ABOLITI IN PIEMONTE I CONTRATTI DI OSPITALITA PER LACCESSO ALLE RSA di Maria Grazia Breda, in Prospettive Assistenziali n° 171 luglio-settembre 2010 Anziani cronici non autosufficienti e malati di Alzheimer Torino 22/10/2010
Punti di convergenza la D.G.R /2010 sostituisce il Contratto di Ospitalità con il Regolamento di struttura, e costituisce lo strumento fondamentale per definire e rendere trasparenti i rapporti e i reciproci diritti/doveri fra le strutture residenziali socio- sanitarie e gli utenti, i loro familiari e chi li rappresenta. esposizione del contratto stipulato fra ASL, Ente gestore e RSA ai sensi della DGR /2009 la cauzione fruttifera non può superare limporto mensile della retta a carico dellUtente, e per gli Utenti con retta sociale integrata da parte dellente locale non può essere richiesta
problema del turnover del personale non superiore al 5-10%. esposizione dei tabelloni interni alla struttura con lindicazione: organigramma del personale; orario di presenza del personale. fornire mensilmente alla Commissione di Vigilanza la fotocopia del libro unico e dei versamenti contributivi garantire laccesso alla struttura ai rappresentanti delle associazioni di tutela, nelle forme concordate con le parti
trasferire le competenze della Commissione di Vigilanza alla Provincia sulla base dei requisiti da verificare concordati sul territorio regionale competenza esclusiva dellUVG per decidere lammissione/dimissione dellUtente, nonché la definizione del progetto assistenziale individualizzato gli extra-retta eventuali (non obbligatori) devono essere a richiesta dellUtente e fatturati mensilmente in modo analitico Lutente è una persona malata e non autosufficiente e non un cliente che sceglie la struttura alberghiera, e non è parte attiva nellaccordo tra ASL, ente locale e RSA.