1 MANOVRA BIS (D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006) MANOVRA BIS (D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006)
2 NOVITA IVA IMMOBILI
3 REGIME IVA CESSIONE ABITATIVI OperazioneCedenteAcquirenteIVARegistroIpotecarie e catastali CESSIONE DI FABBRICATI ABITATIVI Punto 8-bis art. 10 DPR 633/72 Imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di 4 anni Chiunque4% (prima casa) 10% (seconda casa) 20% (lusso) Altri soggetti passivi di imposta ChiunqueEsenti3% (prima casa) % (seconda casa) 2%+1% = 3%
4 REGIME IVA CESSIONE STRUMENTALI OperazioneCedenteAcquirenteIVARegistroIpotecarie e catastali CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI (**) Punto 8-ter art. 10 DPR 633/72 Imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di 4 anni Chiunque 10% (ripristino) 20% 168 3%+1% = 4% (*) Altri soggetti passivi di imposta, comprese le imprese costruttrici o di ripristino per gli immobili ultimati da oltre 4 anni IPOTESI OGGETTIVE soggetti con detraibilità fino al 25% operatori non soggetti passivi o privati 10% (ripristino) 20% 168 3%+1% = 4% (*) Altri soggetti se il cedente ha manifestato lopzione per limponibilità della cessione Altri soggetti se il cedente NON ha manifestato lopzione per limponibilità della cessione Esenti168 3%+1% = 4% (*) NOTE (*) Per gli acquisti e le cessioni in cui siano parte fondi immobiliari chiusi, banche, altri intermediari e società di leasing, la percentuale delle imposte ipotecarie e catastali è dell1,50% + 0,50% = 2% (per acquisti e cessioni effettuati a decorrere dal 1° ottobre 2006). (**) Per i contratti di leasing, allatto del riscatto, limposta di registro proporzionale pagata sulla locazione finanziaria potrà essere portata a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecarie e catastali.
5 OperazioneLocatoreConduttoreIVARegistro LOCAZIONE (COMPRESI I LEASING) DI IMMOBILI ABITATIVI Punto 8 art. 10 DPR 633/72 Tutti i soggetti che agiscono nellesercizio di imprese, arti e professioni Chiunque (soggetti passivi e privati) Esenti2% LOCAZIONE (COMPRESI I LEASING) DI IMMOBILI STRUMENTALI Punto 8 art. 10 DPR 633/72 Tutti i soggetti che agiscono nellesercizio di imprese, arti e professioni IPOTESI OGGETTIVE soggetti con detraibilità fino al 25% operatori non soggetti passivi o privati 20%1% Altri soggetti se il locatore ha manifestato lopzione per limponibilità della locazione Altri soggetti se il locatore NON ha manifestato lopzione per limponibilità della locazione Esenti1% REGIME IVA DELLE LOCAZIONI
6 REGISTRAZIONE LOCAZIONI IN CORSO AL DECRETO DIRIGENZIALE Modalità previste dal decreto ASSOLVIMENTO DELLIMPOSTA DI REGISTRO OPZIONE PER IL REGIME DI IMPONIBILITA Locazioni di abitazioni costruite per la rivendita (DA IVA A ESENTI) Locazioni di fabbricati strumentali (DA IVA A ESENTI SALVO OPZIONE) Locazioni di fabbricati strumentali (DA IVA A ESENTI SALVO OPZIONE)
7 REGISTRAZIONE LOCAZIONI IN CORSO AL DECRETO DIRIGENZIALE MODALITA DI ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI REGISTRO REGISTRAZIONE TELEMATICA DAL 2 AL 30 NOVEMBRE 2006 Sconto del 1,50% per n° annualità (1/2 tasso legale) PAGAMENTO DEL REGISTRO IN UNICA SOLUZIONE PAGAMENTO DEL REGISTRO PER CIASCUNA ANNUALITA RESIDUA Durata residua > 12 mesi Durata contratto > 2 anni Durata residua > 12 mesi Durata contratto > 2 anni Conteggi dal 4 luglio 2006
8 REGISTRAZIONE LOCAZIONI IN CORSO AL DECRETO DIRIGENZIALE OPZIONE PER IL REGIME DI IMPONIBILITA CODICI LOCAZIONE (tabella A dellAllegato al decreto ) CODICI LOCAZIONE (tabella A dellAllegato al decreto )
