energia elettrica da fonte rinnovabile il quadro autorizzativo

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energia elettrica da fonte rinnovabile il quadro autorizzativo Provincia di Genova Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti Servizio Energia, Aria e Rumore Ufficio Energia e Rumore energia elettrica da fonte rinnovabile il quadro autorizzativo Arenzano - 13 maggio 2011

Fonti energetiche: una classificazione a) fonti rinnovabili: sole - vento – risorse idriche – risorse geotermiche – maree - moto ondoso – trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici b) fonti assimilate a quelle rinnovabili: cioè tramite cogenerazione intesa come produzione combinata di energia elettrica e calore; calore di risulta, energia recuperabile in processi e impianti; scarti di lavorazione e/o di processi; fonti fossili da giacimenti minori isolati c) fonti convenzionali: combustibili fossili commerciali non rientranti in a) e b) (es. carbone, l'olio combustibile e il gas naturale). C.I.P.E. n. 6 del 29.04.1992

L’energia rinnovabile è: «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani definizioni del D. Lvo 28/2011

IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE: SERVONO AUTORIZZAZIONI?

Fonti normative principali D. L.vo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” D. Lvo 30 maggio 2008 n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” L. 22 maggio 2010 n. 73 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”

Fonti normative principali D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricita' da fonti rinnovabili nonche' linee guida tecniche per gli impianti stessi” D. Lvo 3 marzo 2011 n. 28 “ Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ” …. e inoltre: L. 241/1990 ss mm ii

Fonti normative principali (Regione Liguria) L. R. 29 maggio 2007, n. 22 “Norme in materia di energia” L. R. 6 giugno 2008, n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia” L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 “Modifiche alle leggi regionali 6 giugno 2008, n. 16 (disciplina dell’attività edilizia) e 25 luglio 2008, n. 25 (disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità “P.I.M.”)” …. e inoltre: alcune deliberazioni attuative

autorizzazioni per produrre energia da fonte rinnovabile Autorizzazione Unica SOGLIA Procedure Semplificate

autorizzazioni per produrre energia da fonte rinnovabile Autorizzazione Unica (AU) provinciale alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto ed opere connesse DIA al Comune competente per territorio Comunicazione al Comune competente per territorio

regimi autorizzativi di competenza comunale impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile regimi autorizzativi di competenza comunale

Impianti per i quali non è mai necessaria l’Autorizzazione Unica Impianti di potenza inferiore a: Produzione di energia elettrica da fonte: Soglie Eolica 60 kW Solare fotovoltaica 20 kW Idraulica 100 kW Biomasse 200 kW Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW potenza al di sopra del valore soglia: procedura di Autorizzazione Unica in Provincia invece è sempre necessaria la AU in caso di richiesta di vincolo preordinato all’esproprio

I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati sono riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo (Linee Guida, DM 18.09.2010)

esclusione dalla DIA e dalla Comunicazione (Linee Guida, DM 18.09.2010) Il ricorso alla DIA e alla comunicazione è precluso al proponente che non ha titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse: si applica la AU.

ATTENZIONE PERÒ: la SOGLIA che individua il tipo di procedimento non dipende solo dalla potenza dell’impianto quindi la casistica effettiva è molto più complessa da quella riassunta nella tabella precedente

fotovoltaico casi di competenza comunale comunicazione se: oppure se: impianti aderenti o integrati nei tetti (stessa inclinazione e orientamento) di edifici esistenti senza modifiche alla sagoma + superficie impianto minore superficie del tetto + intervento non ricadenti nell’ambito del D. Lvo 42/2004 oppure se: impianti realizzati su edifici esistenti o loro pertinenze + potenza di picco < 200 kW + intervento realizzato al di fuori della zona A) del DM 1444/1968

fotovoltaico casi di competenza comunale DIA se non ricadendo nei casi di comunicazione si verifica che: impianti collocati su edifici + superficie complessiva dei moduli minore superficie del tetto oppure se non ricadono nei casi precedenti e se: impianti con potenza di picco inferiore a 20 kW

eolico casi di competenza comunale comunicazione se: DIA se: installati su tetti di edifici esistenti + altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m + intervento non ricadenti nell’ambito del D. Lvo 42/2004 DIA se: impianti con potenza di picco < 60 kW

idroelettrico casi di competenza comunale comunicazione se: DIA se: Impianti realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e superfici + nessuna modifica di destinazione d’uso + non riguardanti le parti strutturali + nessun aumento di unità immobiliari né incremento dei parametri urbanistici + potenza minore di 200 kW DIA se: non ricadenti nel caso precedente + potenza minore di 100 kW

