Convegno regionale ANMIL Crema, 24 aprile 2009 Dott. Rossana Astengo Dott. Rossana Astengo. Amianto …..come tutelarci dai rischi che comporta.

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Convegno regionale ANMIL Crema, 24 aprile 2009 Dott. Rossana Astengo Dott. Rossana Astengo. Amianto …..come tutelarci dai rischi che comporta

Evoluzione della Tutela in 60 anni Malattie Professionali; 5 intossicazioni – da piombo, da mercurio, da fosforo, da solfuro di carbonio, da benzolo - Anchilostomiasi Malattie Professionali; 5 intossicazioni – da piombo, da mercurio, da fosforo, da solfuro di carbonio, da benzolo - Anchilostomiasi 1943 Silicosi e Asbestosi 1943 Silicosi e Asbestosi Malattie Professionali Malattie Professionali 1958 Estensione tutela assicurativa contro le Malattie 1958 Estensione tutela assicurativa contro le Malattie Professionali nel settore dellAgricoltura Professionali nel settore dellAgricoltura 1965 Emanazione del Testo Unico con M.P Emanazione del Testo Unico con M.P Malattie Professionali Industria Malattie Professionali Industria 21 Malattie Professionali Agricoltura 21 Malattie Professionali Agricoltura 1975 Legge 780 Ulteriori Norme della Silicosi e Asbestosi 1975 Legge 780 Ulteriori Norme della Silicosi e Asbestosi Malattie Professionali Industria Malattie Professionali Industria 27 Malattie Professionali 27 Malattie Professionali

Malattia professionale definizione Sono malattie professionali quelle patologie dovute all'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o di materiali, o di agenti o di fattori negativi presenti nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa. Sono malattie professionali quelle patologie dovute all'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di un lavoro o di materiali, o di agenti o di fattori negativi presenti nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa.

Malattie professionali Non esiste una definizione ufficiale di M.P. ma la si può ricavare dalla norma assicurativa: Art.3 D.P.R.1124/65: Lassicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4 le quali siano contratte nellesercizio e a causa; Art.3 D.P.R.1124/65: Lassicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4 le quali siano contratte nellesercizio e a causa; Art.13 4° D.lgs n.38/2000 Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle delle quali il lavoratore dimostri lorigine professionale Art.13 4° D.lgs n.38/2000 Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle delle quali il lavoratore dimostri lorigine professionale

Le malattie professionali Sono malattie contratte nellesercizio e a causa di determinate lavorazioni rischiose Sono malattie contratte nellesercizio e a causa di determinate lavorazioni rischiose Malattie professionali tabellate e non tabellate ovvero il sistema misto Malattie professionali tabellate e non tabellate ovvero il sistema misto

ELEMENTI CARATTERISTICI per il riconoscimento esposizione ad uno specifico rischio lavorativo presenza della patologia rapporto causale ed efficiente con la lavorazione svolta

D.M 9 aprile 2008 G.U. n.169 del 21 luglio )Malattie da asbesto (esclusa lasbestosi) 57)Malattie da asbesto (esclusa lasbestosi) 57a)placche e ispessimenti pleurici con o senza atelectasia rotonda 57a)placche e ispessimenti pleurici con o senza atelectasia rotonda 57b)mesotelioma pleurico 57b)mesotelioma pleurico 57c)mesotelioma pericardico 57c)mesotelioma pericardico 57d)mesotelioma peritoneale 57d)mesotelioma peritoneale 57e)mesotelioma della tunica vaginale e del testicolo 57e)mesotelioma della tunica vaginale e del testicolo 57f)carcinoma polmonare 57f)carcinoma polmonare

Le malattie professionali

Malattie professionali denunciate per gestione,anni di manifestazione

Malattie professionali denunciate per tipo di malattia anni di manifestazione

ISTRUTTORIA INAIL PER LE MALATTIE PROFESSIONALI denuncia da parte del datore di lavoro denuncia da parte del datore di lavoro primo certificato medico primo certificato medico acquisizione consenso dellassicurato acquisizione consenso dellassicurato istruttoria INAIL sullaccertamento rischio istruttoria INAIL sullaccertamento rischio acquisizione documentazione sanitaria e acquisizione documentazione sanitaria e svolgimento di altri eventuali esami a carico svolgimento di altri eventuali esami a carico dellIstituto dellIstituto ammissione della malattia alla tutela ammissione della malattia alla tutela assicurativa (riconoscimento nesso di causa) assicurativa (riconoscimento nesso di causa) valutazione dei postumi valutazione dei postumi