9 LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE BENI POSSEDUTIREQUISITI SOGGETTIVIRETTIFICA FABBRICATI STRUMENTALI TuttiNO se si sceglie lIVA nel primo atto dopo lentrata in vigore della legge di conversione SI se non si sceglie lIVA ABITAZIONI POSSEDUTE AL 4 LUGLIO 2006 Tutti tranne le imprese di costruzione o ripristino NO ABITAZIONI ULTIMATE ENTRO IL 4 LUGLIO 2002 Imprese di costruzione o di ripristino NO ABITAZIONI ULTIMATE DOPO IL 4 LUGLIO 2002 Imprese di costruzione o di ripristino SI se cedute trascorsi 4 anni da ultimazione NO se cedute entro 4 anni da ultimazione
10 AFFITTO DI AZIENDA Affitto di azienda il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50%, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dellarticolo 14 del D.P.R. 633/1972 SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI MENO FAVOREVOLI IN TEMA DI IMPOSTE INDIRETTE PREVISTE PER LA LOCAZIONE DEI FABBRICATI (in pratica 1% di imposta di registro su canone di affitto) SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI MENO FAVOREVOLI IN TEMA DI IMPOSTE INDIRETTE PREVISTE PER LA LOCAZIONE DEI FABBRICATI (in pratica 1% di imposta di registro su canone di affitto)
11 SUBAPPALTO DELLEDILIZIA MECCANISMO DELLINVERSIONE CONTABILE (reverse charge) Efficacia subordinata ad autorizzazione UE (direttiva n. 2006/69/Ce del – recepimento ) Efficacia subordinata ad autorizzazione UE (direttiva n. 2006/69/Ce del – recepimento ) Prestazioni rese da subappaltatori Imprese costruttrici o ristrutturatrici Appaltatore principale Altri subappaltatori
12 SUBAPPALTO DELLEDILIZIA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE Efficacia subordinata ad autorizzazione UE (direttiva n. 2006/69/Ce del – recepimento ) Efficacia subordinata ad autorizzazione UE (direttiva n. 2006/69/Ce del – recepimento ) Subappaltatore Fattura senza applicazione dellIVA Imprese costruttrici Imprese ristrutturatrici Appaltatore principale Imprese costruttrici Imprese ristrutturatrici Appaltatore principale Integrano con IVA la fattura di acquisto Registrano la fattura nei registri acquisti e vendite
13 SUBAPPALTO DELLEDILIZIA Efficacia subordinata ad autorizzazione UE (direttiva n. 2006/69/Ce del – recepimento ) Efficacia subordinata ad autorizzazione UE (direttiva n. 2006/69/Ce del – recepimento ) SUBAPPALTATORI RIMBORSO IVA ANNUALE COMPENSAZIONE IVA TRIMESTRALE NUOVO LIMITE COMPENSAZIONE Se 80% volume affari sono subappalti
14 SUBAPPALTO DELLEDILIZIA RESPONSABILITA SOLIDALE (fino a concorrenza delle somme dovute) Appaltatore (soggetto IVA) Appaltatore (soggetto IVA) Versamento di ritenute fiscali, contributi relativi a dipendenti impiegati nel contratto di appalto (DURC) Subappaltatore (soggetto IVA) Subappaltatore (soggetto IVA) Efficacia subordinata a decreto da emanare entro Sanzione da a Committente (soggetto IVA) Committente (soggetto IVA) Verifica adempimenti appaltatore
15 NOVITA ACCERTAMENTO
16 Modifiche allart. 54 DPR 633/72 - Accertamento sul valore normale - Valore normale non inferiore a mutuo o finanziamenti bancari Abrogato art. 15 DL 41/95 -Viene meno limite accertamento al valore catastale per immobili categoria A,B e C Modifiche allart. 54 DPR 633/72 - Accertamento sul valore normale - Valore normale non inferiore a mutuo o finanziamenti bancari Abrogato art. 15 DL 41/95 -Viene meno limite accertamento al valore catastale per immobili categoria A,B e C REGOLE GENERALI DI TASSAZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Modifica non retroattiva : affidamento del contribuente
17 Modifiche allart. 39 c. 1 lett. d) DPR 600/73 - Accertamento sul valore normale Modifiche allart. 39 c. 1 lett. d) DPR 600/73 - Accertamento sul valore normale REGOLE GENERALI DI TASSAZIONE IMPOSTE SUI REDDITI PROBLEMI: 1) APPLICAZIONE RETROATTIVA ? 2) APPLICABILE SOLO A IMMOBILI MERCE ? PROBLEMI: 1) APPLICAZIONE RETROATTIVA ? 2) APPLICABILE SOLO A IMMOBILI MERCE ?