Biomasse, gas di discarica, gas da processi di depurazione e biogas casi di competenza comunale Biomasse, gas di discarica, gas da processi di depurazione e biogas comunicazione se: operanti in assetto cogenerativo + potenza massima minore di 50 kWe (microcogenerazione) oppure se: Impianti realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e superfici + nessuna modifica di destinazione d’uso + non riguardanti le parti strutturali + nessun aumento di unità immobiliari né incremento dei parametri urbanistici + potenza minore di 200 kW

Biomasse, gas di discarica, gas da processi di depurazione e biogas casi di competenza comunale Biomasse, gas di discarica, gas da processi di depurazione e biogas DIA se: operanti in assetto cogenerativo + potenza massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt oppure se: impianti non in assetto cogenerativo con potenza massima: minore di 200 kW per biomasse minore di 250 kW per gas di discarica, gas da depurazione e biogas

geotermoelettrico casi di competenza comunale comunicazione se: Impianti realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e superfici + nessuna modifica di destinazione d’uso + non riguardanti le parti strutturali + nessun aumento di unità immobiliari né incremento dei parametri urbanistici + potenza minore di 200 kW

Impianti solari termici casi di competenza comunale Impianti solari termici comunicazione se: impianti aderenti o integrati nei tetti (stessa inclinazione e orientamento) senza modifiche alla sagoma + superficie impianto minore superficie del tetto + intervento non ricadenti nell’ambito del D. Lvo 42/2004 oppure se: impianti realizzati su edifici esistenti o loro pertinenze + a servizio degli edifici + intervento realizzato al di fuori della zona A) del DM 1444/1968 N.B.: il D. Lvo 28/2003 ha soppresso la precedente condizione «e termici senza serbatoio di accumulo esterno»

Impianti solari termici casi di competenza comunale Impianti solari termici DIA se: non ricorrono le condizioni precedenti e la superficie dell’impianto è inferiore a 100 mq

restano ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica

nella DIA possono confluire altri atti: (Linee Guida, DM 18.09.2010) Concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità: sono acquisite e allegate alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza Sono realizzabili con DIA anche le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica: le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque denominati sono allegati alla DIA (verifica gestore rete/ preventivo per la connessione). Per gli impianti soggetti a comunicazione le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente

l’art. 6 D. Lvo 28/2011 specifica l’iter dei procedimenti di competenza comunale Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato opportuni elaborati progettuali attestazione della compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti attestazione della non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, attestazione del rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete

se la dichiarazione è carente: Il Comune entro 30 giorni, riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite dalla normativa, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. In caso di falsa attestazione del professionista il Comune informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede alla notifica, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione l'attività di costruzione deve ritenersi assentita

se mancano atti di assenso: Se sono necessari atti di assenso di competenza comunale e non allegati alla dichiarazione: devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore il Comune deve rendere gli atti di assenso tempestivamente ed entro il termine per la conclusione del relativo procedimento. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine l'interessato può adire i rimedi di tutela.

se mancano atti di assenso: Se l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti richiese atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse dal comune, e tali atti non sono allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede a: acquisirli d'ufficio oppure convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi (artt.14 e seguenti L. 241/1990 ss mm ii). Il termine di trenta giorni è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento o all'esercizio del potere sostitutivo previsto dalla normativa vigente (L. 241/1990 ss mm ii)

quali altri Enti potrebbero dover fornire atti di assenso?

per i procedimenti di competenza comunale quanto previsto per l’Autorizzazione Unica può essere un utile riferimento per i procedimenti di competenza comunale

principali Autorizzazioni / Nulla Osta recepiti dalla AU:

si tratta però di un elenco non esaustivo rispetto ai possibili soggetti interessati dal procedimento di AU ad esempio potrebbero essere coinvolti anche: la Soprintendenza ai beni archeologici, l’Agenzia delle Dogane, l’ENEL, i gestori di infrastrutture, etc.

ATTENZIONE: una novità legislativa in vigore da maggio 2011 (L.R. 7/2011): il movimento terra in zona con vincolo idrogeologico è autorizzato da: Provincia e Regione se si tratta di opere: su strade di interesse provinciale e regionale cave opere pubbliche realizzate da Provincia o Regione Comune (eventualmente in convenzione con altri comuni o Provincia): negli altri casi

modifiche ad impianti esistenti: art. 5 comma 3 del D. Lvo 28/2011 Un decreto individuerà gli interventi di modifica sostanziale da assoggettare ad AU, fermo restando il rinnovo della AU in caso di modifiche sostanziali ai sensi del D. Lvo 152/2006. Per adesso non sono sostanziali e sono di competenza comunale gli interventi su impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche: degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato Restano ferme, se previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale.

Il procedimento di AU può essere assorbito in un procedimento urbanistico-edilizio comunale Se un impianto è assoggettato alla procedura di AU e, contemporaneamente, ha carattere secondario ed accessorio rispetto ad un più ampio intervento edilizio principale e contestuale (ad esempio: installazione di un impianto fotovoltaico a tetto di un edificio in progetto), non si attiva la procedura di AU poiché l’iter approvativo dell’intervento edilizio principale è “prevalente ed assorbente” rispetto al procedimento di AU. La Provincia si esprime con proprio provvedimento (per i soli profili ecologici – ambientali) all’interno della Conferenza dei Servizi, facente capo al Comune, per l’intervento edilizio.

alla Comunicazione si allegano (Linee Guida, DM 18.09.2010) autorizzazioni eventualmente obbligatorie per normative di settore b) dati identificativi dell'impresa che realizza i lavori c) relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di permesso di costruire

conclusione dei lavori: obblighi del proponente L'interessato è tenuto a comunicare sempre al Comune la data di ultimazione dei lavori. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, da trasmettere al Comune, con cui si attesta: la conformità dell'opera al progetto presentato, l'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale

Attività libera Costituiscono attività libera l’installazione di impianti di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione (articolo 12, comma 5 del d.lgs. 387/2003)

sanzioni amministrative specifiche (L. R 22/2007) Costruzione ed esercizio di impianti in assenza di AU o in modo difforme da quanto previsto nella AU: sanzione da 2.500 a 10.000 € e immediata rimozione degli impianti a cura dei gestori (se non provvedono, gli interventi sono realizzati d’ufficio dal Comune, con addebito delle relative spese ai gestori) Mancata trasmissione della DIA o della comunicazione: sanzione da 250 a 1.000 € All’applicazione delle sanzioni provvede ARPAL secondo le procedure della L.R. 45/1982 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

sanzioni amministrative specifiche (D. Lvo 28/2011) Costruzione ed esercizio in assenza di AU: sanzione da 1.000 a 150.000 €, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Inoltre è fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi. Esecuzione degli interventi in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformita' da quanto nella stessa dichiarato: sanzione da 500 a 30.000 €, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Inoltre è fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi.

sanzioni amministrative specifiche (D. Lvo 28/2011) Violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata: sanzione di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui ai due casi precedenti e comunque non inferiore a 300 €. Alla sanzione sono tenuti il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. È Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie precedenti, nonché la potestà sanzionatoria in capo alle Regioni e agli enti locali.

sanzioni amministrative specifiche (D. Lvo 28/2011) nota Costruzione ed esercizio in assenza di AU L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte non autorizzata: a) da 40 a 240 € per ogni kWt di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia; b) da 60 a 360 € per ogni kWe di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia;

Principali criticità del fotovoltaico Impatti ambientali 2. Stabilità della struttura 3. Interferenze Paesaggio Costruzione pannelli Smaltimento Resistenza struttura Azione del vento Carico neve Voli aerei Strade

Principali criticità dell’eolico Impatti ambientali 2. Stabilità dell’aerogeneratore 3. Interferenza con i voli aerei 4. Costruzione linee elettriche Rumore Paesaggio Fase di cantiere

Eolico: criteri per siti La Regione Liguria ha escluso: Aree di pregio naturalistico (ZPS, SIC) ed in generale aree di conservazione di fauna e flora; Rotte migratorie Privilegiare: disponibilità di infrastrutture (strade, cabine elettriche, ecc.) Impianti industriali: solo nelle aree stabilite dalla Regione

Principali criticità delle biomasse Impatti ambientali 2. Stabilità della struttura 3. Interferenze Atmosfera Rumore Rifiuti Paesaggio Resistenza struttura Voli aerei …

Autorizzazione Unica di competenza provinciale impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile Autorizzazione Unica di competenza provinciale

L’autorizzazione unica La normativa stabilisce che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono subordinati al rilascio di un’autorizzazione unica La Regione Liguria ha delegato la competenza alle Province

Il procedimento di A.U. procedimento unico cui partecipano tutte le Amministrazioni interessate modalità: conferenza dei servizi tempo massimo pari a 90 gg.

procedura di autorizzazione

le regole del procedimento di AU RIFERIMENTI NORMATIVI: L. 241/1990 D. Lvo 28/2011 D. Lvo 387/2003 Linee Guida, DM 18.09.2010 L.R. 16/2008

Richiamo degli articoli principali della L.241/1990 14. Conferenza di servizi 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

14-ter. Lavori della conferenza di servizi (51). 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione (52). 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica (53). 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali (54). 2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto (55). 2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione (56). 14-ter. Lavori della conferenza di servizi 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica. 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. 2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.

14-ter. Lavori della conferenza di servizi (51). 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione (52). 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica (53). 2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali (54). 2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto (55). 2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione (56). 14-ter. Lavori della conferenza di servizi 3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. 3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

14-ter. Lavori della conferenza di servizi 4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità. 6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.

14-ter. Lavori della conferenza di servizi 7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. 8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento. 10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

14-quater. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.

14-quater. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi 3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali

svolgimento del procedimento di AU Entro 15 giorni la Provincia verifica la completezza formale della documentazione e comunica l'avvio del procedimento, ovvero la improcedibilità; in tale caso il procedimento può essere avviato solo al ricevimento dell'istanza completa. Trascorsi 15 giorni senza comunicazione di improcedibilità, il procedimento si intende avviato. Entro trenta giorni, la Provincia convoca la conferenza dei servizi con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990 ss mm ii Nello stesso termine si dà avviso pubblico del procedimento. La verifica di assoggettabilità alla VIA si applica: a) agli impianti eolici di potenza nominale complessiva > 1 MW; b) agli impianti da fonti rinnovabili non termici, di potenza nominale complessiva > 1 MW. Per le altre tipologie di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, resta fermo quanto previsto dal D. Lvo 152/2006. (Linee Guida, DM 18.09.2010)

Il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: al procedimento AU per impianti localizzati in aree sottoposte a tutela D. Lvo. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); nell'ambito dell'istruttoria di VIA per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela; al procedimento AU per impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela; se l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela o di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Il gestore della rete partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto abbia no effetto diretto o indiretto sulla loro attività. (Linee Guida, DM 18.09.2010)

Le integrazioni sono richieste in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili. Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA, comprensive della valutazione di incidenza, nonché di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale (art. 26 D. Lvo 152 /2006) sono contenuti in provvedimenti che confluiscono nella conferenza dei servizi. (Linee Guida, DM 18.09.2010)

Entro la data della riunione conclusiva della conferenza, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico o a biomassa. Il termine per la conclusione del procedimento unico, da computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni, non puo' comunque essere superiore a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. (Linee Guida, DM 18.09.2010)

contenuti minimi dell'istanza AU Progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale. Relazione tecnica con: dati generali del proponente descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori, del piano di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi (per impianti idroelettrici: misure di reinserimento e recupero ambientale); stima dei costi di dismissione e di ripristino analisi delle ricadute sociali, occupazionali ed economiche a livello locale (solo per impianti di potenza superiore ad 1 MW). (Linee Guida, DM 18.09.2010)

Documentazione della disponibilità dell'area, ovvero la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (documentazione: estensione, confini e dati catastali, piano particellare). Concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita. Preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete con gli elaborati comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione; Certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale e, se dovuta , la relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005; documentazione per la VIA e valutazione di incidenza, ricevuta di pagamento degli oneri istruttori (Linee Guida, DM 18.09.2010)

Impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa con importo in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore del Comune; Specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore. (Linee Guida, DM 18.09.2010)

contenuti essenziali dell’AU Sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza Costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere Ove occorra costituisce variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l‘AU non dispone la variante dello strumento urbanistico. (Linee Guida, DM 18.09.2010)

Include le prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, l’AU perde efficacia. I termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l‘AUe recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica. (Linee Guida, DM 18.09.2010)

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