un carrello a mano + il suo carico - e di mantenimento per guidare il carrello lungo il tragitto prestabilito) o di traino (iniziale e di mantenimento) da valutarsi in base ai seguenti parametri: forza di spinta o traino necessaria per far muovere il carrello inizialmente e poi durante la traslazione (il dato, espresso in kg, si ricava mediante un apposito dinamometro) frequenza delle azioni altezza da terra della presa distanza di spostamento genere (maschile o femminile)

CALCOLO DELL’INDICE DI MOVIMENTAZIONE (IM) E AZIONI CONSEGUENTI Una volta calcolato il valore di peso (massimo) raccomandato (RWL) (sia con la formula NIOSH per le azioni di sollevamento e deposizione che con le tabelle derivate da Snook & Ciriello per le azioni di spinta e traino o trasporto in piano), ai fini della quantificazione del rischio va calcolato l’indice di movimentazione (IM) che non è altro che il rapporto tra il peso effettivamente spostato (ovvero spinto/trainato o portato in piano) nelle condizioni lavorative allo studio ed il peso raccomandato, secondo la formula seguente: IM (indice movimentazione) = Peso trattato / Peso raccomandato

L’impegno fisico e, conseguentemente, il rischio connesso con la movimentazione saranno valutati in base al seguente punteggio: < 0,85 - Rischio basso: la movimentazione è al di sotto di quello che potrebbe essere definito come livello d’azione. Entro questo valore non viene indicata nessuna azione specifica per la tutela del lavoratore sano eccetto la normale informazione basale su prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro 0,86-1,00 - Rischio border line basso: la movimentazione è effettuata al di sotto di quello che potrebbe essere definito come valore limite ma al di sopra del c.d. livello di azione. Entro questa fascia di rischio sono già raccomandabili varie cautele quali la informazione e, se il Medico Competente lo ritiene opportuno, anche la sorveglianza sanitaria, almeno una tantum per verificare le condizioni basali del lavoratore e per decidere se sorvegliarlo periodicamente (in relazione al suo stato clinico) 1,01-1,25 - Rischio border line alto: la movimentazione è effettuata, seppur di poco, al di sopra del c.d. valore limite indicativo del rischio. Sono pertanto da programmare ed attuare, ove possibile, interventi migliorativi. Per questa fascia di rischio, oltre alla informazione, va attuata anche la Sorveglianza sanitaria sistematica da parte del Medico competente, con una periodicità indicativa a cadenza triennale per i lavoratori adulti e sani

1,26-3,00 - Rischio significativo: La movimentazione è effettuata sicuramente al di sopra del c.d. valore limite indicativo del rischio. Sono pertanto da programmare ed attuare, ove possibile, interventi migliorativi. Per questa fascia di rischio, oltre alla info-formazione, va attuata obbligatoriamente anche la Sorveglianza sanitaria sistematica da parte del Medico competente (con una periodicità indicativa a cadenza biennale per i lavoratori adulti e sani, di età fino a 45 anni e con indice di movimentazione inferiore a 2; a cadenza da stabilirsi negli altri casi) >3,00 - Rischio molto elevato: La movimentazione è effettuata non solo sicuramente al di sopra del c.d. valore limite indicativo del rischio ma comporta anche uno stress biomeccanico molto intenso per l’organismo del lavoratore, specie se ripetuta frequentemente. Sono pertanto da programmare ed attuare, ove possibile, interventi migliorativi immediati. Per questa fascia di rischio, oltre alla informazione, va attuata obbligatoriamente la Sorveglianza sanitaria sistematica da parte del Medico competente, con una periodicità indicativa a cadenza annuale per i lavoratori adulti e sani, di età fino a 45 anni, con eventuale ulteriore accorciamento del periodo delle visite periodiche a semestrale nei casi di rischio particolarmente concentrato e/o di soggetto potenzialmente più suscettibile.