18 TASSAZIONE – VALORE NORMALE - Possibilità per il fisco di chiedere la tassazione sul valore normale - effetto: prezzo = valore normale TASSAZIONE – VALORE NORMALE - Possibilità per il fisco di chiedere la tassazione sul valore normale - effetto: prezzo = valore normale REGOLE GENERALI DI TASSAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO Modifiche allart. 52 DPR 131/86 - Accertamento sul valore normale Modifiche allart. 52 DPR 131/86 - Accertamento sul valore normale UNICA ECCEZIONE : REGIME DEL PREZZO-VALORE
19 Ai fini dellart. 54 DPR 633/72 - Valore normale non inferiore a mutuo o finanziamenti bancari - - disposizione rilevante ai soli fini Iva - - Ammessa prova contraria ? ( spese accessorie o - ristrutturazioni) - - Natura di presunzione legale relativa ( sussistenza art. 13 del DPR 633/72 > rilevanza del corrispettivo) Ai fini dellart. 54 DPR 633/72 - Valore normale non inferiore a mutuo o finanziamenti bancari - - disposizione rilevante ai soli fini Iva - - Ammessa prova contraria ? ( spese accessorie o - ristrutturazioni) - - Natura di presunzione legale relativa ( sussistenza art. 13 del DPR 633/72 > rilevanza del corrispettivo) DEFINIZIONE VALORE NORMALE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
20 oggettivo 1. Aspetto oggettivo cessione - Immobili ad uso abitativo - Immobili in categoria A, no A 10 - Immobili ad uso abitativo - Immobili in categoria A, no A 10 - Relative pertinenze (art. 817 c.c.) Pertinenze: unità immobiliari diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dellabitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato) - Relative pertinenze (art. 817 c.c.) Pertinenze: unità immobiliari diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dellabitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato) REGIME DEL PREZZO/VALORE
21 soggettivo 2. Aspetto soggettivo cessione - Persone fisiche che non agiscono in regime dimpresa o di lavoro autonomo - escluse cessioni in cui anche una sola parte agisce come imprenditore, artista o professionista - Persone fisiche che non agiscono in regime dimpresa o di lavoro autonomo - escluse cessioni in cui anche una sola parte agisce come imprenditore, artista o professionista REGIME DEL PREZZO/VALORE
22 INNESCO NON AUTOMATICO (facoltà) - A) opzione allatto della cessione - B) su richiesta dellacquirente al notaio - risparmio imposte sui trasferimenti INNESCO NON AUTOMATICO (facoltà) - A) opzione allatto della cessione - B) su richiesta dellacquirente al notaio - risparmio imposte sui trasferimenti Riduzione onorari notarili del 30% 3. Caratteristiche dellagevolazione REGIME DEL PREZZO/VALORE
23 TASSAZIONE - REGIME IN DEROGA - BASE IMPONIBILE - in ogni caso: valore (catastale) del bene - irrilevante prezzo dichiarato, anche se superiore - effetto: emersione prezzo effettivo TASSAZIONE - REGIME IN DEROGA - BASE IMPONIBILE - in ogni caso: valore (catastale) del bene - irrilevante prezzo dichiarato, anche se superiore - effetto: emersione prezzo effettivo 4. Caratteristiche dellagevolazione REGIME DEL PREZZO/VALORE LA DETERMINAZIONE DEL VALORE CATASTALE
