Attilio Steffano a.steffano@assimedici.it Venerdì 08 Marzo 2013
polizza Rc professionale Obbligatoria O Opportunità irrinunciabile
Rinvio obbligo assicurazione R.C. Professionale Il 4 agosto 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di riforma degli ordinamenti professionali. Concedendo una proroga di 12 mesi (quindi agosto 2013) per assolvere l'obbligo, da parte del professionista, di stipulare polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni.
a rischio l’obbligo di copertura assicurativa Milano 6 marzo 2013 Professionisti: a rischio l’obbligo di copertura assicurativa L'obbligo per il professionista di dotarsi di una copertura assicurativa entro il 13 agosto 2013 rischia di saltare nuovamente. Visto che, secondo quanto scrive Italia Oggi, i problemi segnalati nel 2012 che avevano portato alla proroga di un anno sono rimasti tutti al loro posto. E la massima che va per la maggiore fra gli addetti ai lavori è che "nessuno può essere soggetto ad un obbligo che non può adempiere". Visto che, in base al Dpr di riforma degli ordini (137/12), le assicurazioni non hanno l'obbligo di assicurare il professionista. E tale lacuna normativa, a giudizio dei rappresentanti di categoria, attribuisce un potere discrezionale molto ampio alle compagnie di rifiutare la copertura assicurativa oppure di imporla a carissimo prezzo ad un iscritto all'albo in quanto ritenuto "troppo litigioso" per via delle pregresse richieste di risarcimento ricevute dai propri clienti. Una situazione che solo i ministeri competenti, come chiedono Cup (Comitato unitario delle professioni) ed Oua (organismo unitario dell'avvocatura), possono risolvere. In quanto il problema resta normativo.
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante 13 settembre 2012 «decreto Balduzzi» decreto legge numero 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute“. Dott. Attilio Steffano a.steffano@assimedici.it
Ora è legge Decreto Balduzzi. “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute“. E’ stato pubblicato in Gazzetta il 13/09/2012 18/10/2012 Passa alla Camera 31/10/2012 Passa al Senato Il 10/11/2012 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale Ora è legge
Aspetti assicurativi della Legge Nr. 189/2012 Articolo 3 (Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie) 1. L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
LE PRIME APPLICAZIONI 2013 NEL PENALE Un'autentica primizia. Depositata il 30 gennaio 2013 dalla Quarta Sezione della Cassazione Penale - Pres. Carlo Brusco, Est. Rocco Blaiotta, Procuratore Generale il Dr. Vito D'Ambrosio - la primissima decisione (la sentenza n. 268/2013 emessa alla pubblica udienza del 29.1.2013) che applica la nuova legge n. 189 dell'8 novembre 2012 sulla depenalizzazione della colpa medica lieve. Il Collegio degli Ermellini, muovendo dall'art. 2 c.p. (successione di leggi penali e legge più favorevole al reo), ha così annullato con rinvio la condanna per omicidio colposo a carico di un chirurgo che aveva provocato la morte del paziente per la lesione di vasi sanguigni, con conseguente emorragia letale; ciò era accaduto in occasione di un intervento di ernia discale recidivante. La questione ritorna ora al giudice del merito per verificare se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate e più note della specialità scientifica afferenti la tipologia di atto chirurgico, onde stabilire se si tratti di colpa lieve o grave. Sarà così possibile acclarare se il medico chirurgo si sia attenuto a tali direttive. In realtà, nell'ordinamento giuridico italiano - nella sede penale non sussiste nessuna differenza fra colpa lieve e colpa grave: tale dicotomia riveste rilievo al più quale criterio per la determinazione della pena o come circostanza aggravante: MAI per determinare l'elemento soggettivo del delitto.
LE PRIME APPLICAZIONI 2013 NEL CIVILE
POTER SCEGLIERE AL MEGLIO LA PROPRIA COPERTURA ASSICURATIVA COSA SI ASPETTA IL MEDICO ? RECUPERARE LA FIDUCIA NELL’ASSICURATORE POTER SCEGLIERE AL MEGLIO LA PROPRIA COPERTURA ASSICURATIVA
PROFESSIONISTI da ASSICURARE? Attenzione a… Al massimale ai sottolimiti ai massimali aggregati Al massimale per anno Ai Danni Patrimoniali Alla Copertura per l’attività Libero Professionale Alle Condizioni di pagamento dei Premi Alle Condizioni di denuncia dei sinistri Ai Sinistri precedenti e alle Polizze disdettate
Agli Atti invasivi a scopi diagnostici e Terapeutici E ancora… Alla Retroattività Alla Garanzia Postuma Alle Esclusioni Agli Atti invasivi a scopi diagnostici e Terapeutici Agli Interventi chirurgici Alla Colpa Grave Alla Conduzione dello Studio
La sanità deve purtroppo fare i conti con una situazione di contenzioso importante, premi fino a qualche anno fa ritenuti “assurdi” sono oggi la regola, malgrado ciò le compagnie assicurative rifuggono questo settore. La “Sostenibilità” è la sfida futura delle coperture assicurative per la classe Medica. Con l’obiettivo di avere prestazioni e garanzie stabili nel lungo periodo.
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Grazie Voglio ringraziare in occasione degli 85 anni di attività professionale “Steffano”, dei miei 50 di cui trenta di attività, tutti i collaboratori, e i dipendenti di chi mi ha preceduto e miei per esserci stati a fianco in questa straordinaria avventura di “impresa” . Un grazie particolare ai colleghi che hanno creduto nella collaborazione con la nostra struttura che ha permesso a tutti di ottenere risultati che da soli non saremmo mai riusciti a raggiungere. Un grazie speciale a tutti i professionisti che hanno saputo trasmettere il loro entusiasmo e la loro competenza “Attilio Steffano “
Attilio Steffano a.steffano@assimedici.it Venerdì 08 Marzo 2013