CALCOLO DELL’INDICE MAPO VALUTAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DI PAZIENTI NON/PARZIALMENTE COLLABORANTI DA PARTE DI PERSONALE SANITARIO CALCOLO DELL’INDICE MAPO (MOVIMENTAZIONE E ASSISTENZA DI PAZIENTI OSPEDALIZZATI) è espressamente elaborato al fine di valutare il rischio cui sono esposti gli operatori, principalmente infermieri ed ausiliari, che svolgono la propria attività lavorativa nell’ambito dei reparti di degenza ospedaliera, attraverso l’identificazione e la successiva quantificazione di fattori specifici e ponderati; il risultato valutativo riguarda tutto il personale addetto all’assistenza ed alla cura dei degenti, operante nel reparto in esame e non esclusivamente il singolo operatore; questo è conseguenza del fatto che i fattori considerati nel calcolo dell’indice di rischio, si riferiscono alle caratteristiche strutturali ed organizzative del reparto nella sua interezza;

non viene fatta alcuna distinzione fra le figure operanti all’interno del reparto,principalmente infermieri generici e professionali ed ausiliari, ipotizzando che nel complesso l’impegno profuso da ciascuna di queste sia paragonabile in relazione alle operazioni di movimentazione dei degenti; non pervenendo ad una valutazione “personalizzata”, il metodo comporta, al fine dell’analisi del rischio corso da un operatore sanitario durante l’intero iter lavorativo, la valutazione di tutti i reparti presso i quali il lavoratore stesso ha prestato servizio nel corso degli anni; non viene presa in considerazione l’anzianità di servizio del singolo operatore, ovvero non è possibile pervenire ad alcuna differenziazione ai fini della valutazione del rischio, in base al numero di anni di lavoro trascorsi presso il reparto in esame;

il metodo non prevede un’analisi quali-quantitativa delle posture incongrue eventualmente assunte dagli operatori nell’effettuazione delle movimentazioni dei pazienti; è applicabile esclusivamente ai reparti di degenza generici, non essendo valido per strutture dedicate, quali ad es. i blocchi operatori, il pronto soccorso, le strutture di riabilitazione funzionale e quei reparti ove l’organizzazione del lavoro si differenzia da quella standard, come nel caso dei reparti di rianimazione ove i pazienti sono costretti a rimanere allettati senza necessità di essere movimentati; è comunque un metodo di recente introduzione, che necessita di ulteriori studi, approfondimenti e validazioni, suscettibile di ulteriori modificazioni.

la frequenza di movimentazioni è determinata dal rapporto

PREVENZIONE PRIMARIA • Meccanizzazione il più possibile. • Misure organizzative per la movimentazione. • Pianificazione e ottimizzazione di tempi e modalità lavorative. • Buon workplace design. • Indicare la movimentazione corretta dei carichi e i rischi. • Formazione ed addestramento sulle tecniche. • Controllo movimenti errati o posture incongrue. • Insegnamento di esercizi per rilassamento/rinforzo della muscolatura.

PREVENZIONE SECONDARIA • Sorveglianza sanitaria • Giudizio di idoneità alla mansione specifica • Identificare i lavoratori con aumentato rischio di sviluppare patologie • Allontanare dal rischio/ridurre esposizione per i lavoratori suddetti

PREVENZIONE TERZIARIA Per misure di prevenzione terziaria si intendono essenzialmente i trattamenti medici riabilitativi nei confronti di lavoratori che soffrano di patologie causate dalla movimentazione manuale dei carichi.

IN AMBIENTE OSPEDALIERO IL CARICO DISCALE PUO’ ESSERE: Sollevamento da seduto a stazione eretta (73 kg di peso) Fino a 641 kg (ma oltre 1000 kg per pz di peso ≥ 95 kg) Spostamento nel letto (peso 52 kg) Superiore a 350 kg Trasferimento letto carrozzina Fino a 448 kg