24 REGIME DEL PREZZO/VALORE OCCULTAMENTO DEL CORRISPETTIVO SANZIONE DA 500 A Su differenza tra imposta dovuta e dichiarata Obbligo di indicare in atto il corrispettivo effettivo
25 REGIME DEL PREZZO/VALORE CONSEGUENZA OCCULTAMENTO CORRISPETTIVO VALORE CATASTALE100 CORRISPETTIVO IN ATTO110 CORRISPETTIVO REALE150 VALORE NORMALE180 VALORE CATASTALE100 CORRISPETTIVO IN ATTO110 CORRISPETTIVO REALE150 VALORE NORMALE180 ESEMPIO Accertamento sul corrispettivo reale (LIMITE)
26 Indicazione modalità di pagamento del corrispettivo CESSIONI IMMOBILIARI SOGGETTE A IVA E NON OBBLIGHI DICHIARATIVI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI Indicazione intervento di un mediatore (spesa, modalità pagamento, e C.F. o P.IVA) SANZIONE DA 500 A EURO ACCERTAMENTO DI VALORE AI FINI REGISTRO (IIDD e Iva regole normali)
27 STUDI DI SETTORE Novità applicabili dal periodo dimposta 2005 Viene meno la regola del 2 su 3 Inutilità degli indici di coerenza Viene meno contabilità inattendibile PER TUTTI LACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE SCATTA ALLA SINGOLA ANNUALITA NON CONGRUA Per il 2005 adeguamento studi entro il
28 DISCIPLINA SOCIETA DI COMODO Novità applicabili dal periodo dimposta 2006 Aumento percentuali di redditività (ricavi presunti) Aumento percentuali per determinazione reddito minimo Divieto compensazione credito IVA Perdita credito IVA dopo un triennio Previsione di ipotesi di esclusione non automatica
29
30
31 DISCIPLINA SOCIETA DI COMODO PROBLEMI APPLICAZIONE PARAMETRI Valorizzazione dei beni in leasing Doppio ragguaglio (CM 137/E/1997) Partecipazioni PEX Effetti rivalutazione beni ex legge 266/ Valore dei beni a deducibilità limitata 1 1 Partecipazioni societa di persone: altre immobilizzazioni 6 6
32 DISCIPLINA SOCIETA DI COMODO Disciplina credito Iva Ne rimborso ne compensazione Tre periodi consecutivi di assenza operazioni rilevanti: credito non scomputabile da Iva periodi successivi. Difformità tra testo normativo e Circ. 28/E/2006 Divieto di scomputo irreversibile ? Decorrenza del triennio di osservazione: Relazione Tecnica > 2006/
33 DISCIPLINA SOCIETA DI COMODO Periodo non normale Istanza di disapplicazione art.37 bis comma 8 DPR 600/73 Differenze con studi di settore: liquidazione Differenze con studi di settore : affitto dazienda e ristrutturazione totale Contenuto dellistanza: Circ.18/ Effetti atto diniego: ricorribilità ? > Cass. n del
34 NOZIONE DI AREA FABBRICABILE - IVA - REGISTRO - REDDITI - ICI - IVA - REGISTRO - REDDITI - ICI Prevale il concetto di edificabilità di diritto rispetto a quello della edificabilità di fatto (meno equo ma più certo) UNICO CONCETTO VALIDO AI FINI
35 PAGAMENTO DEI MODELLI F24 CON MODALITA TELEMATICHE
36 DECORRENZA DELLOBBLIGO PAGAMENTI CON F24 EFFETTUATI DAL 1° OTTOBRE 2006 TUTTI I TITOLARI DI PARTITA IVA SOGGETTI INTERESSATI SOGGETTI ESCLUSI I NON TITOLARI DI PARTITA IVA Privati Enti non commerciali titolari del solo codice fiscale
37 COME PAGARE GLI F24 1° SOLUZIONE IL CONTRIBUENTE SI ARRANGIA 2° SOLUZIONE IL CONTRIBUENTE SI RIVOLGE AD UN INTERMEDIARIO ABILITATO SERVIZIO FISCONLINE SERVIZIO CBI (home banking) SERVIZIO F24 CUMULATIVO Modalità alternative