Il certificato medico di malattia professionale previsto dallart. 53 del T.U. 1124/65 previsto dallart. 53 del T.U. 1124/65 deve essere rilasciato allinteressato deve essere rilasciato allinteressato il lavoratore lo lo deve trasmettere entro 15 gg al proprio datore di lavoro ( art. 52) il lavoratore lo lo deve trasmettere entro 15 gg al proprio datore di lavoro ( art. 52) il datore di lavoro entro i cinque gg. successivi lo inoltra allINAIL con la denuncia il datore di lavoro entro i cinque gg. successivi lo inoltra allINAIL con la denuncia

Il certificato medico Redatto in triplice copia Redatto in triplice copia Cosa contiene il certificato? Cosa contiene il certificato? Generalità del lavoratore Generalità del lavoratore Datore di lavoro attuale Datore di lavoro attuale Lavorazione o sostanza che avrebbero determinato la malattia Lavorazione o sostanza che avrebbero determinato la malattia Datori di lavoro esercenti tali lavorazioni se diversi dallattuale Datori di lavoro esercenti tali lavorazioni se diversi dallattuale Periodo di adibizione alle lavorazioni e specifiche mansioni Periodo di adibizione alle lavorazioni e specifiche mansioni Sintomatologia accusata, esame obbiettivo, diagnosi, prognosi Sintomatologia accusata, esame obbiettivo, diagnosi, prognosi Data inizio della completa astensione dal lavoro Data inizio della completa astensione dal lavoro Data di compilazione del certificato Data di compilazione del certificato

Il referto nella malattia professionale Finalità: segnalare un episodio su cui lautorità giudiziaria è tenuta ad indagare per ricercare eventuali responsabilità penali Finalità: segnalare un episodio su cui lautorità giudiziaria è tenuta ad indagare per ricercare eventuali responsabilità penali Art. 365 c.p. prevede che coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere dufficio devono riferirne alla A.G. Art. 365 c.p. prevede che coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere dufficio devono riferirne alla A.G.

L'articolo 10 comma 1 del D. Lgs 38/2000 prevede la costituzione di: "una commissione definita scientifica per la elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 e delle tabelle di cui all'art. 3 e 211 del T.U. " "E' obbligatoria per ogni medico che ne riconosca l'esistenza la denuncia delle malattie professionali che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale, di concerto con quello per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.....".

LELENCO delle malattie previsto da art. 139 del T.U. comprende le malattie per cui vige obbligo di denuncia circa l'origine professionale: ha finalità prevalentemente epidemiologiche comprende le malattie per cui vige obbligo di denuncia circa l'origine professionale: ha finalità prevalentemente epidemiologiche

art. 10 D. Lgs 38/2000 comma 4 art. 10 D. Lgs 38/2000 comma 4 l'elenco di cui all'art. 139 T.U. conterrà anche le liste di malattie di probabile e possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle Tabelle delle malattie professionali di cui agli art. 3 e 211 del T.U.l'elenco di cui all'art. 139 T.U. conterrà anche le liste di malattie di probabile e possibile origine lavorativa da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle Tabelle delle malattie professionali di cui agli art. 3 e 211 del T.U.

DENUNCIA /SEGNALAZIONE (ai sensi dell'art. 139 T.U. e art. 10 D.Lgs. 38/2000) ha contenuti e finalità totalmente diversi dalla certificazione medica allegata alla denuncia di cui all'art.53 TU che trasmessa dal datore di lavoro attiva il procedimento per l'eventuale riconoscimento della tutela assicurativa

DENUNCIA /SEGNALAZIONE va inoltrata a: Direzioni Provinciali del Lavoro Direzioni Provinciali del Lavoro Azienda Sanitaria Locale competente Azienda Sanitaria Locale competente Inail competente in base al domicilio dell'assicurato Inail competente in base al domicilio dell'assicurato

Riferimenti: