ETICA E DEONTOLOGIA La questione dell’etica non è un optional

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ETICA E DEONTOLOGIA La questione dell’etica non è un optional “L’esperienza comunitaria è in ogni momento un’esperienza propositiva che valorizza la persona nella sua integrità senza violenza psicologica e morale” (doc. Covest) Anonimato – Gratuità – Libertà/Volontarietà del trattamento e

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Giustizia Sistema CLIENTE Terapeutico Comunità

PRINCIPI ETICI E LIMITI PRATICI Esiste una disomogeneità tra i diversi Paesi Rapporto tra tossicodipendenza, etica degli operatori e leggi dello stato I doveri dei servizi e degli operatori non combaciano

PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI Uguaglianza dei cittadini/utenti Rispetto per la dignità della persona Integrità ed onestà Libertà di scelta tra le alternative di cura, interne ed esterne al servizio

E ALLA “CARTA DEI SERVIZI” La denominazione della carta etica COMMENTI E RICHIAMI ALLE “LINEE GUIDA” E ALLA “CARTA DEI SERVIZI” La denominazione della carta etica Addiction o tossicodipendenza? Paziente, utente o cliente? Punti 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16

LINEE – GUIDA PER IL COMPORTAMENTO DEONTOLOGICAMENTE FONDATO DEI PROFESSIONISTI DELLE TOSSICODIPENDENZE I diritti dell’uomo sono il riferimento obbligatorio di ogni intervento, sia esso terapeutico, educativo o sociale. Pertanto, il professionista è tenuto a rispettare la dignità personale del cliente e ad evitare qualsiasi forma di discriminazione relativa all’appartenenza etnica, culturale o religiosa, così come all’orientamento sessuale, del cliente.

Il professionista deve possedere una formazione di base sulle dipendenze patologiche ed una sufficiente esperienza, che gli consentano di incontrare il cliente con gli strumenti appropriati per valutare correttamente la situazione, per approntare un progetto terapeutico adeguato e per produrre il tipo di trattamento appropriato ai bisogni del cliente.

Il professionista è interessato al processo della valutazione continua dei suoi interventi. Gli obiettivi di questo processo di valutazione sono la misurazione dei risultati, la conoscenza degli effetti del trattamento e la conseguente evoluzione delle pratiche di lavoro

La condizione di dipendenza, la mancanza di motivazione al trattamento e le patologie associate non devono costituire cause di discriminazione. Il professionista deve trattare il tossicodipendente come un qualsiasi altro cliente. Se il cliente non è motivato al trattamento, l’atteggiamento del professionista deve contribuire allo sviluppo della motivazione.

Lo scopo di ogni intervento risiede nel miglioramento delle condizioni di vita del cliente. Ogni decisione che implica una scelta o un orientamento clinico deve basarsi su criteri esistenti relativi all’efficacia dei trattamenti e alla qualità delle cure.

La relazione con i clienti si deve sempre mantenere nei limiti strettamente professionali. Il professionista non può, ad esempio, accettare regali, né servigi, né eventuali profferte sessuali che potrebbero compromettere la relazione professionista – cliente. Nessuna forma di convenienza particolare, sia essa di ordine personale, professionale, economico, scientifico o politico, può interferire nelle decisioni cliniche o terapeutiche.

Il professionista ha l’obbligo di rispondere alle domande che il cliente gli pone sulla sua dipendenza, sullo stato fisico, sulle eventuali patologie associate. Le risposte devono essere il più possibile chiare e complete, espresse in un linguaggio che risulti comprensibile al cliente. Il professionista inoltre ha il dovere di offrire opzioni terapeutiche che tengano in considerazione il livello di motivazione ed i valori culturali del cliente; egli cerca di promuovere le risorse personali del cliente.

Il professionista è tenuto al rispetto del segreto professionale. I professionisti delle tossicodipendenze devono far riferimento ai codici deontologici che regolano le loro professioni (medici, psicologi, assistenti sociali e altri qualora esistenti). Essi inoltre devono tenere in considerazione le disposizioni legali specifiche relative al segreto professionale con i minori.

Perché il professionista possa prendere alcune decisioni durante il percorso terapeutico, come ad esempio cercare la collaborazione di familiari o di altre persone nel processo di cura, è necessario che il cliente sia d’accordo, se è maggiorenne, o che lo siano i suoi tutori, se è minorenne.

Il professionista è tenuto a proteggere i dati relativi al cliente (cartella clinica, referti, oggetti creati dal cliente nel corso di terapie,…), in modo tale che nessuna persona estranea al progetto terapeutico ne venga a conoscenza. Tali informazioni possono essere comunicate, in caso di necessità, solo previo accordo con l’interessato.

Il cliente deve avere la possibilità di accedere liberamente ai trattamenti proposti e deve poter partecipare alla scelta di un trattamento appropriato alla sua persona e alla sua situazione Si deve stabilire un contratto terapeutico (di preferenza scritto) con il cliente; inoltre il cliente deve essere informato sull’evoluzione del suo percorso terapeutico e deve poter esprimere il proprio parere in merito.

Il professionista deve rispettare il principio del segreto professionale secondo quanto autorizzato dalla legge. Egli può decidere eventualmente di condividere con il giudice alcune informazioni relative al cliente, dopo aver valutato in modo approfondito la situazione nel suo insieme: le eventuali ricadute (positive e negative) sul cliente e sul trattamento, la situazione medica, psicologica e sociale del cliente, lo stato della relazione tra il professionista e il cliente.

È dovere di ogni professionista componente dell’équipe pluridisciplinare facilitare la realizzazione dei percorsi terapeutici e la coesione dell’équipe, attraverso un atteggiamento collaborativo e attraverso l’ascolto. Ogni professionista deve aderire ad un principio di eguaglianza nelle relazioni di lavoro con colleghi appartenenti ad altri servizi e/o ad altre professioni, riconoscendo loro pari dignità.

Il professionista ha l’obbligo di collaborare con la comunità e con la società (istituzioni sanitarie e sociali, giustizia, polizia,…). Tuttavia, queste collaborazioni possono realizzarsi solo nel rispetto delle specificità di ciascuno e nel rispetto del segreto professionale.