38 SERVIZIO CBI (corporate banking interbancario) IL CONTRIBUENTE SI ARRANGIA 1 Non si deve richiedere allAgenzia delle Entrate né il PIN né la PASSWORD Occorre sottoscrivere con la banca un contratto di CORPORATE BANKING (standard CBI) La compilazione del modello F24 avviene direttamente nella sezione F24 del corporate banking Con questo sistema è possibile addebitare sul proprio conto corrente un modello F24 intestato ad altri soggetti
39 LA PAGINA INIZIALE
40 LA SEZIONE DELEGHE F24
41 LINSERIMENTO DELLA DELEGA F24
42 IL MODELLO F24
43 LA CREAZIONE DEL FLUSSO
44 LA SPEDIZIONE DEL FLUSSO
45 LA MEMORIZZAZIONE DEL FLUSSO
46 LARCHIVIO DEI FLUSSI MEMORIZZATI
47 SERVIZIO FISCONLINE IL CONTRIBUENTE SI ARRANGIA Il pagamento diretto avviene tramite il sito internet fisconline dellAgenzia delle Entrate Per effettuare il servizio occorre CODICE PIN (10 caratteri) CODICE PIN (10 caratteri) PASSWORD (8 caratteri) PASSWORD (8 caratteri) PRIMA PARTE (4 caratteri) PRIMA PARTE (4 caratteri) SECONDA PARTE (6 caratteri) SECONDA PARTE (6 caratteri) RICHIESTA DI PIN E PASSWORD Direttamente su internet e poi per posta Allagenzia delle entrate e poi su internet Verifica se la banca è convenzionata con le Entrate
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49 La richiesta del PIN (prima parte)
50 Il cambio della PASSWORD
51 Il software di compilazione dellF24 F24 ON LINE F24 ON LINE Scaricabile dal sito internet dellAgenzia delle Entrate SI EFFETTUA LA COMPILAZIONE GUIDATA DEL MODELLO F24 SI EFFETTUA LA COMPILAZIONE GUIDATA DEL MODELLO F24
52 PREDISPONE IL FILE NEL FORMATO PREVISTO PER LINVIO (autentica con il codice CODICE PIN) Il software di preparazione per linvio FILE INTERNET Scaricabile dal sito internet dellAgenzia delle Entrate CONSENTE LA INDICAZIONE DELLE COORDINARE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE (questi dati non vanno indicati per i modelli F24 a zero) CONSENTE LA INDICAZIONE DELLE COORDINARE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE (questi dati non vanno indicati per i modelli F24 a zero)
53 Invio della richiesta di versamento CON LINVIO DEL MODELLO F24 ONLINE LAGENZIA DELLE ENTRATE VIENE AUTORIZZATA AD EFFETTUARE IL PRELIEVO
54 Stampa delle ricevute 1° ricevuta telematica entro 24 ore dallinvio In caso di dati non corretti si riceve una comunicazione di scarto 2° ricevuta telematica entro gg. dalla scadenza ESITO DELLINVIO ESITO DELLADDEBITO 3° ricevuta cartacea tramite POSTEL Dopo altri gg. 3° ricevuta cartacea tramite POSTEL Dopo altri gg. ESITO DELLADDEBITO Scaricabili nella sezione RICEVUTE del sito internet
55 SERVIZIO F24 CUMULATIVO IL CONTRIBUENTE SI RIVOLGE AD UN INTERMEDIARIO ABILITATO 3 Il contribuente deve comunicare per iscritto allintermediario i dati del proprio c/c su cui addebitare imposte e contributi nonché eventuali variazioni Per ogni modello F24 il contribuente dovrà autorizzare lintermediario ad effettuare laddebito sul proprio c/c La compilazione e la trasmissione del modello F24 avvengono a cura dellintermediario abilitato Con questo sistema lintermediario NON può addebitare sul proprio conto corrente un modello F24 intestato al cliente
56 ALTRE NOVITA IVA
