D.Lgs. 31/01: procedure sul rilascio delle deroghe Emanuele Ferretti, Massimo Ottaviani. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ Dip. Ambiente e connessa prevenzione primaria Reparto Igiene delle Acque Interne Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, Italia. e-mail: emanuele.ferretti@iss.it
Struttura del sistema per garantire la qualità dell’acqua destinata al consumo umano
Valutazione del rischio per la salute e gestione delle non conformità ai valori di parametro dir 98/83/EC Criteri di base: Valori di parametro (dir 98/83/EC e recepiti con DLgs 31/01) sono definiti sulla base dei valori guida del WHO: “concentrazione di costituenti che non risultano in alcun rischio per la salute del consumatore nell’arco di tempo di una vita” . “Deviazioni dai valori guida nel breve periodo non comportano necessariamente che l’acqua non sia idonea per il consumo. L’esistenza o meno di effetti sulla salute dipendono dai valori di concentrazione, dal periodo di superamento e dalle specifiche sostanze in questione”
Valutazione del rischio per la salute e gestione delle non conformità ai valori di parametro dir 98/83/EC “When a guideline value is exceeded, it is recommended that the authority responsible for public health be consulted for advice on suitable action, taking into account the intake of the substance from sources other than drinking-water, the toxicity of the substance, the likelihood and nature of any adverse effects and the practicality of remedial measures. In applying the guideline values, an important consideration is that unless there are appropriate alternative supplies available, maintenance of adequate quantities of water is a high priority.” Risk Assessment Management
Valutazione del rischio per la salute in seguito a non conformità ai valori di parametro dir 98/83/EC Approccio generale: sistema e procedure di valutazione generali per tutte le sostanze Approccio specifico: raccolta ed analisi dati per la sostanza oggetto di valutazione Provvedimento
Valutazione del rischio per la salute in seguito a non conformità ai valori di parametro dir 98/83/EC Approccio generale (criteri ed approccio metodologico) Definizione dei valori guida Stima delle differenti sostanze tossiche e assunzione dalla dieta, dall’acqua o da altre vie Sistemi di RA e valori guida proposti da altri organismi Approccio specifico (valutazione per singolo fattore di rischio) Pericolo correlato alla sostanza: valutazione tossicologica ed epidemiologica Valori di riferimento tossicologici Origine della presenza nelle acque Trattamenti/processi in grado di superare la non conformità Valutazione dei margini di sicurezza in caso di assunzione di acque con concentrazioni superiore per limitati periodi Misure di rientro nel breve periodo (30 gg. Decreto Reg) Ricerca fonti alternative (WHO) Interruzione fornitura Valori in deroga ………………….. Interventi:
Valutazione del rischio per la salute e gestione delle non conformità ai valori di parametro dir 98/83/EC Impiego delle acque: ambiente domestico e comunità: igiene personale, usi domestici, scarichi ospedali: dialisi, pulizia industrie ed aree urbane: raffreddamento, impianti antincendio Sospensione delle forniture: da valutare attentamente per ogni singola situazione ultima misura: analisi rischi / benefici: può comportare pericoli più gravi del consumo di acque non conformi:
Valutazione del rischio per la salute e gestione delle non conformità ai valori di parametro dir 98/83/EC Interruzione della fornitura idrica Non immediata: esposizione continuata data la permanenza dell’acqua nella rete di distribuzione Rischi da mancanza di acqua: igiene, raffreddamento, impianti antincendio Complesse misure di emergenza per l’approvvigionamento: possono comportare altri rischi sulla distribuzione e qualità dell’acqua fornita in emergenza Possibile mobilizzazione ed utilizzo di riserve d’acqua di qualità non idonea agli scopi (es. da stoccaggio impianti antincendio) Rischi correlati allo svuotamento e riempimento degli impianti: variazioni di pressione, mobilizzazione di acque contaminate, biofilm, cessione da rete Misure di prevenzione fornitura con restrizioni dell’utilizzo drenaggio a tubazione piena interruzione della fornitura con purging
Le deroghe (art. 13 DLgs. 31/01) problemi sistematici non superabili con altre strategie duplice obiettivo: gestire situazioni di non conformità con il migliore compromesso rischi/benefici implementare le misure necessarie ed efficaci per ripristinare la qualità dell’acqua criteri 98/83/EC (art. 9): Impossibilità di altre praticabili misure per superare la non conformità entro 30 giorni (non è sufficiente la deroga regionale) Assenza di rischi sanitari per la popolazione esposta Piano di rientro Periodo di 3 anni rinnovabile previa comunicazione motivata alla Commissione Europea ed eccezionalmente ulteriori periodi su parere della Commissione.
La richiesta di deroga (art. 13 DLgs. 31/01) Gestore (controllo interno) + ARPA (controllo esterno) Requisiti Art. 13 DLgs 31/01 Regione Ministero della Salute ISS CSS Ministero della Salute (in accordo con il Ministero dell’Ambiente) Decreto di deroga Opinioni discordanti
Informazioni a corredo della richiesta di deroga (art. 13 DLgs per ogni parametro oggetto di indagine / sistema idrico territoriale: motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica; b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga; c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; d) programma di controllo con maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti; e) piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame.
IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto 22 dicembre 2004 Ministero della Salute. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni e dalle province autonome. IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano,……decreta Art. 1. comma 1. Le regioni e province autonome che entro il 31 gennaio 2005 abbiano fatto o facciano regolare e motivata richiesta al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, possono stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, già concesse per i parametri Boro, Arsenico, Fluoro, Vanadio, Selenio, Nichel, Cloriti e Trialometani entro i seguenti Valori Massimi Ammissibili (VMA): Boro 3 mg/l; Arsenico 50 (micro)g/l; Fluoro 2,5 mg/l; Vanadio 160 (micro)g/l; Selenio 20 (micro)g//l; Nichel 50 (micro)g/l; Cloriti 1,3 mg/l; Trialometani 80 (micro)g/l.
comma . 2. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 31 dicembre 2005. comma 3. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative. comma 5. Le regioni e province autonome che si avvarranno della facoltà di deroga dovranno presentare, entro il 30 settembre 2005, una documentazione completa e dettagliata relativamente: a) allo stato di avanzamento degli interventi posti in atto per rientrare nei limiti richiesti dalla normativa vigente; b) ai provvedimenti per la copertura finanziaria degli interventi; c) alle analisi effettuate nel periodo settembre 2004-settembre 2005 relative ai parametri per i quali e' stata richiesta la deroga; d) ai provvedimenti di risanamento ambientale già realizzati e quelli in programmazione nel caso in cui la deroga sia richiesta per motivi collegati alla situazione ambientale; e) alle attività realizzate ai fini dell'informazione alla popolazione interessata dal problema, in attuazione al disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, specifico riferimento all'uso razionale di eventuali prodotti integratori. Art. 2. comma 1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1 del presente decreto, …., l'Autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile. Art. 3. comma 2. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano, congiuntamente, una valutazione trimestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.
Parametri sistematicamente non conformi ai valori del DLgs 31/01 Regione Parametro Valori Popolazione Valore In deroga VMA Lombardia Arsenico 50 mg/L 300.000 Pr. Aut Tn 14.365 Piemonte Nichel 45 mg/L 19.945 1.800 40 mg/L Toscana Boro Cloriti 3.0 mg/L 1.3 mg/L 33.917 Marche 30.000 Lazio Fluoro Vanadio 2.5 mg/L 160 mg/L 130.292 128.606 70.885 Puglia THM 64 mg/L 60 mg/L 91.664 146.072 80 mg/L Sardegna 1.718.500 Sicilia 400.000 600.000