57 ELENCO CLIENTI E FORNITORI DAL 2006 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE TELEMATICA (fino a introduzione fatturazione informatica) DAL 2006 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE TELEMATICA (fino a introduzione fatturazione informatica) PRESENTAZIONE ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO (prima presentazione entro il ) PRESENTAZIONE ENTRO ESERCIZIO SUCCESSIVO (prima presentazione entro il ) SANZIONI PER MANCATA PRESENTAZIONE O PRESENTAZIONE CON DATI ERRATI O INCOMPLETI Da 258 a 2065 euro SANZIONI PER MANCATA PRESENTAZIONE O PRESENTAZIONE CON DATI ERRATI O INCOMPLETI Da 258 a 2065 euro EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE (differimento per alcuni contribuenti – elementi informativi) EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE (differimento per alcuni contribuenti – elementi informativi) E AMMESSO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E CIOE IL REINVIO CON SANZIONI RIDOTTE (CM 28/E/2004) E AMMESSO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E CIOE IL REINVIO CON SANZIONI RIDOTTE (CM 28/E/2004)
58 ELENCO CLIENTI E FORNITORI DATI RELATIVI A FATTURE EMESSE (per il 2006 solo nei confronti di soggetti IVA) FATTURE EMESSE (per il 2006 solo nei confronti di soggetti IVA) ACQUISTI RILEVANTI AI FINI IVA Codice fiscale Imponibile imposta Op. non imponibili Op. esenti
59 REGOLE ATTRIBUZIONE PARTITA IVA ATTRIBUZIONI DI PARTITA IVA A PARTIRE DAL 01 NOVEMBRE 2006 VERIFICA DI ELEMENTI DI RISCHIO CONNESSI ALLATTRIBUZIONE Controlli automatizzati Accessi nel luogo di attività EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE CONTROLLI ANCHE PER P.IVA RILASCIATE PRIMA DEL Controlli successivi Informazioni da richiedere allattribuzione Fideiussione allattribuzione per acquisti intraUE (durata 3 anni – su V.A. con minimo ) Fideiussione allattribuzione per acquisti intraUE (durata 3 anni – su V.A. con minimo )
60 TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI DECORRENZA 1° GENNAIO 2007 DECORRENZA 1° GENNAIO 2007 PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE (modalità tecniche e termini) SANZIONI PER MANCATO ADEMPIMENTO (da a euro) PRIMA TRASMISSIONE ENTRO (dati dei primi 6 mesi) ELIMINATO OBBLIGO TENUTA REGISTRO CORRISPETTIVI OBBLIGO EMISSIONE FATTURA A RICHIESTA CLIENTE COMMERCIANTI AL MINUTO PER PUNTO VENDITA COMMERCIANTI AL MINUTO PER PUNTO VENDITA SOGGETTI OBBLIGATI CREDITO DIMPOSTA PER ADATTAMENTO MISURATORI ( 100)
61 reato si perfeziona anno successivo OMESSI VERSAMENTI IVA E INDEBITE COMPENSAZIONI OMESSI VERSAMENTI IVA E INDEBITE COMPENSAZIONI OMESSI VERSAMENTI RISULTANTI DA DR IVA GIA DEL 2005 OMESSI VERSAMENTI RISULTANTI DA DR IVA GIA DEL 2005 OMESSI VERSAMENTI RITENUTE CERTIFICATE DA 770 OMESSI VERSAMENTI RITENUTE CERTIFICATE DA 770 COMPENSAZIONI F24 CON CREDITI INESISTENTI IMPORTI SUPERIORI AD EURO PER PERIODO DIMPOSTA IMPORTI SUPERIORI AD EURO PER PERIODO DIMPOSTA RECLUSIONE DA 6 MESI A 2 ANNI reato si perfeziona al sup. del limite
62 CONTRIBUENTI MINIMI IN FRANCHIGIA DECORRENZA DAL 2007 (REGIME NATURALE) DAL 2007 (REGIME NATURALE) ESONERI OBBLIGHI Attribuzione N° speciale Partita IVA CARATTERISTICHE REQUISITI persone fisiche con volume affari annuo fino a euro, in assenza di cessioni allesportazione - Esonero da versamento imposta, con divieto di rivalsa e detrazione - Esonero da principali adempimenti - Esonero da versamento imposta, con divieto di rivalsa e detrazione - Esonero da principali adempimenti - Obbligo versam. IVA su acquisti-UE - Obbligo di numerare e conservare fatture passive e trasmettere importo delle operazioni alle Entrate
63 CONTRIBUENTI MINIMI IN FRANCHIGIA OPZIONE facoltà di optare per regime ordinario (vincolo 3 anni) PASSAGGI DI REGIME Nei passaggi di regime di applica la rettifica della detrazione di cui art. 19-bis 2 (in prima applicazione con versamento dilazionato – 1° rata il ) FUORIUSCITA DAL REGIME - Oltre e fino a regime ordinario da periodo successivo - oltre da periodo in corso - Oltre e fino a regime ordinario da periodo successivo - oltre da periodo in corso ASSISTENZA FISCALE E previsto il tutoraggio fiscale (comma 13)
64 NUOVI TERMINI E MODALITA PER DICHIARAZIONI E VERSAMENTI DECORRENZA DA 1° MAGGIO 2007 UNICO TELEMATICO AL (anche PF inf. a e parametri) UNICO CARTACEO AL PAGAMENTO IMPOSTE AL MODELLO UNICO MODELLO 770 Da UNICO 2007 (anno 2006) Da 770/2008 (anno 2007)
65 ADEMPIMENTONUOVI TERMINIVECCHI TERMINI Data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e dellIRAP (Separazione modelli solo per soggetti IRES) Termini di presentazione delle dichiarazioni redditi e IRAP (soggetti diversi da soggetti IRES) – Cartacea Telematica Cartacea Telematica Termini di presentazione delle dichiarazioni redditi e IRAP (soggetti IRES) Entro 7° mese Telematica Entro 7° mese cartacea Entro 10° mese Telematica Modalità di presentazione per : persone fisiche sotto i di volume daffari soggetti che presentano il prospetto parametri Solo telematicaSia cartacea che telematica
66 ADEMPIMENTONUOVI TERMINIVECCHI TERMINI Termine di invio telematico per banche o poste (presentazione cartacea del contribuente) Entro 4 mesi da scadenzaEntro 5 mesi da scadenza Termini presentazione modello Semplificato e Ordinario (non + unificazione) Semplificato Ordinario (solo o unificato) Termine di consegna del modello CUD Modalità presentazione dichiarazione periodo ante-liquidazione Entro 7° mese Telematica Entro 7° mese cartacea Entro 10° mese Telematica Termine di presentazione dichiarazione annuale IVA Telematica Cartacea Telematica
67 ADEMPIMENTONUOVI TERMINIVECCHI TERMINI Termine per il versamento di saldo e 1° acconto delle imposte sui redditi e IRAP Giorno 16 del 6° mese successivo Giorno 20 del 6° mese successivo Termine per la presentazione della documentazione ai CAF-dipendenti per compilazione modello Termine per la trasmissione telematica dei 730 da parte sia dei CAF-dipendenti che dei sostituti Termine per il versamento degli acconti ICI ° acconto ° acconto ° acconto ° acconto
68 OBBLIGO DI RICALCOLO ACCONTI 2006 ACCONTI CALCOLATI SU IMPOSTE 2005 RIDETERMINATE ACCONTI IRAP 12 AGOSTO RIGUARDA SOLO I SOGGETTI IRES ACCONTI IRES 4 LUGLIO RICALCOLO 1° RATA : riguarda solo gli acconti per i quali sono scaduti i termini alla entrata in vigore delle norme (ESERCIZI A CAVALLO - CHI APPROVA AL ) RICALCOLO 2° RATA : sono interessati tutti i soggetti IRES